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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2227/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2227/2024 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale TRA
nata in [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO DIONISI come da procura in atti RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
i RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto emettersi sentenza con la quale veniva regolamentata la responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore nato dalla relazione Persona_1 avuta dal ricorrente con . CP_1
Costituendosi in giudizio te, aderendo alla necessità di una regolamentazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC: 1) Il minore viene affidato congiuntamente ai genitori Sig. Persona_1 Parte_1
[...] CP_1
2) il collocamento del predetto minore è individuato presso la residenza della madre in Tarquinia (Vt) alla Via dei Granari n. c. 5;
3) il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio minorenne così come Persona_1 segue: 1) nella settimana in cui è previsto il week end a suo favore, lo preleverà all'uscita dalla scuola per n. 1 pomeriggio, il giorno del Martedì, prelevandolo poi il giorno del Venerdì all'uscita dalla scuola e lo accompagnerà nuovamente presso il domicilio della madre il giorno della Domenica alle ore 21,30, avendo cura che lo stesso svolga le attività didattiche predisposte dalla scuola, e 2) nella settimana in cui non è previsto il week end a suo favore, lo preleverà all'uscita dalla scuola per n. 2 pomeriggi durante il corso della settimana, il giorno del Martedì e del Giovedì, prelevandolo all'uscita dalla scuola sino alle ore 20,30, quando lo accompagnerà nuovamente presso l'abitazione della madre, nonché il giorno del Sabato o della Domenica dalle ore 10,00 della mattina sino alle ore 21,30, avendo cura di prelevarlo e ricondurlo presso l'abitazione della madre;
il tutto salvo diversa determinazione dei genitori da comunicarsi tempestivamente;
4) quando cade il giorno del compleanno del figlio , i genitori concorderanno le Per_1 modalità in cui dovrà essere festeggiato oppure trascorsa la giornata con l'uno o l'altro genitore;
5) quando decorrono le date di compleanno dei rispettivi genitori, questi potranno avere con sé il figlio minorenne anche in deroga ai termini di cui al sopra Persona_1 descritto esercizio del diritto di visita;
6) il padre potrà avere con sé il figli il giorno del 19 Marzo (Festa del papà) anche Per_1 in deroga ai termini di cui all'esercizio del diritto di visita, e parimenti la madre potrà averlo con sé quando cade il giorno dedicato alla Festa della mamma anche in deroga ai termini di cui all'esercizio del diritto di visita;
7) per le Festività del Natale e della Pasqua, i genitori concorderanno i tempi in cui il figlio trascorrerà i predetti giorni festivi;
durante le vacanze estive, il padre potrà avere Per_1 e con sé il figli per 15 giorni anche non continuativi da concordarsi con la Per_1 madre entro il 30 Giugno di ciascun anno;
8) entrambi i genitori potranno interloquire telefonicamente con il figlio quando non si trova presso di loro senza alcuna limitazione;
9) il padre corrisponderà alla madre presso il di lei domicilio ed entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento ad esclusivo favore del minor somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Persona_1
10) la titolo di Assegno Unico Universale sarà percepita integralmente dalla madre, Sig;
Parte_1
11) il padre corrisponderà alla madre il 50 % delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del predetto minore e come indicato nel Protocollo del Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto;
12) i Sigg. e si rilasciano reciproco consenso per la Parte_1 CP_1 richiesta di documenti (carta di identità e/o passaporto) validi per l'espatrio a favore del di loro figlio minorenn Persona_1
13 spese legali compensate e rinuncia all'impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Visto l'art. 473,bis 51 co. IV, cpc, prende atto dell' accordo intervenuto tra le parti;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2227/2024 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale TRA
nata in [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO DIONISI come da procura in atti RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
i RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto emettersi sentenza con la quale veniva regolamentata la responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore nato dalla relazione Persona_1 avuta dal ricorrente con . CP_1
Costituendosi in giudizio te, aderendo alla necessità di una regolamentazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC: 1) Il minore viene affidato congiuntamente ai genitori Sig. Persona_1 Parte_1
[...] CP_1
2) il collocamento del predetto minore è individuato presso la residenza della madre in Tarquinia (Vt) alla Via dei Granari n. c. 5;
3) il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio minorenne così come Persona_1 segue: 1) nella settimana in cui è previsto il week end a suo favore, lo preleverà all'uscita dalla scuola per n. 1 pomeriggio, il giorno del Martedì, prelevandolo poi il giorno del Venerdì all'uscita dalla scuola e lo accompagnerà nuovamente presso il domicilio della madre il giorno della Domenica alle ore 21,30, avendo cura che lo stesso svolga le attività didattiche predisposte dalla scuola, e 2) nella settimana in cui non è previsto il week end a suo favore, lo preleverà all'uscita dalla scuola per n. 2 pomeriggi durante il corso della settimana, il giorno del Martedì e del Giovedì, prelevandolo all'uscita dalla scuola sino alle ore 20,30, quando lo accompagnerà nuovamente presso l'abitazione della madre, nonché il giorno del Sabato o della Domenica dalle ore 10,00 della mattina sino alle ore 21,30, avendo cura di prelevarlo e ricondurlo presso l'abitazione della madre;
il tutto salvo diversa determinazione dei genitori da comunicarsi tempestivamente;
4) quando cade il giorno del compleanno del figlio , i genitori concorderanno le Per_1 modalità in cui dovrà essere festeggiato oppure trascorsa la giornata con l'uno o l'altro genitore;
5) quando decorrono le date di compleanno dei rispettivi genitori, questi potranno avere con sé il figlio minorenne anche in deroga ai termini di cui al sopra Persona_1 descritto esercizio del diritto di visita;
6) il padre potrà avere con sé il figli il giorno del 19 Marzo (Festa del papà) anche Per_1 in deroga ai termini di cui all'esercizio del diritto di visita, e parimenti la madre potrà averlo con sé quando cade il giorno dedicato alla Festa della mamma anche in deroga ai termini di cui all'esercizio del diritto di visita;
7) per le Festività del Natale e della Pasqua, i genitori concorderanno i tempi in cui il figlio trascorrerà i predetti giorni festivi;
durante le vacanze estive, il padre potrà avere Per_1 e con sé il figli per 15 giorni anche non continuativi da concordarsi con la Per_1 madre entro il 30 Giugno di ciascun anno;
8) entrambi i genitori potranno interloquire telefonicamente con il figlio quando non si trova presso di loro senza alcuna limitazione;
9) il padre corrisponderà alla madre presso il di lei domicilio ed entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento ad esclusivo favore del minor somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Persona_1
10) la titolo di Assegno Unico Universale sarà percepita integralmente dalla madre, Sig;
Parte_1
11) il padre corrisponderà alla madre il 50 % delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del predetto minore e come indicato nel Protocollo del Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto;
12) i Sigg. e si rilasciano reciproco consenso per la Parte_1 CP_1 richiesta di documenti (carta di identità e/o passaporto) validi per l'espatrio a favore del di loro figlio minorenn Persona_1
13 spese legali compensate e rinuncia all'impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Visto l'art. 473,bis 51 co. IV, cpc, prende atto dell' accordo intervenuto tra le parti;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco