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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/11/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Prima civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni DE BE Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 05.07.2024 al n. 141/2024 promossa con atto di citazione del 05.07.2024
DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TT AN (C.F.: - pec: C.F._2
– Fax 0464401913) e dall'avv. Massimiliano Email_1
OS de AR (C.F.: - pec: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Rovereto (TN), via Bezzi n. 30, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F..: ); CP_1 C.F._4
(C.F.: ); Email_3 C.F._5 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Voltolini (C.F.: C.F._6
– pec – fax 0461222706) del Foro di Trento Email_4
(Trento) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento, via Romagnosi
n. 26, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Proprietà
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia lEcc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi d'appello sopra specificati, in riforma della Sentenza n. 107/2024 emessa dal Tribunale Civile Ordinario di Rovereto in data 08.03.2024 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio avente
RG. 342/2022 non notificata, contrariis reiectis
- accogliere la domanda di apposizione dei termini di confine fra le particelle attoree pp.ff. 1562 e 1564 e le particelle della parte convenuta pp.ff. 1566, 1567,
1568/1 accertando come il confine tra le sopraindicate particelle è quello materializzato in loco dal consulente geom. come indicato nella Persona_1 relazione peritale;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di causa del giudizio di primo grado determinati in € 3.809,00 oltre 15% per spese generali,
CPA ed Iva come per legge;
- rigettare la domanda degli appellati volta a chiedere la condanna dell'attrice ex art. 96 ultimo comma c.p.c.
- porre le spese di CTU a carico degli appellati e;
CP_1 CP_2
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio
DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Rovereto. Parte_1
Istanze istruttorie: come in atti
*
FATTO E SVOLGIMENTO
In data 05.07.2024 ha depositato appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Rovereto avente cron.n. 107/2024, pubblicata l'08.03.2024, nel procedimento sub. R.G.
342/20221, per domandare l'accoglimento delle domande come in epigrafe riportate. A tal fine ha indicato quali motivi di appello:
1) errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., in quanto il primo Giudice avrebbe fondato la valutazione di manifesta infondatezza della domanda di apposizione dei termini sull'errata affermazione, estrapolata soprattutto dalle conclusioni della relazione in atti, che il C.T.U. avrebbe accertato la corretta materializzazione dei confini. Tale circostanza sarebbe, infatti, smentita sia dalle spiegazioni fornite dal tecnico nel testo della CTU, sia dalla dichiarazione del
17.06.24 a firma dello stesso geom. Per_1
2) erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c., conseguente all'errato rigetto delle domande proposte, per le ragioni di cui al punto precedente;
3) erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c. alla luce sia della manifesta fondatezza della domanda attorea, sia per erronea applicazione dell'onere della prova circa la pretestuosità dell'azione esperita. Quest'ultimo, infatti, gravava in capo alle controparti, che, in merito, hanno solo fatto presente la sussistenza di una pluralità di giudizi iniziati su impulso di (giudizi, peraltro, definiti con Pt_1 sentenza di accoglimento)
4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per le ragioni di cui al secondo motivo di appello.
La controparte ha chiesto rigettarsi l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado di si legge la Parte_1 richiesta di
2. ACCERTA che il confine fra p.f. 1565 e p.f. 1567, entrambe in C.C. , e materializzato in loco dal Per_2 consulente geom. è quello indicato nell'allegato 03b alla relazione peritale del 01.07.2023, a firma del Persona_3 geom. denominato “Planimetria di sovrapposizione per individuazione confine pp.ff. 1565 e 1567”, Persona_1 che costituisce parte integrante della presente sentenza.
3. CONDANNA al pagamento complessivo a favore di ed delle spese Parte_1 CP_1 CP_2 del giudizio liquidate in € 3.809,00, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4. CONDANNA, altresì, al pagamento, a favore di ai sensi dell'art. 96, comma 3 Parte_1 CP_1 c.p.c., dell'importo equitativamente determinato in € 1.904,50;
5. PONE le spese di C.T sura a suo tempo liquidata e decurtata di eventuali acconti già versati, definitivamente a carico di .” Parte_1 pag. 3/6 La CTU da atto che i punti 14, 50 e 41 non erano materializzati, a differenza degli altri, che erano materializzati attraverso cippi in cemento, segni rossi su pietra, muretto in pietrame e cemento.
