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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3733/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Corsaro ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Misterbianco via Dei Vespri n.319, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS, sita in
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 15.04.2025, ha contestato Parte_1 le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 8653/2024
r.g., in breve, assumendo che esse sono frutto di una valutazione errata del proprio quadro clinico, essendosi limitato ad elencare le patologie di cui è affetto senza tuttavia esaminare le gravi conseguenze che esse determinano sul suo stato psico-fisico né, in particolare, considerare che “la comorbilità che (lo) affligge …, ingenera nel medesimo una grave instabilità posturale, difficoltà alla deambulazione ed ipotonia agli arti inferiori”, aggravata da
“una severa alterazione dell'affettività con stato depressivo e disturbo bipolare, tanto da comportare la prescrizione di una terapia farmacologica notevole”, per come si evince dal certificato neurologico del 04.04.2025.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di
“ dichiarare, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza … dello status di invalido al 100% per fruire della pensione d'invalidità civile, con decorrenza della domanda CP_ amministrativa e quindi, condannare l' … alla corresponsione, in (suo) favore … dei ratei maturati e maturandi della pensione d'invalidità del 100%, a far data dalla domanda amministrativa. In subordine, dichiarare, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza … dello status di invalido in misura non inferiore al 74% per fruire dell'assegno CP_ d'invalidità civile, con decorrenza della domanda amministrativa e, quindi, condannare l'
… alla corresponsione, in (suo) favore …, dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità civile, a far data dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%), CPA”.
Incardinato il contraddittorio con l' , quest'ultimo si è ritualmente costituito il CP_1
19.06.2025 depositando nel fascicolo telematico una memoria difensiva con la quale, in sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza dell'11.07.2025 sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Pagina 2 Sul piano processuale, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione incoata dal ricorrente, in quanto dalla consultazione del fascicolo d'ufficio risulta che il deposito dell'atto introduttivo della presente fase è stato effettuato giorno 15.04.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 19.03.2025, a sua volta, è stata resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 21.02.2025.
Nel merito, il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari utili a poter beneficiare della pensione di inabilità o, quantomeno, dell'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. n.118/1971, mentre nessuna statuizione in ordine alla spettanza della prestazione può essere adottata in questa sede, avendo la legge riservato all'ente previdenziale ogni ulteriore accertamento rispetto alla sussistenza in concreto degli elementi costitutivi extrasanitari (tra le tante, Cass. 21.10.2020, n. 23029; Cass.
27.05.2020, n. 9929).
Al fine di verificare la ricorrenza dei requisiti sanitari dedotti in ricorso, in sede sommaria, è stato conferito specifico mandato ad un CTU, il quale, dopo aver operato la disamina della documentazione sanitaria in atti e raccolto i dati anamnestici di , ha sottoposto Parte_1 quest'ultimo ad esame obiettivo, constatando personalmente che trattasi di “Paziente normopeso. Buono stato di nutrizione e sanguificazione. Condizioni generali buone. Masse muscolari arti inferiori normotonotrofiche. Orientato nel tempo e nello spazio. Acccusa dolori articolare ai piedi ed alle ginocchia. Non Accusa Dispnea. Non edema arti inferiori”
Ancora, il tecnico d'ufficio ha appurato:
- che l'“Arto inferiore dx” è “ipotrofico in particolare la gamba dx. La postura ortostatica è mantenuta autonomamente. Deambulazionme autonoma con instabilità”;
- che l'“Anca”, presenta una “Limitazione motilità ai gradi estremi”;
- che il “Ginocchio sin.” ha una “motilità limitata”;
- che il “Ginocchio dx.” è “valgo con motilità limitata”;
- che la “Colonna cervicale e lombosacrale- movimenti flesso estensione e rotazione dx e sin. ridotti di pochi gradi”;
- che il “Piede dx e sin.” sono “dolenti alla deambulazione. Presenza di deformità in pronazione e delle dita”.
A fronte del materiale istruttorio complessivamente acquisito in atti e, avendo riguardo alle risultanze del “referto della Visita Fisiatrica con valutazione funzionale globale del 13/12/2023 eseguito presso l'Ambulatorio di Fisiatria della dal dott. con diagnosi: CP_2 Per_1
Pagina 3 “Poliomielite arto inferiore dx con ginocchio valo e piede pronato. Asimmertria del bacino.
