TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/10/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. IA IA Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 968 /2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA VERRICO Parte_1
e
GJ RE, rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA MAESTRINI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti private: hanno chiesto che il Tribunale “Voglia modificare le condizioni di cui al punto 1) della sentenza di “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Divorzio
Congiunto) NR.748/2021 pubblicata in data 25/10/2021, di cui al procedimento
NR.1439/2021 R.G. Tribunale di Prato, disponendo così la cancellazione della “nota di trascrizione” ivi apposta e la libera vendita della proprietà immobiliare al sig. Parte_1
, con ogni più ampio effetto di legge”.
[...]
Il Pubblico Ministero: visto del 29.07.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
Con ricorso depositato il 16.07.2025, e GJ Parte_1
RE hanno proposto domanda congiunta di modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio disposte con la sentenza n. 748/2021 del
25.10.2021 del Tribunale di Prato, chiedendo in particolare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a GJ RE.
Con provvedimento del 22.09.25, il Presidente ha disposto l'integrazione del ricorso, rilevando che le parti nulla hanno richiesto sulla residenza del minore, fissata in sede di divorzio presso la casa coniugale assegnata alla madre.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 30.09.2025, le parti hanno integrato il ricorso, precisando che il minore si è già trasferito dal 05.05.2022 presso la nuova residenza della madre.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Fatto e diritto
Le parti hanno concordemente chiesto la modifica relativa “al punto 1) della sentenza di
“Cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Divorzio Congiunto) NR.748/2021 pubblicata in data 25/10/2021, di cui al procedimento NR.1439/2021 R.G. Tribunale di
Prato”.
Si evince dal ricorso la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a GJ RE, avendo le parti documentato che la medesima si è trasferita altrove unitamente al figlio.
Tale accordo può pertanto essere omologato senza necessità di procedere all'ascolto di di anni 17, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo delle parti in ordine alla modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario disposte con la sentenza n.
748/2021 del Tribunale pubblicata in data 25.10.2021, all'esito del procedimento
NR.1439/2021 R.G. sulla condizione sopra riportata e per l'effetto dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a GJ RE sita in Prato,
Via delle Colombaie n. 6;
2 2) conferma nel resto la sentenza n. 748/2021 del Tribunale di Prato pubblicata il
25.10.2021 all'esito del procedimento NR.1439/2021 R.G, eccetto per il punto 2 del dispositivo, nella parte in cui è statuito che l'abitazione presso la quale il figlio minore rimarrà a vivere con la madre in Prato, Via delle Colombaie n. 6, avendo le Per_1 parti dato atto che la residenza del figlio minore della coppia, , è stata Persona_2 già trasferita, a far data dal 05.05.2022, presso la nuova residenza della sig.ra OR
Gjondrekaj.
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025 su relazione del Presidente, dott. IA
IA.
Il Presidente est.
IA IA
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
3