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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2024, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
N. 325/2018 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 325/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/02/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 16/01/2024
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via V. Cuoco n.15, presso lo studio dell'Avv. Schiano Stefania,
c.f.: , dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._2 procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo Lequile C.F.
e dall'Avv. Sergio Locoratolo C.F. C.F._3
ed elett.nte dom.to presso il loro Studio sito in Napoli C.F._4
alla Via T. Patini n°10, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
NONCHE' , c.f.: , elett.te dom.to in CP_2 C.F._5
Napoli alla Via Melisurgo n.4, presso lo studio dell'Avv. Ottavio Albio de
Maffutiis, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CHIAMATO IN CAUSA
E
P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Serafino Biscardi n.31 presso lo studio dell'avv. Edoardo Strazzullo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato
- CHIAMATA IN CAUSA
E
partita iva , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante legale p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata in causa ex art.269 c.p.c., dall'Avv. Pasquale DI FRANCIA, C.F.:
, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._6
Pozzuoli alla Via Alfonso Artiaco n.7.
-CHIAMATA IN CAUSA
E
, P.IVA Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in P.IVA_4
Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso lo studio dell'avv. Massimo Di
Lello, C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._7 procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: lesione personale.
- 2 - Conclusioni: all'udienza del 26/10/2023 svolta mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Con atto di citazione notificato in data 05.01.2018, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte_6
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1.-
[...] accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_6
- 3 - nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa;
2.- per l'effetto, condannare esso al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i CP_6
danni subiti, patrimoniali e non, ivi compreso danno biologico, morale, alla vita di relazione che si quantificano prudentemente in €. 23.000,00 o la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, da determinarsi a mezzo di
CTU medico-legale, oltre il rimborso delle spese mediche sostenute per €.
1.432,14, nonchè rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dall'evento al soddisfo;
3.- vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
In data 17.04.2018 si costituiva il il quale Controparte_6
impugnava la domanda, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e l'assenza di qualsivoglia responsabilità atteso che le scatole di parquet erano state lasciate dalle maestranze che stavano eseguendo lavori nell'appartamento del condomino . Chiedeva quindi di CP_2
chiamare in causa il predetto condomino, e la società compagnia CP_7
assicuratrice per la r.c.a. del fabbricato, tenuta a manlevare il Condominio, in ipotesi di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa della e di la Org_1 CP_2
prima si costituiva in data 11.09.2018 e il secondo si costituiva il 20.09.2018, chiedendo a sua volta l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' Org_2
, esecutrice dei lavori nel proprio immobile. Autorizzata anche la
[...] chiamata in causa dell'Impresa, quest'ultima si costituiva in data 11.03.2019, negando la propria responsabilità e chiedeva a sua volta, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, , che si costituiva Organizzazione_3
con comparsa del 02.09.2019, deducendo l'infondatezza della domanda nei confronti del proprio assicurato.
All'esito della prima udienza venivano concessi i termini di cui all' art. 183
VI^ c.p.c. e con ordinanza del 27.02.2020 venivano ammesse le prove e di
- 4 - seguito veniva conferito incarico al C.T.U.. Depositata la consulenza all'udienza del 26.10.2023 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ciò posto la domanda è infondata e va disattesa.
Preliminarmente occorre precisare che la domanda formulata dall'attrice in atto di citazione non può che essere qualificata in termini extracontrattuali, ex art.2051 c.c., e cioè danno da cosa in custodia, o in subordine ex art. 2043 c.c.
Muovendo da tale premessa, occorre osservare, in generale, che come statuito da Cass. n. 5031/98, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non configura una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del custode, ma una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondandosi non su un comportamento o un'attività del custode (il cui grado di diligenza nella custodia della res è irrilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità), ma sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa. In altri termini, il custode non può liberarsi da responsabilità provando di aver custodito la cosa con la massima diligenza richiesta, ma solo allegando che il danno è stato provocato dal caso fortuito, consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo). Per quanto poi attiene al tema della ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto (custode) per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e cioè un elemento esterno - che come accennato può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. sul punto anche Cass. n. 15429 del 10/08/2004).
