Articolo 100 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 99Articolo 101
Versione
1 settembre 1967
Art. 100. Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge

Sono abrogati gli articoli:
2, 3, ultimo comma, 8, 16, 17, secondo comma 18, 19, primo comma, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 65, 66, primo e terzo comma, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 .
E' abrogato l' articolo 39 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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