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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5444/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gestore Resistente_1 - Resistente_2 Spa - 05754381001
elettivamente domiciliato presso Gestore Resistente_1 - Resistente_2 Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8662/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 28/06/2024 Atti impositivi:
- PROVV.DINIEGO n. GSE-P20230012313 ONERI DI SISTEM 2020
- PROVV.DINIEGO n. GSE-P20230012313 ONERI DI SISTEM 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.8662/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla società ricorrente_1 avverso il diniego del rimborso degli oneri di sistema pagati negli anni 2020 e 2021. Al contempo condannava la società istante al pagamento delle spese legali liquidandole nella misura di euro 3.200 nei confronti dell'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Bergamo e di euro 4.000, in favore del GSE s.p.a.
2. Avverso tale sentenza propone appello la società Mi. Me. , osservando che solo successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado, la Cassazione, SS. UU., con sentenza n. 35282/2023, aveva dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla materia;
conseguentemente, il giudice tributario avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e disporre la compensazione delle spese di lite.
Con ulteriore memoria ha insistito nei motivi di appello.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Bergamo, che ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto la pronuncia del giudice di primo grado si era basata sull'irricevibilità dell'istanza di rimborso ricevuta dal Resistente_2.
4. Sono rimasti contumaci il Resistente_2 e la Csea.
5. All'udienza del 20.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Come ricordato dall'appellante, la Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle questioni inerenti alla debenza degli oneri di sistema, essendo munito di giurisdizione il giudice ordinario (sentenza n.35282/2023).
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerato che il ricorso di primo grado è stato introdotto prima della pronuncia della Cassazione, se ne dispone la compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accoglie l'appello e per l'effetto dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, essendo competente a conoscere della questione il giudice ordinario dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5444/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gestore Resistente_1 - Resistente_2 Spa - 05754381001
elettivamente domiciliato presso Gestore Resistente_1 - Resistente_2 Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8662/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 28/06/2024 Atti impositivi:
- PROVV.DINIEGO n. GSE-P20230012313 ONERI DI SISTEM 2020
- PROVV.DINIEGO n. GSE-P20230012313 ONERI DI SISTEM 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.8662/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla società ricorrente_1 avverso il diniego del rimborso degli oneri di sistema pagati negli anni 2020 e 2021. Al contempo condannava la società istante al pagamento delle spese legali liquidandole nella misura di euro 3.200 nei confronti dell'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Bergamo e di euro 4.000, in favore del GSE s.p.a.
2. Avverso tale sentenza propone appello la società Mi. Me. , osservando che solo successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado, la Cassazione, SS. UU., con sentenza n. 35282/2023, aveva dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla materia;
conseguentemente, il giudice tributario avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e disporre la compensazione delle spese di lite.
Con ulteriore memoria ha insistito nei motivi di appello.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Bergamo, che ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto la pronuncia del giudice di primo grado si era basata sull'irricevibilità dell'istanza di rimborso ricevuta dal Resistente_2.
4. Sono rimasti contumaci il Resistente_2 e la Csea.
5. All'udienza del 20.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Come ricordato dall'appellante, la Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle questioni inerenti alla debenza degli oneri di sistema, essendo munito di giurisdizione il giudice ordinario (sentenza n.35282/2023).
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerato che il ricorso di primo grado è stato introdotto prima della pronuncia della Cassazione, se ne dispone la compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accoglie l'appello e per l'effetto dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, essendo competente a conoscere della questione il giudice ordinario dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.