Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01847/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2641 del 2025, proposto da
Sette Sorelle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Pina Lombardi, Alessandro Salzano e Alessandro Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Ministero della Cultura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'accertamento
del silenzio illegittimamente serbato dall'amministrazione intimata rispetto alla conclusione della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, avviata dalla Sette Sorelle S.r.l. con istanza del 22 dicembre 2023 (codice procedura: 11016), con riferimento ad un progetto per la realizzazione di un impianto da fonte fotovoltaica a terra su aree agricole di potenza complessiva pari a circa 52,3 MWp (denominato "Sette Sorelle") comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzarsi nei Comuni di Castelletto Cervo (BI), Buronzo, Balocco, Formigliana e Carisio (VC), e per l'accertamento del conseguente obbligo a provvedere da parte dell'Amministrazione intimata,
nonché per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata a (i) provvedere alla conclusione del procedimento, mediante l'emissione del provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, anche mediante - se del caso - nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., e (ii) rimborsare alla Ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria da quest'ultima versati, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LU CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato, in data 5.1.2024, istanza di valutazione di impatto ambientale in ordine a un progetto di impianto fotovoltaico a terra.
Dopo la chiusura della consultazione pubblica, la società istante ha presentato documentazione integrativa il 19.4.2024 e proprie controdeduzioni il 10.6.2025 e 5.8.2025.
Il progetto di valutazione ambientale risultava ancora in fase di istruttoria tecnica al momento della proposizione del ricorso.
Avverso l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la ricorrente è insorta deducendo:
1)violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 17 bis della legge n. 241/1990 e della direttiva 2009/28/CE; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, di efficienza e di economicità del procedimento amministrativo;
2) diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui agli artt. 33 e 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006.
Si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva che, in pendenza del gravame, il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso al Ministero della Cultura, in data 4.11.2025, lo schema di provvedimento; successivamente, il giorno 26.11.2025, la Soprintendenza ha espresso parere contrario.
Pertanto è venuta meno l’inerzia del Ministero dell’Ambiente contestata dalla società istante, con conseguente improcedibilità (per sopravvenuta carenza di interesse) della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal suddetto Ministero.
E’ quindi condivisibile la tesi dell’Avvocatura dello Stato secondo cui, allo stato attuale, le attività spettanti al Ministero dell’Ambiente sono state compiute e il ricorso sarebbe, in parte qua , improcedibile.
A diversa conclusione si perviene in ordine alla richiesta di condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati dalla ricorrente (documenti n. 6 A e 6 B allegati al ricorso).
Invero il presupposto di detto rimborso è dato dalla violazione dei termini di conclusione del procedimento, talché non solo la mancata adozione ma anche l’adozione tardiva del provvedimento giustifica la pretesa pecuniaria dell’interessata.
Rileva al riguardo l’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006: “ Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica… ”.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria - ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dei termini di conclusione del procedimento, sicché, una volta verificatosi lo sforamento dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all'operatore economico istante il diritto al relativo rimborso e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del detto Ministero al relativo pagamento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 ottobre 2025, n. 279; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9 luglio 2025, n. 1185; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 marzo 2025, n. 6359; da ultimo: TAR Sicilia, Catania, I, 28.11.2025, n. 3431).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nella parte incentrata sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione, deve invece essere accolto quanto alla richiesta di condanna a rimborsare il 50% dei diritti di istruttoria.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sia perché al momento della notifica del ricorso risultava sussistente l’illegittima inerzia denunciata dalla parte istante (soccombenza virtuale), sia perché l’amministrazione è soccombente in ordine alla domanda di condanna al rimborso della metà dei diritti di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
-dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio;
-accoglie la domanda di condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla società ricorrente - quale rimborso del 50% delle spese di istruttoria - l'importo di €. 10.586.
Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU CC, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU CC |
IL SEGRETARIO