Deficit motorio con improvvise cadute ed esiti traumatici del inoccio dx…….deve indossare calzature su misura e plantari modellanti.”; dall'Es. EMG del 30/7/2019 eseguito presso lo
Studio del dott. ; dalla Visita Neurologica del 15/05/2024 eseguita presso Per_2
l'ambulatorio di Neurologia del di Catania dal dott. con Controparte_3 Per_3
Diagnosi “Depressione endoreattiva in paziente con PAA ed autonomia compromessa.” e dalla Visita ORL del 31/10/2023 eseguita presso l'ambulatorio di Controparte_4 dell'Università di Catania. Referto “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità media di I grado””, il tecnico d'ufficio ha ricondotto le patologie di cui è affetto il ricorrente nelle fattispecie tabellare appresso indicate:
• paraparesi con deficit di forza medio” di cui al codice 7335;
• sindrome depressiva endoreattiva lieve di cui al codice 2204;
• perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB secondo la previsione 4005 delle tabelle allegate al DM 5.02.1994.
Per l'effetto, l'ausiliare dell'Ufficio ha concluso che è invalido con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 69 % con decorrenza dal mese di maggio 2024 (data della visita neurologica).
Nel contesto considerato, il ricorrente non ha mosso specifiche contestazioni in ordine all'inquadramento della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ma ha assunto l'inappropriato apprezzamento delle patologie neurologiche in rapporto alle sue capacità locomotorie nonché della “severa alterazione dell'affettività con stato depressivo e disturbo bipolare” indicata nel certificato neurologico del 4.04.2025.
Se non ché, nel certificato da ultimo indicato, il neurologo si limita ad affermare sommariamente che “mostra” una alterazione dell'affettività con stato depressivo Parte_1
e disturbo bipolare, senza però correlare l'assunta gravità di tali disturbi in relazione alla storia clinica del paziente neppure vagliata dal sanitario nella raccolta dell'anamnesi del periziato né tanto meno ha prodotto alcuna certificazione psichiatrica che attesti l'effettiva Parte_1
esistenza di un disturbo bipolare e/o di un severo stato depressivo, laddove il CTU con efficacia fidefacente ha accertato che il ricorrente è “Orientato nel tempo e nello spazio” senza che il dato in parola risulti contraddetto dai referti in atti e lo stesso periziato all'atto della visita medico legale neppure ha lamentato di essere affetto da disturbi bipolari, accusando semplicemente di soffrire di “Depressione endorattiva” senza che –come si è detto- quanto lamentato dallo stesso risulti preso in carico da un medico psichiatra.
In ragione di tali rilievi e considerato che la fattispecie tabellare di cui al codice 2204
Pagina 4 attribuisce alla patologia depressiva lieve una percentuale invalidante fissa del 10%, la valenza invalidante di essa riconosciuta dal CTU, alla luce delle emergenze in atti, non può ritenersi viziata.
Quanto alle problematiche neuromuscolari, il CTU ha appurato che “La postura ortostatica
è mantenuta autonomamente. Deambulazionme autonoma” sia pure “con instabilità” in soggetto dotato di “Masse muscolari arti inferiori normotonotrofiche” e rispetto al quale, all'esito della visita fisiatrica del 13.12.2023, è stato prescritto il solo utilizzo di “calzature su misura e plantari modellanti”. Alla luce di tali evidenze, il CTU ha ascritto le patologie in parola nella fattispecie della “paraparesi con deficit di forza medio” per la quale è prevista dal codice 7335 una incidenza invalidante che oscilla tra il 51% e il 60% in difetto di previsione tabellare di paraparesi con deficit di forza grave e laddove il codice 7336 ascrive alla “paresi dell'arto inferiore con deficit di forza grave o plegia” una rilevanza invalidante ricompresa nel range 41%-50% senza che parte ricorrente nel prospettare le proprie divergenze valutative abbia specificato la devianza in cui sia incorso il CTU nel compiere le valutazioni medico legali in contestazione rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa era tenuta ad indicare, o l'omissione di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
In considerazione di quanto precede, la censura avanzata dalla parte ricorrente integra un mero dissenso diagnostico di per sé solo insufficiente per la rinnovazione dell'accertamento tecnico, atteso che il giudizio di opposizione non può risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria.
Pertanto, il giudizio medico legale espresso dal CTU si configura immune da vizi logici e perciò resta fatto proprio da questo giudice e, per l'effetto, il ricorrente va dichiarato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 69 %, a far data dal mese di maggio
2024, ciò implicando il rigetto delle pretese di cui al ricorso.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale, in ragione delle condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, sempre per tale ragione, le spese processuali di entrambe le fase del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo le domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
Pagina 5 ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario Parte_1 dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del
69% a far data dal mese di maggio 2024
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 12.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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