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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/03/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE di PATTI
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 1 del mese di marzo dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, sezione civile, dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1402 2017 R.G.
E' comparso, per la parte attrice, l'avv. CINNERA MARTINO SALVATORE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1402/2017 R.G., posta in decisione all'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 01.03.2024 e promossa
D A
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nato a Parte_1
San Marco d'Alunzio il 21.07.1962, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Sant'Agata di Militello (ME), Via S. Di Giacomo n. 10, nello studio dell'Avv. Salvatore Cinnera
Martino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
[...]
, in persona del Direttore pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dal dott. Pasquale Anastasi, nella qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, elettivamente domiciliato in Messina, Via U. Bassi is. 116 n. 103/a
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanze ingiunzioni nn. 12/0475, 12/0476, 12/0474, 12/0477 e
12/0478 emesse dall' . Parte_2
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.3.2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con diversi ricorsi, tutti depositati nella Cancelleria di questo Tribunale il 30.11.2012,
[...]
, nella qualità di titolare dell'omonoma impresa individuale, proponeva Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'oggetto, emesse dall Controparte_1
2 TRIBUNALE di PATTI della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro –
[...]
, per le seguenti violazioni: Controparte_1
- ordinanza ingiunzione n. 12/0475, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 20, comma 1, punto 1) D.P.R. 1124/1965 per non avere “effettuato le registrazioni sul libro di Matricola relative alla lavoratrice assunta il 12/07/2005”, con la quale veniva ingiunto il Organizzazione_1 pagamento a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00 oltre spese per notifica;
- ordinanza ingiunzione n. 12/0476, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 20, comma 1, punto 2) D.P.R. 1124/1965 per non avere “effettuato le registrazioni sul libro di Paga relative alla lavoratrice assunta il 12/07/2005”, con la quale veniva ingiunto il pagamento Organizzazione_1
a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00 oltre spese per notifica;
- ordinanza ingiunzione n. 12/0474, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 9bis, comma
2, Legge 608/1996 per non avere “inviato al Centro per l'Impiego competente, nel termine previsto dalla legge, la comunicazione con i dati della lavoratrice assunta il Organizzazione_1
12/07/2005”, con la quale veniva ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 166,66 oltre spese per notifica;
- ordinanza ingiunzione n. 12/0477, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 23 D.P.R.
1124/1965, come sostituito dall'art. 39, comma 8, D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 per non avere “provveduto a denunciare all' , prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il CP_2 nominativo della lavoratrice , assunta il 12/07/2005”, con la quale veniva Organizzazione_1 ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00 oltre spese per notifica;
- ordinanza ingiunzione n. 12/0478, notificata il 5.11.2012, per violazione dell'art. 3, comma 3,
D.L. 12/2002 convertito in Legge 73/2002, come modificato dall'art. 36-bis, comma 7 D.L.
223/2006, convertito con odificazioni dalla Legge 248/2006, per avere “impiegato non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria la lavoratrice Org_1
per gg. 40 lavorative per il periodo dal 01/01/2007 al 28/02/2007”, con la quale veniva
[...] ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 9.000,00 oltre spese per notifica.
L'opponente proponeva cinque differenti ricorsi contestando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:
- ricorso iscritto al n. 2398/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0475, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge,
3 TRIBUNALE di PATTI dell'illecito n. 09/0770, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' e per la non corretta applicazione della Controparte_1
normativa di riferimento;
- ricorso iscritto al n. 2399/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0476, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge, dell'illecito n. 09/0770, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' e per la non corretta applicazione della Controparte_1
normativa di riferimento;
- ricorso iscritto al n. 2400/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0474, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge, dell'illecito n. 09/0769, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' e per la non corretta applicazione della Controparte_1
normativa di riferimento;
- ricorso iscritto al n. 2401/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0477, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge, dell'illecito n. 09/0770, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' , per violazione dell'art. 1 L. 689/1981, per Controparte_1 violazione del ne bis in idem con la violazione di cui all'ordinanza 12/0474 e per la non corretta applicazione della normativa di riferimento;
- ricorso iscritto al n. 2402/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0478, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge, dell'illecito n. 09/0770, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' e per la non corretta applicazione della Controparte_1
normativa di riferimento.
