Art. 7. (( (Pensioni di reversibilita' ed indirette). )) (( 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.
4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreche' quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformita' al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualita' riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.
5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidita' che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilita' calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro piu' favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.
6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta' ))
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.
4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreche' quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformita' al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualita' riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.
5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidita' che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilita' calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro piu' favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.
6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta' ))