Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Antonio Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione della sua esecuzione della determinazione -OMISSIS-, emessa dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale, Divisione-Corpo di Polizia Penitenziaria con la quale veniva disposto il diniego alla richiesta di assegnazione ai sensi dell’articolo 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 prodotta dal Vice Ispettore -OMISSIS- -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 il cons. AC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) Il Vice Ispettore -OMISSIS-, arruolato in data -OMISSIS-, dopo aver frequentato il corso di Formazione per allievi agenti di Polizia penitenziaria, veniva assegnato alla Casa Circondariale di -OMISSIS- e, successivamente, in data 19 luglio 2023, all'esito della procedura di mobilità ordinaria a domanda, alla Casa Circondariale di -OMISSIS-.
Dopo aver positivamente frequentato il corso di formazione per allievi Vice Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, “ per il quale era espressamente prevista la mobilità ”, in data 26 maggio 2025 il medesimo veniva assegnato alla Casa Circondariale -OMISSIS-.
Con nota del Provveditorato Regionale di Padova prot. -OMISSIS-veniva trasmessa la richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, volta ad ottenere l'assegnazione provvisoria ex art. 7 D.P.R. n. 254/99, con la quale chiedeva di essere trasferito presso il reparto della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, al fine di poter assistere la propria moglie in occasione della nascita del figlio, avvenuta l’-OMISSIS-.
L’Amministrazione, con nota -OMISSIS-, disponeva l'assegnazione, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 254/99, presso la sede richiesta, con decorrenza dal 2 gennaio 2026, per la durata di due mesi, in accoglimento delle motivazioni addotte dal ricorrente.
La Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS-, con nota prot.-OMISSIS-, trasmetteva alle Autorità competenti la richiesta dell’odierno ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione provvisoria ex art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 presso tale Istituto Penitenziario, quale sede di servizio più vicina alla propria abitazione, al fine di potersi ricongiungere al nucleo familiare.
L’Amministrazione, con provvedimento-OMISSIS-, comunicava il preavviso di rigetto, a cui seguiva una memoria difensiva del ricorrente volta a confutare i motivi posti a base del rigetto.
In ultimo, con provvedimento -OMISSIS- -OMISSIS- la richiesta del ricorrente veniva negata in via definitiva, confermando le motivazioni di cui al preavviso di rigetto.
Avverso quest’ultimo atto ha proposto dunque ricorso il sig. -OMISSIS-, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo (“ violazione di legge sub specie art. 3 l. 241/90 e s.m.i. – eccesso di potere per carenza di motivazione ”), la difesa del ricorrente sostanzialmente denuncia la carenza di motivazione e, segnatamente, per non avere il provvedimento finale tenuto in considerazione le osservazioni difensive formulate alla luce del preavviso di rigetto.
Col secondo motivo di ricorso (“ Violazione e/o errata di legge sub specie art. 42 bis d. l.vo 151/01 eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di motivazione. motivazione apparente ”), riprendendo in parte quanto già anticipato nel primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta le scelte organizzative dell’Amministrazione, riportando ampi stralci di precedenti giurisprudenziali e stigmatizzando che dalla scelte operate dall’Amministrazione deriverebbe un pericolo in riguardo al servizio da garantirsi presso l’Istituto di -OMISSIS-, mentre non deriverebbe nocumento a quello -OMISSIS-, essendo questo dotato, secondo il ricorrente, di un numero sufficienti di ispettori.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, dapprima con memoria formale depositata il 19 marzo 2026, ed indi con memoria difensiva depositata il 27 marzo 2026.
La resistente controdeduce che le motivazioni del diniego sono ampiamente espresse nel preavviso di rigetto, cui il provvedimento definitivo fa poi riferimento e che sostanzialmente l’Amministrazione, ferme le motivazioni date, ha ampio potere discrezionale nelle scelte organizzative, evidenziando che il ricorrente ha comunque accettato di partecipare ad un concorso in cui era espressamente prevista la mobilità.
Evidenzia altresì l’Amministrazione che la pianta organica della casa circondariale -OMISSIS- è ben più sofferente di quella di -OMISSIS- e che l’istante non può vantare un diritto al trasferimento per le sue addotte ragioni familiari, dovendo altresì considerare il mutato regime normativo per cui non vi è più la necessità per l’Amministrazione di esporre motivi di diniego esclusivamente per “ casi o esigenze eccezionali ”.
Il ricorrente in data 30 marzo 2026 depositava memoria in cui riprende di fatto quanto al ricorso, riportando ancora estratti di sentenze del Giudice amministrativo, volendo porre in risalto una certa contraddittorietà nell’agire dell’Amministrazione.
All'udienza camerale del 2 aprile 2026, fissata per l'esame della domanda cautelare, il ricorso - previo avviso della possibilità di definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. - non sollevando le parti obiezione e/o eccezione e/o istanza alcuna, è stato trattenuto in decisione.
B) In riguardo al primo motivo di ricorso non possono essere condivise le argomentazioni proposte dal ricorrente.
Invero, il provvedimento definitivo è conforme al dettato normativo di cui all’art. 10 bis , L. n. 241/1990: in esso vengono “ richiamate integralmente le motivazioni dedotte nella nota (…) recante il preavviso di rigetto (…) si conferma il mancato accoglimento dell’istanza ”.
La norma sopra richiamata prevede che in caso di produzione di osservazioni alla comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, “ il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ”.
Nel caso di specie, l’Amministrazione, “ preso atto di quanto rappresentato con le osservazioni dell’interessato ” ha ribadito le proprie esigenze organizzative, in riferimento alle “ esigenze organiche e di servizio della sede di assegnazione, come già esplicato nel preavviso di rigetto ”.
Dunque, le osservazioni non hanno apportato alcun nuovo elemento per cui l’Amministrazione dovesse diversamente opinare o valutare, posto che quanto rilevato dall’istante era stato ben già affrontato nel preavviso di rigetto a seguito della domanda di trasferimento ex art. 42 bis , D. Lgs. n. 151/2001.
Peraltro, quando l'Amministrazione emette un provvedimento di diniego, non è obbligata a fornire una dettagliata motivazione in relazione alle controdeduzioni presentate dall'istante in risposta al preavviso di rigetto, essendo così sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 23/01/2026, n. 565; Cons. Stato, Sez. IV, 14/03/2024, n. 2487), per cui “ non è necessaria una confutazione analitica di tali osservazioni nel provvedimento finale, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso [come avvenuto nel caso di specie, n.d.r.]” ( ex multis , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 05/01/2026, n. 19).
Per tali ragioni il primo motivo di ricorso è infondato e non merita accoglimento.
C) In riguardo al secondo motivo di ricorso, pur nella comprensione delle finalità del ricorrente, non si può non di meno dare conto di come le esigenze dell’Amministrazione siano state ponderate e siano sorrette da idonea motivazione.
L’operato dell’Amministrazione va invero correlato con le modifiche che si sono avute nel quadro normativo qui d’interesse.
Se l’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 prevede per i dipendenti pubblici che l’eventuale dissenso all’assegnazione in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa o abbia la residenza (come da sentenza della Corte Costituzionale, 04/06/2024, n. 99) debba essere “ motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali ”, diversamente per le forze di Polizia il comma 31 bis dell’art. 45 del D. Lgs. n. 95/2017, introdotto dall’art. 40, c. 1, lett. q), del D. Lgs. n. 172/2019, così dispone: “ Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio. ”
Appare immediatamente come non sia più presente la previsione della eccezionalità di cui dovrebbe essere ammantato il dissenso e pertanto con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 172/2019, il legislatore ha eliminato ogni riferimento all’“ eccezionalità ” delle esigenze ostative al trasferimento dell’appartenente alle Forze di polizia, restituendo così all’Amministrazione un maggior grado di discrezionalità tecnica nella valutazione delle istanze di assegnazione temporanea (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9/3/2026, n. 1873).
La giurisprudenza amministrativa successiva alla riforma del 2019 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 761) ha, inoltre, chiarito che l’eliminazione del requisito dell’“ eccezionalità ” per quanto concerne le Forze di polizia rende non più confermabile l’orientamento che subordinava il diniego alla sussistenza di soglie percentuali o a valutazioni di particolare gravità delle esigenze di servizio, trattandosi di criteri elaborati in un contesto normativo ormai superato: “ Per le ragioni di cui sopra, la sentenza n. 961/2020 di questo Consiglio - intervenuta con riferimento al quadro normativo precedente all’introduzione del citato art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 95/2017- è ancora oggi valorizzabile quale utile catalogo di “situazioni-tipo”, con valenza esemplificativa delle esigenze organiche o di servizio che consentono di negare assegnazione temporanea nell’ambito delle Forze di Polizia. La pronuncia non presenta, invece, analoga attualità - né, quindi, è ancora suscettibile di immediata applicazione - per quanto attiene alla concreta “misura” di tali esigenze (come espressa - inter alia - dall’individuazione di precise e consistenti percentuali di scopertura, o dalla pretesa valutazione della possibilità di sostituire l’istante attingendo ad altre sedi ecc.), essendo questa dichiaratamente parametrata (cfr. par. 8 della sentenza 961/2020) al carattere “eccezionale” che esse dovevano presentare secondo la normativa vigente ratione temporis .”.
È stato altresì precisato che, nell’attuale assetto dell’istituto, non è necessario che le esigenze ostative assumano carattere di particolare intensità o gravità o risultino non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, poiché una simile impostazione comporterebbe la surrettizia reintroduzione di un requisito (i.e.“ eccezionalità ”) che il legislatore ha inteso esplicitamente superare (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 761 e Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 430).
