Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
Inverigo (CO) in Via Papa Urbano III n. 7, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Nicolò
Colombo che li rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, ordinando che la sentenza di divorzio sia inviata all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge, alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo reciproco di mutuo rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso della FI , con residenza e prevalente collocazione Persona_1 della stessa presso la madre , in Giussano (MB), in Via Diaz n. 63; Parte_1
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4) Il IG. vedrà la FI nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita dalla scuola materna Pt_2 alle ore 17.00 e la terrà con sé sino alle ore 20.30, allorquando dopo cena avrà cura di ricondurla presso la casa materna. trascorrerà altresì con il padre la giornata di sabato dalle ore 8.00 (il Per_1 IG. si recherà presso l'immobile materno per prendere la FI) sino alla domenica alle ore Pt_2
13.00 (il IG. dopo pranzo riporterà dalla madre). passerà le giornate di Pt_2 Per_1 Per_1 Natale, Pasqua e del proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Tutte le soprariportate modalità potranno essere derogate solo previo accordo tra i genitori tenuto conto delle eIGenze della FI;
5) stabilire che il genitore che porterà con sé in vacanza la FI, provveda al pagamento delle relative spese, nessuna esclusa, senza possibilità di richiedere alcun rimborso all'altro coniuge;
6) stabilire, in punto di mantenimento per , che il IG. contribuisca al mantenimento Per_1 Pt_2 della stessa con il versamento della somma mensile di € 350,00.=. che verrà corrisposta alla IG.ra
, entro il giorno 15 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
Pt_1
7) stabilire che le spese “extra assegno di mantenimento” nell'interesse della FI vengano suddivise nella misura del 50% tra le Parti secondo le linee guida stilate e convenute nel Protocollo del
Tribunale di Monza;
8) stabilire che l'importo erogato dall' a titolo di “Assegno unico universale per figli a carico” CP_1 venga fruito in via esclusiva da parte della IG.ra , in solo favore della FI;
Pt_1 Per_1
9) stabilire che la IG.ra continui, a proprio esclusivo carico, a versare, sino a totale estinzione, Pt_1 la rata, pari ad € 180,00, del finanziamento acceso nel 2019 presso “ProFamily”, di cui il IG. Pt_2 si è fatto garante, per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 di proprietà della stessa;
10) stabilire che i coniugi si prestino reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio della FI.
11) stabilire che i genitori avranno cura di far conoscere in maniera graduale la FI alle future e rispettive frequentazioni”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Como con sentenza n. 1171/2023, emessa in data 5.10.2023 e passata in giudicato come da attestazione in calce.
Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
pagina 2 di 3 Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della FI minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Briosco (MB) il 6.9.2021 (trascritto al nr. 22 parte II serie C del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2021) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Briosco (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 6 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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