- 5 - Passando all'esame della fattispecie in esame, in punto di prova sono state assunte le dichiarazioni testimoniali rese dai sigg. (figlio Testimone_1
della attrice) e i quali hanno confermato che la attrice nel Testimone_2
rientrare a casa e nel percorrere il passaggio pedonale condominiale che porta ai gradini per accedere alla scala A inciampava su un dislivello creatosi a causa della presenza di scatole contenenti listoni di parquet.
Sono stati poi escussi l'addetto alla guardiania dello stabile, e un dipendente della il primo ha soccorso la attrice subito dopo il fatto Controparte_4
ed ha confermato la presenza degli scatoloni, mentre il secondo ha negato la presenza di tali scatoloni.
In particolare avendo sia il convenuto, sia i terzi chiamati in causa dedotto ed eccepito che la caduta è avvenuta per esclusiva disattenzione dell'attrice, era necessario che venisse appurata la esistenza del fatto storico , la inevitabilità, il contegno dell'attrice , la non visibilità delle scatole contenenti il parquet, la scarsa illuminazione del luogo dei sinistro, circostanze che sono state espressamente contestate .
Invero il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito, e come tale esclude la responsabilità del custode di cui all'articolo 2051 c.c.; per "fatto del terzo" deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia .
Si richiama Cass sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016 secondo cui “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ri- tenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha rite- nuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da
- 6 - un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e del-la presenza di una doppia porta di apertura dell'ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto)”
Ciò posto, deve rilevarsi come nella fattispecie in esame, alla stregua del materiale istruttorio sopra indicato non sia stato fornito dall'attrice un sufficiente supporto probatorio in ordine al nesso di causalità tra l'evento dannoso (caduta) e la cosa (scatoloni contenenti parquet), e in particolare circa la riconducibilità della caduta alla presenza di tali scatoloni, posizionati in modo da creare un dislivello.
Invero, secondo quanto si evince dalle risultanze istruttorie, la presenza degli scatoloni era visibile essendo gli stessi di grandi dimensioni, pertanto, potevano tranquillamente essere evitati dalla attrice, tenuto conto che il luogo teatro del sinistro era ben conosciuto dalla attrice, ed anche se erano le ore 20 circa, l'illuminazione era presente per cui vi era una buona visibilità, quindi, nel caso di specie, il dislivello creatosi è stato una mera occasione e non già causa dell'evento lesivo per il quale invece un ruolo rilevante ha assunto proprio la condotta della danneggiata che evidentemente è inciampata per una momentanea disattenzione. La presenza del dislivello non rende, di per sé lo stesso fonte di pericolo o di impedimento della normale circolazione delle persone, infatti non lo è stato per gli altri condomini del fabbricato, bensì casomai motivo di maggiore attenzione per la attrice, che ben conosceva lo stato dei luoghi essendo una condomina. .Ne consegue che deve ritenersi integrata la prova liberatoria del caso fortuito, dovuto nel caso di specie alla stessa condotta della che non ponendo la dovuta attenzione Pt_1 nell'uscita percorrere il viale condominiale ha causato essa stessa il sinistro.
La domanda dell'attrice va rigettata.
- 7 - Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento delle altre domande formulate nel presente giudizio.
Quanto alle spese di lite a norma dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio, possono essere compensate per intero tra tutte le parti, perché sussistono
“gravi ed eccezionali ragioni” (come reintrodotte da Corte Cost. sentenza del
19 aprile 2018, n. 77), costituite dal fatto che la domanda viene rigettata sulla base di un iter argomentativo parzialmente difforme da quello prospettato dalle difese delle parti convenute e chiamate in causa, restando solo a carico della attrice le spese di C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in Napoli alla Via A. D'Isernia n.38; CP_6
2) Dichiara assorbite le domande formulate dal convenuto nei CP_6
confronti della e di , di quest'ultimo nei Org_1 CP_2
confronti della e di questa nei confronti della Org_2 [...]
; Org_3
3) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio nei rapporti tra le parti del giudizio;
4) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli, il 15/03/2024.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
- 8 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 325/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/02/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 16/01/2024
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via V. Cuoco n.15, presso lo studio dell'Avv. Schiano Stefania,
c.f.: , dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._2 procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo Lequile C.F.
e dall'Avv. Sergio Locoratolo C.F. C.F._3
ed elett.nte dom.to presso il loro Studio sito in Napoli C.F._4
alla Via T. Patini n°10, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
NONCHE' , c.f.: , elett.te dom.to in CP_2 C.F._5
Napoli alla Via Melisurgo n.4, presso lo studio dell'Avv. Ottavio Albio de
Maffutiis, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CHIAMATO IN CAUSA
E
P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Serafino Biscardi n.31 presso lo studio dell'avv. Edoardo Strazzullo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato
- CHIAMATA IN CAUSA
E
partita iva , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante legale p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata in causa ex art.269 c.p.c., dall'Avv. Pasquale DI FRANCIA, C.F.:
, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._6
Pozzuoli alla Via Alfonso Artiaco n.7.
-CHIAMATA IN CAUSA
E
, P.IVA Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in P.IVA_4
Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso lo studio dell'avv. Massimo Di
Lello, C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._7 procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: lesione personale.
- 2 - Conclusioni: all'udienza del 26/10/2023 svolta mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Con atto di citazione notificato in data 05.01.2018, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte_6
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1.-
[...] accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_6
- 3 - nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa;
2.- per l'effetto, condannare esso al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i CP_6
danni subiti, patrimoniali e non, ivi compreso danno biologico, morale, alla vita di relazione che si quantificano prudentemente in €. 23.000,00 o la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, da determinarsi a mezzo di
CTU medico-legale, oltre il rimborso delle spese mediche sostenute per €.
1.432,14, nonchè rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dall'evento al soddisfo;
3.- vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
In data 17.04.2018 si costituiva il il quale Controparte_6
impugnava la domanda, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e l'assenza di qualsivoglia responsabilità atteso che le scatole di parquet erano state lasciate dalle maestranze che stavano eseguendo lavori nell'appartamento del condomino . Chiedeva quindi di CP_2
chiamare in causa il predetto condomino, e la società compagnia CP_7
assicuratrice per la r.c.a. del fabbricato, tenuta a manlevare il Condominio, in ipotesi di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa della e di la Org_1 CP_2
prima si costituiva in data 11.09.2018 e il secondo si costituiva il 20.09.2018, chiedendo a sua volta l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' Org_2
, esecutrice dei lavori nel proprio immobile. Autorizzata anche la
[...] chiamata in causa dell'Impresa, quest'ultima si costituiva in data 11.03.2019, negando la propria responsabilità e chiedeva a sua volta, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, , che si costituiva Organizzazione_3
con comparsa del 02.09.2019, deducendo l'infondatezza della domanda nei confronti del proprio assicurato.
All'esito della prima udienza venivano concessi i termini di cui all' art. 183
VI^ c.p.c. e con ordinanza del 27.02.2020 venivano ammesse le prove e di
- 4 - seguito veniva conferito incarico al C.T.U.. Depositata la consulenza all'udienza del 26.10.2023 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ciò posto la domanda è infondata e va disattesa.
Preliminarmente occorre precisare che la domanda formulata dall'attrice in atto di citazione non può che essere qualificata in termini extracontrattuali, ex art.2051 c.c., e cioè danno da cosa in custodia, o in subordine ex art. 2043 c.c.
Muovendo da tale premessa, occorre osservare, in generale, che come statuito da Cass. n. 5031/98, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non configura una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del custode, ma una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondandosi non su un comportamento o un'attività del custode (il cui grado di diligenza nella custodia della res è irrilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità), ma sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa. In altri termini, il custode non può liberarsi da responsabilità provando di aver custodito la cosa con la massima diligenza richiesta, ma solo allegando che il danno è stato provocato dal caso fortuito, consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo). Per quanto poi attiene al tema della ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto (custode) per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e cioè un elemento esterno - che come accennato può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. sul punto anche Cass. n. 15429 del 10/08/2004).
- 5 - Passando all'esame della fattispecie in esame, in punto di prova sono state assunte le dichiarazioni testimoniali rese dai sigg. (figlio Testimone_1
della attrice) e i quali hanno confermato che la attrice nel Testimone_2
rientrare a casa e nel percorrere il passaggio pedonale condominiale che porta ai gradini per accedere alla scala A inciampava su un dislivello creatosi a causa della presenza di scatole contenenti listoni di parquet.
Sono stati poi escussi l'addetto alla guardiania dello stabile, e un dipendente della il primo ha soccorso la attrice subito dopo il fatto Controparte_4
ed ha confermato la presenza degli scatoloni, mentre il secondo ha negato la presenza di tali scatoloni.
In particolare avendo sia il convenuto, sia i terzi chiamati in causa dedotto ed eccepito che la caduta è avvenuta per esclusiva disattenzione dell'attrice, era necessario che venisse appurata la esistenza del fatto storico , la inevitabilità, il contegno dell'attrice , la non visibilità delle scatole contenenti il parquet, la scarsa illuminazione del luogo dei sinistro, circostanze che sono state espressamente contestate .
Invero il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito, e come tale esclude la responsabilità del custode di cui all'articolo 2051 c.c.; per "fatto del terzo" deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia .
Si richiama Cass sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016 secondo cui “Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ri- tenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha rite- nuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da
- 6 - un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e del-la presenza di una doppia porta di apertura dell'ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto)”
Ciò posto, deve rilevarsi come nella fattispecie in esame, alla stregua del materiale istruttorio sopra indicato non sia stato fornito dall'attrice un sufficiente supporto probatorio in ordine al nesso di causalità tra l'evento dannoso (caduta) e la cosa (scatoloni contenenti parquet), e in particolare circa la riconducibilità della caduta alla presenza di tali scatoloni, posizionati in modo da creare un dislivello.
Invero, secondo quanto si evince dalle risultanze istruttorie, la presenza degli scatoloni era visibile essendo gli stessi di grandi dimensioni, pertanto, potevano tranquillamente essere evitati dalla attrice, tenuto conto che il luogo teatro del sinistro era ben conosciuto dalla attrice, ed anche se erano le ore 20 circa, l'illuminazione era presente per cui vi era una buona visibilità, quindi, nel caso di specie, il dislivello creatosi è stato una mera occasione e non già causa dell'evento lesivo per il quale invece un ruolo rilevante ha assunto proprio la condotta della danneggiata che evidentemente è inciampata per una momentanea disattenzione. La presenza del dislivello non rende, di per sé lo stesso fonte di pericolo o di impedimento della normale circolazione delle persone, infatti non lo è stato per gli altri condomini del fabbricato, bensì casomai motivo di maggiore attenzione per la attrice, che ben conosceva lo stato dei luoghi essendo una condomina. .Ne consegue che deve ritenersi integrata la prova liberatoria del caso fortuito, dovuto nel caso di specie alla stessa condotta della che non ponendo la dovuta attenzione Pt_1 nell'uscita percorrere il viale condominiale ha causato essa stessa il sinistro.
La domanda dell'attrice va rigettata.
- 7 - Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento delle altre domande formulate nel presente giudizio.
Quanto alle spese di lite a norma dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio, possono essere compensate per intero tra tutte le parti, perché sussistono
“gravi ed eccezionali ragioni” (come reintrodotte da Corte Cost. sentenza del
19 aprile 2018, n. 77), costituite dal fatto che la domanda viene rigettata sulla base di un iter argomentativo parzialmente difforme da quello prospettato dalle difese delle parti convenute e chiamate in causa, restando solo a carico della attrice le spese di C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in Napoli alla Via A. D'Isernia n.38; CP_6
2) Dichiara assorbite le domande formulate dal convenuto nei CP_6
confronti della e di , di quest'ultimo nei Org_1 CP_2
confronti della e di questa nei confronti della Org_2 [...]
; Org_3
3) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio nei rapporti tra le parti del giudizio;
4) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli, il 15/03/2024.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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