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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11731/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Domenico Parte_1
Amoruso;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Paola Paparo;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, , premesso che: Parte_1
1. aveva avuto sin dal 2021 una relazione more uxorio con dalla quale Controparte_1 era nata la figlia in data 01/12/2022, riconosciuta da entrambi;
Per_1
2. avevano vissuto in Casamassima alla via Algardi n. 13;
3. dopo il primo anno di convivenza erano iniziate le prime incomprensioni a causa del comportamento della divenuta sempre più intollerante nei confronti del compagno CP_1
a causa dei suoi orari di lavoro;
4. la gestiva un B&B in un'immobile di sua proprietà sito in Strongoli Marina CP_1
(Crotone), ove la stessa aveva mantenuto la sua residenza e dove si era anche trattenuta, unitamente alla figlia, durante i tre anni di convivenza, dal mese di giungo a quello di settembre;
5. il ricorrente era solito raggiugere la figlia da venerdì al lunedì nonostante la compagna per futili motivi pretestuosi condizionasse negativamente gli incontri;
6. nel settembre del 2024 la aveva deciso in interrompere il loro rapporto e di trasferirsi CP_1 unitamente alla figlia a Strongoli Marina, negandogli di incontrare la figlia;
Per_1
7. la aveva già trasferito segretamente i suoi effetti personali, ivi compresi alcuni CP_1 oggetti di oro di proprietà del ricorrente;
8. lui era un dipendente dell'azienda Decathlon in Bari;
chiedeva al Tribunale di Bari:
• di affidare la minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la madre in Strongoli Marina;
• di regolamentare gli incontri padre-figlia consentendo al padre di tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì nel luogo di residenza della madre, soggiornando in autonomo alloggio e senza la presenza della stessa;
b) a partire dal quinto anno della figlia, a trascorrere il predetto periodo con sé presso la sua residenza;
c) per il periodo natalizio, ad anni alterni, dalla mattina del 23.12 sino
1 al pomeriggio del 29.12 ovvero, dalla mattina del 30.12 sino al 06.01; d) per il periodo pasquale, “la settimana di ricorrenza da trascorrere con il padre e quella successiva con la madre con alternanza annuale”; e) nel periodo estivo, per i primi quindici giorni alternativamente nel mese di luglio o agosto;
• di porre a suo carico un contributo al mantenimento della minore nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data Controparte_1
04.02.2025, contestando gli avversi assunti e deducendo di non aver ostacolato il rapporto padre- figlia nonchè che la scelta del suo trasferimento in Strongoli unitamente alla figlia era stato concordato, tant'è che il ricorrente aveva richiesto il collocamento materno.
Precisava che il ricorrente vedeva ogni fine settimana la figlia e che veniva ospitato gratuitamente nella struttura ricettiva della resistente.
Chiedeva:
- disporsi l'affido condiviso della minore con suo collocamento presso la madre;
- regolamentarsi il diritto di visita paterno secondo il seguente calendario: a) venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica, a settimane alterne presso la residenza della madre;
b) presso la residenza della madre per il periodo natalizio, dalla mattina del 23.12 al pomeriggio del 29.12 e per l'effetto dell'alternanza, dalla mattina del 30.12 sino al 06.01; per il periodo pasquale, la settimana di ricorrenza da trascorrere con il padre e quella successiva con la madre, con alternanza annuale;
- di esercitare il diritto di visita paterno, con riferimento a detti periodi, presso la residenza del padre solo a partire dal sesto anno di vita della figlia;
- di disporre un contributo paterno al mantenimento della prole a carico del pari ad Pt_1
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 17.02.2025 si procedeva all'ascolto delle parti e la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. con propria nota del 15.11.2024 interveniva in giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Preliminarmente, deve darsi atto che la causa è matura per la decisione, senza necessità di ammettere i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, stante la superfluità degli stessi (prove orali) ai fini decisori, attesa l'esaustività delle rispettive allegazioni difensive e della documentazione versata in atti.
2.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico della minore. Peraltro, hanno fatto richiesta concorde di affido condiviso ambedue le parti.
Pertanto, la figlia minore della coppia va affidata ad entrambi i genitori in condiviso, riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita della figlia, che dovrà risiedere in via prevalente con la madre (come richiesto anche dal ricorrente) in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva (stante la tenera età della bambina) ed essendo incontestato che la stessa abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita ed anche dopo la cessazione della convivenza.
4.- Quanto al regime delle visite, occorre sottolineare che nell'interesse superiore della minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Gli incontri padre/figlia dovranno quindi svolgersi liberamente (e non alla presenza della madre) e, solo in caso di disaccordo tra le parti, secondo il calendario minimo dettato in dispositivo.
