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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9019/2023 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA SAN Parte_1
VITALE 4 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 17/12/2024; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/07/2023 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in data Controparte_1
27/11/2004 in BOLOGNA, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n.
pagina 1 di 3 578, parte I, anno 2004 , unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell' art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 27/02/2024, data in cui comparivano dinanzi al Giudice nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n
801/2024 del 06/03/2024.
All'udienza del 17/12/2024,parte convenuta, non si costituiva e il Giudice, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, sentiva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso. Parte ricorrente precisava le conclusioni, la causa quindi veniva rimessa in decisione al Collegio.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile in data 27/11/2004 in BOLOGNA vivono separati in forza di sentenza n 801/2024, pronunciata nel giudizio di separazione giudiziale.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre , ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive Pt_2
modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27/11/2004 in BOLOGNA tra
(nata a [...] [...]) e (nato in Parte_1 Controparte_1
MAROCCO il 01/01/1979), iscritto nei registri dello Stato Civile del comune di Bologna, al n.
578 parte I, anno 2004 ;
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del
26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9019/2023 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA SAN Parte_1
VITALE 4 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 17/12/2024; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/07/2023 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in data Controparte_1
27/11/2004 in BOLOGNA, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n.
pagina 1 di 3 578, parte I, anno 2004 , unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell' art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 27/02/2024, data in cui comparivano dinanzi al Giudice nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n
801/2024 del 06/03/2024.
All'udienza del 17/12/2024,parte convenuta, non si costituiva e il Giudice, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, sentiva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso. Parte ricorrente precisava le conclusioni, la causa quindi veniva rimessa in decisione al Collegio.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile in data 27/11/2004 in BOLOGNA vivono separati in forza di sentenza n 801/2024, pronunciata nel giudizio di separazione giudiziale.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre , ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive Pt_2
modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27/11/2004 in BOLOGNA tra
(nata a [...] [...]) e (nato in Parte_1 Controparte_1
MAROCCO il 01/01/1979), iscritto nei registri dello Stato Civile del comune di Bologna, al n.
578 parte I, anno 2004 ;
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del
26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3