Ha poi precisato che il punto 14 corrisponde alla base della rampa presente in loco, mentre i punti 50 e 41 sono stati materializzati attraverso un picchetto in legno tinto di rosso.
Orbene, risulta dalle planimetrie allegate alla ctu che i punti 14 e 41 non si trovano sulla linea di confine tra i fondi pp.ff. 1562 e 1564 di proprietà dell'attrice e le Parte_1 pp.ff. 1568/1, 1566 e 1567 di proprietà dei convenuti. L'unico dei punti sul confine predetto, in cui è stato materializzato il termine, risulta il punto 50.
La sig.ra ha dedotto la mancanza dei termini tra i predetti confini delle due Pt_1 proprietà e poco importa che in primo grado avesse allegato un documento da cui risulterebbero mancanti solo due termini, perché la domanda va intesa per come riportata negli atti giudiziari e non può certo essere integrata o modificata con riferimento al contenuto dei documenti allegati. Tantomeno se non vi è un richiamo espresso al documento proprio nella parte in cui precisa il numero dei termini mancanti.
Anzi, il fatto stesso che l'attrice avesse la disponibilità di un documento che indicava il limitato numero di termini mancanti ed invece abbia affermato genericamente che mancavano i termini (con il che si deve intendere che manchino tutti), peggiora la sua posizione dal punto di vista della parziale infondatezza della domanda. Tanto più se si considera che, come si è detto, il termine mancante sul confine di cui alla domanda in esame era uno solo e non due.
Quanto al punto 50, occorre rilevare che la sentenza di primo grado ne ha decretato la superfluità, sulla considerazione che il confine risultava già adeguatamente materializzato e che tutti i punti funzionali a tale scopo erano già presenti in loco.
Occorre, innanzitutto, rilevare che contro questa argomentazione non si rinviene uno specifico motivo di appello;
l'appellante osserva solo che il termine è stato apposto,
pag. 4/6 senza criticare l'argomentazione del giudice e senza argomentare sulla rilevanza di tale termine nella ricostruzione del confine. In secondo luogo, la dichiarazione di avvenuta materializzazione del punto 50, rilasciata dal ctu al difensore di parte appellante, è inutilizzabile in questa sede. Tutti i chiarimenti del ctu, che, lo si ricorda, è organo ausiliario del giudice, devono necessariamente avvenire in giudizio e nel contraddittorio delle parti e, oltretutto, solo se disposti dal giudice. Pertanto, non solo le dichiarazioni prodotte con l'atto di appello sono inutilizzabili, ma la Corte stigmatizza fortemente il comportamento del consulente del tribunale, che, senza autorizzazione, ha interloquito privatamente con una parte del processo e gli ha rilasciato una dichiarazione chiaramente destinata ad essere usata in giudizio.
Per i motivi esposti, il motivo principale di appello deve essere respinto, con conseguente rigetto del secondo motivo sulle spese, dal primo dipendente.
Quanto al terzo motivo, relativo alla condanna ex art. 96, co. III, c.p.c., lo stesso è infondato. Prima di tutto nella parte dipendente dal primo motivo, che è stato rigettato.
In secondo luogo, nella parte in cui afferma che spettava alle controparti provare la pretestuosità dell'azione, dato che la norma in questione è pacificamente applicabile ex ufficio (In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata). Del tutto sfornita di prova, poi, l'affermazione per cui non fu possibile apporre i termini per cause imputabili solo ai convenuti.
Il quarto motivo di appello, sulle spese della ctu, è palesemente ricollegato al secondo
(per espressa affermazione della parte nell'atto di appello) e quindi segue la stessa sorte.
Per i motivi esposti, l'appello deve essere integralmente respinto, con condanna di parte appellante alle spese di questa fase;
spese liquidate complessivamente in € 2.200,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CP come per legge.
Considerato che l'impugnazione è stata respinta integralmente, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pag. 5/6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento,
definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello;
condanna parte appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle Parte_1 spese di questa fase, che liquida complessivamente in € 2.200,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CP come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23.10.25
Il Presidente relatore
DE BE
pag. 6/6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la quale il Tribunale di Rovereto così decideva:
“…1. RIGETTA la domanda di apposizione dei termini di confine fra le particelle attore, pp.ff. 1562 e 1564 e le particelle di parte convenuta, pp.ff. 1566, 1567 e 1568/1, tutte in C.C. ; Per_2 pag. 2/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Prima civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni DE BE Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 05.07.2024 al n. 141/2024 promossa con atto di citazione del 05.07.2024
DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TT AN (C.F.: - pec: C.F._2
– Fax 0464401913) e dall'avv. Massimiliano Email_1
OS de AR (C.F.: - pec: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Rovereto (TN), via Bezzi n. 30, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F..: ); CP_1 C.F._4
(C.F.: ); Email_3 C.F._5 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Voltolini (C.F.: C.F._6
– pec – fax 0461222706) del Foro di Trento Email_4
(Trento) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento, via Romagnosi
n. 26, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Proprietà
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia lEcc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi d'appello sopra specificati, in riforma della Sentenza n. 107/2024 emessa dal Tribunale Civile Ordinario di Rovereto in data 08.03.2024 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio avente
RG. 342/2022 non notificata, contrariis reiectis
- accogliere la domanda di apposizione dei termini di confine fra le particelle attoree pp.ff. 1562 e 1564 e le particelle della parte convenuta pp.ff. 1566, 1567,
1568/1 accertando come il confine tra le sopraindicate particelle è quello materializzato in loco dal consulente geom. come indicato nella Persona_1 relazione peritale;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di causa del giudizio di primo grado determinati in € 3.809,00 oltre 15% per spese generali,
CPA ed Iva come per legge;
- rigettare la domanda degli appellati volta a chiedere la condanna dell'attrice ex art. 96 ultimo comma c.p.c.
- porre le spese di CTU a carico degli appellati e;
CP_1 CP_2
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio
DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Rovereto. Parte_1
Istanze istruttorie: come in atti
*
FATTO E SVOLGIMENTO
In data 05.07.2024 ha depositato appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Rovereto avente cron.n. 107/2024, pubblicata l'08.03.2024, nel procedimento sub. R.G.
342/20221, per domandare l'accoglimento delle domande come in epigrafe riportate. A tal fine ha indicato quali motivi di appello:
1) errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., in quanto il primo Giudice avrebbe fondato la valutazione di manifesta infondatezza della domanda di apposizione dei termini sull'errata affermazione, estrapolata soprattutto dalle conclusioni della relazione in atti, che il C.T.U. avrebbe accertato la corretta materializzazione dei confini. Tale circostanza sarebbe, infatti, smentita sia dalle spiegazioni fornite dal tecnico nel testo della CTU, sia dalla dichiarazione del
17.06.24 a firma dello stesso geom. Per_1
2) erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c., conseguente all'errato rigetto delle domande proposte, per le ragioni di cui al punto precedente;
3) erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c. alla luce sia della manifesta fondatezza della domanda attorea, sia per erronea applicazione dell'onere della prova circa la pretestuosità dell'azione esperita. Quest'ultimo, infatti, gravava in capo alle controparti, che, in merito, hanno solo fatto presente la sussistenza di una pluralità di giudizi iniziati su impulso di (giudizi, peraltro, definiti con Pt_1 sentenza di accoglimento)
4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per le ragioni di cui al secondo motivo di appello.
La controparte ha chiesto rigettarsi l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado di si legge la Parte_1 richiesta di
2. ACCERTA che il confine fra p.f. 1565 e p.f. 1567, entrambe in C.C. , e materializzato in loco dal Per_2 consulente geom. è quello indicato nell'allegato 03b alla relazione peritale del 01.07.2023, a firma del Persona_3 geom. denominato “Planimetria di sovrapposizione per individuazione confine pp.ff. 1565 e 1567”, Persona_1 che costituisce parte integrante della presente sentenza.
3. CONDANNA al pagamento complessivo a favore di ed delle spese Parte_1 CP_1 CP_2 del giudizio liquidate in € 3.809,00, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4. CONDANNA, altresì, al pagamento, a favore di ai sensi dell'art. 96, comma 3 Parte_1 CP_1 c.p.c., dell'importo equitativamente determinato in € 1.904,50;
5. PONE le spese di C.T sura a suo tempo liquidata e decurtata di eventuali acconti già versati, definitivamente a carico di .” Parte_1 pag. 3/6 La CTU da atto che i punti 14, 50 e 41 non erano materializzati, a differenza degli altri, che erano materializzati attraverso cippi in cemento, segni rossi su pietra, muretto in pietrame e cemento.
