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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO pronunciato la seguente Opposizione a decreto
SENTENZA ingiuntivo
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0973/23 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale ter cpc nel termine del giorno 07.03.2025, avente ad oggetto: N. 0973/23
“Opposizione a decreto ingiuntivo”;
e vertente CRONOLOGICO
tra
[...]
[..
, in persona del legale Parte_1 REPERTORIO rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Forlenza del Foro di Parte_1
n. R.B. Lav.
in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente
[...]
domiciliata presso la sede dell'Azienda in , Via Nizza, n. Pt_1
Discusso nel termine 146; del 07.03.2025 con scambio di note
Opponente scritte ex art. 127 ter cpc
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti P.
Controparte_1
Deposito minuta Mastellone e L. Tramontano in virtù di mandato allegato alla
_________________ memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Caserta, Via Leonetti, n. 34;
Opposto Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0973/23 R.G. pag. 1 Parte_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 07.03.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 16.01.2023, n. 029/23 D.I., notificato in data 17.01.2023, il Giudice del Lavoro di Pt_1
ingiungeva alla di pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 5.243,00, oltre accessori, con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 20.02.2023, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 029/23; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 07.03.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 029/23 D.I., emesso in data
16.01.2023, proposta dalla è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere
Giudizio n. 0973/23 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, risultano in parte fondati i rilievi formulati dell' opponente circa l'assenza dei presupposti per Pt_1
l'ingiunzione.
In particolare, dalla documentazione allegata risulta che l'odierno opposto, residente in [...], medico veterinario convenzionato con l' con contratto full time a tempo indeterminato, dal giorno Parte_1
20.04.2018 è stato in servizio presso la resistente Azienda con la qualifica di specialista veterinario, con sede di lavoro in Eboli (cfr. fascicolo monitorio e fascicolo telematico dell'opposto).
In base a quanto espressamente previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n.
502/1992, “il rapporto tra il SSN ed i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta” è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
Giudizio n. 0973/23 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_1 rappresentative in campo nazionale e che detti accordi devono tener conto di diversi principi, tra cui quello di “ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione;
una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati(…) una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi”.
Con la legge n. 28/02 è stata, poi, istituita la
[...]
, per la disciplina dei rapporti con il Controparte_2
personale convenzionato con il , deputata a Controparte_3
rappresentare la delegazione di parte pubblica e successivamente si sono susseguiti numerosi Accordi Collettivi Nazionali, tra i quali gli accordi in data 17.12.2015 e in data 31.3.2020, deputati a disciplinare sotto il profilo dei rapporti economici, giuridici ed organizzativi l'esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali e le Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, e , per
[...] CP_8 Controparte_9
lo svolgimento, nell'ambito e nell'interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi alle singole categorie.
Orbene, l'art. 51 dell'Accordo Collettivo Nazionale in data 31.3.2020, valevole per il triennio 2016-2018 ed efficace sino all'approvazione del nuovo prevede testualmente che: “
1. Per incarichi svolti in CP_10
Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale, al veterinario
e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese.
Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1°
Giudizio n. 0973/23 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_1 gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al 1° gennaio
e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina verde per uguale importo in percentuale. La CP_2
pubblica, con le medesime cadenze, il valore del rimborso chilometrico.
2. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello della sede del posto di lavoro”.
Quindi, nel caso di specie risulta dalla documentazione allegata (e già sopra richiamata) che l'odierno opposto è stato residente nel comune di Parte Battipaglia e ha svolto il suo incarico presso la sede di Eboli.
Di conseguenza, l'opposto ha diritto all'indennità chilometrica riconosciutagli dall'art. 51 dell per gli anni 2020 (da aprile), CP_10
2021, 2022, 2023 e seguenti.
In proposito, va evidenziato che la resistente ha Parte_1
provveduto ad erogare l'indennità in oggetto, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022 e fino al mese di luglio 2023, con la busta paga di luglio 2023 per un importo di euro 10.970,50 (cfr. la busta paga, allegata alle note scritte dell'opposto depositate in data 04.07.2024), così riconoscendo la fondatezza delle pretese azionate dall'odierno opposto per le suddette annualità: ne consegue che il Tribunale adito deve dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda per gli anni 2020, 2021 e 2002 e fino al mese di luglio 2023.
Invece, risulta infondata, ad avviso del Tribunale, la domanda proposta dall'opposto per gli anni 2018 e 2019. Infatti, l'art. 51 –
Rimborso spese di viaggio - dell'Accordo Collettivo Nazionale del 2019 prevede espressamente che: “
1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al
Giudizio n. 0973/23 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_1 professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese.
Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al 1°gennaio
e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo ufficiale della benzina verde per uguale importo in percentuale. La pubblica, CP_2
con le medesime cadenze, il valore del rimborso chilometrico.
2. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui
l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista trasferisca la propria residenza in
Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro”.
Quindi, appare evidente la differenza con l'art. 48 dell'ACN del
2015, il quale non prevede affatto il rimborso delle spese di viaggio in favore del veterinario, introdotto solo con l'art. 51 dell'ACN 2019. In particolare, l'art. 48 riconosce il rimborso solamente allo specialista ambulatoriale e al professionista e stabilisce espressamente che: “
1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese.
Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al 1° gennaio
e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina verde per uguale importo in percentuale.
La pubblica, con le medesime cadenze, il valore del rimborso CP_2
chilometrico.
2. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio.
Rimane invece invariata qualora lo specialista ambulatoriale o il
Giudizio n. 0973/23 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 CP_1
professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro”.
Inoltre, l'art. 2 dell'ACN del 2015 e del 2019 prevede che: “
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo l'esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), medici veterinari (di seguito denominati veterinari) ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi –ambulatoriali (di seguito denominati professionisti) e le CP_4 Parte_1
, , Controparte_11 Controparte_12 [...]
e , per lo svolgimento, CP_8 Controparte_9
nell'ambito e nell'interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi alle singole categorie.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda proposta dall'opposto per gli anni 2020, 2021 e 2022 e fino al mese di luglio 2023; invece, la domanda proposta dall'opposto per gli anni 2018,
2019 e 2020 (fino a marzo) risulta infondata e, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta fondata e, quindi, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della reciproca soccombenza, del contrasto di giurisprudenza in materia e della controvertibilità delle questioni trattate in merito all'interpretazione degli accordi succedutisi nel tempo.
Giudizio n. 0973/23 R.G. c/o pag. 7 Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
029/23 D.I., emesso in data 16.01.2023, notificato in data 17.01.2023, proposta con ricorso depositato in data 20.02.2023 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda dell'opposto per gli anni 2020 (da aprile), 2021 e 2022 e fino al mese di luglio 2023;
2) Accoglie l'opposizione per gli anni 2018, 2019 e 2020 (fino a marzo)
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 029/23 D.I.;
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 07.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0973/23 R.G. c/o pag. 8 Parte_1 CP_1