2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attivita', l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita' accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennita' stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione e' riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e' soggetto alle disposizioni di cui all' articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e non puo' superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24.
(( 5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non puo' superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6 )) 6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennita' giornaliera di malattia, nonche' la eventuale integrazione contrattualmente prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all' articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 , e successive modificazioni ((, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112)) .
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall' articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.