Ha poi precisato che il punto 14 corrisponde alla base della rampa presente in loco, mentre i punti 50 e 41 sono stati materializzati attraverso un picchetto in legno tinto di rosso.
Orbene, risulta dalle planimetrie allegate alla ctu che i punti 14 e 41 non si trovano sulla linea di confine tra i fondi pp.ff. 1562 e 1564 di proprietà dell'attrice e le Parte_1 pp.ff. 1568/1, 1566 e 1567 di proprietà dei convenuti. L'unico dei punti sul confine predetto, in cui è stato materializzato il termine, risulta il punto 50.
La sig.ra ha dedotto la mancanza dei termini tra i predetti confini delle due Pt_1 proprietà e poco importa che in primo grado avesse allegato un documento da cui risulterebbero mancanti solo due termini, perché la domanda va intesa per come riportata negli atti giudiziari e non può certo essere integrata o modificata con riferimento al contenuto dei documenti allegati. Tantomeno se non vi è un richiamo espresso al documento proprio nella parte in cui precisa il numero dei termini mancanti.
Anzi, il fatto stesso che l'attrice avesse la disponibilità di un documento che indicava il limitato numero di termini mancanti ed invece abbia affermato genericamente che mancavano i termini (con il che si deve intendere che manchino tutti), peggiora la sua posizione dal punto di vista della parziale infondatezza della domanda. Tanto più se si considera che, come si è detto, il termine mancante sul confine di cui alla domanda in esame era uno solo e non due.
Quanto al punto 50, occorre rilevare che la sentenza di primo grado ne ha decretato la superfluità, sulla considerazione che il confine risultava già adeguatamente materializzato e che tutti i punti funzionali a tale scopo erano già presenti in loco.
Occorre, innanzitutto, rilevare che contro questa argomentazione non si rinviene uno specifico motivo di appello;
l'appellante osserva solo che il termine è stato apposto,
pag. 4/6 senza criticare l'argomentazione del giudice e senza argomentare sulla rilevanza di tale termine nella ricostruzione del confine. In secondo luogo, la dichiarazione di avvenuta materializzazione del punto 50, rilasciata dal ctu al difensore di parte appellante, è inutilizzabile in questa sede. Tutti i chiarimenti del ctu, che, lo si ricorda, è organo ausiliario del giudice, devono necessariamente avvenire in giudizio e nel contraddittorio delle parti e, oltretutto, solo se disposti dal giudice. Pertanto, non solo le dichiarazioni prodotte con l'atto di appello sono inutilizzabili, ma la Corte stigmatizza fortemente il comportamento del consulente del tribunale, che, senza autorizzazione, ha interloquito privatamente con una parte del processo e gli ha rilasciato una dichiarazione chiaramente destinata ad essere usata in giudizio.
Per i motivi esposti, il motivo principale di appello deve essere respinto, con conseguente rigetto del secondo motivo sulle spese, dal primo dipendente.
Quanto al terzo motivo, relativo alla condanna ex art. 96, co. III, c.p.c., lo stesso è infondato. Prima di tutto nella parte dipendente dal primo motivo, che è stato rigettato.
In secondo luogo, nella parte in cui afferma che spettava alle controparti provare la pretestuosità dell'azione, dato che la norma in questione è pacificamente applicabile ex ufficio (In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata). Del tutto sfornita di prova, poi, l'affermazione per cui non fu possibile apporre i termini per cause imputabili solo ai convenuti.
Il quarto motivo di appello, sulle spese della ctu, è palesemente ricollegato al secondo
(per espressa affermazione della parte nell'atto di appello) e quindi segue la stessa sorte.
Per i motivi esposti, l'appello deve essere integralmente respinto, con condanna di parte appellante alle spese di questa fase;
spese liquidate complessivamente in € 2.200,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CP come per legge.
Considerato che l'impugnazione è stata respinta integralmente, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pag. 5/6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento,
definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello;
condanna parte appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle Parte_1 spese di questa fase, che liquida complessivamente in € 2.200,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CP come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23.10.25
Il Presidente relatore
DE BE
pag. 6/6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la quale il Tribunale di Rovereto così decideva:
“…1. RIGETTA la domanda di apposizione dei termini di confine fra le particelle attore, pp.ff. 1562 e 1564 e le particelle di parte convenuta, pp.ff. 1566, 1567 e 1568/1, tutte in C.C. ; Per_2 pag. 2/6