Articolo 18 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773
Articolo 17Articolo 19
Versione
27 ottobre 1982
Art. 18. Pagamento dei contributi

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.
Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.
I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.
Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.
La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
Ai fini della riscossione la Cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1982
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