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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente est.
2) Dott. Simone Iannone - Giudice
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 4781 / 2016 avente ad oggetto: divorzio.
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] ) rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. COPPOLA MASSIMO in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] ) rapp.to e difeso dall'avv. Giovanna Scarpato, Controparte_1 in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 19.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/07/2016, parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SCALA il 04/07/1987 con Controparte_1
A sostegno della domanda deduceva:
1. Che le parti erano separate sin dal 17/03/2009 quando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la loro separazione;
2. Che dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe maggiorenni;
3. Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora.
Regolarmente si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio, spiegando domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
All'udienza presidenziale del 27.3.2017 esperito il tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo, il
Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Dinanzi al GI è stata svolta lunga istruttoria orale.
All'esito, con provvedimento del 10.11.2023 le parti sono state invitate a conciliare la controversia alle seguenti condizioni: “Pagamento da parte di dell'assegno mensile di euro 400,00 in favore di Parte_1 CP
, a titolo di assegno divorzile e rivalutazione Istat come per legge. Conferma delle statuizioni già in essere quanto alla
[...] posizione delle figlie maggiorenni della coppia se non economicamente autonome”.
Entrambe le parti hanno dichiarato di aderite alla riferita proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
All'udienza del 19.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
*
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo
Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 CP
in data 22/07/2016 , così provvede:
[...]
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato a [...] il [...] ) e (nata a Controparte_1
AG il 29/03/1959 ) in SCALA il 04/07/1987 (Atto n. 5 Parte II Serie A del Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1987);
2) Conferma le condizioni di cui alla proposta conciliativa del 10.11.2023, da intendersi qui richiamata;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l' annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese al compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 19.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Aurelia Cuomo