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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11972/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11972/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Parte_1 C.F._1 GIACOMO e dell'avv. ALMERIGI ANTONELLA ( ) VIA DEI MILLE 7/2 C.F._2
40121 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE 7/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI GIACOMO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI GIACOMO Parte_2 C.F._3 e dell'avv. ALMERIGI ANTONELLA ( ) VIA DEI MILLE 7/2 40121 C.F._2
BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA DEI MILLE N. 7/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI GIACOMO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANONI NADIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRENTINI ANTONELLA ( ) PIAZZA MAGGIORE N.6 C/O C.F._4
AVVOCATURA DEL COMUNE 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
MAGGIORE 6 - C/O AVVOCATURA DEL COMUNE BOLOGNA presso il difensore avv. ZANONI
NADIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per per Parte_1 Parte_2
“ Voglia il Tribunale di OG:
I. Accertare e dichiarare la responsabilità del in relazione alla vicenda descritta Controparte_1 in atti e per l'effetto:
pagina 1 di 17 II. Condannare il al pagamento dell'importo di € 206.000 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione, per i danni patrimoniali subiti dagli attori in relazione alla vicenda descritta in atti, o di quella diversa somma che risulterà giusta ed equa;
III. Condannare il al pagamento dell'importo che il Tribunale valuterà Controparte_1
equitativamente giusto e congruo per i danni non patrimoniali subiti dagli attori in relazione alla vicenda descritta in atti;
il tutto in misura tale che la somma dei danni patrimoniali e non patrimoniali non esorbiti comunque dal limite di € 260.000 (duecentosessantamila);
IV. In via istruttoria, ci si riporta a quanto integralmente dedotto argomentato e richiesto nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
V. Condannare il al pagamento in favore dell'avv. Giacomo Graziosi, che se ne Controparte_1 dichiara antistatario, delle spese di lite dell'intero giudizio compresi accessori di legge e rimborso del contributo unificato.” .
Per Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'ill.mo Tribunale adito:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle avverse domande per carenza di giurisdizione del giudice ordinario per i motivi sopra esposti;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle avverse domande per carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi sopra dedotti;
nel merito
- rigettare sia nell'an che nel quantum tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese oltre oneri per le pubbliche Avvocature ex lege 266/2005, art. 1, comma 208.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel 2004, gli architetti e ricevevano incarico di progettazione e direzione CP_2 Parte_1 lavori per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito in Via dell'Osservanza n. 47, OG, di proprietà dei sig.ri e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi Parte_3 Pt_4 dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004.
A causa di esigenze strutturali, l'edificio risultava di altezza superiore di circa 90 cm rispetto al progetto assentito, senza incremento di superficie utile né di altezza interna dei vani.
Il ha emesso nel tempo cinque provvedimenti sanzionatori, ammontanti a somme Controparte_1
pagina 2 di 17 variabili tra i 250.000 e 92.000 euro, tutti annullati dal Giudice Amministrativo per violazione dei criteri di quantificazione previsti dall'art. 167, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004.
Le sentenze del TAR Emilia-Romagna (nn. 951/2009, 975/2014, 1041/2015) e del Consiglio di Stato
(nn. 4824/2016, 2116/2022) hanno chiarito che, in presenza di accertata compatibilità paesaggistica, il danno è da ritenersi inesistente e la sanzione deve essere parametrata esclusivamente al profitto, inteso come mancato esborso delle spese di demolizione.
A causa della persistente condotta illegittima dell'Amministrazione, i committenti hanno agito in sede civile contro gli architetti, ottenendo la condanna degli stessi al pagamento di oltre € 370.000 (sentenza
Tribunale di OG n. 1889/2013), con successiva esecuzione forzata e pignoramento dell'abitazione familiare.
Gli attori, per evitare la vendita dell'abitazione familiare, sono stati costretti a stipulare una transazione onerosa per € 306.000,00 finanziata mediante mutuo ipotecario e fideiussioni personali, con un esborso netto di circa € 216.000,00.
Agiscono, dunque, in questa sede per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in
€214.000,00 a cui devono aggiungersi i danni non patrimoniali consistenti in patemi d'animo, lesioni alla salute, perdita di status sociale e angoscia psicologica, la cui quantificazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudicante, il tutto per una somma non superiore a €260.000,00.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 2 Controparte_1
gennaio 2023, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione ritenendo rientrare la controversia nella sfera di cognizione del Giudice Amministrativo e la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, posto che le sanzioni paesaggistiche erano state emesse nei confronti dei proprietari e, comunque, l'infondatezza delle domande avversarie anche nel merito per insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.
Depositate a cura delle parti le rispettive memorie istruttorie ex art. 183, VI^ comma, c.p.c., in data 8 maggio 2023 gli attori hanno notificato al il ricorso ex art. 41 c.p.c. per chiedere Controparte_1
alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare che la controversia di cui alla presente causa spettasse alla giurisdizione del giudice ordinario, facendo contestualmente istanza di sospensione del presente giudizio all'intestato Tribunale che la accoglieva con provvedimento del 17 maggio 2023.
Successivamente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4929 del 23 febbraio 2024 ha dichiarato la giurisdizione del giudice adito dinanzi al quale rimetteva le parti anche per le spese.
Conseguentemente, parte attrice ha notificato ritualmente in data 15 marzo 2024 comparsa di pagina 3 di 17 riassunzione riportando le conclusioni già rassegnate in atti.
Il si è costituito in data 6 giugno 2024 chiedendo di dichiarare le avverse domande Controparte_1
inammissibili e/o improcedibili per carenza di legittimazione attiva di parte attrice e, comunque, chiedendo di rigettarle nel merito sia nell'an che nel quantum perchè infondate.
All'udienza di comparizione delle parti del 9 luglio 2024 il Giudice ha ammesso tutta la documentazione prodotta e, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le istanze di prova orale formulate da parte attrice e ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 maggio
2025, all'esito della quale lo stesso Giudice ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
§
Secondo la difesa del convenuto gli odierni attori sarebbero privi di legittimazione ad agire in CP_1 via risarcitoria in quanto “soggetti terzi” rispetto alle sanzioni emesse dal Controparte_1
L'eccezione è infondata.
E' vero che le suddette sanzioni sono state emesse nei confronti dei proprietari Pt_5
e non degli architetti ma questi ultimi sono stati chiamati dai primi a Parte_6 Pt_1
rimborsare la macroscopica, illegittima e reiterata somma irrogata dall'Amministrazione comunale, subendo gravi danni alla integrità patrimoniale e non patrimoniale propria e della propria famiglia: si tratta, infatti, come chiarito dai Giudici della Suprema Corte con l'ordinanza n. 4929/2024 che ha risolto la questione di giurisdizione, di danni sofferti in conseguenza dell'agire illegittimo del
[...] che non si sarebbero verificati se l'Amministrazione avesse correttamente quantificato la CP_1
sanzione e si fosse adeguata ai criteri ripetutamente dettati dal Giudice.
§
La responsabilità dell'Amministrazione, nei limiti di seguito esposti, risulta provata sulla base della documentazione versata in atti.
Nelle sentenze che via via si sono succedute negli anni, il G.A. ha sempre rimarcato il grave comportamento dell'Amministrazione sia in termini di violazione delle norme vigenti sulla determinazione della sanzione paesaggistica, sia in termini di palese elusione del giudicato in quanto il
“senza attenersi al decisum delle statuizioni giurisdizionali” (doc. 20 fasc. attori), Controparte_1
continuava ad emettere la sanzione secondo propri criteri illegittimi.
Il TAR di OG, dopo aver annullato il primo provvedimento comunale PG 152679/2007 con pagina 4 di 17 sentenza n. 951/2009 (doc. 3 attori), annullò anche il secondo provvedimento comunale
PG189408/2009 (doc. 4) – che aveva comminato una sanzione paesaggistica di €243.532,97 – con la sentenza n. 975/2014 con la quale il Giudice amministrativo non si limitò ad accertare l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 ma indicò all'Amministrazione come essa avrebbe dovuto stimare correttamente la sanzione paesaggistica, per rispettare la norma citata.
Avrebbe dovuto farlo “accertando in concreto il maggior profitto tra danno arrecato e profitto conseguito: ma nel caso di specie si deve calcolare solo il profitto, in quanto l'accertamento della compatibilità paesaggistica ha eliminato il danno” (v. motivazione, pag. 4 del doc. 8 fasc. attori).
Nel frattempo i signori in qualità di proprietari dell'immobile, dovettero Parte_6 pagare l'importo ingiunto dal pari ad € 256.228,13 complessivi. Controparte_1
Il provvedimento comunale avvertiva infatti che il mancato pagamento avrebbe impedito l'effetto estintivo dell'illecito sia a fini amministrativi sia penali (cfr. doc. 4).
Conseguentemente, i proprietari agirono contro i tecnici ed ottennero la sentenza del Tribunale di
OG n. 1889/2013 (doc. 6) con cui i due arch.ti vennero condannati al pagamento di una Pt_1
somma pari alla sanzione comunale, agli interessi, alle spese istruttorie ed alle spese legali: si trattava di oltre € 370.000 che vennero subito intimati dai committenti agli architetti (doc. 7).
Il omise di dare esecuzione alla decisione del TAR 975/2014 e trattenne le somme Controparte_1
versate dai proprietari e dichiarate illegittime.
A questo punto gli arch.ti così come i si rivolsero nuovamente al Pt_1 Parte_6
TAR attivando un ricorso per ottemperanza della sentenza n. 975/2014 (RG n. 551/2015, doc. 11).
Ma il prima che l'ottemperanza fosse decisa, adottò un nuovo provvedimento di CP_1
quantificazione della sanzione (PG 186953/2015 del 18.6.2015, doc. 12) in cui la sanzione paesaggistica veniva leggermente ridotta ma restava di importo assolutamente abnorme (€ 157.860,00) perché l'Amministrazione aveva adottato ancora una volta – la terza – criteri contrastanti con quelli dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004 ed elusivi dei dettati della sentenza del TAR.
Gli architetti così come i furono quindi costretti ad impugnare Pt_1 Parte_3 Parte_4
anche questo nuovo provvedimento davanti al TAR.
