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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2875/2024, vertente
tra
Parte_1
nato il [...] a [...],
vs
Gaia Conti,
1 nata il [...] a [...],
entrambi con il patrocinio dell'avv. Mauro Cati
-ricorrenti-
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 18
giugno 2017 e da tale unione non sono nati figli.
Gli istanti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale e la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate, deducendo altresì che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati rendendo la convivenza intollerabile.
Con sentenza non definitiva n. 661/2024, pubblicata il 15 ottobre 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni concordate dalle stesse e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
2 All'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti in data 14 maggio 2025 e che di seguito si trascrivono:
“a) non sia disposto alcun corrispettivo a carico dell'uno/a a
favore dell'altra/o, avendo dichiarato i coniugi di essere autonomi
e autosufficienti economicamente e che le loro rispettive
condizioni economiche sono da considerarsi sostanzialmente
paritarie, essendo entrambi lavoratori dipendenti ed avendo
entrambi uno stipendio da lavoratore dipendente;
b) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco
rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
c) non venga disposto nulla in merito alla casa coniugale, sita a
Roma, Via Giorgio Vigolo n. 40, che è stata acquistata dal Sig.
e rimarrà allo stesso assegnata, avendo la Parte_1
Sig.ra già lasciato la casa coniugale ed avendo la Parte_2
stessa trasferito altrove la propria residenza;
”
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente da e Parte_1
da è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_2
3 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data in data 18 giugno 2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nessuno dei due coniugi ha fatto richiesta dell'assegno divorzile o ha proposto altre domande di natura patrimoniale;
la coppia non ha poi generato figli.
Dunque, non vi sono in realtà statuizioni di carattere accessorio da assumere.
Le spese processuali debbono essere interamente compensate alla luce della natura della controversia e della definizione concordata dalle parti.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 18 giugno 2017 tra nato il [...] a [...], e Parte_1
nata il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00567, Parte 2, Serie A04,
Anno 2017;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione 4 - spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 3 settembre 2025
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2875/2024, vertente
tra
Parte_1
nato il [...] a [...],
vs
Gaia Conti,
1 nata il [...] a [...],
entrambi con il patrocinio dell'avv. Mauro Cati
-ricorrenti-
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 18
giugno 2017 e da tale unione non sono nati figli.
Gli istanti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale e la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate, deducendo altresì che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati rendendo la convivenza intollerabile.
Con sentenza non definitiva n. 661/2024, pubblicata il 15 ottobre 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni concordate dalle stesse e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
2 All'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti in data 14 maggio 2025 e che di seguito si trascrivono:
“a) non sia disposto alcun corrispettivo a carico dell'uno/a a
favore dell'altra/o, avendo dichiarato i coniugi di essere autonomi
e autosufficienti economicamente e che le loro rispettive
condizioni economiche sono da considerarsi sostanzialmente
paritarie, essendo entrambi lavoratori dipendenti ed avendo
entrambi uno stipendio da lavoratore dipendente;
b) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco
rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
c) non venga disposto nulla in merito alla casa coniugale, sita a
Roma, Via Giorgio Vigolo n. 40, che è stata acquistata dal Sig.
e rimarrà allo stesso assegnata, avendo la Parte_1
Sig.ra già lasciato la casa coniugale ed avendo la Parte_2
stessa trasferito altrove la propria residenza;
”
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente da e Parte_1
da è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_2
3 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data in data 18 giugno 2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nessuno dei due coniugi ha fatto richiesta dell'assegno divorzile o ha proposto altre domande di natura patrimoniale;
la coppia non ha poi generato figli.
Dunque, non vi sono in realtà statuizioni di carattere accessorio da assumere.
Le spese processuali debbono essere interamente compensate alla luce della natura della controversia e della definizione concordata dalle parti.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 18 giugno 2017 tra nato il [...] a [...], e Parte_1
nata il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00567, Parte 2, Serie A04,
Anno 2017;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione 4 - spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 3 settembre 2025
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
5