2 I pernottamenti della minore col padre dovranno partire immediatamente (invero, è rimasto incontestato che la minore già abbia dormito col padre nel corso dei pomeriggi) ma dovranno inizialmente svolgersi nel luogo di residenza della madre sino al compimento del terzo anno di età della piccola (01.12.2025), al fine di garantire la giusta gradualità ed in modo da bilanciare Per_2 l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età ad immediati e rilevanti cambiamenti;
poi, a partire dal compimento del terzo anno di età (01.12.2025), detti pernottamenti potranno svolgersi presso l'abitazione paterna in Puglia (salvo diverso accordo delle parti, qualora intendano anticipare detta decorrenza).
Invero, del tutto irragionevole ed immotivata appare la richiesta materna di posticipare i pernottamenti presso l'abitazione paterna al compimento del sesto anno di età in quanto in contrasto col preminente interesse ella minore, col diritto di bigenitorialità e con l'esigenza di consolidamento del rapporto padre-figlia.
I rapporti tra i genitori rispetto alla minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue.
5.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (costei ha prodotto l'Unico 2024 con reddito complessivo pari ad € 2.649,00), a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre € 200,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2024 (mese del deposito del ricorso); il pagamento, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora ancora dovuti) ed entro il giorno 15 di ogni mese per quelle future. L'importo del contributo al mantenimento della minore è stato in tal misura determinato perché il
[...]
ha 34 anni, è in buona salute, è un dipendente dell'azienda Decathlon con compiti dirigenziali Pt_1 ed ha un reddito congruo rispetto al contributo al mantenimento della prole in tale sede stabilito
(reddito complessivo lordo nel 730/2022 di € 31.374,00, nel 730/2023 di € 33.410,00, nel 730/2024
36.368,00).
Nonostante la sperequazione reddituale tra le parti, non è possibile accordare allo stato il contributo di € 250,00 mensili, come richiesto dalla madre, tenuto conto della tenera età della minore (e dunque delle ridotte esigenze di vita), della circostanza che il padre per esercitare il suo diritto di visita deve sostenere degli esborsi per raggiungere il luogo di residenza della figlia, spostandosi dalla Puglia alla
Calabria ogni due settimane (a fronte della scelta materna di tornare a vivere in Calabria unitamente alla minore nonostante il nucleo familiare fosse stato costituito in Casamassima) e considerato che ad ella spetterà anche il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia e l'intero importo dell'Assegno Unico Universale (ammontante ad oltre 160,00 mensili, per come dichiarato dalla stessa resistente all'udienza del 17.02.2025).
Il , infatti, dovrà inoltre corrispondere a decorrere dal mese di novembre 2024 a parte Pt_1 resistente le spese straordinarie che la dovesse affrontare nell'interesse della figlia nella CP_1 misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019. 6.- Va, altresì, disposto che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento CP_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
7.- Alla soccombenza della sui pernottamenti presso la residenza del padre, che ha insistito CP_1 immotivatamente fossero rinviati addirittura al compimento del 6° anno di età della minore, consegue la sua condanna ad 1/3 delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M.
147/2022 (ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate secondo i parametri medi ma con la riduzione del 50% in ragione della particolare natura della causa e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
Viceversa, alla soccombenza reciproca delle parti sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole ed al sostanziale accordo sulle restanti questioni (affido condiviso,
3 collocamento materno, residuale diritto di visita, ripartizione delle spese straordinarie) consegue la compensazione del residuo 2/3 delle spese di lite. 8.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 08.11.2024 da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) affida la figlia della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: sino al compimento del 3° anno di età (01.12.2025) con pernottamenti padre-figlia presso il luogo di residenza della madre ed a decorrere dal compimento del 3° anno di età (01.12.2025) con i pernottamenti padre-figlia presso l'abitazione paterna (ovvero anche fuori regione) ed, in particolare a) a settimane alterne dalle 16,30 del venerdì alle 9:00 del lunedì mattina (ovvero all'orario di ingresso a scuola); b) nel periodo natalizio, negli anni dispari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,30 del 30/12 e, negli anni pari, secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 21,30 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
5) pone a carico del l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese di Pt_1 novembre 2024, l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì, a partire dal mese di novembre 2024, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento diretto CP_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
8) condanna al pagamento di 1/3 delle spese processuali, che liquida in Controparte_1 complessivi € 593,16, di cui € 566,16 per compensi ed € 27,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
9) compensa tra le parti il residuo 2/3 delle spese processuali;
10) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 01.04.2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11731/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Domenico Parte_1
Amoruso;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Paola Paparo;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO –
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, , premesso che: Parte_1
1. aveva avuto sin dal 2021 una relazione more uxorio con dalla quale Controparte_1 era nata la figlia in data 01/12/2022, riconosciuta da entrambi;
Per_1
2. avevano vissuto in Casamassima alla via Algardi n. 13;
3. dopo il primo anno di convivenza erano iniziate le prime incomprensioni a causa del comportamento della divenuta sempre più intollerante nei confronti del compagno CP_1
a causa dei suoi orari di lavoro;
4. la gestiva un B&B in un'immobile di sua proprietà sito in Strongoli Marina CP_1
(Crotone), ove la stessa aveva mantenuto la sua residenza e dove si era anche trattenuta, unitamente alla figlia, durante i tre anni di convivenza, dal mese di giungo a quello di settembre;
5. il ricorrente era solito raggiugere la figlia da venerdì al lunedì nonostante la compagna per futili motivi pretestuosi condizionasse negativamente gli incontri;
6. nel settembre del 2024 la aveva deciso in interrompere il loro rapporto e di trasferirsi CP_1 unitamente alla figlia a Strongoli Marina, negandogli di incontrare la figlia;
Per_1
7. la aveva già trasferito segretamente i suoi effetti personali, ivi compresi alcuni CP_1 oggetti di oro di proprietà del ricorrente;
8. lui era un dipendente dell'azienda Decathlon in Bari;
chiedeva al Tribunale di Bari:
• di affidare la minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la madre in Strongoli Marina;
• di regolamentare gli incontri padre-figlia consentendo al padre di tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì nel luogo di residenza della madre, soggiornando in autonomo alloggio e senza la presenza della stessa;
b) a partire dal quinto anno della figlia, a trascorrere il predetto periodo con sé presso la sua residenza;
c) per il periodo natalizio, ad anni alterni, dalla mattina del 23.12 sino
1 al pomeriggio del 29.12 ovvero, dalla mattina del 30.12 sino al 06.01; d) per il periodo pasquale, “la settimana di ricorrenza da trascorrere con il padre e quella successiva con la madre con alternanza annuale”; e) nel periodo estivo, per i primi quindici giorni alternativamente nel mese di luglio o agosto;
• di porre a suo carico un contributo al mantenimento della minore nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio in data Controparte_1
04.02.2025, contestando gli avversi assunti e deducendo di non aver ostacolato il rapporto padre- figlia nonchè che la scelta del suo trasferimento in Strongoli unitamente alla figlia era stato concordato, tant'è che il ricorrente aveva richiesto il collocamento materno.
Precisava che il ricorrente vedeva ogni fine settimana la figlia e che veniva ospitato gratuitamente nella struttura ricettiva della resistente.
Chiedeva:
- disporsi l'affido condiviso della minore con suo collocamento presso la madre;
- regolamentarsi il diritto di visita paterno secondo il seguente calendario: a) venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica, a settimane alterne presso la residenza della madre;
b) presso la residenza della madre per il periodo natalizio, dalla mattina del 23.12 al pomeriggio del 29.12 e per l'effetto dell'alternanza, dalla mattina del 30.12 sino al 06.01; per il periodo pasquale, la settimana di ricorrenza da trascorrere con il padre e quella successiva con la madre, con alternanza annuale;
- di esercitare il diritto di visita paterno, con riferimento a detti periodi, presso la residenza del padre solo a partire dal sesto anno di vita della figlia;
- di disporre un contributo paterno al mantenimento della prole a carico del pari ad Pt_1
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 17.02.2025 si procedeva all'ascolto delle parti e la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. con propria nota del 15.11.2024 interveniva in giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Preliminarmente, deve darsi atto che la causa è matura per la decisione, senza necessità di ammettere i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, stante la superfluità degli stessi (prove orali) ai fini decisori, attesa l'esaustività delle rispettive allegazioni difensive e della documentazione versata in atti.
2.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
3.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico della minore. Peraltro, hanno fatto richiesta concorde di affido condiviso ambedue le parti.
Pertanto, la figlia minore della coppia va affidata ad entrambi i genitori in condiviso, riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita della figlia, che dovrà risiedere in via prevalente con la madre (come richiesto anche dal ricorrente) in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva (stante la tenera età della bambina) ed essendo incontestato che la stessa abbia convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita ed anche dopo la cessazione della convivenza.
4.- Quanto al regime delle visite, occorre sottolineare che nell'interesse superiore della minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Gli incontri padre/figlia dovranno quindi svolgersi liberamente (e non alla presenza della madre) e, solo in caso di disaccordo tra le parti, secondo il calendario minimo dettato in dispositivo.
