Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10144
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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Il creditore pignoratizio delle azioni - ancorché, ai sensi dell'art. 2352 cod. civ., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all'estero - non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ., configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del socio, ed essendo d'altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all'istituto della vendita anticipata "ex" art. 2795 cod. civ..

L'esercizio del potere surrogatorio è escluso per i diritti connessi con una qualità del loro titolare; ne consegue che il diritto di recesso da una società per azioni, essendo strettamente personale al socio, non può essere esercitato in via surrogatoria, "ex" art. 2900 cod. civ., dal creditore particolare di lui.

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  • 1Art. 2795 c.c., Vendita anticipata
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 12 novembre 2024

  • 2Art. 2790 c.c.: Conservazione della cosa e spese relative
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 2 settembre 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10144
Data del deposito : 12 luglio 2002

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