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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 29/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2481/2021
TRA
rappr. e dif. dagli Avv. G. Libertino e P.M. Bassano, con cui elett. Parte_1 dom. in Caserta, alla Via C. Maddaloni n. 66, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Assumma, elett. dom. in Caserta, CP_1
Località San Benedetto, alla Via Arena, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - riconoscimento assegno di natalità CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/04/2021, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'ente resistente, deducendo di aver presentato, in data 24/04/2020, domanda – non riscontrata - di assegno di natalità, quale madre del minore a seguito Persona_1 di adozione nazionale, giusta decreto di collocamento pr inore del 25/03/2020 e successiva sentenza definitiva n. 82/2021, emessa dal Tribunale dei Minorenni di Napoli, in data 21/04/2021. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, concludeva chiedendo di “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto dichiarare la ricorrente meritevole dell'assegno di natalità, prot. inps.2000.24/04/2020.0200120, in qualità di madre del piccolo _1
, a seguito di adozione nazionale”. Spese vinte, con attribuzione.
[...]
Si costituiva l' che, con articolata memoria, rilevando che il beneficio richiesto non CP_1
è previsto p collocamento provvisorio, deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. La causa, a seguito di rinvii d'ufficio, nonchè in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ***********
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo. Ai sensi dell'art. 1 co. 125 L. 190/2014, “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall' . CP_1
Ai sensi dell'art. 1, co. 340 L. n. 160/2019, “L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, d e 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione”. Come dedotto dallo stesso ente resistente, con circolare n. 93/2015 (all. 5 CP_1 produzione di parte resistente), “Su indicazione del Ministero vigilante “l'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione” di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge di stabilità 190/2014 va inteso come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo di cui dell'art. 22 co. 6 della legge 184/1983”. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione)”. Tanto premesso, si osserva che, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, si evince che, con provvedimento del 06/07/2020, il Tribunale dei Minorenni di Napoli disponeva l'affidamento preadottivo del minore, con decorrenza dal 25/03/2020, ovvero dal collocamento provvisorio (cfr. sentenza di adozione n. 82/2021, in atti). Pertanto, deve ritenersi venuto meno l'ostacolo giuridico al riconoscimento del beneficio alla parte ricorrente, la quale, all'epoca della domanda, poteva vantare solo un provvedimento di collocamento provvisorio. Nel caso in esame, il provvedimento di affidamento preadottivo ne ha disposto la retroattività alla data del 25/03/2020, ovvero sin dal collocamento provvisorio. Alla luce di tutto quanto esposto, considerato che la domanda amministrativa è successiva alla predetta data e che non risultano specificamente contestati dall'ente resistente gli ulteriori presupposti, il beneficio richiesto va riconosciuto alla parte ricorrente. Assorbita ogni ulteriore questione. 2 Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione del perfezionarsi dei requisiti, sia pur con effetto retroattivo, successivamente alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del diritto di parte ricorrente all'assegno di natalità, a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 29/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2481/2021
TRA
rappr. e dif. dagli Avv. G. Libertino e P.M. Bassano, con cui elett. Parte_1 dom. in Caserta, alla Via C. Maddaloni n. 66, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Assumma, elett. dom. in Caserta, CP_1
Località San Benedetto, alla Via Arena, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - riconoscimento assegno di natalità CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/04/2021, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'ente resistente, deducendo di aver presentato, in data 24/04/2020, domanda – non riscontrata - di assegno di natalità, quale madre del minore a seguito Persona_1 di adozione nazionale, giusta decreto di collocamento pr inore del 25/03/2020 e successiva sentenza definitiva n. 82/2021, emessa dal Tribunale dei Minorenni di Napoli, in data 21/04/2021. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, concludeva chiedendo di “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto dichiarare la ricorrente meritevole dell'assegno di natalità, prot. inps.2000.24/04/2020.0200120, in qualità di madre del piccolo _1
, a seguito di adozione nazionale”. Spese vinte, con attribuzione.
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Si costituiva l' che, con articolata memoria, rilevando che il beneficio richiesto non CP_1
è previsto p collocamento provvisorio, deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. La causa, a seguito di rinvii d'ufficio, nonchè in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo. Ai sensi dell'art. 1 co. 125 L. 190/2014, “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall' . CP_1
Ai sensi dell'art. 1, co. 340 L. n. 160/2019, “L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, d e 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione”. Come dedotto dallo stesso ente resistente, con circolare n. 93/2015 (all. 5 CP_1 produzione di parte resistente), “Su indicazione del Ministero vigilante “l'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione” di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge di stabilità 190/2014 va inteso come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo di cui dell'art. 22 co. 6 della legge 184/1983”. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione)”. Tanto premesso, si osserva che, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, si evince che, con provvedimento del 06/07/2020, il Tribunale dei Minorenni di Napoli disponeva l'affidamento preadottivo del minore, con decorrenza dal 25/03/2020, ovvero dal collocamento provvisorio (cfr. sentenza di adozione n. 82/2021, in atti). Pertanto, deve ritenersi venuto meno l'ostacolo giuridico al riconoscimento del beneficio alla parte ricorrente, la quale, all'epoca della domanda, poteva vantare solo un provvedimento di collocamento provvisorio. Nel caso in esame, il provvedimento di affidamento preadottivo ne ha disposto la retroattività alla data del 25/03/2020, ovvero sin dal collocamento provvisorio. Alla luce di tutto quanto esposto, considerato che la domanda amministrativa è successiva alla predetta data e che non risultano specificamente contestati dall'ente resistente gli ulteriori presupposti, il beneficio richiesto va riconosciuto alla parte ricorrente. Assorbita ogni ulteriore questione. 2 Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione del perfezionarsi dei requisiti, sia pur con effetto retroattivo, successivamente alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del diritto di parte ricorrente all'assegno di natalità, a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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