Il ricorrente concludeva chiedendo, con riferimento a tutti gli atti impugnati, in via preliminare la riunione di tutti i ricorsi a quello recante il n. 2398/2012 R.G., sempre in via preliminare, la sospensione della loro efficacia esecutiva;
nel merito la dichiarazione di estinzione delle
4 TRIBUNALE di PATTI obbligazioni di pagamento, di prescrizione delle somme pretese, di illegittimità degli atti impugnati, in subordine la dichiarazione di non corretta determinazione delle sanzioni. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva l'Ente irrogante, in tutti i fascicoli, rilevando in via preliminare l'incompetenza del
Giudice del Lavoro adito in favore del Giudice ordinario;
nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione, la regolarità del procedimento sanzionatorio, nonché degli importi ingiunti in applicazione delle disposizioni di legge, citate nelle ordinanze ingiunzione di cui si chiedeva la conferma, opponendosi alla domanda cautelare.
Alla prima udienza del 09.05.2013 i fascicoli iscritti ai nn. 2399/2012, 2400/2012, 2401/2012 e
2402/2012 venivano riuniti a quello recante il n. 2398/20l2 R.G.
Le cause riunite venivano istruite documentalmente e tramite l'escussione dei testi ammessi;
le stesse, erroneamente assegnate al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, successivamente, all'esito della trasmissione degli atti al Presidente, venivano iscritte al n.
1402/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi.
Infine, la causa n. 1402/20147 R.G., veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n.
50 del 2022, e decisa all'udienza odierna in esito alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In premessa occorre dare atto che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate (v., e.g., Cass., n. 11222/2018) e che ciò vale a fortiori anche laddove la parte sia abilitata dalla legge a stare in giudizio a mezzo di propri funzionari.
La presente causa verrà decisa anche in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile agli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre questioni, imponendosi, a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. n. 11458/2018).
5 TRIBUNALE di PATTI
La prima doglianza avanzata dal ricorrente è relativa all'omessa contestazione immediata delle violazioni e la conseguente prescrizione delle sanzioni irrogate;
tali eccezioni sono infondate e come tali vanno rigettate.
La legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18).
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'Autorità competente ha provato, tramite la produzione dei relativi avvisi di ricevimento, di aver inoltrato in data 19 agosto 2008 le contestazioni relative alle violazioni oggetto delle successive ordinanze ingiunzione.
Invero, in tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. Sulla individuazione di tale momento, che è rimessa al giudice del merito, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il “dies a quo” di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (Cass. n. 5467/2008).
Né vale ad inficiare la prova della notifica degli atti impugnati di cui sopra detto, il semplice disconoscimento della sottoscrizione degli avvisi di ricevimento sollevata da parte resistente, poiché non sufficiente, in assenza di apposita querela di falso (già Cass. n. 8032 del 2004 ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle partì e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia
6 TRIBUNALE di PATTI l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento” Cassazione Ordinanza 17 febbraio 2023, n. 5094).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata.
Il termine applicabile al caso di specie, desumibile dalla disciplina della L 689/1981, è quello di cinque anni decorrente dal momento della violazione (nel caso di specie, 12 luglio 2005 e 1° gennaio 2007.
In entrambi i casi il termine appare rispettato grazie all'interruzione della prescrizione (per la quale si rimanda ai principi generali in materia, in assenza di specifica disciplina speciale) avvenuta con la notifica del verbale ispettivo del 16 giugno 2008 (dal quale, poi, non sono passati ulteriori 5 anni fino alla notifica delle ordinanze di ingiunzione del 30 ottobre 2012).
Per quanto riguarda la contestazione sul difetto di prova e quindi sull'insussistenza delle violazioni contestate, si osserva quanto segue.
L'unica contestazione che appare essere meritevole di accoglimento è quella relativa all'ordinanza ingiunzione n. ordinanza ingiunzione n. 12/0474, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 9bis, comma 2, Legge 608/1996 per non avere “inviato al Centro per l'Impiego competente, nel termine previsto dalla legge, la comunicazione con i dati della lavoratrice
assunta il 12/07/2005. Invero, anche dalle contestazioni mosse non appare che Organizzazione_1
la lavoratrice occupata potesse essere inclusa in una delle categorie di lavoratori indicati in tale articolo, permanendo tuttavia l'obbligo di comunicazione ex art. 23 DPR 1124/1965 modificato dall'art. 39 DL 112/2008.
Va, pertanto, annullata l'ordinanza ingiunzione n. 12/0474.
Parimenti non può trovare accoglimento la relativa eccezione di violazione del ne bis in idem sollevata.
Per quanto riguarda, invece, la prova relativa alle ulteriori violazioni, le contestazioni svolte da parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
7 TRIBUNALE di PATTI
È oramai ius receptum che “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente”, così che “ove
l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito”, “l'opposizione deve essere accolta” (Cass. n. 5095/1999 e, nello stesso senso, Cass.,
n. 1122/1999; Cass. n. 1531/1996; Cass., n. 3741/1999 che, tra l'altro, precisa come “in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato”).
Tale criterio di riparto dell'onere probatorio – elaborato dalla giurisprudenza nella vigenza dell'art. 23 L. n. 689/1981 – è pacificamente applicabile anche nel regime di impugnazione delineato dall'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, non avendo il legislatore mutato la struttura bifasica del procedimento: come del resto dimostra l'art. 6, comma 11, d. lgs. n. 150/2011 alla cui stregua, sulla falsariga dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/1981 abrogato, “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”; prove che – come detto
– vanno fornite dall'Amministrazione procedente giacché, come nella materia penale strettamente intesa, anche nell'ambito del diritto punitivo-amministrativo vige il divieto di auto-incriminazione
(nemo tenetur se detegere).
Dunque, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impediti o estintivi
(Cass., Sez. II, n. 5122/11).
Nella specie il resistente ha allegato, quali atti sui quali si fonda la pretesa creditoria e dai quali poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, l'esposto presentato dalla Sig.ra Org_1
il processo verbale di constatazione e le dichiarazioni spontanee rese dai Sigg.ri
[...]
e . Parte_3 Parte_4
8 TRIBUNALE di PATTI
Nel corso del giudizio, all'udienza del 12.02.2015, sono stati sentiti i testi Sigg.ri Tes_1
e , è stata anche sentita, quale teste, la
[...] Testimone_2 Testimone_3 Parte_4
Sig.ra Effettivamente, è emerso che abbia svolto attività Organizzazione_1 Organizzazione_1
lavorativa, alle dipendenze del ricorrente, per il periodo da luglio 2005 e sino a marzo 2007. Ciò,
d'altronde, a prescindere dall'eventuale inattendibilità della teste per un proprio interesse Org_1
nel giudizio. Tale circostanza è stata provata anche dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali, le quali continuano a sembrare credibili e compatibili con le dichiarazioni fatte alle forze dell'ordine.
Ora, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova di quelle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale
(ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass.civile, sez. VI, n. 15890/17; Tribunale Milano, sez. I, n. 12643/13).
Nel caso in esame, i dati raccolti dai verbalizzanti offrono certezza sullo svolgimento, da parte della di attività lavorativa dal 12.07.2015 e poi dall'1.1.2007 al 28.2.2007 alle Organizzazione_1
dipendenze della resistente.
9 TRIBUNALE di PATTI
Alla luce delle superiori considerazioni può ritenersi raggiunta la prova cui era tenuto l'ente resistente sul rapporto la cui violazione delle disposizioni qui invocate, determina l'applicazione delle sanzioni irrogate.
Non appare meritevole di accoglimento neanche le ulteriori contestazioni effettuate dal ricorrente con riferimento al quantum delle ordinanze impugnate.
Le stesse, infatti, appaiono comunque applicate nel rispetto dei limiti edittali nonché del potere di cui all'art. 11 della L 689/81.
A ciò deve aggiungersi il principio secondo cui l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur prevedendo l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime – non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni -, atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che non è applicabile in via analogica l'art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (v. Corte cost., n. 421 del 1987 nonché Cass 23054 del 2017).
Ne consegue che le domande relative all'annullamento delle ordinanze nn. 12/0475; 12/0476;
12/0477 e 12/0478 non possono trovare accoglimento.
Il limitato accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1402/2017 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti dell'
[...]
Controparte_1
, così decide:
[...]
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione impugnata nn. 12/0474;
2) Rigetta tutte le ulteriori domande;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
10 TRIBUNALE di PATTI Così deciso in Patti, lì 1° marzo 2024
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
11
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 1 del mese di marzo dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, sezione civile, dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1402 2017 R.G.
E' comparso, per la parte attrice, l'avv. CINNERA MARTINO SALVATORE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1402/2017 R.G., posta in decisione all'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 01.03.2024 e promossa
D A
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nato a Parte_1
San Marco d'Alunzio il 21.07.1962, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Sant'Agata di Militello (ME), Via S. Di Giacomo n. 10, nello studio dell'Avv. Salvatore Cinnera
Martino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
[...]
, in persona del Direttore pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dal dott. Pasquale Anastasi, nella qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, elettivamente domiciliato in Messina, Via U. Bassi is. 116 n. 103/a
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanze ingiunzioni nn. 12/0475, 12/0476, 12/0474, 12/0477 e
12/0478 emesse dall' . Parte_2
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.3.2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con diversi ricorsi, tutti depositati nella Cancelleria di questo Tribunale il 30.11.2012,
[...]
, nella qualità di titolare dell'omonoma impresa individuale, proponeva Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'oggetto, emesse dall Controparte_1
2 TRIBUNALE di PATTI della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro –
[...]
, per le seguenti violazioni: Controparte_1
- ordinanza ingiunzione n. 12/0475, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 20, comma 1, punto 1) D.P.R. 1124/1965 per non avere “effettuato le registrazioni sul libro di Matricola relative alla lavoratrice assunta il 12/07/2005”, con la quale veniva ingiunto il Organizzazione_1 pagamento a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00 oltre spese per notifica;
- ordinanza ingiunzione n. 12/0476, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 20, comma 1, punto 2) D.P.R. 1124/1965 per non avere “effettuato le registrazioni sul libro di Paga relative alla lavoratrice assunta il 12/07/2005”, con la quale veniva ingiunto il pagamento Organizzazione_1
a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00 oltre spese per notifica;
- ordinanza ingiunzione n. 12/0474, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 9bis, comma
2, Legge 608/1996 per non avere “inviato al Centro per l'Impiego competente, nel termine previsto dalla legge, la comunicazione con i dati della lavoratrice assunta il Organizzazione_1
12/07/2005”, con la quale veniva ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 166,66 oltre spese per notifica;
- ordinanza ingiunzione n. 12/0477, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 23 D.P.R.
1124/1965, come sostituito dall'art. 39, comma 8, D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 per non avere “provveduto a denunciare all' , prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il CP_2 nominativo della lavoratrice , assunta il 12/07/2005”, con la quale veniva Organizzazione_1 ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00 oltre spese per notifica;
- ordinanza ingiunzione n. 12/0478, notificata il 5.11.2012, per violazione dell'art. 3, comma 3,
D.L. 12/2002 convertito in Legge 73/2002, come modificato dall'art. 36-bis, comma 7 D.L.
223/2006, convertito con odificazioni dalla Legge 248/2006, per avere “impiegato non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria la lavoratrice Org_1
per gg. 40 lavorative per il periodo dal 01/01/2007 al 28/02/2007”, con la quale veniva
[...] ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa dell'importo di € 9.000,00 oltre spese per notifica.
L'opponente proponeva cinque differenti ricorsi contestando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:
- ricorso iscritto al n. 2398/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0475, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge,
3 TRIBUNALE di PATTI dell'illecito n. 09/0770, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' e per la non corretta applicazione della Controparte_1
normativa di riferimento;
- ricorso iscritto al n. 2399/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0476, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge, dell'illecito n. 09/0770, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' e per la non corretta applicazione della Controparte_1
normativa di riferimento;
- ricorso iscritto al n. 2400/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0474, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge, dell'illecito n. 09/0769, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' e per la non corretta applicazione della Controparte_1
normativa di riferimento;
- ricorso iscritto al n. 2401/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0477, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge, dell'illecito n. 09/0770, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' , per violazione dell'art. 1 L. 689/1981, per Controparte_1 violazione del ne bis in idem con la violazione di cui all'ordinanza 12/0474 e per la non corretta applicazione della normativa di riferimento;
- ricorso iscritto al n. 2402/2012 R.G. Sezione lavoro, con cui è stata impugnata l'ordinanza n.
12/0478, per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, per mancata contestazione, nei termini di legge, dell'illecito n. 09/0770, per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, per insussistenza della violazione dedotta, per carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' e per la non corretta applicazione della Controparte_1
normativa di riferimento.
Il ricorrente concludeva chiedendo, con riferimento a tutti gli atti impugnati, in via preliminare la riunione di tutti i ricorsi a quello recante il n. 2398/2012 R.G., sempre in via preliminare, la sospensione della loro efficacia esecutiva;
nel merito la dichiarazione di estinzione delle
4 TRIBUNALE di PATTI obbligazioni di pagamento, di prescrizione delle somme pretese, di illegittimità degli atti impugnati, in subordine la dichiarazione di non corretta determinazione delle sanzioni. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva l'Ente irrogante, in tutti i fascicoli, rilevando in via preliminare l'incompetenza del
Giudice del Lavoro adito in favore del Giudice ordinario;
nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione, la regolarità del procedimento sanzionatorio, nonché degli importi ingiunti in applicazione delle disposizioni di legge, citate nelle ordinanze ingiunzione di cui si chiedeva la conferma, opponendosi alla domanda cautelare.
Alla prima udienza del 09.05.2013 i fascicoli iscritti ai nn. 2399/2012, 2400/2012, 2401/2012 e
2402/2012 venivano riuniti a quello recante il n. 2398/20l2 R.G.
Le cause riunite venivano istruite documentalmente e tramite l'escussione dei testi ammessi;
le stesse, erroneamente assegnate al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, successivamente, all'esito della trasmissione degli atti al Presidente, venivano iscritte al n.
1402/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi.
Infine, la causa n. 1402/20147 R.G., veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n.
50 del 2022, e decisa all'udienza odierna in esito alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In premessa occorre dare atto che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate (v., e.g., Cass., n. 11222/2018) e che ciò vale a fortiori anche laddove la parte sia abilitata dalla legge a stare in giudizio a mezzo di propri funzionari.
La presente causa verrà decisa anche in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile agli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre questioni, imponendosi, a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. n. 11458/2018).
5 TRIBUNALE di PATTI
La prima doglianza avanzata dal ricorrente è relativa all'omessa contestazione immediata delle violazioni e la conseguente prescrizione delle sanzioni irrogate;
tali eccezioni sono infondate e come tali vanno rigettate.
La legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18).
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'Autorità competente ha provato, tramite la produzione dei relativi avvisi di ricevimento, di aver inoltrato in data 19 agosto 2008 le contestazioni relative alle violazioni oggetto delle successive ordinanze ingiunzione.
Invero, in tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. Sulla individuazione di tale momento, che è rimessa al giudice del merito, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il “dies a quo” di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (Cass. n. 5467/2008).
Né vale ad inficiare la prova della notifica degli atti impugnati di cui sopra detto, il semplice disconoscimento della sottoscrizione degli avvisi di ricevimento sollevata da parte resistente, poiché non sufficiente, in assenza di apposita querela di falso (già Cass. n. 8032 del 2004 ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle partì e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia
6 TRIBUNALE di PATTI l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento” Cassazione Ordinanza 17 febbraio 2023, n. 5094).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata.
Il termine applicabile al caso di specie, desumibile dalla disciplina della L 689/1981, è quello di cinque anni decorrente dal momento della violazione (nel caso di specie, 12 luglio 2005 e 1° gennaio 2007.
In entrambi i casi il termine appare rispettato grazie all'interruzione della prescrizione (per la quale si rimanda ai principi generali in materia, in assenza di specifica disciplina speciale) avvenuta con la notifica del verbale ispettivo del 16 giugno 2008 (dal quale, poi, non sono passati ulteriori 5 anni fino alla notifica delle ordinanze di ingiunzione del 30 ottobre 2012).
Per quanto riguarda la contestazione sul difetto di prova e quindi sull'insussistenza delle violazioni contestate, si osserva quanto segue.
L'unica contestazione che appare essere meritevole di accoglimento è quella relativa all'ordinanza ingiunzione n. ordinanza ingiunzione n. 12/0474, notificata il 31.10.2012, per violazione dell'art. 9bis, comma 2, Legge 608/1996 per non avere “inviato al Centro per l'Impiego competente, nel termine previsto dalla legge, la comunicazione con i dati della lavoratrice
assunta il 12/07/2005. Invero, anche dalle contestazioni mosse non appare che Organizzazione_1
la lavoratrice occupata potesse essere inclusa in una delle categorie di lavoratori indicati in tale articolo, permanendo tuttavia l'obbligo di comunicazione ex art. 23 DPR 1124/1965 modificato dall'art. 39 DL 112/2008.
Va, pertanto, annullata l'ordinanza ingiunzione n. 12/0474.
Parimenti non può trovare accoglimento la relativa eccezione di violazione del ne bis in idem sollevata.
Per quanto riguarda, invece, la prova relativa alle ulteriori violazioni, le contestazioni svolte da parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
7 TRIBUNALE di PATTI
È oramai ius receptum che “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente”, così che “ove
l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito”, “l'opposizione deve essere accolta” (Cass. n. 5095/1999 e, nello stesso senso, Cass.,
n. 1122/1999; Cass. n. 1531/1996; Cass., n. 3741/1999 che, tra l'altro, precisa come “in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato”).
Tale criterio di riparto dell'onere probatorio – elaborato dalla giurisprudenza nella vigenza dell'art. 23 L. n. 689/1981 – è pacificamente applicabile anche nel regime di impugnazione delineato dall'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, non avendo il legislatore mutato la struttura bifasica del procedimento: come del resto dimostra l'art. 6, comma 11, d. lgs. n. 150/2011 alla cui stregua, sulla falsariga dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/1981 abrogato, “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”; prove che – come detto
– vanno fornite dall'Amministrazione procedente giacché, come nella materia penale strettamente intesa, anche nell'ambito del diritto punitivo-amministrativo vige il divieto di auto-incriminazione
(nemo tenetur se detegere).
Dunque, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impediti o estintivi
(Cass., Sez. II, n. 5122/11).
Nella specie il resistente ha allegato, quali atti sui quali si fonda la pretesa creditoria e dai quali poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, l'esposto presentato dalla Sig.ra Org_1
il processo verbale di constatazione e le dichiarazioni spontanee rese dai Sigg.ri
[...]
e . Parte_3 Parte_4
8 TRIBUNALE di PATTI
Nel corso del giudizio, all'udienza del 12.02.2015, sono stati sentiti i testi Sigg.ri Tes_1
e , è stata anche sentita, quale teste, la
[...] Testimone_2 Testimone_3 Parte_4
Sig.ra Effettivamente, è emerso che abbia svolto attività Organizzazione_1 Organizzazione_1
lavorativa, alle dipendenze del ricorrente, per il periodo da luglio 2005 e sino a marzo 2007. Ciò,
d'altronde, a prescindere dall'eventuale inattendibilità della teste per un proprio interesse Org_1
nel giudizio. Tale circostanza è stata provata anche dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali, le quali continuano a sembrare credibili e compatibili con le dichiarazioni fatte alle forze dell'ordine.
Ora, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova di quelle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale
(ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass.civile, sez. VI, n. 15890/17; Tribunale Milano, sez. I, n. 12643/13).
Nel caso in esame, i dati raccolti dai verbalizzanti offrono certezza sullo svolgimento, da parte della di attività lavorativa dal 12.07.2015 e poi dall'1.1.2007 al 28.2.2007 alle Organizzazione_1
dipendenze della resistente.
9 TRIBUNALE di PATTI
Alla luce delle superiori considerazioni può ritenersi raggiunta la prova cui era tenuto l'ente resistente sul rapporto la cui violazione delle disposizioni qui invocate, determina l'applicazione delle sanzioni irrogate.
Non appare meritevole di accoglimento neanche le ulteriori contestazioni effettuate dal ricorrente con riferimento al quantum delle ordinanze impugnate.
Le stesse, infatti, appaiono comunque applicate nel rispetto dei limiti edittali nonché del potere di cui all'art. 11 della L 689/81.
A ciò deve aggiungersi il principio secondo cui l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur prevedendo l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime – non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni -, atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che non è applicabile in via analogica l'art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (v. Corte cost., n. 421 del 1987 nonché Cass 23054 del 2017).
Ne consegue che le domande relative all'annullamento delle ordinanze nn. 12/0475; 12/0476;
12/0477 e 12/0478 non possono trovare accoglimento.
Il limitato accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1402/2017 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti dell'
[...]
Controparte_1
, così decide:
[...]
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione impugnata nn. 12/0474;
2) Rigetta tutte le ulteriori domande;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
10 TRIBUNALE di PATTI Così deciso in Patti, lì 1° marzo 2024
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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