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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO pronunciato la seguente Opposizione a decreto
SENTENZA ingiuntivo
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1280/24 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale ter cpc nel termine del giorno 20.05.2025, avente ad oggetto: N. 1280/24
“Opposizione a decreto ingiuntivo”; e vertente tra
[...]
N. _______________
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Buccella Parte_1
del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, REPERTORIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Capaccio N. _______________
n. 062/2025 R.B. Prev. Paestum, Via Magna Grecia, n. 178;
Opponente
Discusso nel termine e del 20.05.2025 i note
Parte_2 r cpc in persona del Presidente p.t., Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. M. Garzilli del Foro di Napoli in
Deposito minuta virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente
_________________ domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via Santa
Lucia, n. 20;
Opposta Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 1280/24 R.G. /o pag. 1 Pt_1 Pt_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 15/16.01.2024, n. 021/24 D.I., notificato in data 24.01.2024, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva a di pagare in favore della Parte_4 CP_1
la somma di euro 100.344,02, oltre accessori, con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 02.03.2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 021/24; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 021/24 D.I., emesso in data
15/16.01.2024, proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Pt_2 instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, risulta palesemente infondata l'eccezione dell'opponente circa l'assenza dei presupposti per l'ingiunzione per cessata attività dall'anno 2017. Invero, l'odierno opponente è stato iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Salerno, per gli anni di contribuzione oggetto del giudizio, e, pertanto, obbligato a comunicare il reddito professionale Irpef ed il volume d'affari Iva dichiarati al fisco ex art. 6 del Regolamento sulla contribuzione e in forza della legge n.
773/1982.
Di conseguenza, come rilevato giustamente dalla opposta, il Pt_2
geometra opponente per gli anni oggetto di contribuzione è rimasto moroso nel pagamento del contributo soggettivo (art. 1 RC), integrativo
(art. 2 RC) e di maternità, ecc., per la somma indicata nel ricorso
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Pt_2 monitorio, oltre ad interessi e maggiorazioni e/o sanzioni, come specificamente riportato nell'attestazione del credito rilasciata dal
Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 635, comma II,
c.p.c., con la quale la ha certificato il credito vantato all'esito delle Pt_2
verifiche contabili (cfr. fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Orbene, come è noto, la semplice situazione di eventuale inattività professionale non può giustificare, da sé sola, la cancellazione dall'albo, senza gli adempimenti procedurali prescritti dalle norme vigenti, ovvero lo stesso venir meno degli obblighi contributivi nei confronti della Pt_2
In proposito, vanno richiamati gli orientamenti espressi sul punto dalla
Suprema Corte, pur citati dall'opposta: “dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo (come nel caso di specie), anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà
a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio Pt_2
della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima” (cfr., tre le altre, Cass. n.
28188/2022; Cass. n. 4568/21).
Ed ancora: “Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione Parte_5
minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la Pt_2
natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del
1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass. n. 28188/2022);
“In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Parte_5
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Pt_2 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo Pt_2
professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass. n. 4568/2021).
Quindi, essendo l'odierno opponente iscritto all'Albo per tutti gli anni di contribuzione oggetto di causa con conseguente presunzione di esercizio della professione, è evidente che in capo al professionista è maturato l'obbligo di versare i contributi: a norma dell'art. 5 dello Statuto della costituisce onere del geometra fornire la prova del mancato Pt_2
svolgimento dell'attività professionale, onere non assolto dall'opponente nel presente giudizio.
Egualmente infondata è l'eccezione proposta dall'opponente circa l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo e dei presupposti di cui all'art. 642 cpc. Infatti, come correttamente rilevato dalla opposta, l'attestazione del credito da Pt_2
parte della costituisce idonea prova per l'emissione del decreto Pt_2
ingiuntivo: “La , prevista dalla contrattazione collettiva per i Parte_6
dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi.
Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. n. 25888/2008); ed ancora, quanto al valore dei detti documenti nel giudizio di
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Pt_2 opposizione, la Suprema Corte ha chiarito che: “Ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., deve attribuirsi idoneità di prova, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi, mentre nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini;
in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contributo probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori”
(Cassazione, Sez. L, sentenza n. 8323/2000; Cassazione, Sez. L, sentenza n. 3527/2001; Cassazione, Sez. L, sentenza n. 392/1992).
Inoltre, è destituita di fondamento anche l'eccezione dell'opponente circa l'inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria, avendo la affidato, mediante la formazione del ruolo, il recupero del Pt_2
credito all'agente della riscossione (che ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento menzionate dall'opponente). Infatti, come giustamente rilevato dalla opposta “nel nostro ordinamento non Pt_2
esiste un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi, anzi, proprio in subiecta materia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di riconoscere all'ente previdenziale la facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale (e viceversa) - cfr. ex multis Cass. n.
21239/2014………………………………………………………………………
In punto, si osserva ulteriormente che non è obbligata a Pt_2
riscuotere i propri contributi tramite ruoli dagli artt.17, co.1 e 24, co.1
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Pt_2 del d.lgs n.46/99 che possono far sembrare diversamente, perché tali disposizioni si riferiscono agli enti pubblici e non lo è più (d.lgs. Pt_2
n.509/94). Agli enti privatizzati trova infatti applicazione l'art.17, co.3, del d.lgs. n.46/99 (v. Cass. 21735/2015) che predica in modo apparentemente analogo che “Continua, comunque, ad effettuarsi tramite ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ma in questo caso l'uso del tempo presente va coordinato col fatto che la disposizione rinvia alle regole previgenti. Nel caso di l'uso dello strumento della riscossione tramite ruoli era già Pt_2
previsto dall'art. 18 della legge n.773/82, ma in via dichiaratamente facoltativo (“può provvedere”). Tale regola si trova oggi all'art. 26 del
Regolamento.
Il fatto che il comma 3 dell'art. 26 dica che “…non è ammesso il pagamento in forme diverse da quelle prescritte” va letto congiuntamente con la predicazione di facoltatività contenuta nel comma 1, con la rubrica che si riferisce alla riscossione tramite ruolo, e col fatto che il medesimo comma 3 esordisce dicendo che “Alle iscrizioni nei ruoli verrà data distinta codificazione…”; ossia, la regola vale per i crediti fatti valere mediante iscrizione a ruolo. D'altronde trattasi di regola che riguarda il materiale pagamento, e non la procedura per farlo valere. Anche l'art. 46 del Regolamento dice al comma 2 che “Gli importi dovuti alla possono essere riscossi anche tramite ruoli Pt_2
esattoriali”, dopo aver detto al comma 1 che “Le somme dovute…possono essere versate tramite conto corrente bancario o postale, o altra forma stabilita dal Consiglio di Amministrazione”.
Di qui la piena ammissibilità dell'azione monitoria per la quale è causa.
Per quanto riguarda invece le cartelle di pagamento notificate al geometra, giova osservare che non ha nessuna rilevanza la dedotta sospensione delle stesse da parte dell'agente della riscossione, atteso che tale circostanza, ove provata, non equivale a rinunzia del credito da
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Pt_2 parte dell'ente di previdenza.
Vi è di più. È sufficiente la lettura dell'attestazione del credito (in atti) ed il prospetto di dettaglio ad essa allegato per avere contezza della circostanza che la , nella determinazione del credito, ha tenuto Pt_2
conto di tutte le somme versate dal geometra all'agente della riscossione, dando evidenza del residuo debito oggetto di riscossione esattoriale” (cfr. memoria di costituzione, amplius pagg. 09-13).
Per quanto riguarda, poi, l'eccezione dell'opponente circa la chiesta rateizzazione del debito e l'adesione alla rottamazione ter, vanno condivise in toto le argomentazioni della Cassa opposta, esaurienti e fondate, essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che
“nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto,
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Pt_2 di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In proposito, la Cassa opposta ha così argomentato: “Con il secondo motivo di opposizione, il geometra ha dedotto di aver fatto richiesta di rateizzazione del debito maturato per gli anni di contribuzione 2000 -
2011 all'Agente della Riscossione, a cui la aveva affidato il ruolo Pt_2
per il recupero del credito, deducendo di avere pagato nove rate per complessivi euro 4.932,75.
Sul punto è doveroso precisare che il pagamento di cui geometra riferisce, riguarda un rateizzo del novembre 2015 ad oggetto undici cartelle di pagamento riferite a più partite debitorie, per un totale di euro 65.324,00, di qui la indeterminatezza del dedotto pagamento parziale rispetto al debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ad ogni buon conto, si precisa, che la ha tenuto in conto il Pt_2
quantum versato, imputabile ai crediti previdenziali, dando corso alla procedura monitoria sul residuo ruolo già incassato come emerge dalla documentazione in atti (cfr. attestazione del credito).
Di qui la piena ammissibilità dell'azione monitoria per la quale è causa.
Parimenti è infondata la deduzione ad oggetto il pagamento dei contributi per l'anno 2008, sul punto si osserva che la ha Pt_2
meramente comunicato di avere acquisito il pagamento parziale del
Geometra, a fronte della maggiore somma dovuto come si legge nell'attestazione del credito in atti.
Ne consegue, che resta, pertanto esclusivamente onere del geometra provare i pagamenti effettuati e l'eventuale estinzione del debito oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo.
In merito all'invocata “Rottamazione ter”, il geometra ha dedotto di avervi aderito in data 10.01.2018 con l'agente della riscossione, cui la aveva affidato il recupero del credito contributivo. Pt_2
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 Pt_2 Epperò tale deduzione difensiva è irrilevante attesa la inopponibilità della suddetta definizione agevolata agli enti di previdenza la cui autonomia è espressione della avvenuta privatizzazione (v. infra), con la conseguenza che la c.d. rottamazione dei ruoli è possibile per i contributi previdenziali (ivi comprese le sanzioni e gli interessi) alla sola condizione che l'ente di previdenza abbia espressamente manifestato la volontà di aderirvi.
La ha espressamente manifestato la volontà in senso opposto alla Pt_2
definizione agevolata, diffidando l'agente della riscossione (id est
Equitalia) dal dar corso a rottamazione dei ruoli contenenti i contributi previdenziali, come da lettera di diffida della . Pt_2
Tale conclusione (id est la necessità di adesione dell'ente di previdenza), dopo le prime incertezze applicative – salvo infra - della c.d. rottamazione ter (legge 145/2018), ha avuto il conforto del legislatore che, con la legge di bilancio 2023 (n. 197/2022), ha chiarito – prevedendo la relativa disciplina - sulla necessità della volontà dell'ente di previdenza affinché si possa dar corso alla definizione agevolata dei contributi previdenziali, ivi comprese sanzioni ed interessi.
Sotto altro profilo, va osservato che, a tutto concedere senza nulla ammettere, l'operazione di saldo e stralcio ha riguardato – c.d. rottamazione ter - esclusivamente i casi di omissione contributiva pura e semplice mentre non è applicabile nell'ipotesi riconducibile alla evasione contributiva, come nel caso di specie, avendo il geometra omesso di dichiarare alla i dati reddituali con la comunicazione Pt_2
annuale obbligatoria di cui all'art. 6 del Regolamento sulla
Contribuzione (cfr. doc. in atti). Concorre ad avallare tale interpretazione il testo della norma (cfr. legge di bilancio 2019) che esclude dall'operazione i casi in cui i carichi contributivi siano richiesti a seguito di accertamento. Il riferimento all'accertamento richiama essenzialmente le procedure di contrasto all'evasione condotte dall' CP_2
ma deve essere esteso a tutti i casi in cui i carichi vengano affidati
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 Pt_2 all'agente della riscossione anche dagli Enti di previdenza privati a seguito della verifica di una condizione reddituale non coerente con quanto dichiarato e/o non dichiarato dall'iscritto.
Su quest'orientamento vi è stato il consenso dell' Controparte_3
con la conseguenza che le domande di adesione al saldo e stralcio provenienti da iscritti alle Casse devono essere prima trasmesse alle stesse affinché sia possibile effettuare una preventiva verifica circa l'assenza di una procedura di accertamento/reintegro contributivo.
Va da sé che alla luce del quadro normativo che caratterizza gli Enti di previdenza privati, una valutazione complessiva di tutti i provvedimenti di legge che si sono avvicendati, va innanzitutto segnalato che la materia del regime sanzionatorio e delle misure di condono per inadempienze contributive dovrebbero rientrare nell'ambito dell'autonomia degli Enti in questione (art. 4, c. 6 bis del d.l. 79/1997, conv. in l. 140/1997).
Le Casse, infatti, hanno esercitato questa competenza adottando regolamenti sia in materia sanzionatoria che di condono o regolarizzazione delle posizioni debitorie degli iscritti. Del resto, anche la giurisprudenza ha ribadito la fonte legislativa di tale competenza, coerente, peraltro, con le finalità perseguite, in ragione della natura pubblica dell'attività svolta dagli Enti anche allo scopo di assicurare l'equilibrio del bilancio (Consiglio di Stato n. 3005/2004; Corte
Cassazione n. 12208/2011).
Non si può, infine, non osservare che gli interventi legislativi di condono formalmente intervengono sui carichi affidati agli Agenti della riscossione ma, nella sostanza, finiscono per colpire l'attualità e la efficacia dell'obbligo di contribuzione degli iscritti, determinando per di più una disparità di trattamento tra iscritti agli Enti che fanno ricorso alla riscossione dei contributi tramite ruolo e iscritti ad Enti che non utilizzano o non utilizzano più il ruolo come strumento di esazione.