Con sentenza n. 1041/2015, il TAR annullò anche il nuovo provvedimento comunale facendo esplicito riferimento sia al ritardo nell'ottemperanza sia alla “arbitrarietà e insostenibilità” delle elaborazioni contenute nel nuovo calcolo della sanzione. Inoltre il puntualizzò in che modo il CP_3 CP_1 avrebbe dovuto determinarla: il “maggior profitto” tratto con l'abuso doveva essere rapportato
[...] pagina 5 di 17 esclusivamente al “mancato esborso dell'importo relativo alle spese necessarie per demolire le parti abusive, da riferire all'anno di realizzazione dei manufatti”.
La sanzione doveva quindi essere calcolata in modo molto semplice: doveva essere pari al costo delle spese di demolizione, e il costo doveva essere riferito all'anno di realizzazione dell'abuso (e cioè il
2005).
Pochi giorni dopo il deposito della sentenza n. 1041/2015, al fine di collaborare con l'Amministrazione
e addivenire, finalmente, ad un legittimo calcolo della sanzione, gli arch.ti inviarono al Per_1
Comune un accuratissimo “computo metrico estimativo” (doc. 15), che faceva applicazione dei criteri di quantificazione dettati dal T.A.R.. Da tale computo risultava che il costo di demolizione delle parti abusivamente realizzate, riferito ai prezzi del 2005, sarebbe potuto ammontare al più ad € 17.104,00.
Pare il caso di evidenziare che, al termine di questa annosa vicenda, il con provvedimento CP_1
P.G. 676366/2022, ha rideterminato l'importo della sanzione pecuniaria, sulla base di perizia di stima in forma semplificata di cui all'art. 167 co. 5del D. Lgs. 42/2004, nel minore importo di €12.403,45, somma enormemente inferiore a quelle pretese in precedenza.
Ma ritornando ai fatti successivi alla sentenza TAR 1041/2015, risulta documentato che, ignorando la relazione di stima fornita dai privati, il Comune decise di impugnare la sentenza del T.A.R. n.
1041/2015 che aveva dettato i criteri del “costo di demolizione al 2005” (doc. 16) e, nelle more della decisione dell'appello, l'Ente emise un nuovo provvedimento sanzionatorio – il quarto – n. 55225/2016 del 17.2.2016, che quantificava la sanzione paesaggistica in € 91.190,00.
Reputandola, ugualmente alle precedenti, una sanzione illegittima, lesiva dell'art. 167 del d.lgs. n.
42/2004 e dei criteri dettati al TAR, i sig.ri e gli arch.ti procedevano Parte_6 Pt_1
con un ennesimo ricorso al T.A.R. (R.G. n. 276/2016) e successivo appello innanzi al Consiglio di
Stato del 2021 (doc. 18).
Nel frattempo, a fine 2016, veniva deciso l'appello relativo alla terza sanzione. Con sentenza n.
4824/2016 (doc. 19) il Consiglio di Stato è intervenuto per la prima volta nella vertenza ed ha fornito un inequivoco avallo alle tesi degli arch.ti Pt_1
Con tale sentenza il Consiglio di Stato non si è limitato a confermare la illegittimità della terza sanzione paesaggistica, già annullata dal TAR con la sentenza n.1041/2015 ed oggetto di appello, ma ha riconosciuto incidenter tantum anche la illegittimità della quarta sanzione che, a quella data
(novembre 2016), era già stata impugnata dai e ma non ancora Pt_1 Parte_7
scrutinata dal TAR.
pagina 6 di 17 In particolare, il Consiglio di Stato, nel rigettare l'appello del contro la sentenza n. Controparte_1
1041/2015, ha evidenziato che:
“persistendo nella sua teorizzazione, il è riuscito a mantenere, utilitaristicamente dal punto di CP_1 vista delle casse locali, l'entità della sanzione in misura prossima a quella della precedente ed illegittima determinazione […] e si è nuovamente sottratto ad un'appropriata e congrua esecuzione del giudicato a cui era tenuto”.
Inoltre, sebbene non potesse pronunciarsi sul quarto provvedimento sanzionatorio (in quanto oggetto di separato e ancora pendente giudizio al TAR), il Consiglio di Stato ha constatato che la stima da ultimo quantificata dal in € 91.190,00 risultava anch'essa illegittima, sempre per violazione dell'art. CP_1
167 del d.lgs n. 42/2004 ed elusione del giudicato: “può solo incidentalmente notarsi, sulla scorta degli argomenti già spesi in causa, che non possono escludersi profili di eccessività anche quanto alla nuova determinazione della sanzione […] che potrebbe essere non allineata con quanto stabilito dal Giudice di primo grado in relazione al criterio da utilizzare per la stima […]”
Alla luce di tale pronuncia, e del suo chiaro contenuto anticipatorio in merito alla illegittimità del quarto provvedimento adottato, il avrebbe potuto facilmente definire la vicenda: Controparte_1
annullando il provvedimento in questione, restituendo le somme trattenute e calcolando correttamente la sanzione.
Ed invece, ancora una volta, l'Amministrazione ha deciso di rimanere inerte, in attesa dell'ultima pronuncia del Consiglio di Stato che sarebbe intervenuta sei anni dopo.
Il ricorso contro la quarta sanzione, dopo essere stato respinto dal TAR per motivi procedurali, è stato integralmente accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2116/2022 del 23 marzo 2022 (doc. 20).
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato anche il quarto provvedimento sanzionatorio ed anche questa volta ha dato atto delle gravi colpe commesse dall'Amministrazione nel corso della vicenda.
Si legge, infatti, nella motivazione, che “I committenti hanno dovuto pagare l'intero importo ingiunto dal di € 256.228.13. In ragione di ciò, i committenti hanno proposto contro gli architetti CP_1 numerose cause civili che hanno avuto vari esiti tutti economicamente pesanti per i convenuti” […];
“Va ribadito che la corretta esecuzione ed il puntuale rispetto del giudicato (sentenze nn. 974/2014 e
1041/2015) imponevano all'Amministrazione di calcolare la sanzione in misura corrispondente unicamente al mancato esborso dei costi di demolizione”;
pagina 7 di 17 “Il (invece n.d.r.) non ha mai cambiato la sua pretesa, senza attenersi al decisum delle CP_1 statuizioni giurisdizionali […] e senza provvedere alla restituzione della somma pagata dai committenti e per la quale essi hanno perseguito gli architetti”;
“anche il provvedimento da ultimo impugnato è quindi illegittimo sia in termini di elusione del giudicato, in quanto posto in essere in termini di palese elisione di ogni precedente statuizione, sia di violazione delle norme vigenti sulla determinazione della sanzione paesaggistica come già considerato dal Collegio nella sentenza del 2016 da intendersi integralmente richiamata”;
“la pluralità di domande e […] la proposizione successiva ed articolata di azioni giudiziarie è stata imposta alle parti private dal grave comportamento dell'Amministrazione”.
Solo dopo l'ennesima pronuncia sfavorevole, e a 15 anni dall'emanazione della prima illegittima sanzione, il ha finalmente deciso di ottemperare e di agire nel rispetto delle norme e del CP_1
giudicato.
Ed infatti, nell'ottobre 2022 ha restituito ai signori le somme ancora Parte_6
indebitamente trattenute e ha provveduto al ricalcolo della sanzione, parametrandola ai soli costi di demolizione delle parti abusive riferiti ai prezzi del 2005, quantificandola nella somma di €12.403,45, incomparabilmente inferiore rispetto alle precedenti pretese.
§
La responsabilità causale dei danni subiti dagli architetti e dai loro eredi, in conseguenza della Pt_1 condotta illegittima dell'Amministrazione comunale, risulta difficilmente contestabile. I pregiudizi lamentati non si sarebbero verificati se l'Amministrazione avesse correttamente determinato l'importo della sanzione sin dall'inizio della vicenda. È evidente, infatti, che una corretta irrogazione della sanzione — pari a € 12.403,45 (cfr. doc. 21) — avrebbe consentito ai di rimborsarla Pt_1
immediatamente, chiudendo così la questione senza trascinare gli attori in un lungo e logorante contenzioso durato oltre quindici anni, tra procedimenti amministrativi, civili ed esecutivi, con tutte le sofferenze che ne sono derivate.
Sul piano del nesso causale, è utile richiamare le pronunce delle più alte autorità giudiziarie intervenute nella vicenda, ovvero il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, che hanno chiaramente riconosciuto la responsabilità dell'Amministrazione per i danni subiti.
Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2116/2022 (doc. 20), già citata, ha evidenziato che “I committenti hanno dovuto pagare l'intero importo (illegittimo per violazione di legge, n.d.r.) ingiunto dal di € 256.228.13. In ragione di ciò, i committenti hanno proposto contro gli architetti CP_1 pagina 8 di 17 numerose cause civili che hanno avuto vari esiti tutti economicamente pesanti per i convenuti” […]; va ribadito che la corretta esecuzione ed il puntuale rispetto del giudicato (sentenze nn. 974/2014 e
1041/2015) imponevano all'Amministrazione di calcolare la sanzione in misura corrispondente unicamente al mancato esborso dei costi di demolizione”; il Comune (invece n.d.r.) non ha mai cambiato la sua pretesa, senza attenersi al decisum delle statuizioni giurisdizionali […] e senza provvedere alla restituzione della somma pagata dai committenti e per la quale essi hanno perseguito gli architetti;
“la pluralità di domande e […] la proposizione successiva ed articolata di azioni giudiziarie è stata imposta alle parti private dal grave comportamento dell'Amministrazione”.
La Corte di Cassazione con Ordinanza Sezioni Unite n. 4929/2024, decidendo sulla questione di giurisdizione, ha rilevato che “I signori e non hanno convenuto in giudizio il Pt_2 Pt_1 [...]
quale autorità, cioè per contestare l'esercizio di un potere amministrativo la cui CP_1
illegittimità non è più in discussione avendo il giudice amministrativo definitivamente annullato le sanzioni pecuniarie inflitte in misura abnorme ai proprietari (i sig.ri n.d.r.) e Parte_6
avendole infine il quantificate correttamente in un importo incomparabilmente inferiore a CP_1 quello preteso per circa 15 anni nei confronti dei proprietari […],(ma) hanno agito quali danneggiati dall'agire illegittimo dell'amministrazione che costituisce il fattore causale dell'esposizione debitoria dei medesimi nei confronti dei proprietari dell'immobile per il tramite del diverso e collegato rapporto privatistico di prestazione professionale con questi ultimi” (v. depositato nel fascicolo telematico in data 08.03.2024).
§
Passando all'esame del profilo soggettivo della responsabilità, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell'Amministrazione, il comportamento del – pur riconosciuto come illegittimo Controparte_1
dal Giudice Amministrativo – sarebbe stato privo di qualsiasi colpa, in quanto l'Ente si sarebbe sempre adeguato alle decisioni giurisdizionali intervenute nel tempo sull'applicazione dell'art. 167 del D.lgs. n.
42/2004, a partire dalle sentenze n. 974-975/2014 fino alla n. 1041/2015.
Tale affermazione, tuttavia, risulta smentita dagli atti di causa e dalle verifiche compiute dal Giudice
Amministrativo. È infatti documentato che:
• Il non ha dato esecuzione alle sentenze del TAR OG del 2014 (cfr. doc. 8 e atto di CP_1
citazione, pagg. 7-8), tanto che gli architetti sotto pressione per le azioni esecutive promosse Pt_1
dai signori e si sono visti costretti a diffidare l'Amministrazione (doc. 10), Parte_3 Pt_4
pagina 9 di 17 ribadendo quanto già comunicato in precedenza (doc. 9), ovvero:
1. che l'errato calcolo della sanzione inflitta ai proprietari committenti aveva determinato una condanna civile (Trib. OG, sent. n. 1889/2013);
2. che tale condanna aveva dato luogo a diverse procedure esecutive;
3. che un corretto ricalcolo della sanzione e la restituzione delle somme indebitamente trattenute avrebbero potuto attenuare significativamente tali conseguenze.
• Il ha ignorato la diffida, costringendo i privati a presentare ricorso per ottemperanza al CP_1
TAR (doc. 11).
• Ha emesso una terza sanzione, nuovamente illegittima e sovrastimata (doc. 12), che ha portato a un ulteriore ricorso (doc. 13).
• Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, non ha dato esecuzione nemmeno alla sentenza n. 1041/2015 del TAR OG (doc. 14), mostrando una condotta particolarmente negligente.
Dopo tale pronuncia, gli architetti hanno trasmesso al – in particolare all'ing. Pt_1 CP_1 Parte_8
– un dettagliato computo metrico estimativo basato sui prezzi informativi delle opere edili
[...]
pubblicati dalla Camera di Commercio di OG nel 2005 (doc. 15), da cui emergeva che la sanzione corretta non avrebbe dovuto superare €17.000 .
Nonostante ciò, il – già autore di tre errori – non ha preso in considerazione il documento CP_1 tecnico né ha risposto alla disponibilità dell'arch. a un confronto. Ha invece emanato Parte_1
un quarto provvedimento con una sanzione ancora una volta illegittimamente sovrastimata (doc. 17), con l'evidente intento – come rilevato dal Consiglio di Stato nel 2016 (doc. 19) – di non restituire le somme già incassate.
Anche dopo la sentenza del 2015, l'Amministrazione ha continuato nella propria condotta illegittima, difendendo le proprie azioni fino al 2022, quando il Consiglio di Stato ha definitivamente accertato non solo l'illegittimità degli atti, ma anche la gravità del comportamento elusivo del “Va ribadito CP_1
che la corretta esecuzione ed il puntuale rispetto del giudicato (sentenze nn. 974/2014 e 1041/2015) imponevano all'Amministrazione di calcolare la sanzione in misura corrispondente unicamente al mancato esborso dei costi di demolizione”;
“Il non ha mai cambiato la sua pretesa, senza attenersi al decisum delle statuizioni CP_1 giurisdizionali […] e senza provvedere alla restituzione della somma pagata dai committenti e per la
pagina 10 di 17 quale essi hanno perseguito gli architetti”;
“Anche il provvedimento da ultimo impugnato è quindi illegittimo sia in termini di elusione del giudicato, in quanto posto in essere in termini di palese elisione di ogni precedente statuizione, sia di violazione delle norme vigenti sulla determinazione della sanzione paesaggistica come già considerato dal Collegio nella sentenza del 2016 da intendersi integralmente richiamata”;
“La pluralità di domande e […] la proposizione successiva ed articolata di azioni giudiziarie è stata imposta alle parti private dal grave comportamento dell'Amministrazione”. (Consiglio di Stato, Sez.
VI, n. 2116/2022, doc. 20)
La difesa del ha, inoltre, depositato la seguente documentazione: CP_1
• alcune sanzioni pecuniarie ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004, emesse in altri casi e non impugnate dai destinatari, calcolate con la stessa metodologia ritenuta illegittima nel presente giudizio;
• regolamenti comunali che adottano tale metodo di calcolo.
Tale documentazione deve ritenersi irrilevante per due motivi: innanzitutto, il giudice non è chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti comunali che hanno inflitto le sanzioni ai signori e già annullati con sentenza passata in giudicato. La loro illegittimità è un Parte_3 Pt_4
fatto storico acquisito. In secondo luogo tale documentazione non dimostra l'assenza di colpa del
Come ampiamente provato, la colpa non risiede solo nell'illegittimità dei provvedimenti, ma CP_1
nel fatto che il ha reiterato per anni condotte illegittime, ignorando le sentenze e i contributi CP_1
tecnici degli architetti pur essendo consapevole delle gravi conseguenze che ciò stava Pt_1
causando. Infine, il confronto con altri Comuni è privo di rilevanza: in questo caso vi erano pronunce specifiche che imponevano al un comportamento preciso. Disattendere le decisioni Controparte_1
giurisdizionali è di per sé indice di negligenza, e non può essere giustificato con prassi adottate altrove.
§
Ciò posto occorre valutare se la condotta degli arch.ti abbia concorso alla determinazione del Pt_1
danno dagli stessi subiti.
Il convenuto ha, infatti, sostenuto che parte attrice ha fatto di tutto per aggravare la propria CP_1
posizione nei confronti dei committenti con conseguenze che pretende di riversare sull'Amministrazione comunale.
La difesa dell'Amministrazione, in particolare, censura la condotta dei signori che, pur Pt_1
proponendo appello – peraltro il 28 luglio 2014 ossia quasi un anno dopo la pubblicazione della pagina 11 di 17 sentenza n. 1889/2013 consentendo medio tempore ai proprietari/creditori di attivare sin da subito le azioni esecutive -, hanno omesso di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.. che è stata invece richiesta dall'Arch. coobbligata in solido al Parte_9
pagamento del risarcimento del danno, in sede di appello incidentale e a lei concessa dalla Corte di appello con ordinanza del 29 settembre 2016, come risulta a pag. 5 dell'atto di precetto del 10 febbraio
2020 (doc. 26 fasc. attori).
Secondo parte convenuta tale condotta tardiva e omissiva in sede processuale ha consentito ai committenti di attivare varie e diverse procedure esecutive (docc. 25, 26, 29 e 30 fasc. attori), tra cui pignoramenti presso terzi e del quinto della pensione e un ulteriore precetto, notificato in data 20 febbraio 2020, alla signora quale erede con beneficio di inventario del signor Pt_2 Persona_2 dell'importo ridotto di € 193,604,52, oltre spese, per un totale di € 220.221,70, per effetto nel frattempo dell'avvenuta restituzione da parte del ai creditori procedenti di € 160.103,16 in conseguenza CP_1
dell'annullamento delle sanzioni di € 243.532,97 del 2009 e di € 157.860,90 del 2015 (pag. 5 sub doc.
26 fasc. attori).
Dunque gli attori, sostiene la difesa convenuta, invece di difendersi dai committenti hanno tenuto una condotta colpevolmente dilatoria che ha aggravato ulteriormente la loro posizione generando ulteriore contenzioso che ha portato alla determinazione della somma di cui alla transazione che ora pretendono di addebitare al Controparte_1
Tale argomentazione non appare convincente.
Occorre, infatti, evidenziare che i signori hanno ottenuto la sentenza n. Parte_6
1889/2013 in data 12.06.2013 - ossia ben 5 anni dopo aver incardinato la causa n. 21528/2008 nei confronti degli arch.ti e - e che è stato riconosciuto ed accertato dalla medesima Pt_1 Pt_9 sentenza che erano stati i ad aver assunto e portato a termine l'incarico di Pt_1 progettazione/direzione dei lavori dell'intervento edilizio commissionato dai signori e sanzionato dal mentre l'arch. aveva operato nella Parte_6 CP_1 Parte_9
vicenda come mera collaboratrice dei con responsabilità limitate al suo ruolo minore. Pt_1
E', inoltre, necessario considerare che la Corte di Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della condanna a carico dell'arch. con ordinanza del 29.09.2016 e che, prima ancora che i Pt_9 Pt_1
impugnassero la sentenza 1889/2013 con l'appello del 28.07.2014, il Tribunale di OG, con sentenza 195/2014 pubblicata in data 24.01.2024 ed emessa nella causa n. 19418/2011 R.G., passata in giudicato, si è pronunciato sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. che i proprietari hanno intentato nei confronti dei ottenendo la dichiarazione di Parte_6 Pt_1 pagina 12 di 17 inefficacia degli atti dispositivi posti in essere dai sig. e Persona_2 Parte_1 [...]
fraudolentemente per sottrarre garanzie patrimoniali ai creditori stessi (vedasi pag. 6 dell'atto Pt_2
di precetto sub doc. 26 fasc. attori): ci si riferisce sia alla donazione con cui l'arch. ha Persona_2
donato alla moglie, odierna attrice, una quota indivisa di 1/2 della piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in OG Via Bellacosta n. 22 e una quota indivisa di 1/2 della piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in Riccione, in Via Ceccarini e sia alla compravendita con cui lo stesso e la moglie hanno venduto al figlio la piena proprietà Persona_2 Parte_2 Parte_10
di una porzione di fabbricato sito in OG Via Bellacosta n. 22.
Alla luce di tali circostanze è convinzione di questo giudicante che un'eventuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1889/2013 ex art. 283 c.p.c. da parte dei Pt_1
sarebbe stata del tutto verosimilmente respinta. I signori avevano pieno Parte_6 diritto di rivalersi sugli architetti responsabili della progettazione e dell'abuso paesaggistico. Pt_1
La sentenza del Tribunale di OG del 2013 era quindi giuridicamente corretta, e la sanzione inflitta ai proprietari doveva essere trasferita ai Pt_1
In tale contesto, gli architetti hanno dato corso a tutte le iniziative processuali possibili per difendere la loro posizione e limitare i danni.
In considerazione della durata di tutti i processi azionati davanti al Giudice amministrativo e dell'ostinazione con cui l'amministrazione comunale ha continuato a quantificare erroneamente la sanzione paesaggistica non uniformandosi al decisum della giustizia amministrativa sin dalle decisioni del TAR del 2014 e 2015, la transazione con i signori (doc. 40 fasc. attori) è Parte_6 stata l'unica via percorribile per la famiglia per evitare, dopo anni di pignoramenti, la vendita Pt_1 all'asta della casa di famiglia a OG, dove ancora risiedeva la signora vedova Pt_2 dell'architetto nel frattempo deceduto. Persona_2
Se tale accordo non fosse stato raggiunto, l'immobile sarebbe stato inevitabilmente venduto all'asta (la vendita era fissata per il 5 aprile 2022, doc. 35 fasc. attori), mentre la sanzione legittima da €12.000 è stata emessa solo nell'ottobre successivo (doc. 21 fasc. attori).
Infine, va sottolineato che i legali del si sono sempre opposti alla restituzione delle somme CP_1
riscosse a titolo di sanzione, anche quando queste erano state dichiarate illegittime dal G.A. Come si legge nella memoria del 24 febbraio 2022 (doc. 44 fasc. attori): “La somma ad oggi incassata dal non può essere restituita, posto che, nella denegata ipotesi in cui venisse annullata la CP_1 sanzione, il dovrebbe provvedere a rideterminarla.” CP_1
pagina 13 di 17 Diversamente va valutata la condotta omissiva degli arch.ti RI rilevata da parte convenuta sul piano sostanziale.
La difesa del Comune ha, infatti, allegato che gli arch.ti “non solo, come risulta dalla sentenza Pt_1
del Tribunale n. 1889/2013 (Doc. 24), hanno omesso di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa, in garanzia, delle compagnie assicurative con cui obbligatoriamente devono avere stipulato le polizze di responsabilità professionale, le quali avrebbero potuto tenerli indenni dalle azioni risarcitorie intentate contro di loro dai clienti, ma non hanno nemmeno dimostrato di averle attivate”.
In merito occorre osservare che all'epoca in cui gli arch.ti hanno ricevuto l'incarico dai signori Pt_1
(2004) l'assicurazione professionale contro la responsabilità civile non era Parte_6
obbligatoria essendolo diventata per gli architetti il 13 agosto 2013, in seguito all'entrata in vigore del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 ("Riforma delle Professioni").
Ciò non esclude, però, la possibilità di valutare la condotta del professionista sotto il profilo della colpa civile. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la responsabilità del professionista non dipende dalla presenza di un obbligo normativo, ma dalla violazione del dovere di diligenza. In particolare, Cass.
Civ., Sez. III, n. 8826/2007 ha affermato che il professionista risponde anche per colpa lieve, se non ha adottato tutte le misure idonee a tutelare il cliente;
Cass. Civ., Sez. III, n. 13533/2001 ha ribadito che il professionista è tenuto a rispettare le regole tecniche e le misure prudenziali normalmente adottate dalla categoria;
Cass. Civ., Sez. III, n. 18612/2015 ha sottolineato che la responsabilità professionale può derivare anche da omissioni, se queste si pongono in contrasto con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività.
La mancata stipula, o la mancata attivazione, di una polizza assicurativa, pur non obbligatoria, può essere considerata comportamento negligente, se da essa derivano danni evitabili al cliente e se il professionista era consapevole dei rischi connessi alla propria attività.
La condotta del professionista, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, va valutata in concreto, tenendo conto:
• della prevedibilità del rischio;
• della possibilità di prevenirlo con strumenti normalmente disponibili (come l'assicurazione);
• della consapevolezza del professionista circa le conseguenze economiche della propria attività.
Se il professionista, pur consapevole dei rischi connessi alla propria prestazione, non ha adottato strumenti di protezione (come una polizza RC), può essere ritenuto colpevole per negligenza, anche se pagina 14 di 17 la legge non lo obbligava formalmente a farlo.
In tal senso, è utile richiamare anche Cass. Civ., Sez. III, n. 18392/2017 che ha affermato che la responsabilità del professionista può essere riconosciuta anche in assenza di obbligo normativo, se il comportamento tenuto è in contrasto con la diligenza media del buon professionista.
Nel caso di specie la condotta degli arch.ti può senz'altro definirsi colposa per non aver Pt_1
stipulato o attivato una polizza assicurativa tenuto conto dell'onerosità dell'incarico ricevuto e della sua complessità (demolizione e ricostruzione di un immobile di pregio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) che lasciava chiaramente prefigurare il rischio di interventi edilizi non conformi alle normative vigenti, nonché delle relative conseguenze economiche per i clienti e per gli stessi professionisti incaricati, conseguenze che avrebbero potuto essere quantomeno mitigate dall'intervento di una copertura assicurativa.
Dunque, la mancata stipula o attivazione di un'assicurazione professionale da parte degli arch.ti costituisce indiscutibilmente una condotta in forte contrasto con la diligenza richiesta dalla Pt_1 natura dell'attività esercitata e deve ritenersi abbia concorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., a determinare il danno lamentato dagli attori.
In ragione di quanto sopra si ritiene congruo ripartire la responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali per cui è causa in misura del 40% a carico di parte attrice e del 60% a carico di parte convenuta.
§
Passando, ora, alla valutazione del danno, la difesa attorea ha documentato che la signora e il Pt_2
figlio hanno stipulato con le controparti una onerosa transazione in cui, a fronte della Parte_1
rinuncia, da parte dei signori e alla prosecuzione delle procedure esecutive Parte_3 Pt_4 ed alla sentenza n. 1889/2013, hanno dovuto versare a questi ultimi una somma forfettaria di €
306.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni e di tutte le spese da essi subiti nella quindicennale vicenda.
A parziale compensazione dell'importo ricevuto, i si sono impegnati a Parte_6
riversare ai signori e la somma che il avrebbe trasferito a titolo di restituzione Pt_2 Pt_1 CP_1
della sanzione paesaggistica indebitamente riscossa e trattenuta negli anni precedenti, detratta però la somma della nuova sanzione paesaggistica legittima da emettersi a cura del CP_1
Gli attori hanno ottenuto la somma da versare ai solo grazie ad un prestito Parte_6 della CA di OG (peraltro garantito da ipoteca sull'immobile di via Bellacosta nonché da pagina 15 di 17 fideiussioni personali, ad un tasso annuo del 4 %) e l'hanno versata ai come Parte_6
documentato in atti dal Contratto di apertura di credito in conto corrente del 29.03.2022 di CA di
OG garantito da ipoteche e fideiussioni (doc. 41 fasc. attori) e dagli assegni versati (doc. 42).
La sanzione legittima è stata emessa dall'Amministrazione nell'ottobre 2022 ed ammonta ad €
12.403,45 (cfr. doc. 21 fasc. attori)
In seguito a tale determinazione, il ha restituito ai quanto Controparte_1 Parte_6
ancora indebitamente trattenuto (cfr. doc. 19 fasc. convenuto) e questi ultimi a loro volta hanno restituito ai tale ammontare detratto l'importo della sanzione, per un totale di € Parte_11
81.912,60 (doc. 43 ).
La transazione ha quindi comportato per la sig.ra e il figlio un esborso netto Pt_2 Parte_1
di € 224.000,00 circa.
A tale somma possono essere ulteriormente detratti € 10.000 euro liquidati dal G.A. nell'anno 2016 a titolo di “indennizzo” per il “primo” ritardo del nell'esecuzione del giudicato del Controparte_1
2014 e, quindi, per la frazione di tempo riconducibile al 2014/2015 (cfr. doc. 19 fasc. attori).
Il totale del danno patrimoniale subito, in definitiva, può individuarsi in €214.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Con riguardo al danno non patrimoniale, a fronte della documentazione in atti, non appare necessario dare corso alla corposa prova testimoniale richiesta da parte attrice.
E' evidente che la sofferta e annosa vicenda giudiziaria che ha coinvolto gli attori e il defunto signor non può che aver causato perduranti patemi d'animo e angosce sul piano psicologico, Persona_2
tal che il danno non patrimoniale, inteso come sofferenza soggettiva, può essere riconosciuto in via presuntiva e liquidato, in via equitativa, in € 30.000,00 complessivi, compreso il danno morale riconoscibile in capo al defunto di cui la signora è erede. Persona_3 Parte_2
In definitiva il danno subito dagli attori ammonta complessivamente a €244.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In considerazione del ritenuto concorso di colpa tra le parti in causa, come sopra determinato, il convenuto è tenuto a risarcire agli attori la somma di €146.400,00 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal 29.03.2022 (data degli assegni doc. 42), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
§
pagina 16 di 17 In considerazione del ravvisato concorso di colpa, le spese di lite, compreso il compenso spettante per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, possono essere compensate in ragione di un terzo, con condanna del al pagamento dei residui 2/3 delle spese di giudizio, liquidate come Controparte_1
in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta.
2. Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
e , per i titoli di cui in motivazione, della somma di €146.400,00 oltre Parte_2 Parte_1
interessi e rivalutazione a far data dal 29.03.2022, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
3. Compensa le spese dell'intero giudizio in misura di 1/3 e condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore degli attori, dei residui 2/3 delle spese di lite, liquidate, per l'intero, in €22.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giacomo Graziosi dichiaratosi antistatario.
OG 12.09.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11972/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI Parte_1 C.F._1 GIACOMO e dell'avv. ALMERIGI ANTONELLA ( ) VIA DEI MILLE 7/2 C.F._2
40121 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE 7/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI GIACOMO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI GIACOMO Parte_2 C.F._3 e dell'avv. ALMERIGI ANTONELLA ( ) VIA DEI MILLE 7/2 40121 C.F._2
BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA DEI MILLE N. 7/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI GIACOMO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANONI NADIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRENTINI ANTONELLA ( ) PIAZZA MAGGIORE N.6 C/O C.F._4
AVVOCATURA DEL COMUNE 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
MAGGIORE 6 - C/O AVVOCATURA DEL COMUNE BOLOGNA presso il difensore avv. ZANONI
NADIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per per Parte_1 Parte_2
“ Voglia il Tribunale di OG:
I. Accertare e dichiarare la responsabilità del in relazione alla vicenda descritta Controparte_1 in atti e per l'effetto:
pagina 1 di 17 II. Condannare il al pagamento dell'importo di € 206.000 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione, per i danni patrimoniali subiti dagli attori in relazione alla vicenda descritta in atti, o di quella diversa somma che risulterà giusta ed equa;
III. Condannare il al pagamento dell'importo che il Tribunale valuterà Controparte_1
equitativamente giusto e congruo per i danni non patrimoniali subiti dagli attori in relazione alla vicenda descritta in atti;
il tutto in misura tale che la somma dei danni patrimoniali e non patrimoniali non esorbiti comunque dal limite di € 260.000 (duecentosessantamila);
IV. In via istruttoria, ci si riporta a quanto integralmente dedotto argomentato e richiesto nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
V. Condannare il al pagamento in favore dell'avv. Giacomo Graziosi, che se ne Controparte_1 dichiara antistatario, delle spese di lite dell'intero giudizio compresi accessori di legge e rimborso del contributo unificato.” .
Per Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'ill.mo Tribunale adito:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle avverse domande per carenza di giurisdizione del giudice ordinario per i motivi sopra esposti;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle avverse domande per carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi sopra dedotti;
nel merito
- rigettare sia nell'an che nel quantum tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese oltre oneri per le pubbliche Avvocature ex lege 266/2005, art. 1, comma 208.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel 2004, gli architetti e ricevevano incarico di progettazione e direzione CP_2 Parte_1 lavori per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito in Via dell'Osservanza n. 47, OG, di proprietà dei sig.ri e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi Parte_3 Pt_4 dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004.
A causa di esigenze strutturali, l'edificio risultava di altezza superiore di circa 90 cm rispetto al progetto assentito, senza incremento di superficie utile né di altezza interna dei vani.
Il ha emesso nel tempo cinque provvedimenti sanzionatori, ammontanti a somme Controparte_1
pagina 2 di 17 variabili tra i 250.000 e 92.000 euro, tutti annullati dal Giudice Amministrativo per violazione dei criteri di quantificazione previsti dall'art. 167, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004.
Le sentenze del TAR Emilia-Romagna (nn. 951/2009, 975/2014, 1041/2015) e del Consiglio di Stato
(nn. 4824/2016, 2116/2022) hanno chiarito che, in presenza di accertata compatibilità paesaggistica, il danno è da ritenersi inesistente e la sanzione deve essere parametrata esclusivamente al profitto, inteso come mancato esborso delle spese di demolizione.
A causa della persistente condotta illegittima dell'Amministrazione, i committenti hanno agito in sede civile contro gli architetti, ottenendo la condanna degli stessi al pagamento di oltre € 370.000 (sentenza
Tribunale di OG n. 1889/2013), con successiva esecuzione forzata e pignoramento dell'abitazione familiare.
Gli attori, per evitare la vendita dell'abitazione familiare, sono stati costretti a stipulare una transazione onerosa per € 306.000,00 finanziata mediante mutuo ipotecario e fideiussioni personali, con un esborso netto di circa € 216.000,00.
Agiscono, dunque, in questa sede per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in
€214.000,00 a cui devono aggiungersi i danni non patrimoniali consistenti in patemi d'animo, lesioni alla salute, perdita di status sociale e angoscia psicologica, la cui quantificazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudicante, il tutto per una somma non superiore a €260.000,00.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 2 Controparte_1
gennaio 2023, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione ritenendo rientrare la controversia nella sfera di cognizione del Giudice Amministrativo e la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, posto che le sanzioni paesaggistiche erano state emesse nei confronti dei proprietari e, comunque, l'infondatezza delle domande avversarie anche nel merito per insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.
Depositate a cura delle parti le rispettive memorie istruttorie ex art. 183, VI^ comma, c.p.c., in data 8 maggio 2023 gli attori hanno notificato al il ricorso ex art. 41 c.p.c. per chiedere Controparte_1
alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare che la controversia di cui alla presente causa spettasse alla giurisdizione del giudice ordinario, facendo contestualmente istanza di sospensione del presente giudizio all'intestato Tribunale che la accoglieva con provvedimento del 17 maggio 2023.
Successivamente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4929 del 23 febbraio 2024 ha dichiarato la giurisdizione del giudice adito dinanzi al quale rimetteva le parti anche per le spese.
Conseguentemente, parte attrice ha notificato ritualmente in data 15 marzo 2024 comparsa di pagina 3 di 17 riassunzione riportando le conclusioni già rassegnate in atti.
Il si è costituito in data 6 giugno 2024 chiedendo di dichiarare le avverse domande Controparte_1
inammissibili e/o improcedibili per carenza di legittimazione attiva di parte attrice e, comunque, chiedendo di rigettarle nel merito sia nell'an che nel quantum perchè infondate.
All'udienza di comparizione delle parti del 9 luglio 2024 il Giudice ha ammesso tutta la documentazione prodotta e, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le istanze di prova orale formulate da parte attrice e ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 maggio
2025, all'esito della quale lo stesso Giudice ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
§
Secondo la difesa del convenuto gli odierni attori sarebbero privi di legittimazione ad agire in CP_1 via risarcitoria in quanto “soggetti terzi” rispetto alle sanzioni emesse dal Controparte_1
L'eccezione è infondata.
E' vero che le suddette sanzioni sono state emesse nei confronti dei proprietari Pt_5
e non degli architetti ma questi ultimi sono stati chiamati dai primi a Parte_6 Pt_1
rimborsare la macroscopica, illegittima e reiterata somma irrogata dall'Amministrazione comunale, subendo gravi danni alla integrità patrimoniale e non patrimoniale propria e della propria famiglia: si tratta, infatti, come chiarito dai Giudici della Suprema Corte con l'ordinanza n. 4929/2024 che ha risolto la questione di giurisdizione, di danni sofferti in conseguenza dell'agire illegittimo del
[...] che non si sarebbero verificati se l'Amministrazione avesse correttamente quantificato la CP_1
sanzione e si fosse adeguata ai criteri ripetutamente dettati dal Giudice.
§
La responsabilità dell'Amministrazione, nei limiti di seguito esposti, risulta provata sulla base della documentazione versata in atti.
Nelle sentenze che via via si sono succedute negli anni, il G.A. ha sempre rimarcato il grave comportamento dell'Amministrazione sia in termini di violazione delle norme vigenti sulla determinazione della sanzione paesaggistica, sia in termini di palese elusione del giudicato in quanto il
“senza attenersi al decisum delle statuizioni giurisdizionali” (doc. 20 fasc. attori), Controparte_1
continuava ad emettere la sanzione secondo propri criteri illegittimi.
Il TAR di OG, dopo aver annullato il primo provvedimento comunale PG 152679/2007 con pagina 4 di 17 sentenza n. 951/2009 (doc. 3 attori), annullò anche il secondo provvedimento comunale
PG189408/2009 (doc. 4) – che aveva comminato una sanzione paesaggistica di €243.532,97 – con la sentenza n. 975/2014 con la quale il Giudice amministrativo non si limitò ad accertare l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 ma indicò all'Amministrazione come essa avrebbe dovuto stimare correttamente la sanzione paesaggistica, per rispettare la norma citata.
Avrebbe dovuto farlo “accertando in concreto il maggior profitto tra danno arrecato e profitto conseguito: ma nel caso di specie si deve calcolare solo il profitto, in quanto l'accertamento della compatibilità paesaggistica ha eliminato il danno” (v. motivazione, pag. 4 del doc. 8 fasc. attori).
Nel frattempo i signori in qualità di proprietari dell'immobile, dovettero Parte_6 pagare l'importo ingiunto dal pari ad € 256.228,13 complessivi. Controparte_1
Il provvedimento comunale avvertiva infatti che il mancato pagamento avrebbe impedito l'effetto estintivo dell'illecito sia a fini amministrativi sia penali (cfr. doc. 4).
Conseguentemente, i proprietari agirono contro i tecnici ed ottennero la sentenza del Tribunale di
OG n. 1889/2013 (doc. 6) con cui i due arch.ti vennero condannati al pagamento di una Pt_1
somma pari alla sanzione comunale, agli interessi, alle spese istruttorie ed alle spese legali: si trattava di oltre € 370.000 che vennero subito intimati dai committenti agli architetti (doc. 7).
Il omise di dare esecuzione alla decisione del TAR 975/2014 e trattenne le somme Controparte_1
versate dai proprietari e dichiarate illegittime.
A questo punto gli arch.ti così come i si rivolsero nuovamente al Pt_1 Parte_6
TAR attivando un ricorso per ottemperanza della sentenza n. 975/2014 (RG n. 551/2015, doc. 11).
Ma il prima che l'ottemperanza fosse decisa, adottò un nuovo provvedimento di CP_1
quantificazione della sanzione (PG 186953/2015 del 18.6.2015, doc. 12) in cui la sanzione paesaggistica veniva leggermente ridotta ma restava di importo assolutamente abnorme (€ 157.860,00) perché l'Amministrazione aveva adottato ancora una volta – la terza – criteri contrastanti con quelli dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004 ed elusivi dei dettati della sentenza del TAR.
Gli architetti così come i furono quindi costretti ad impugnare Pt_1 Parte_3 Parte_4
anche questo nuovo provvedimento davanti al TAR.
