Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma legge 890/1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento all decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo quarto comma della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comune incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziari - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento.(La decisione impugnata, nel considerare tempestiva l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., aveva ritenuto che la data di notifica del decreto ingiuntivo dovesse essere determinata in base alle risultanze del timbro postale apposto "sulla busta di ricevimento", ritenendo frutto di mero errore materiale l'indicazione del giorno precedente apposta dall'ufficiale giudiziario sull'avviso di ricevimento restituito al mittente. La Corte, nel cassare la decisione impugnata, ha affermato che, in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data apposta con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 221 e ss. cod. proc. civ. per l'invalidazione degli atti pubblici).
Commentari • 2
- 1. Opposizione all'esecuzione: regolarità della notifica.http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 28 aprile 2021
Oggetto: opposizione all'esecuzione Conclusioni: come da verbale dell'udienza del XXX Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX, ha proposto opposizione all'esecuzione avverso la cartella esattoriale n. XXX, notificata all'opponente in data XXX per l'importo di €. XXX, deducendo in merito alla omessa notifica del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo costituito dalla sentenza della Corte di Appello. In forza dell'indicato motivo di opposizione, XXX ha chiesto dichiararsi l'illegittima ed irrituale emissione del ruolo n. XXX da parte dell'ente impositore XXX e della conseguente cartella di pagamento con vittoria delle spese di lite. Instaurato ritualmente il …
Leggi di più… - 2. Modalità e termini del disconoscimento della sottoscrizione risultante dellavviso di ricevimento della notifica a mezzo posta prodotto in copia fotostaticaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 27 dicembre 2019
L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e, conseguentemente, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ, con ordinanza 30318/2019, in rigetto delle doglianze espresse dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ad una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada. Gli Ermellini hanno, dunque, ritenuto manifestamente infondati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2004, n. 8032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8032 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . ) B N E , C E 3 A 9 N 9 P O 1 I I - H Z 1 D A 1 - R E 1 T S 2 C I I . G L D E 9 U R I 3 A G E D REPUBBLICA ITALIANA 6 E E T 4 N . N T T E T S S R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I ( A 08 032 /0 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIV Composta dagli 1 Presidente Dott. Antonio R.G.N. 929/02 VELLA Cron. 15446 Consigliere COLARUSSO Dott. Vincenzo Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMY MAZZIOTTI DI CELSO Ud.11/12/03 Dott. Lucio - Consigliere C.C. 1 Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA - " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD AN OV A PIRO in personaCONDOMINIO dell'Amm.re CINQUEGRANA GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA BONIFAZI, difeso dall'avvocato SAVERIO RINO FUSCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UM GIANLUCA;
2003 intimato 1729 avverso la sentenza n. 265/01 del Giudice di pace di -1- 1 4 PISCIOTTA, depositata il 18/09/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/12/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMY;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il primo motivo del proposto ricorso, assorbiti gli altri e disponga di conseguenza. -2- ACOND. RD C/ UM RG 929/02 -1- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, tardività; contestazione data notifica decreto opposto, querela di falso, necessità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15.3.01, Gian- luca MB, allegando plurimi vizi della deliberazione assembleare 5.8.00, proponeva opposizione avverso il de- creto ingiuntivo n. 576/00 per £ 1.798.687 emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Pisciotta ad i- stanza del Condominio "Giardino" in San Giovanni a Piro fraz. Scario che di tale somma s'era dichiarato credito- re per oneri relativi all'esercizio 1999/2000. Costituendosi, il Condominio eccepiva, preliminar- mente, la tardività dell'avversa opposizione ed, in se- condo luogo, la sua infondatezza nel merito. Con sentenza 18.9.01, l'adito giudice, disattesa la preliminare eccezione in rito dell'opposto e decidendo nel merito, accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo l'impugnato decreto. Avverso tale decisione il Condominio "Giardino" proponeva ricorso per cassazione basato su tre motivi. L'intimato non svolgeva attività difensiva. Introdotto procedimento ex art. 375 CPC, il Procu- ratore Generale concludeva per l'accoglimento del primo COND. RD C/ UM RG 929/02 -2- ed assorbente motivo di ricorso attesa la sua manifesta fondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunziando nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 CPC per violazione degli artt. 149, 641 e 647 CPC si - duole che il giudice sia incorso in errore nell'indivi- duare la data della notificazione dell'opposto decreto. Il motivo è palesemente fondato giusta quanto già segnalato dalla Procura Generale. Il giudice a quo ha ritenuto tempestiva la proposta opposizione, introdotta con atto di citazione notificato il 15.3.01, sulla considerazione che la data di notifi- cazione del decreto ingiuntivo dovesse essere determina- ta al giorno 3.2.01, quale risultante dal timbro postale apposto sulla "busta di ricevimento", e non al giorno 2.2.01, quale risultante scritto a mano dall'ufficiale postale surl'avviso di ricevimento restituito al mitten- te, avendo ritenuto l'apposizione di quest'ultima data come frutto d'un errore materiale dell'ufficiale stesso. Tale ratio decidendi non è corretta ed, avendo dato luogo ad un errore sul regolare svolgimento del processo in quanto ha consentito la trattazione e la decisione nel merito d'un'opposizione altrimenti inammissibile, è suscettibile di censura in sede di legittimità anche nel 1 COND. RD C/ UM RG 929/02 -3- presente giudizio, pur regolato ratione valoris dagli artt. 113/II e 339/III CPC, dacché nell'impugnazione ex art. 111 Cost. delle sentenze rese dal giudice di pace secon- do equità è preclusa la deduzione degli errores in iudicando ma non quella degli errores in procedendo. Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, la notificazione a mezzo del servizio postale non si esau- risce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avvi- - che è so di ricevimento prescritto dall'art. 149 CPC parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura d'atto pubblico, il quale, ai sensi dell'art. 2700 CC, fa piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti è, ex art. 4, terzo comma, della legge 20.11.82 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'iden- tità della persona a mani della quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, ond'è che da tale data de- corrono i termini connessi alla notificazione, salvo, come previsto al successivo quarto comma della stessa norma, detta data di consegna non risulti apposta sull' avviso ovvero sia comunque incerta, nel qual caso i ter- COND. RD C/ UM RG 929/02 -4- mini decorrono dalla data del timbro postale apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio restituente. La querela di falso è, pertanto, per espresso di- sposto normativo, l'unico rimedio esperibile ove la par- te interessata intenda dimostrare la non rispondenza al vero di quanto risultante dall'avviso di ricevimento re- datto dall'ufficiale postale e da questi rispedito al notificante. Al riguardo giova sottolineare che per la proposi- zione della querela di falso in sede civile non è ri- come sembra ritenere l'isolato chiesta necessariamente, precedente di Cass.
5.9.95 n. 9313 facendo inesatto ri- ferimento a Cass. 18.1.84 n. 418, la denunzia d'un pre- ordinato intento o, quanto meno, della coscienza e VO- lontà d'immutazione del vero da parte del pubblico uffi- elemento psicologico, questo, integrante il dolo ciale - generico richiesto per la configurabilità del reato di falsità in atti pubblici perseguibile in sede penale (e pluribus, Cass. 26.1.99 n. 1051, Tritta;
5.3.99 n. 3004, Thaler;
25.2.99 n. 2487, Marino, 8.4.99 n. 4385, Belle- ca) - essendo, invece, sufficiente che la dichiarazione non corrispondente al vero possa essere anche semplice- mente imputata ad imperizia, od a leggerezza, od a ne- condotta non persegui- gligenza del pubblico ufficiale - bile penalmente, dacché non è prevista dall' ordinamento COND. RD C/ UM RG 929/02 -5- la figura del reato di falso documentale colposo (Cass. 21.2.00 n. 1963, Veronese;
5.3.99 n. 3004, Thaler) da accertarsi, appunto, con il procedimento ex artt. 221 ss. CPC su iniziativa della parte interessata Il mero errore materiale del pubblico ufficiale nella redazione del documento può, pertanto, essere le- gittimamente ritenuto, senza necessità della proposizio- ne della querela di falso, unicamente ove esso risulti evidente dal contesto stesso dell'atto come nelle ipo- tesi d'apposizione d'una data inesistente (30 febbraio, 31 aprile), o anteriore a quella di formazione dell'atto notificato, o non ancora maturata - id est da una constata- zione oggettiva dell'intrinseca impossibilità che l'at- tività attestata abbia avuto luogo nella data indicata, nel qual caso soltanto può il giudice disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica, palesemente errate, e ricercare con altri mezzi la data effettiva dell'atto medesimo, da considerare nullo in parte qua per assoluta incertezza della circostanza attestata (Cass. 18.1.84 n. 418 in motivazione). In ogni altro caso, id est ove l'accertamento della non rispondenza al vero della data di consegna apposta dal pubblico ufficiale sull'atto consegnato debba aver luogo non mediante il rilievo immediato e diretto dell' impossibilità oggettiva della data stessa, ma mediante COND, RD C/ UM RG 929/02 -6- un giudizio sull'incompatibilità di essa con altri ele- menti di valutazione acquisiti al processo, tale giudi- zio non può aver luogo se non nell'ambito del procedi- mento all'uopo espressamente predisposto dall'ordinamen- to per l'invalidazione degli atti pubblici e, quindi, con l'apposito giudizio da introdursi dalla parte inte- ressata con la querela di falso. Ciò stante, non poteva, nel caso di specie, il giu- dice di pace legittimamente pronunziare, al di fuori del procedimento ex artt. 221 ss. CPC, in ordine alla rite- nuta erronea apposizione sull'avviso di ricevimento del- la data di consegna del plico per l'assunta incompatibi- lità della stessa con la data del timbro apposto sulla "busta di ricevimento". Ne consegue che detta data non poteva essere disat- tesa e che, pertanto, l'opposizione al decreto ingiunti- vo doveva essere dichiarata inammissibile in quanto tar- divamente proposta. Conclusione cui questa Corte, accogliendo il ricor- so per le ragioni sopra esposte, può pervenire, deciden- do nel merito ex art. 384/I, non essendo necessari ulte- riori accertamenti di fatto. Le spese dell'intero giudizio seguono la soccomben- za.
P. Q. M.
COND. RD C/ UM RG 929/02 -7- LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposi- zione proposta da MB AN avverso il decreto in- giuntivo n. 576/00 emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Pisciotta ad istanza del condominio “giardino condanna MB AN alla refusione delle spese dell'intero giudizio in favore della controparte, spese che liquida, quanto alla fase di merito, in € 1.000,00, dei quali € 600,00 per onorari e, quanto alla fase di le- gittimità, in € 700,00 dei quali € 600,00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio addì 11.12.2003. Il Presidente Il est. Wettiny IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA ANF 2004 Marie D блько Maria Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Di