Le varie misure di agevolazione, richiamate anche dal geometra, sono
Giudizio n. 1280/24 R.G. Pecoraro c/o pag. 11 Pt_2 state introdotte da norme di legge ordinaria. Si tratta, dunque, di provvedimenti che, secondo la gerarchia delle fonti, hanno la stessa forza giuridica delle disposizioni di legge che riconoscono agli Enti di previdenza privati autonomia normativa anche in materia di sanzioni e condoni. Ciò detto, pur non volendo enfatizzarne eccessivamente la portata, anche in un simile contesto potrebbero essere richiamati alcuni principi generali contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n.
7/2017 che, seppur resa in materia di applicazione della spending review agli Enti di previdenza privati, richiama gli artt. 3, 38 e 97 della
Costituzione a tutela:
- del carattere mutualistico della struttura degli Enti scelto dal legislatore e caratterizzato da corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali;
- dell'autonomia della gestione della contribuzione e della buona amministrazione della stessa indispensabile per il mantenimento di un sistema che deve autofinanziarsi e che è progettato e finalizzato all'equilibrio di lungo periodo;
- degli equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell'esperienza previdenziale autonoma.
Di qui la infondatezza della censura del geometra a fronte della mancata adesione della alla definizione agevolata, è tenuto al pagamento Pt_2
degli interessi e delle sanzioni dichiarative per gli anni 2004 e 2005”
(cfr. memoria di costituzione, pagg. 14-18).
Infine, quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato dalla , la stessa è palesemente destituita di Pt_2
fondamento. Invero, sul piano normativo, l'istituto della prescrizione è disciplinato dagli artt. 19 della legge n. 773/1982 e 33 del Regolamento
Contributivo della in base ai quali la prescrizione decorre dalla Pt_2
data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della Pt_2
dichiarazione di cui all'art. 17: in proposito, la giurisprudenza di
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 12 Pt_1 Pt_2 legittimità ha ritenuto che la legge n. 335/1995 abbia unificato in cinque anni la durata dei termini di prescrizione dei contributi anche per quanto riguarda le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma non anche le regole che individuano il dies a quo della loro decorrenza (cfr. Cass. n.
13639/2019).
In particolare, per quanto riguarda la , la Suprema Parte_7
Corte ha precisato che la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla della dichiarazione del debitore relativa al Pt_2
suo reddito professionale ai fini Irpef, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini Iva, anche se incomplete o non veritiere
(cfr. art7. 17 e 19 della legge n. 773/1982, artt. 6, 9 e 33 del
Regolamento della , mentre nel caso di omissione di tale Pt_2
comunicazione la prescrizione non inizia a decorrere (cfr. Cass. n.
20106/2017; Cass. n. 4981/2014; Cass n. 29664/2008): “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione Pt_2
della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4981/2014);
“Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014,
Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi.
Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 13 Pt_1 Pt_2 data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della Pt_2
comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv.
602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei Parte_5
contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.
Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare Pt_2
all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata
"rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e Pt_2
determinare conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini Irpef” (Cass. n. 15787/2023; Cass. 20106/2017).
Pertanto, alla luce del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, appare anche del tutto ultroneo l'invio di inviti o diffide al pagamento da parte della ovvero il compimento di atti interruttivi della Pt_2
prescrizione, che, come sopra precisato, non ha nemmeno iniziato il suo decorso, non avendo l'odierno opponente assolto all'obbligo di trasmettere le denunce dei redditi: di conseguenza, del tutto irrilevanti ai fini della decisione risultano le contestazioni mosse dall'odierno opponente circa il mancato invio o la mancata ricezione degli inviti o solleciti di pagamento e delle diffide ad adempiere.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la Cassa
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 14 Pt_1 Pt_2 opposta ha inviato numerosi solleciti/diffide di pagamento, come ampiamente illustrato alle pagg. 16-18 della memoria di costituzione
(cfr. all. nn.
1-18 della cartella “Atti interruttivi della prescrizione” del fascicolo della opposta). Pt_2
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell'opponente al rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta le quali vengono liquidate in dispositivo, in Pt_2
applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/201.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
021/24 D.I., emesso in data 15/16.01.2024, notificato in data 24.01.2024, proposta da nei confronti della , con ricorso Parte_1 Pt_2
depositato in data 02.03.2024 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 021/24 D.I., che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Pt_2
delle spese del presente giudizio di opposizione, che vengono liquidate in euro 8.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 20.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1280/24 R.G. c/o pag. 15 Pt_1 Pt_2