Articolo 17 della Legge 8 agosto 1995, n. 335
Articolo 16
Versione
17 agosto 1995
Art. 17. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO

Entrata in vigore il 17 agosto 1995
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