2 I pernottamenti della minore col padre dovranno partire immediatamente (invero, è rimasto incontestato che la minore già abbia dormito col padre nel corso dei pomeriggi) ma dovranno inizialmente svolgersi nel luogo di residenza della madre sino al compimento del terzo anno di età della piccola (01.12.2025), al fine di garantire la giusta gradualità ed in modo da bilanciare Per_2 l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età ad immediati e rilevanti cambiamenti;
poi, a partire dal compimento del terzo anno di età (01.12.2025), detti pernottamenti potranno svolgersi presso l'abitazione paterna in Puglia (salvo diverso accordo delle parti, qualora intendano anticipare detta decorrenza).
Invero, del tutto irragionevole ed immotivata appare la richiesta materna di posticipare i pernottamenti presso l'abitazione paterna al compimento del sesto anno di età in quanto in contrasto col preminente interesse ella minore, col diritto di bigenitorialità e con l'esigenza di consolidamento del rapporto padre-figlia.
I rapporti tra i genitori rispetto alla minore vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue.
5.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta (costei ha prodotto l'Unico 2024 con reddito complessivo pari ad € 2.649,00), a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre € 200,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2024 (mese del deposito del ricorso); il pagamento, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati (qualora ancora dovuti) ed entro il giorno 15 di ogni mese per quelle future. L'importo del contributo al mantenimento della minore è stato in tal misura determinato perché il
[...]
ha 34 anni, è in buona salute, è un dipendente dell'azienda Decathlon con compiti dirigenziali Pt_1 ed ha un reddito congruo rispetto al contributo al mantenimento della prole in tale sede stabilito
(reddito complessivo lordo nel 730/2022 di € 31.374,00, nel 730/2023 di € 33.410,00, nel 730/2024
36.368,00).
Nonostante la sperequazione reddituale tra le parti, non è possibile accordare allo stato il contributo di € 250,00 mensili, come richiesto dalla madre, tenuto conto della tenera età della minore (e dunque delle ridotte esigenze di vita), della circostanza che il padre per esercitare il suo diritto di visita deve sostenere degli esborsi per raggiungere il luogo di residenza della figlia, spostandosi dalla Puglia alla
Calabria ogni due settimane (a fronte della scelta materna di tornare a vivere in Calabria unitamente alla minore nonostante il nucleo familiare fosse stato costituito in Casamassima) e considerato che ad ella spetterà anche il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia e l'intero importo dell'Assegno Unico Universale (ammontante ad oltre 160,00 mensili, per come dichiarato dalla stessa resistente all'udienza del 17.02.2025).
Il , infatti, dovrà inoltre corrispondere a decorrere dal mese di novembre 2024 a parte Pt_1 resistente le spese straordinarie che la dovesse affrontare nell'interesse della figlia nella CP_1 misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019. 6.- Va, altresì, disposto che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento CP_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
7.- Alla soccombenza della sui pernottamenti presso la residenza del padre, che ha insistito CP_1 immotivatamente fossero rinviati addirittura al compimento del 6° anno di età della minore, consegue la sua condanna ad 1/3 delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M.
147/2022 (ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate secondo i parametri medi ma con la riduzione del 50% in ragione della particolare natura della causa e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
Viceversa, alla soccombenza reciproca delle parti sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole ed al sostanziale accordo sulle restanti questioni (affido condiviso,
3 collocamento materno, residuale diritto di visita, ripartizione delle spese straordinarie) consegue la compensazione del residuo 2/3 delle spese di lite. 8.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 08.11.2024 da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) affida la figlia della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: sino al compimento del 3° anno di età (01.12.2025) con pernottamenti padre-figlia presso il luogo di residenza della madre ed a decorrere dal compimento del 3° anno di età (01.12.2025) con i pernottamenti padre-figlia presso l'abitazione paterna (ovvero anche fuori regione) ed, in particolare a) a settimane alterne dalle 16,30 del venerdì alle 9:00 del lunedì mattina (ovvero all'orario di ingresso a scuola); b) nel periodo natalizio, negli anni dispari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 21,30 del 30/12 e, negli anni pari, secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giovedì Santo alle 21,30 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia;
5) pone a carico del l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal mese di Pt_1 novembre 2024, l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì, a partire dal mese di novembre 2024, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento diretto CP_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
8) condanna al pagamento di 1/3 delle spese processuali, che liquida in Controparte_1 complessivi € 593,16, di cui € 566,16 per compensi ed € 27,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
9) compensa tra le parti il residuo 2/3 delle spese processuali;
10) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 01.04.2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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