Versione
17 agosto 1995
17 agosto 1995
Art. 17. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
Commentario • 1
- 1. Circolare del 09/10/1998 n. 235 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 9 ottobre 1998 · 1.3430619
[…] 6.2.3 La nuova decorrenza delle disposizioni relative alle prestazioni in forma di capitale. La suesposta disciplina si applica, in base all\'art. 17 della legge n. 335 del 1995, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, alle prestazioni in forma di capitale il
Leggi di più…
Giurisprudenza • 433
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2004, n. 14986Provvedimento: […]Leggi di più...
- tardiva corresponsione trattamento pensionistico·
- art. 35 Convenzione·
- art. 2697 cod. civ.·
- decorrenza interessi e rivalutazione·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- principio di equivalenza domanda amministrativa·
- art. 3, c. 17, legge n. 335/1995·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- Convenzione italo-jugoslava 1957