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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1186/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
TA OC NA (RG) in via Diana 70,
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
c.f. ed ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Arturo Carrabino, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
29.10.2025
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a TT (RG) il 11.05.1988, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 48, parte II- serie
A dell'anno 1988; che dall'unione coniugale sono nati i figli: (TT, 9.11.1991), e (TT , Per_1 Per_2
18.10.1995) entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 3.07.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Le parti hanno fissato come casa coniugale l'immobile sito a TA OC NA, in Via Diana,
70, di proprietà per 1/3 del Sig. giusta eredità, e che rimarrà nella disponibilità Parte_2 della Sig.ra ; Parte_1
2. Le parti hanno acquistato beni mobili per l'arredo della predetta abitazione e che tali beni si trovano attualmente all'interno della casa coniugale, e che gli stessi rimarranno all'interno della casa;
3. I coniugi e , di comune accordo tra di loro, decidono di separarsi Parte_1 Parte_2 legalmente e, conseguentemente, di vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
4. Le parti con il presente atto intendono regolare i rispettivi rapporti personali e patrimoniali in attesa della definitiva regolamentazione;
5. I coniugi si liberano reciprocamente dall'obbligo della convivenza, ed in conseguenza di ciò, Parte_1
autorizza a trasferirsi in un'altra dimora, dove avrà luogo la propria
[...] Parte_2 residenza, anche prima che vengano emessi i provvedimenti urgenti dal Presidente del Tribunale di
Ragusa, dove sarà omologato il presente accordo, in sede di ricorso per separazione consensuale, senza che da ciò possa derivarne alcuna imputazione di addebito;
6. Il presente accordo impedisce in ogni caso che possa chiedere l'addebito nei Parte_1 confronti del coniuge per l'abbandono del tetto coniugale, trattandosi di decisione Parte_2 presa congiuntamente;
7. Le parti hanno esaminato le reciproche condizioni patrimoniali, prendendo cognizione delle proprietà immobiliari di ciascuno nonché dei beni mobili registrati di proprietà di ciascuno;
8. Le parti hanno inoltre esaminato con attenzione i costi rispettivamente sostenuti dai due coniugi sino alla cessazione della convivenza, anche al fine di una equa previsione dei costi da sostenere post separazione;
9. La casa coniugale di TA OC NA, in Via Diana, 70, di proprietà esclusiva, per un terzo, del Sig. , rimarrà alla Signora , e lì fisserà la propria dimora, la Parte_2 Parte_1 quale provvederà al pagamento di tutte le utenze annesse e provvederà ad intestarsi i relativi contratti;
il Sig. , appena lascerà la casa coniugale, consegnerà le chiavi della Parte_2 stessa;
10. è dipendente del Comune di TT, e svolge il ruolo di operatore esperto, con un Parte_1 reddito lordo annuo di € 22.083,00 (Ventiduemilaottantatre/00), ha il diploma di Parte_2 ragioniere, ma dal 2017 è disoccupato, sarà l'esclusiva proprietaria Parte_1 dell'autovettura Alfa Romeo Mito, targata DW 281 SZ;
11. Nessun assegno di mantenimento verrà posto a carico di una delle parti;
12. Le somme giacenti sul conto corrente intestato alla Sig.ra presso la Banca Intesa San Paolo Pt_1 di Gela, nr. 02801/1000/00005533 saranno di esclusiva proprietà della stessa;
13. I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. che l'udienza di comparizione del dì 5.11.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che relativamente alle condizioni di separazione concordate vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in TT (RG) in data 11.05.1988, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 48, parte II, serie A dell'anno
1988;
- Prende atto degli ulteriori accordi delle parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TT (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti