Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2004, n. 8032
CASS
Sentenza 27 aprile 2004

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In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma legge 890/1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento all decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo quarto comma della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comune incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziari - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento.(La decisione impugnata, nel considerare tempestiva l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., aveva ritenuto che la data di notifica del decreto ingiuntivo dovesse essere determinata in base alle risultanze del timbro postale apposto "sulla busta di ricevimento", ritenendo frutto di mero errore materiale l'indicazione del giorno precedente apposta dall'ufficiale giudiziario sull'avviso di ricevimento restituito al mittente. La Corte, nel cassare la decisione impugnata, ha affermato che, in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data apposta con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 221 e ss. cod. proc. civ. per l'invalidazione degli atti pubblici).

Commentari2

  • 1Opposizione all'esecuzione: regolarità della notifica.
    http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 28 aprile 2021

    Oggetto: opposizione all'esecuzione Conclusioni: come da verbale dell'udienza del XXX Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX, ha proposto opposizione all'esecuzione avverso la cartella esattoriale n. XXX, notificata all'opponente in data XXX per l'importo di €. XXX, deducendo in merito alla omessa notifica del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo costituito dalla sentenza della Corte di Appello. In forza dell'indicato motivo di opposizione, XXX ha chiesto dichiararsi l'illegittima ed irrituale emissione del ruolo n. XXX da parte dell'ente impositore XXX e della conseguente cartella di pagamento con vittoria delle spese di lite. Instaurato ritualmente il …

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  • 2Modalità e termini del disconoscimento della sottoscrizione risultante dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta prodotto in copia fotostatica
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 27 dicembre 2019

    L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e, conseguentemente, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ, con ordinanza 30318/2019, in rigetto delle doglianze espresse dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ad una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada. Gli Ermellini hanno, dunque, ritenuto manifestamente infondati …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2004, n. 8032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8032
Data del deposito : 27 aprile 2004

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