TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/11/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 645/2022 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1 studio dell'avv. COSTAGGIU MARISA che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2022, ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando Pt_1 CP_1 di essere affetto da malattia invalidante ((multiple discopatie lombari-(protrusioni ed ernia)- tendinopatia degenerativa bilaterale calcifica della cuffia die rotatori-
1 epicondilite cronica bilaterale,- ipoacusia neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico,) di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalle stesse CP_3 derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che le malattie erano state determinate, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 25 novembre 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e ea patologie Parte_1 successivamente in sorte, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, le patologie lamentate dal
2 ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, Dott. dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“.....In conclusione, confermo immutate le considerazioni medico-legali poste in bozza, e dichiaro che il Sig. è essere affetto da Ipoacusia Parte_1 neurosensoriale bilaterale per le frequenze acute e acutissime del campo tonale di grado lieve, Spondilouncodiscoartrosi cervicale e spondiloartrosi lombosacrale con discopatia C5-C6 e discopatie da L3 a S1, ernia discale L5-S1 con fenomeni compressivi durali lombari e sofferenza neuroradicolare, Sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale di spalla, cronica, con tendinopatia diffusa e lesione del sovraspinato di spalla dx, Epicondilite cronica bilaterale, patologie in parte riconducibili eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, che determinano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle Menomazioni secondo l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con: 1) Danno Biologico Unitario in misura del 008%, secondo la voce tabellare applicata con codice 213 (nelle scale del tratto lombare con disturbi-trofico sensitivi persistenti = fino a 12%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (09.02.2017); 2) Danno Biologico Unitario in misura del 005%, secondo le voci tabellari applicate con codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi = 3%) e 127 (esiti di lesione delle strutture muscolo tendine della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (23.03.2017); 3) Danno
Biologico Unitario in misura del 002%, secondo la voce tabellare applicata con codice 232 (esiti di epicondilite, epitrocleite patologie muscolo tendine e assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità = fino a 5%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.05.2018); 4) Danno Biologico Unitario in misura del 002%, per l'ipoacusia NS bilaterale secondo la Tabella di Marello, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13.10.2018); Inoltre, il
Danno Biologico Complessivo, dedotto dall'associazione delle malattie professionali e dipendente dalla data di presentazione delle domande amministrative è valutabile come segue: 4) percentuale pari al 012%, contemplando la patologia lombare e delle spalle, con decorrenza dal 23.03.2017;
3 5) percentuale pari al 014%, contemplando la patologia lombare, delle spalle e dei gomiti, con decorrenza dal 31.05.2018; 6) percentuale pari al 016%, contemplando la patologia lombare, delle spalle, dei gomiti e l'ipoacusia, con decorrenza dal 13.10.2018”.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico anche complessivo, subito da , sulla base delle Parte_1 ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita richiesta, CP_1 unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121° giorno successivo alle date rispettivamente indicate nella relazione peritale e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
Dichiara che ha diritto alla corresponsione della rendita Parte_1 prevista dall'art. 13, comma 2° e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo, subito in conseguenza delle malattie professionali descritte in ricorso, nella misura del 12%, contemplando la patologia lombare e delle spalle, con decorrenza dal 23.03.2017; percentuale pari al 14%, contemplando la patologia lombare, delle spalle e dei gomiti, con decorrenza dal
31.05.2018; percentuale pari al 16%, contemplando la patologia lombare, delle spalle, dei gomiti e l'ipoacusia, con decorrenza dal 13.10.2018, e condanna l resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del CP_1 mese successivo alla predette date, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alle predette date e sino al saldo.
4 ➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese genrali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 25 novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Elisabetta Sanna
5