Con sentenza n. 1041/2015, il TAR annullò anche il nuovo provvedimento comunale facendo esplicito riferimento sia al ritardo nell'ottemperanza sia alla “arbitrarietà e insostenibilità” delle elaborazioni contenute nel nuovo calcolo della sanzione. Inoltre il puntualizzò in che modo il CP_3 CP_1 avrebbe dovuto determinarla: il “maggior profitto” tratto con l'abuso doveva essere rapportato
[...] pagina 5 di 17 esclusivamente al “mancato esborso dell'importo relativo alle spese necessarie per demolire le parti abusive, da riferire all'anno di realizzazione dei manufatti”.
La sanzione doveva quindi essere calcolata in modo molto semplice: doveva essere pari al costo delle spese di demolizione, e il costo doveva essere riferito all'anno di realizzazione dell'abuso (e cioè il
2005).
Pochi giorni dopo il deposito della sentenza n. 1041/2015, al fine di collaborare con l'Amministrazione
e addivenire, finalmente, ad un legittimo calcolo della sanzione, gli arch.ti inviarono al Per_1
Comune un accuratissimo “computo metrico estimativo” (doc. 15), che faceva applicazione dei criteri di quantificazione dettati dal T.A.R.. Da tale computo risultava che il costo di demolizione delle parti abusivamente realizzate, riferito ai prezzi del 2005, sarebbe potuto ammontare al più ad € 17.104,00.
Pare il caso di evidenziare che, al termine di questa annosa vicenda, il con provvedimento CP_1
P.G. 676366/2022, ha rideterminato l'importo della sanzione pecuniaria, sulla base di perizia di stima in forma semplificata di cui all'art. 167 co. 5del D. Lgs. 42/2004, nel minore importo di €12.403,45, somma enormemente inferiore a quelle pretese in precedenza.
Ma ritornando ai fatti successivi alla sentenza TAR 1041/2015, risulta documentato che, ignorando la relazione di stima fornita dai privati, il Comune decise di impugnare la sentenza del T.A.R. n.
1041/2015 che aveva dettato i criteri del “costo di demolizione al 2005” (doc. 16) e, nelle more della decisione dell'appello, l'Ente emise un nuovo provvedimento sanzionatorio – il quarto – n. 55225/2016 del 17.2.2016, che quantificava la sanzione paesaggistica in € 91.190,00.
Reputandola, ugualmente alle precedenti, una sanzione illegittima, lesiva dell'art. 167 del d.lgs. n.
42/2004 e dei criteri dettati al TAR, i sig.ri e gli arch.ti procedevano Parte_6 Pt_1
con un ennesimo ricorso al T.A.R. (R.G. n. 276/2016) e successivo appello innanzi al Consiglio di
Stato del 2021 (doc. 18).
Nel frattempo, a fine 2016, veniva deciso l'appello relativo alla terza sanzione. Con sentenza n.
4824/2016 (doc. 19) il Consiglio di Stato è intervenuto per la prima volta nella vertenza ed ha fornito un inequivoco avallo alle tesi degli arch.ti Pt_1
Con tale sentenza il Consiglio di Stato non si è limitato a confermare la illegittimità della terza sanzione paesaggistica, già annullata dal TAR con la sentenza n.1041/2015 ed oggetto di appello, ma ha riconosciuto incidenter tantum anche la illegittimità della quarta sanzione che, a quella data
(novembre 2016), era già stata impugnata dai e ma non ancora Pt_1 Parte_7
scrutinata dal TAR.
pagina 6 di 17 In particolare, il Consiglio di Stato, nel rigettare l'appello del contro la sentenza n. Controparte_1
1041/2015, ha evidenziato che:
“persistendo nella sua teorizzazione, il è riuscito a mantenere, utilitaristicamente dal punto di CP_1 vista delle casse locali, l'entità della sanzione in misura prossima a quella della precedente ed illegittima determinazione […] e si è nuovamente sottratto ad un'appropriata e congrua esecuzione del giudicato a cui era tenuto”.
Inoltre, sebbene non potesse pronunciarsi sul quarto provvedimento sanzionatorio (in quanto oggetto di separato e ancora pendente giudizio al TAR), il Consiglio di Stato ha constatato che la stima da ultimo quantificata dal in € 91.190,00 risultava anch'essa illegittima, sempre per violazione dell'art. CP_1
167 del d.lgs n. 42/2004 ed elusione del giudicato: “può solo incidentalmente notarsi, sulla scorta degli argomenti già spesi in causa, che non possono escludersi profili di eccessività anche quanto alla nuova determinazione della sanzione […] che potrebbe essere non allineata con quanto stabilito dal Giudice di primo grado in relazione al criterio da utilizzare per la stima […]”
Alla luce di tale pronuncia, e del suo chiaro contenuto anticipatorio in merito alla illegittimità del quarto provvedimento adottato, il avrebbe potuto facilmente definire la vicenda: Controparte_1
annullando il provvedimento in questione, restituendo le somme trattenute e calcolando correttamente la sanzione.
Ed invece, ancora una volta, l'Amministrazione ha deciso di rimanere inerte, in attesa dell'ultima pronuncia del Consiglio di Stato che sarebbe intervenuta sei anni dopo.
Il ricorso contro la quarta sanzione, dopo essere stato respinto dal TAR per motivi procedurali, è stato integralmente accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2116/2022 del 23 marzo 2022 (doc. 20).
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato anche il quarto provvedimento sanzionatorio ed anche questa volta ha dato atto delle gravi colpe commesse dall'Amministrazione nel corso della vicenda.
Si legge, infatti, nella motivazione, che “I committenti hanno dovuto pagare l'intero importo ingiunto dal di € 256.228.13. In ragione di ciò, i committenti hanno proposto contro gli architetti CP_1 numerose cause civili che hanno avuto vari esiti tutti economicamente pesanti per i convenuti” […];
“Va ribadito che la corretta esecuzione ed il puntuale rispetto del giudicato (sentenze nn. 974/2014 e
1041/2015) imponevano all'Amministrazione di calcolare la sanzione in misura corrispondente unicamente al mancato esborso dei costi di demolizione”;
pagina 7 di 17 “Il (invece n.d.r.) non ha mai cambiato la sua pretesa, senza attenersi al decisum delle CP_1 statuizioni giurisdizionali […] e senza provvedere alla restituzione della somma pagata dai committenti e per la quale essi hanno perseguito gli architetti”;
“anche il provvedimento da ultimo impugnato è quindi illegittimo sia in termini di elusione del giudicato, in quanto posto in essere in termini di palese elisione di ogni precedente statuizione, sia di violazione delle norme vigenti sulla determinazione della sanzione paesaggistica come già considerato dal Collegio nella sentenza del 2016 da intendersi integralmente richiamata”;
“la pluralità di domande e […] la proposizione successiva ed articolata di azioni giudiziarie è stata imposta alle parti private dal grave comportamento dell'Amministrazione”.
Solo dopo l'ennesima pronuncia sfavorevole, e a 15 anni dall'emanazione della prima illegittima sanzione, il ha finalmente deciso di ottemperare e di agire nel rispetto delle norme e del CP_1
giudicato.
Ed infatti, nell'ottobre 2022 ha restituito ai signori le somme ancora Parte_6
indebitamente trattenute e ha provveduto al ricalcolo della sanzione, parametrandola ai soli costi di demolizione delle parti abusive riferiti ai prezzi del 2005, quantificandola nella somma di €12.403,45, incomparabilmente inferiore rispetto alle precedenti pretese.
§
La responsabilità causale dei danni subiti dagli architetti e dai loro eredi, in conseguenza della Pt_1 condotta illegittima dell'Amministrazione comunale, risulta difficilmente contestabile. I pregiudizi lamentati non si sarebbero verificati se l'Amministrazione avesse correttamente determinato l'importo della sanzione sin dall'inizio della vicenda. È evidente, infatti, che una corretta irrogazione della sanzione — pari a € 12.403,45 (cfr. doc. 21) — avrebbe consentito ai di rimborsarla Pt_1
immediatamente, chiudendo così la questione senza trascinare gli attori in un lungo e logorante contenzioso durato oltre quindici anni, tra procedimenti amministrativi, civili ed esecutivi, con tutte le sofferenze che ne sono derivate.
Sul piano del nesso causale, è utile richiamare le pronunce delle più alte autorità giudiziarie intervenute nella vicenda, ovvero il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, che hanno chiaramente riconosciuto la responsabilità dell'Amministrazione per i danni subiti.
Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2116/2022 (doc. 20), già citata, ha evidenziato che “I committenti hanno dovuto pagare l'intero importo (illegittimo per violazione di legge, n.d.r.) ingiunto dal di € 256.228.13. In ragione di ciò, i committenti hanno proposto contro gli architetti CP_1 pagina 8 di 17 numerose cause civili che hanno avuto vari esiti tutti economicamente pesanti per i convenuti” […]; va ribadito che la corretta esecuzione ed il puntuale rispetto del giudicato (sentenze nn. 974/2014 e
1041/2015) imponevano all'Amministrazione di calcolare la sanzione in misura corrispondente unicamente al mancato esborso dei costi di demolizione”; il Comune (invece n.d.r.) non ha mai cambiato la sua pretesa, senza attenersi al decisum delle statuizioni giurisdizionali […] e senza provvedere alla restituzione della somma pagata dai committenti e per la quale essi hanno perseguito gli architetti;
“la pluralità di domande e […] la proposizione successiva ed articolata di azioni giudiziarie è stata imposta alle parti private dal grave comportamento dell'Amministrazione”.
La Corte di Cassazione con Ordinanza Sezioni Unite n. 4929/2024, decidendo sulla questione di giurisdizione, ha rilevato che “I signori e non hanno convenuto in giudizio il Pt_2 Pt_1 [...]
quale autorità, cioè per contestare l'esercizio di un potere amministrativo la cui CP_1
illegittimità non è più in discussione avendo il giudice amministrativo definitivamente annullato le sanzioni pecuniarie inflitte in misura abnorme ai proprietari (i sig.ri n.d.r.) e Parte_6
avendole infine il quantificate correttamente in un importo incomparabilmente inferiore a CP_1 quello preteso per circa 15 anni nei confronti dei proprietari […],(ma) hanno agito quali danneggiati dall'agire illegittimo dell'amministrazione che costituisce il fattore causale dell'esposizione debitoria dei medesimi nei confronti dei proprietari dell'immobile per il tramite del diverso e collegato rapporto privatistico di prestazione professionale con questi ultimi” (v. depositato nel fascicolo telematico in data 08.03.2024).
§
Passando all'esame del profilo soggettivo della responsabilità, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell'Amministrazione, il comportamento del – pur riconosciuto come illegittimo Controparte_1
dal Giudice Amministrativo – sarebbe stato privo di qualsiasi colpa, in quanto l'Ente si sarebbe sempre adeguato alle decisioni giurisdizionali intervenute nel tempo sull'applicazione dell'art. 167 del D.lgs. n.
42/2004, a partire dalle sentenze n. 974-975/2014 fino alla n. 1041/2015.
Tale affermazione, tuttavia, risulta smentita dagli atti di causa e dalle verifiche compiute dal Giudice
Amministrativo. È infatti documentato che:
• Il non ha dato esecuzione alle sentenze del TAR OG del 2014 (cfr. doc. 8 e atto di CP_1
citazione, pagg. 7-8), tanto che gli architetti sotto pressione per le azioni esecutive promosse Pt_1
dai signori e si sono visti costretti a diffidare l'Amministrazione (doc. 10), Parte_3 Pt_4
pagina 9 di 17 ribadendo quanto già comunicato in precedenza (doc. 9), ovvero:
1. che l'errato calcolo della sanzione inflitta ai proprietari committenti aveva determinato una condanna civile (Trib. OG, sent. n. 1889/2013);
2. che tale condanna aveva dato luogo a diverse procedure esecutive;
3. che un corretto ricalcolo della sanzione e la restituzione delle somme indebitamente trattenute avrebbero potuto attenuare significativamente tali conseguenze.
• Il ha ignorato la diffida, costringendo i privati a presentare ricorso per ottemperanza al CP_1
TAR (doc. 11).
• Ha emesso una terza sanzione, nuovamente illegittima e sovrastimata (doc. 12), che ha portato a un ulteriore ricorso (doc. 13).
• Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, non ha dato esecuzione nemmeno alla sentenza n. 1041/2015 del TAR OG (doc. 14), mostrando una condotta particolarmente negligente.
Dopo tale pronuncia, gli architetti hanno trasmesso al – in particolare all'ing. Pt_1 CP_1 Parte_8
– un dettagliato computo metrico estimativo basato sui prezzi informativi delle opere edili
[...]
pubblicati dalla Camera di Commercio di OG nel 2005 (doc. 15), da cui emergeva che la sanzione corretta non avrebbe dovuto superare €17.000 .
Nonostante ciò, il – già autore di tre errori – non ha preso in considerazione il documento CP_1 tecnico né ha risposto alla disponibilità dell'arch. a un confronto. Ha invece emanato Parte_1
un quarto provvedimento con una sanzione ancora una volta illegittimamente sovrastimata (doc. 17), con l'evidente intento – come rilevato dal Consiglio di Stato nel 2016 (doc. 19) – di non restituire le somme già incassate.
Anche dopo la sentenza del 2015, l'Amministrazione ha continuato nella propria condotta illegittima, difendendo le proprie azioni fino al 2022, quando il Consiglio di Stato ha definitivamente accertato non solo l'illegittimità degli atti, ma anche la gravità del comportamento elusivo del “Va ribadito CP_1
che la corretta esecuzione ed il puntuale rispetto del giudicato (sentenze nn. 974/2014 e 1041/2015) imponevano all'Amministrazione di calcolare la sanzione in misura corrispondente unicamente al mancato esborso dei costi di demolizione”;
“Il non ha mai cambiato la sua pretesa, senza attenersi al decisum delle statuizioni CP_1 giurisdizionali […] e senza provvedere alla restituzione della somma pagata dai committenti e per la
pagina 10 di 17 quale essi hanno perseguito gli architetti”;
“Anche il provvedimento da ultimo impugnato è quindi illegittimo sia in termini di elusione del giudicato, in quanto posto in essere in termini di palese elisione di ogni precedente statuizione, sia di violazione delle norme vigenti sulla determinazione della sanzione paesaggistica come già considerato dal Collegio nella sentenza del 2016 da intendersi integralmente richiamata”;
“La pluralità di domande e […] la proposizione successiva ed articolata di azioni giudiziarie è stata imposta alle parti private dal grave comportamento dell'Amministrazione”. (Consiglio di Stato, Sez.
VI, n. 2116/2022, doc. 20)
La difesa del ha, inoltre, depositato la seguente documentazione: CP_1
• alcune sanzioni pecuniarie ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004, emesse in altri casi e non impugnate dai destinatari, calcolate con la stessa metodologia ritenuta illegittima nel presente giudizio;
• regolamenti comunali che adottano tale metodo di calcolo.
Tale documentazione deve ritenersi irrilevante per due motivi: innanzitutto, il giudice non è chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti comunali che hanno inflitto le sanzioni ai signori e già annullati con sentenza passata in giudicato. La loro illegittimità è un Parte_3 Pt_4
fatto storico acquisito. In secondo luogo tale documentazione non dimostra l'assenza di colpa del
Come ampiamente provato, la colpa non risiede solo nell'illegittimità dei provvedimenti, ma CP_1
nel fatto che il ha reiterato per anni condotte illegittime, ignorando le sentenze e i contributi CP_1
tecnici degli architetti pur essendo consapevole delle gravi conseguenze che ciò stava Pt_1
causando. Infine, il confronto con altri Comuni è privo di rilevanza: in questo caso vi erano pronunce specifiche che imponevano al un comportamento preciso. Disattendere le decisioni Controparte_1
giurisdizionali è di per sé indice di negligenza, e non può essere giustificato con prassi adottate altrove.
§
Ciò posto occorre valutare se la condotta degli arch.ti abbia concorso alla determinazione del Pt_1
danno dagli stessi subiti.
Il convenuto ha, infatti, sostenuto che parte attrice ha fatto di tutto per aggravare la propria CP_1
posizione nei confronti dei committenti con conseguenze che pretende di riversare sull'Amministrazione comunale.
La difesa dell'Amministrazione, in particolare, censura la condotta dei signori che, pur Pt_1
proponendo appello – peraltro il 28 luglio 2014 ossia quasi un anno dopo la pubblicazione della pagina 11 di 17 sentenza n. 1889/2013 consentendo medio tempore ai proprietari/creditori di attivare sin da subito le azioni esecutive -, hanno omesso di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.. che è stata invece richiesta dall'Arch. coobbligata in solido al Parte_9
pagamento del risarcimento del danno, in sede di appello incidentale e a lei concessa dalla Corte di appello con ordinanza del 29 settembre 2016, come risulta a pag. 5 dell'atto di precetto del 10 febbraio
2020 (doc. 26 fasc. attori).
Secondo parte convenuta tale condotta tardiva e omissiva in sede processuale ha consentito ai committenti di attivare varie e diverse procedure esecutive (docc. 25, 26, 29 e 30 fasc. attori), tra cui pignoramenti presso terzi e del quinto della pensione e un ulteriore precetto, notificato in data 20 febbraio 2020, alla signora quale erede con beneficio di inventario del signor Pt_2 Persona_2 dell'importo ridotto di € 193,604,52, oltre spese, per un totale di € 220.221,70, per effetto nel frattempo dell'avvenuta restituzione da parte del ai creditori procedenti di € 160.103,16 in conseguenza CP_1
dell'annullamento delle sanzioni di € 243.532,97 del 2009 e di € 157.860,90 del 2015 (pag. 5 sub doc.
26 fasc. attori).
Dunque gli attori, sostiene la difesa convenuta, invece di difendersi dai committenti hanno tenuto una condotta colpevolmente dilatoria che ha aggravato ulteriormente la loro posizione generando ulteriore contenzioso che ha portato alla determinazione della somma di cui alla transazione che ora pretendono di addebitare al Controparte_1
Tale argomentazione non appare convincente.
Occorre, infatti, evidenziare che i signori hanno ottenuto la sentenza n. Parte_6
1889/2013 in data 12.06.2013 - ossia ben 5 anni dopo aver incardinato la causa n. 21528/2008 nei confronti degli arch.ti e - e che è stato riconosciuto ed accertato dalla medesima Pt_1 Pt_9 sentenza che erano stati i ad aver assunto e portato a termine l'incarico di Pt_1 progettazione/direzione dei lavori dell'intervento edilizio commissionato dai signori e sanzionato dal mentre l'arch. aveva operato nella Parte_6 CP_1 Parte_9
vicenda come mera collaboratrice dei con responsabilità limitate al suo ruolo minore. Pt_1
E', inoltre, necessario considerare che la Corte di Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della condanna a carico dell'arch. con ordinanza del 29.09.2016 e che, prima ancora che i Pt_9 Pt_1
impugnassero la sentenza 1889/2013 con l'appello del 28.07.2014, il Tribunale di OG, con sentenza 195/2014 pubblicata in data 24.01.2024 ed emessa nella causa n. 19418/2011 R.G., passata in giudicato, si è pronunciato sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. che i proprietari hanno intentato nei confronti dei ottenendo la dichiarazione di Parte_6 Pt_1 pagina 12 di 17 inefficacia degli atti dispositivi posti in essere dai sig. e Persona_2 Parte_1 [...]
fraudolentemente per sottrarre garanzie patrimoniali ai creditori stessi (vedasi pag. 6 dell'atto Pt_2
di precetto sub doc. 26 fasc. attori): ci si riferisce sia alla donazione con cui l'arch. ha Persona_2
donato alla moglie, odierna attrice, una quota indivisa di 1/2 della piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in OG Via Bellacosta n. 22 e una quota indivisa di 1/2 della piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in Riccione, in Via Ceccarini e sia alla compravendita con cui lo stesso e la moglie hanno venduto al figlio la piena proprietà Persona_2 Parte_2 Parte_10
di una porzione di fabbricato sito in OG Via Bellacosta n. 22.
