TAR Trento, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 56
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge sub specie art. 3 l. 241/90 e s.m.i. – eccesso di potere per carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento definitivo fosse conforme all'art. 10 bis L. 241/1990, richiamando integralmente le motivazioni del preavviso di rigetto e ritenendo sufficiente che l'amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso, senza necessità di confutazione analitica.

  • Rigettato
    Violazione e/o errata di legge sub specie art. 42 bis d. l.vo 151/01 eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di motivazione. motivazione apparente

    Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce del D.Lgs. 95/2017, art. 45, comma 31 bis, l'Amministrazione abbia maggiore discrezionalità e non sia più vincolata alla necessità di motivare il diniego solo per 'casi o esigenze eccezionali'. Le esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione, specificate nel provvedimento (carenza organica del 60% a -OMISSIS- e 33,33% a -OMISSIS-), sono state ritenute congrue e scevre dai vizi lamentati. Il bilanciamento tra l'interesse del singolo e la sicurezza pubblica è stato ritenuto a favore dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trento, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 56
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
    Numero : 56
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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