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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 14926/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente rel. dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14926/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Luca Sprezzola Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ), con l'avv. Sabina Lessi CP_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni ricorrente: come da foglio depositato in data 8.10.2024.
Conclusioni resistente: come da foglio depositato in data 11.10.2024.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso nei confronti di volto alla pronuncia Parte_1 CP_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dalla loro unione sono nate le figlie
(nata il [...] a [...]à di Piave) e (nata il [...] a Per_1 Persona_2
San Donà di Piave), le parti si sono separate consensualmente e l'accordo di separazione è stato omologato da questo Tribunale con decreto del 4.4.2023.
pagina 1 di 9 Il ricorrente ha concluso chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status, di: “b) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti ragion per cui non è dovuto reciprocamente alcun assegno divorzile, nonché confermare che anche le figlie e , entrambe maggiorenni, sono Per_2 Persona_3
economicamente autosufficienti per cui non è dovuto alcun assegno di mantenimento;
c) nulla disporsi circa
l'affido delle figlie ed il diritto di visita essendo entrambe maggiorenni. Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita in giudizio la resistente, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo in via riconvenzionale di: “porre a carico del signor
l'obbligo di corrispondere alla signora in quanto coniuge economicamente Parte_1 CP_1
più debole un assegno divorzile di € 300,00 mensili, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
3. porre a carico del signor Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie
[...] CP_1
e , maggiorenni ma economicamente non ancora autosufficienti, la somma di € 150,00 Per_1 Per_2
mensili per ciascuna GL o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia finché le stesse non saranno autonome, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. In ogni caso: spese di lite interamente rifuse, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa come per legge”.
A seguito dell'udienza del 22.2.2024, il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo, né le parti sono riuscite a trovare autonomamente un accordo, per cui il Giudice delegato, con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 24.4.2204, ha confermato le condizioni di separazione di cui all'accordo omologato da questo Tribunale con decreto del 4.4.2023, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e ha ordinato loro, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., l'esibizione di documentazione economica aggiornata.
Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 3, c.p.c., il Giudice delegato ha fissato per remissione della causa in decisione l'udienza del 12 dicembre 2024, concedendo termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e termine di 15 prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica.
Conclusioni parte ricorrente:
pagina 2 di 9 “Nel merito: a) accertato che non è domanda contestata, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Fossalta di Piave di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare che i coniugi e sono economicamente autosufficienti ragion per cui non è dovuto Parte_1 CP_1
reciprocamente alcun assegno divorzile, nonché confermare che anche le figlie e , Per_2 Persona_3
entrambe maggiorenni, sono economicamente autosufficienti per cui non è dovuto alcun assegno di mantenimento;
c) nulla disporsi circa l'affido delle figlie ed il diritto di visita essendo entrambe maggiorenni;
d) respingersi ogni pretesa avversaria in quanto inammissibile e, comunque, infondata. Con vittoria di spese
e compensi”.
Conclusioni parte resistente:
“Nel merito:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.6.1997 tra la signora ed il signor e trascritto nel registro dello stato civile del Comune CP_1 Parte_1
di Fossalta di Piave al n. 8 Parte II Serie A Ufficio 1 anno 1997, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fossalta di Piave (VE) di annotare la sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
2. porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora in quanto Parte_1 CP_1
coniuge economicamente più debole un assegno divorzile di € 300,00 mensili, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. In ogni caso: spese di lite interamente rifuse, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa come per legge”.
******
Le parti sono comparse avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale da oltre sei mesi e dichiarano che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo.
Ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2, nonché 3, comma 2 lett. b), legge
1/12/1997, n. 898 come modificata dall'art. 1 l. 6/5/2015 n. 55 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È già stato accertato sin dalla prima udienza che le figlie e sono entrambe Per_1 Per_2
pagina 3 di 9 maggiorenni e non convivono con la madre, dato che è incontestato che la prima vive a
Napoli, mentre la seconda vive con il fidanzato a Motta di Livenza, per cui CP_1
non ha legittimazione processuale a richiedere al ricorrente un contributo per il loro mantenimento;
nelle sue conclusioni parte resistente ha, quindi, rinunciato alla relativa domanda, mentre ha chiesto un assegno divorzile per sé, che costituisce unica questione da dirimere, dato che il sig. ha chiesto il rigetto di tale domanda. Parte_1
Si deve premettere che l'assegno di divorzio è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento economico al coniuge separato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, resa a Sezioni unite in data 11 luglio 2018, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi costituisce unicamente precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
L'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile non sono variabili dipendenti soltanto dall'alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, dato che il
(parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date dalla non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge pagina 4 di 9 durante la vita matrimoniale (Cass. n. 21234/2019).
Risulta, poi, confermata la imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa ed in tutti i casi in cui l'assegno non è riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la funzione, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di autosufficienza economica (Cass. n.
6386/2019).
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi deve tenere conto dei ruoli assunti nel corso del matrimonio e si deve verificare se lo squilibrio esistente sia il portato di tale scelta comune.
Pertanto, non si guarda solo al dato oggettivo dello squilibrio economico-patrimoniale, ma si guarda al motivo per cui questo si è determinato.
La natura anche perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce infatti al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va, dunque, riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente
(e quindi all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia l'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La Corte di Cassazione ha di recente puntualizzato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo – coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 5603/2020; Cass.
pagina 5 di 9 Sezioni. Unite, n. 18287/2018; Cass. n. 1882/2019), mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura.
Si deve, pertanto, rivalutare la sproporzione economico e patrimoniale in relazione a tutti i parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898/1970, nonché deve essere accertato il nesso di causa tra lo squilibrio economico ed il ruolo endo – familiare svolto dalla richiedente, il contributo fornito dalla stessa in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri e se e in che misura quel contributo possa ritenersi già compensato (Cass. n. 4215/2021).
L'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018).
Anche di recente, con la sentenza . 10846 del 22.4.2024, la Corte di Cassazione ha, ancora una volta, ribadito la posizione della giurisprudenza di legittimità sul punto, statuendo che:
“il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto
(Cass. Sez. Unite. n. 18287/2018; Cass. n.24250/2021; Cass. n.23583/2022; Cass. n.
28936/2022)”.
Declinando detti principi ermeneutici al caso di specie, si deve in via prioritaria prendere in considerazione la situazione economico – patrimoniale delle parti come risultante dall'istruttoria, per verificare se sussista o meno quello squilibrio che costituisce la precondizione fattuale per attribuire l'assegno divorzile.
Il sig. è amministratore unico della società Az. e ha un compenso Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 9 mensile dichiarato di circa €2.000,00 (docc.ti 15 e 35, ricorrente), in parte liquidato a titolo di rimborso spese, le quali non sono tuttavia state adeguatamente documentate dal resistente, per cui si deve presumere che il suo spazio finanziario utile corrisponda sostanzialmente alla somma corrispostagli dalla Società; egli ha dimostrato che i pagamenti non sempre avvengono con regolarità per problemi di liquidità della Società (doc. 20, 35 e
37, fasc. ricorrente); il modello Persone Fisiche dimesso dal sig. per il 2023 Parte_1
attesta un reddito dichiarato di €18.995,00 (doc. 34, ricorrente); egli ha un'importante situazione debitoria per debiti tributari (circa €77.000 doc. 24 ricorrente) e previdenziali
(circa €18.000 doc. 25 ricorrente), oltre ulteriori pendenze (doc. 26, 27, 32, ricorrente); il ricorrente vive con la compagna , che lavora presso l'ULSS n. 4, e non paga un Persona_4
canone di locazione.
La resistente in data 14.7.2020 ha subito il fallimento della Controparte_2
ella è ospite presso la casa del fratello e ha conseguito nel 2023 un
[...] Parte_3
reddito al netto d'imposta di €14.916,00 e, tuttavia, in data 27.4.2023 si è licenziata, per giusta causa in quanto non veniva retribuita dalla Veneta Costruzioni S.r.l. di Mirano dove lavorava unitamente al marito ed è ancora creditrice degli stipendi successivi ad agosto
2022; ha allegato di aver difficoltà financo ad incassare lo stipendio, dovendo a tal fine aprire un conto corrente bancario o postale, cosa che le viene negata per le segnalazioni al
Centrale rischi e per i blocchi patiti a seguito dei plurimi pignoramenti presso terzi subiti pre-fallimento; ha depositato per il 2024 un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato ed a termine di “ ” e le buste paga maggio – Parte_4
luglio 2024 attestano uno stipendio inferiore ad €300,00 mensili.
Tali circostanze fotografano una certa sperequazione della situazione economica – reddituale tra i coniugi a favore del marito, dato che la sig.ra attualmente ha un reddito CP_1
molto basso e la sua situazione economica è notevolmente condizionata dalle pregresse situazioni debitorie facenti capo all'attività del marito.
Pertanto, sussiste il presupposto oggettivo dello squilibrio economico-patrimoniale tra le parti quale precondizione per riconoscere il diritto all'assegno divorzile richiesto dalla sig.ra pagina 7 di 9 CP_1
Sotto il profilo della componente assistenziale, si deve rilevare che la resistente, pur avendo dimostrato nell'attualità di essere priva di mezzi adeguati, non appare tuttavia nell'impossibilità oggettiva di procurarseli.
Ella ha, infatti, sicura capacità lavorativa, avendo lavorato per una società edile ed essendo oggi impiegata come operaia, ha un'età che la rende ancora “impiegabile” (48 anni), per cui risulta essere in una condizione di potersi procurare i mezzi per vivere in modo autonomo e dignitoso. Per_ Quanto all'esigenza compensativa del coniuge più debole, la sig.ra ha allegato che, non solo si è sacrificata per la famiglia, occupandosi da sola alla crescita delle figlie, ma ha dovuto rinunciare a diverse occasioni lavorative pur di favorire il marito nella propria attività lavorativa, facendogli addirittura da prestanome, prima da sola e poi unitamente alla GL nelle diverse attività imprenditoriali dallo stesso avviate e sopportandone Per_2
direttamente la cattiva gestione.
In particolare, con riferimento alla situazione debitoria a seguito del naufragio delle iniziative imprenditoriali dell' che la resistente ha allegato di aver subito, appare Parte_1
acclarato sia che la sig.ra abbia lavorato per le imprese del marito, sia che i fallimenti CP_1
Per_ delle attività imprenditoriali del primo hanno coinvolto direttamente la sig.ra e la GL
, tanto che il ricorrente ha dato alla una generica garanzia di farsi carico e di Per_2 CP_1
rimborsare tutte le situazioni debitorie di cui la sig.ra e la GL sarebbero state CP_1 Per_2
chiamate a far fronte (doc. 6, resistente).
Tale circostanza appare di per sé idonea a costituire titolo per riequilibrare i rapporti in sede di divorzio attraverso la corresponsione di un assegno con funzione perequativa, dato che i fallimenti delle iniziative imprenditoriali dell' stanno ancora pesantemente Parte_1
condizionando la vita della sig.ra che fa fatica financo ad aprire un conto corrente, CP_1
mentre il ricorrente, seppure ancora gravato da un'importante situazione debitoria, ha posto in essere una nuova iniziativa imprenditoriale con andamento positivo, ha costituito un nuovo nucleo familiare e può giovarsi del sostegno economico ed abitativo della nuova pagina 8 di 9 compagna.
In virtù di tutti gli elementi sopra evidenziati e della durata del matrimonio (circa 26 anni), la domanda della resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile va accolta nel limite di €200,00 mensili.
In ragione dell'esito del processo, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.6.1997 tra ed e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di CP_1 Parte_1
Fossalta di Piave al n. 8 Parte II Serie A Ufficio 1 anno 1997.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Accoglie la domanda di di riconoscimento di un assegno divorzile a suo CP_1
favore e per l'effetto pone l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di €200,00
[...]
con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito della sentenza di divorzio.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.2.2025
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca
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