Alla luce di tali circostanze è convinzione di questo giudicante che un'eventuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1889/2013 ex art. 283 c.p.c. da parte dei Pt_1
sarebbe stata del tutto verosimilmente respinta. I signori avevano pieno Parte_6 diritto di rivalersi sugli architetti responsabili della progettazione e dell'abuso paesaggistico. Pt_1
La sentenza del Tribunale di OG del 2013 era quindi giuridicamente corretta, e la sanzione inflitta ai proprietari doveva essere trasferita ai Pt_1
In tale contesto, gli architetti hanno dato corso a tutte le iniziative processuali possibili per difendere la loro posizione e limitare i danni.
In considerazione della durata di tutti i processi azionati davanti al Giudice amministrativo e dell'ostinazione con cui l'amministrazione comunale ha continuato a quantificare erroneamente la sanzione paesaggistica non uniformandosi al decisum della giustizia amministrativa sin dalle decisioni del TAR del 2014 e 2015, la transazione con i signori (doc. 40 fasc. attori) è Parte_6 stata l'unica via percorribile per la famiglia per evitare, dopo anni di pignoramenti, la vendita Pt_1 all'asta della casa di famiglia a OG, dove ancora risiedeva la signora vedova Pt_2 dell'architetto nel frattempo deceduto. Persona_2
Se tale accordo non fosse stato raggiunto, l'immobile sarebbe stato inevitabilmente venduto all'asta (la vendita era fissata per il 5 aprile 2022, doc. 35 fasc. attori), mentre la sanzione legittima da €12.000 è stata emessa solo nell'ottobre successivo (doc. 21 fasc. attori).
Infine, va sottolineato che i legali del si sono sempre opposti alla restituzione delle somme CP_1
riscosse a titolo di sanzione, anche quando queste erano state dichiarate illegittime dal G.A. Come si legge nella memoria del 24 febbraio 2022 (doc. 44 fasc. attori): “La somma ad oggi incassata dal non può essere restituita, posto che, nella denegata ipotesi in cui venisse annullata la CP_1 sanzione, il dovrebbe provvedere a rideterminarla.” CP_1
pagina 13 di 17 Diversamente va valutata la condotta omissiva degli arch.ti RI rilevata da parte convenuta sul piano sostanziale.
La difesa del Comune ha, infatti, allegato che gli arch.ti “non solo, come risulta dalla sentenza Pt_1
del Tribunale n. 1889/2013 (Doc. 24), hanno omesso di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa, in garanzia, delle compagnie assicurative con cui obbligatoriamente devono avere stipulato le polizze di responsabilità professionale, le quali avrebbero potuto tenerli indenni dalle azioni risarcitorie intentate contro di loro dai clienti, ma non hanno nemmeno dimostrato di averle attivate”.
In merito occorre osservare che all'epoca in cui gli arch.ti hanno ricevuto l'incarico dai signori Pt_1
(2004) l'assicurazione professionale contro la responsabilità civile non era Parte_6
obbligatoria essendolo diventata per gli architetti il 13 agosto 2013, in seguito all'entrata in vigore del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 ("Riforma delle Professioni").
Ciò non esclude, però, la possibilità di valutare la condotta del professionista sotto il profilo della colpa civile. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la responsabilità del professionista non dipende dalla presenza di un obbligo normativo, ma dalla violazione del dovere di diligenza. In particolare, Cass.
Civ., Sez. III, n. 8826/2007 ha affermato che il professionista risponde anche per colpa lieve, se non ha adottato tutte le misure idonee a tutelare il cliente;
Cass. Civ., Sez. III, n. 13533/2001 ha ribadito che il professionista è tenuto a rispettare le regole tecniche e le misure prudenziali normalmente adottate dalla categoria;
Cass. Civ., Sez. III, n. 18612/2015 ha sottolineato che la responsabilità professionale può derivare anche da omissioni, se queste si pongono in contrasto con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività.
La mancata stipula, o la mancata attivazione, di una polizza assicurativa, pur non obbligatoria, può essere considerata comportamento negligente, se da essa derivano danni evitabili al cliente e se il professionista era consapevole dei rischi connessi alla propria attività.
La condotta del professionista, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, va valutata in concreto, tenendo conto:
• della prevedibilità del rischio;
• della possibilità di prevenirlo con strumenti normalmente disponibili (come l'assicurazione);
• della consapevolezza del professionista circa le conseguenze economiche della propria attività.
Se il professionista, pur consapevole dei rischi connessi alla propria prestazione, non ha adottato strumenti di protezione (come una polizza RC), può essere ritenuto colpevole per negligenza, anche se pagina 14 di 17 la legge non lo obbligava formalmente a farlo.
In tal senso, è utile richiamare anche Cass. Civ., Sez. III, n. 18392/2017 che ha affermato che la responsabilità del professionista può essere riconosciuta anche in assenza di obbligo normativo, se il comportamento tenuto è in contrasto con la diligenza media del buon professionista.
Nel caso di specie la condotta degli arch.ti può senz'altro definirsi colposa per non aver Pt_1
stipulato o attivato una polizza assicurativa tenuto conto dell'onerosità dell'incarico ricevuto e della sua complessità (demolizione e ricostruzione di un immobile di pregio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) che lasciava chiaramente prefigurare il rischio di interventi edilizi non conformi alle normative vigenti, nonché delle relative conseguenze economiche per i clienti e per gli stessi professionisti incaricati, conseguenze che avrebbero potuto essere quantomeno mitigate dall'intervento di una copertura assicurativa.
Dunque, la mancata stipula o attivazione di un'assicurazione professionale da parte degli arch.ti costituisce indiscutibilmente una condotta in forte contrasto con la diligenza richiesta dalla Pt_1 natura dell'attività esercitata e deve ritenersi abbia concorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., a determinare il danno lamentato dagli attori.
In ragione di quanto sopra si ritiene congruo ripartire la responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali per cui è causa in misura del 40% a carico di parte attrice e del 60% a carico di parte convenuta.
§
Passando, ora, alla valutazione del danno, la difesa attorea ha documentato che la signora e il Pt_2
figlio hanno stipulato con le controparti una onerosa transazione in cui, a fronte della Parte_1
rinuncia, da parte dei signori e alla prosecuzione delle procedure esecutive Parte_3 Pt_4 ed alla sentenza n. 1889/2013, hanno dovuto versare a questi ultimi una somma forfettaria di €
306.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni e di tutte le spese da essi subiti nella quindicennale vicenda.
A parziale compensazione dell'importo ricevuto, i si sono impegnati a Parte_6
riversare ai signori e la somma che il avrebbe trasferito a titolo di restituzione Pt_2 Pt_1 CP_1
della sanzione paesaggistica indebitamente riscossa e trattenuta negli anni precedenti, detratta però la somma della nuova sanzione paesaggistica legittima da emettersi a cura del CP_1
Gli attori hanno ottenuto la somma da versare ai solo grazie ad un prestito Parte_6 della CA di OG (peraltro garantito da ipoteca sull'immobile di via Bellacosta nonché da pagina 15 di 17 fideiussioni personali, ad un tasso annuo del 4 %) e l'hanno versata ai come Parte_6
documentato in atti dal Contratto di apertura di credito in conto corrente del 29.03.2022 di CA di
OG garantito da ipoteche e fideiussioni (doc. 41 fasc. attori) e dagli assegni versati (doc. 42).
La sanzione legittima è stata emessa dall'Amministrazione nell'ottobre 2022 ed ammonta ad €
12.403,45 (cfr. doc. 21 fasc. attori)
In seguito a tale determinazione, il ha restituito ai quanto Controparte_1 Parte_6
ancora indebitamente trattenuto (cfr. doc. 19 fasc. convenuto) e questi ultimi a loro volta hanno restituito ai tale ammontare detratto l'importo della sanzione, per un totale di € Parte_11
81.912,60 (doc. 43 ).
La transazione ha quindi comportato per la sig.ra e il figlio un esborso netto Pt_2 Parte_1
di € 224.000,00 circa.
A tale somma possono essere ulteriormente detratti € 10.000 euro liquidati dal G.A. nell'anno 2016 a titolo di “indennizzo” per il “primo” ritardo del nell'esecuzione del giudicato del Controparte_1
2014 e, quindi, per la frazione di tempo riconducibile al 2014/2015 (cfr. doc. 19 fasc. attori).
Il totale del danno patrimoniale subito, in definitiva, può individuarsi in €214.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Con riguardo al danno non patrimoniale, a fronte della documentazione in atti, non appare necessario dare corso alla corposa prova testimoniale richiesta da parte attrice.
E' evidente che la sofferta e annosa vicenda giudiziaria che ha coinvolto gli attori e il defunto signor non può che aver causato perduranti patemi d'animo e angosce sul piano psicologico, Persona_2
tal che il danno non patrimoniale, inteso come sofferenza soggettiva, può essere riconosciuto in via presuntiva e liquidato, in via equitativa, in € 30.000,00 complessivi, compreso il danno morale riconoscibile in capo al defunto di cui la signora è erede. Persona_3 Parte_2
In definitiva il danno subito dagli attori ammonta complessivamente a €244.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In considerazione del ritenuto concorso di colpa tra le parti in causa, come sopra determinato, il convenuto è tenuto a risarcire agli attori la somma di €146.400,00 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal 29.03.2022 (data degli assegni doc. 42), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
§
pagina 16 di 17 In considerazione del ravvisato concorso di colpa, le spese di lite, compreso il compenso spettante per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, possono essere compensate in ragione di un terzo, con condanna del al pagamento dei residui 2/3 delle spese di giudizio, liquidate come Controparte_1
in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta.
2. Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
e , per i titoli di cui in motivazione, della somma di €146.400,00 oltre Parte_2 Parte_1
interessi e rivalutazione a far data dal 29.03.2022, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
3. Compensa le spese dell'intero giudizio in misura di 1/3 e condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore degli attori, dei residui 2/3 delle spese di lite, liquidate, per l'intero, in €22.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giacomo Graziosi dichiaratosi antistatario.
OG 12.09.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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