Articolo 2243 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2243 bisArticolo 2236 bis
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2243-ter. Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). 1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre ((2010)) non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020