Atteso quanto sopra, ritiene questo Giudice che il provvedimento dell’Amministrazione, per come motivato “ per relationem ” rinviando al preavviso di rigetto, resista alle critiche del ricorrente, in particolare quando attesti “ la grave ed attuale carenza organica dell’istituto penitenziario -OMISSIS- nel ruolo ispettori che, nonostante l’incremento di unità connesso all’ultimo corso, si attesta a - 60%, laddove quella del reparto richiesto (C.C. -OMISSIS-), nel medesimo ruolo, si attesta a - 33,33% ”, avendo peraltro anche verificato “ l’impossibilità di adottare soluzioni alternative con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, atteso che analoghe esigenze persistono anche nelle sedi limitrofe dello stesso distretto. Trattasi, in sostanza, di esigenze operative rilevanti, inderogabili e complesse, anche a tutela della sicurezza pubblica, che non possono essere soddisfatte con soluzioni alternative per assicurare il servizio (come ad esempio l’assegnazione di altro personale o una diversa organizzazione di lavoro) ”.
Valutazioni, quelle sopra riportate, che danno conto delle esigenze organizzative e di servizio, ed appaiono del tutto congrue e scevre dai vizi lamentati di difetto di istruttoria, carenza di motivazione, motivazione apparente e travisamento dei fatti.
Aspetti che sono così di stretta pertinenza e discrezionalità dell’Amministrazione, cui il sindacato di questo Giudice è estraneo e limitato per contro alla verifica della logicità, non abnormità e ragionevolezza del provvedimento, profili che qui si ritiene sussistano.
Né analogo effetto “ limitativo ” delle circostanze legittimanti il diniego può essere perseguito facendo riferimento al riconoscimento a livello costituzionale o internazionale pattizio degli interessi sottesi all’istituto, poiché identico rango riveste l’interesse alla sicurezza pubblica e alla tutela dell’ordine pubblico (sulla preminenza di tale valore, anche a livello internazionale, cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 30.11.2023, n. 1485).
“ Il criterio di bilanciamento tra gli interessi in questione è invero desumibile proprio dall’art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 95/2017, che, nel legittimare il diniego fondato su “motivate esigenze organizzative e di servizio”, riconosce prevalenza alle necessità operative dell’Amministrazione, non potendosi pregiudicare o comunque mettere in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi per soddisfare l’interesse - pur di rilevanza costituzionale - del singolo dipendente (Cons. Stato, sez. II, 22.1.2024, n. 705) ” (T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 13/03/2026, n. 85).
Il provvedimento gravato ha dato applicazione di tali coordinate ermeneutiche operate dalla giurisprudenza che questo Collegio condivide.
Va altresì evidenziato che il prefato provvedimento non contrasta con la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente.
Invero, il documento “ 1) -OMISSIS- ” prodotto unitamente alla memoria depositata il 30 marzo 2026, evidenzia che nel ruolo “ ispettori ” la C.C. di -OMISSIS- è in carenza per un 33,33%, mentre -OMISSIS- in carenza di ben il 68 %.
Non possono qui trovare ingresso dunque, anche per quanto sopra esposto circa la discrezionalità dell’Amministrazione “ in subiecta materia ”, le argomentazioni di cui alla suddetta memoria volte a censurare le determinazioni organizzative dell’Amministrazione che avrebbe, secondo il ricorrente, dovuto/potuto agire diversamente in riguardo alla ripartizione interna delle risorse, assegnando più risorse presso un istituto e meno ad un altro, ovvero agire sui turni in un modo piuttosto che in un altro (il ricorrente non espone comunque quale sarebbe stato il metodo corretto).
Dunque non colgono nel segno i (generici) rilievi in riferimento alla valutazione effettuata dall'Amministrazione in relazione alle asserite esigenze della sede richiesta, stante la inidoneità della documentazione depositata in giudizio a dimostrare l'erroneità di quanto affermato nel provvedimento impugnato con riferimento alla condizione di non necessità della C.C. -OMISSIS- e per converso di necessità di quella di -OMISSIS-. Per inciso, è lo stesso ricorrente che afferma che (si ritiene del tutto teoricamente, posto che non può esservi certezza su quanto l’Amministrazione potrà decidere e comunque non vi è ancora esercizio del potere in merito) da qui a qualche mese (giugno 2026) la situazione di -OMISSIS- sarà “ ben peggiore di quella del reparto -OMISSIS- ”.
La presente vertenza ha però come oggetto un provvedimento che l’Amministrazione ha adottato sulla base dei dati effettivamente riscontrabili, i quali sono stati a parere di questo Giudice correttamente valutati anche al cospetto delle esigenze avanzate dal ricorrente.
D) Per quanto sopra, in definitiva, il ricorso è da respingersi.
E) Tenuto conto della peculiarità della materia e dei valori coinvolti, vi sono giustificate ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR RI, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
AC AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC AR | DR RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.