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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 144/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nato il [...] a [...] e deceduto in Persona_1
Castellammare di Stabia (NA) il 13/12/1922, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucio
IS , presso il cui studio elett.te domiciliano in Boscoreale (NA) alla Via St. E.
Cirillo n. 81 ricorrenti
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dipendente Raffaela Collaro, con cui elett.te domicilia in Castellammare di Stabia alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 8/1/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere eredi di , e deducevano che l' non aveva provveduto alla Persona_1 CP_1 liquidazione dei ratei della prestazione assistenziale che sarebbe spettata al de cuius sulla base del favorevole decreto di omologa emesso dl Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro , in data 5/5/2023, all'esito del procedimento per
ATP recante N.R.G. 1047/2022.
Sulla base di tale premessa, chiedevano che l' venisse condannato al pagamento CP_1 della prestazione assistenziale giudizialmente riconosciuta alla de cuius.
L si costituiva e , inizialmente, resisteva alla domanda. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in corso di causa , e come dichiarato dallo stesso difensore degli istanti nelle note scritte di trattazione, l resistente ha già CP_2 erogato agli eredi di i ratei della prestazione dovuta sulla base Persona_1 del suindicato decreto di omologa.
Tale pagamento è stato riconosciuto come esaustivo dai ricorrenti n.q. di eredi, tanto
è vero che il difensore dei predetti, nelle note di trattazione scritta depositate l'11/11/2025, ha chiesto dichiararsi senz'altro cessata la materia del contendere, insistendo solo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese legali.
Le parti ricorrenti, pertanto, hanno già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
In considerazione del fatto che il pagamento della prestazione è avvenuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, CP_1 liquidate come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , n.q. di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
, con ricorso del 8/1/2024 nei confronti dell così provvede : a)dichiara
[...] CP_1 cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi euro 1278,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 12/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 144/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nato il [...] a [...] e deceduto in Persona_1
Castellammare di Stabia (NA) il 13/12/1922, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucio
IS , presso il cui studio elett.te domiciliano in Boscoreale (NA) alla Via St. E.
Cirillo n. 81 ricorrenti
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dipendente Raffaela Collaro, con cui elett.te domicilia in Castellammare di Stabia alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 8/1/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere eredi di , e deducevano che l' non aveva provveduto alla Persona_1 CP_1 liquidazione dei ratei della prestazione assistenziale che sarebbe spettata al de cuius sulla base del favorevole decreto di omologa emesso dl Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro , in data 5/5/2023, all'esito del procedimento per
ATP recante N.R.G. 1047/2022.
Sulla base di tale premessa, chiedevano che l' venisse condannato al pagamento CP_1 della prestazione assistenziale giudizialmente riconosciuta alla de cuius.
L si costituiva e , inizialmente, resisteva alla domanda. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in corso di causa , e come dichiarato dallo stesso difensore degli istanti nelle note scritte di trattazione, l resistente ha già CP_2 erogato agli eredi di i ratei della prestazione dovuta sulla base Persona_1 del suindicato decreto di omologa.
Tale pagamento è stato riconosciuto come esaustivo dai ricorrenti n.q. di eredi, tanto
è vero che il difensore dei predetti, nelle note di trattazione scritta depositate l'11/11/2025, ha chiesto dichiararsi senz'altro cessata la materia del contendere, insistendo solo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese legali.
Le parti ricorrenti, pertanto, hanno già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
In considerazione del fatto che il pagamento della prestazione è avvenuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, CP_1 liquidate come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , n.q. di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
, con ricorso del 8/1/2024 nei confronti dell così provvede : a)dichiara
[...] CP_1 cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi euro 1278,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 12/12/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco