Ordinanza collegiale 3 gennaio 2020
Decreto decisorio 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 15/03/2021, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 02725/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2725 del 2004, proposto da
Mairan s.p.a. e Bernina s.r.l., entrambe in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Umberto Costa, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Via Rezzonico, 6;
contro
Comune di Mestrino, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
nella parte in cui interessa le aree di proprietà delle società ricorrenti, della variante al piano regolatore generale del Comune di Mestrino, adottata con delibera consiliare n. 12 del 3 marzo 2003, cui ha fatto seguito la delibera n. 32 del 29 luglio 2003 di controdeduzioni alle osservazioni, approvata dalla Regione del Veneto con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 61 del 1985.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 ottobre 2004;
Visti gli articoli 35, comma 2, lett. a) e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che in data 3 gennaio 2020, con ordinanza collegiale n. 9 – comunicata alla parte costituita con avviso in pari data – è stata dichiarata l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che il presente giudizio non è stato riassunto, ai sensi dell’art. 80, co. 3, cod. proc. amm., mediante presentazione di atto di riassunzione entro il previsto termine di novanta giorni;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. a), cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata riassunzione.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso il giorno 10 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO