Art. 52-bis. ((Inquadramento del personale dirigente
Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le universita' e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, e' inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle universita' statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.
Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle universita' e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonche' ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.))
Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le universita' e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, e' inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle universita' statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.
Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle universita' e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonche' ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.))