Decreto cautelare 26 novembre 2022
Ordinanza collegiale 3 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2023
Decreto presidenziale 24 marzo 2023
Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/12/2025, n. 22976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22976 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13909/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13909 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Leandro Parodi, Angela CH, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lai, Flaviano Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo
a) del provvedimento di non ammissione della ricorrente al CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia (cl. LM-41), 4° anno, per l'a. acc. 2022/23, pubblicato il 12 ottobre 2022 e il 14 ottobre 2022 sullo specifico sito Internet (col quale è comunicato che la ricorrente non ha ottenuto punteggio perché “Manca cartella”), onde ne è stato rigettato il trasferimento dalla Facoltà di Medicina di Pleven in Bulgaria;
b) del bando del 30 giugno 2022, con cui il Rettore dell'Università degli studi La Sapienza di Roma ha emanato l’avviso per posti liberi su anni successivi al 1° dei CDLM a c.u. da coprire con trasferimento;
c) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori pro tempore dell’Università intimata, con i quali è stato istituito il numero programmato e sono stabiliti i posti disponibili, per l'a. acc. 2022/23 e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'EN “de quo”, C.U.N.);
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non noto.
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del provvedimento dell’Università di Roma “Sapienza”, rubricato decreto n. 218/2023 prot. n. 0009711 del 31/01/2023 e della graduatoria allegata prot. n. 0010371 del 01/02/2023 nella quale la ricorrente CH RA è collocata alla posizione n. 66 della tabella “IV anno corso di medicina in lingua italiana”;
- del bando del 30 giugno 2022 pubblicato dal Rettore dell’Università degli Studi La Sapienza avente ad oggetto “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento”;
- dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori pro tempore della Università indicata in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato e sono stabiliti i posti disponibili, per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'EN “de quo”, C.U.N.);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremi sconosciuti, rispetto a quelli sopraindicati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di MI e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di MI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il consigliere IL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 18 novembre 2022 e depositato il giorno successivo, la dottoressa MI, premesso di avere già conseguito la laurea in Economia e Commercio e di essere iscritta al terzo anno della facoltà di Medicina presso l’Università di Pleven (Bulgaria), ha impugnato il provvedimento di sua non ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l’anno accademico 2022-2023 pubblicato il 12 ottobre 2022 e il 14 ottobre 2022 dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma.
2. - In particolare, l’EN aveva pubblicato un bando per presentare domanda di trasferimento ad anni successivi al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia in data 30/06/2022; la ricorrente, aveva inoltrato tempestiva domanda di partecipazione, ma le è stato successivamente comunicato di non avere ottenuto punteggio per la motivazione: “Manca cartella”.
Pertanto la domanda di trasferimento della ricorrente dall’EN straniero a quello romano è stata respinta.
3. – Il ricorso introduttivo è affidato al seguente motivo.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 s.m.i.. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 5 del bando dell’università degli studi di Roma “La sSpienza” del 30 giugno 2022 “avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento”. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; difetto di istruttoria. Illegittimità derivata.
La motivazione “manca cartella” sarebbe priva di qualsivoglia portata esplicativa della decisione di non ricomprendere la ricorrente nella graduatoria, pur attestando, d’altra parte, la avvenuta ricezione in via telematica della domanda stessa.
La ricorrente precisa, inoltre, che, ove fosse stata valutata, la sua domanda le sarebbe valsa il trasferimento; a questo fine propone una comparazione tra il proprio curriculum universitario e quello di due candidate risultate vincitrici della procedura, signore IL SI (posizione n. 21 graduatoria quarto anno) e MI (posizione n. 26 graduatoria quarto anno).
4. – l’EN intimato e le controinteressate si sono costituiti in giudizio chiedendo, con le rispettive memorie, il rigetto del ricorso.
5. – Con motivi aggiunti notificati il 20 marzo 2023 e depositati il successivo giorno 23, poi, la ricorrente ha impugnato una seconda graduatoria della procedura in questione (decreto n. 218/2023 prot. n. 0009711 del 31/01/2023 e graduatoria allegata prot. n. 0010371 del 1/2/2023), derivante dall’ordine cautelare di riesame della posizione della candidata impartito da questo TAR e da scorrimenti, adducendo, oltre che le medesime doglianze già declinate nel ricorso introduttivo, la considerazione per cui ella, pur essendosi piazzata –questa volta- in graduatoria in posizione migliore della controinteressata ZU, non ha ottenuto il trasferimento, a differenza di quest’ultima.
6. – La ricorrente ha ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami rivoltole con decreto presidenziale
7. - La controinteressata ZU ha depositato memoria conclusionale nella quale ha evidenziato di avere conseguito, nel corso del giudizio, la laurea in Medicina e Chirurgia, e di avere conseguito dei posti di lavoro in qualità di medico.
La ricorrente, dopo avere depositato un’istanza di prelievo in data 14 novembre 2023, non ha svolto altra attività difensiva.
Neppure l’EN e la controinteressata SI hanno depositato le memorie di cui all’art. 73 c.p.a.
8. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025.
9. – Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con esso viene censurata una graduatoria poi soppiantata e sostituita da altra successiva, impugnata con i motivi aggiunti.
10. – Il ricorso per motivi aggiunti, rivolto contro la graduatoria prot. n. 0010371 del 01/02/2023 di cui al decreto n. 218/2023 prot. n. 0009711 del 31/01/2023, è invece inammissibile.
L’unico motivo si compendia, in sintesi, nelle doglianze per cui:
a) sarebbe stata ammessa al IV anno di corso la controinteressata SI, che tuttavia non si sarebbe piazzata in posizione utile, in quanto collocata al posto 57 in graduatoria;
b) a parità di punteggio (128 punti ciascuna) tra la ricorrente (posto n. 66) e la controinteressata ZU, sia stata quest’ultima (posto n. 67) ad essere ammessa al IV anno di corso.
11.- La doglianza su contrassegnata sub a) è inammissibile per carenza di interesse.
Essa, infatti, censura l’accesso ai corsi di una candidata che si è piazzata nove posti in graduatoria al di sopra della ricorrente.
Quest’ultima, pertanto, al fine di rendere ammissibile la doglianza, avrebbe dovuto censurare fondatamente anche la posizione di tutti i candidati collocatisi tra il posto n. 58 al posto n. 66: in questo modo ella avrebbe dimostrato il proprio interesse all’impugnazione, ossia il vantaggio concreto per la sua sfera giuridica derivante dall’accoglimento dell’impugnazione.
Invece, a fronte delle censure proposte, un ipotetico accoglimento di esse con riguardo alla posizione della SI non consentirebbe alla ricorrente di scalare un numero di posizioni sufficienti a conseguire una posizione utile.
La ragione di inammissibilità è stato più evidente ove si presti attenzione al fatto che dal tenore della censura emerge che la SI, in realtà, non occupava un posto in graduatoria utile all’accesso al corso (per cui erano disponibili 36 posti): la ricorrente lamenta, infatti, che la controinteressata avrebbe ottenuto il trasferimento pur non occupando una posizione utile in graduatoria.
Ma se così fosse, l’inammissibilità della doglianza emergerebbe con maggiore evidenza, in quanto la dottoressa CH egualmente avrebbe dovuto censurare anche la posizione di candidati classificatisi in posti superiori a quello n. 57 occupato dalla SI.
12. – La doglianza su segnata sub b) sconta la medesima causa di inammissibilità di quella appena esaminata, tanto più che essa riguarda la candidata ZU, che, a tenore della graduatoria in atti, nonché della stessa prospettazione della ricorrente, si è collocata in graduatoria al posto immediatamente successivo (67) rispetto alla ricorrente (che occupa il n. 66).
13. – In conclusione, il ricorso principale è improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.
La definizione in rito induce alla compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL IN, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IL IN |
IL SEGRETARIO