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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MONTOSI PIER Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTOSI PIER PAOLO
ATTORE/I contro
( ), con il patrocinio dell'avv. LAUDADIO SABINO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DANISE UMBERTO ( ); elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA C.F._2
MARIA 37 MILANO presso il difensore avv. LAUDADIO SABINO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, intendendosi le conclusioni qui integralmente richiamate, costituendo parte integrante e sostanziale della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec del 11.01.2022 il sig. , conveniva in Parte_1 giudizio il al fine di vederne riconosciuta la responsabilità, contrattuale ed Controparte_1 extracontrattuale, nella sua qualità di consulente e intermediario rispetto all'acquisto di diamanti formalmente concluso con in plurima violazione di norme di Parte_2 legge di seguito meglio indicate.
Esponeva l'attore come nel febbraio 2016, nella filiale di San Lazzaro di Savena del – CP_1 presso il quale “sin dal luglio 2014 il sig. aveva acceso il proprio conto corrente e fatto altri Parte_1 piccoli investimenti” – il referente per gli investimenti dell'istituto di credito, tale , Persona_1
pagina 1 di 5 proponesse l'acquisto di preziosi siccome investimento sicuro e particolarmente remunerativo. A conferma e rassicurazione circa la bontà dell'investimento il mostrava opuscoli e quotazioni Per_1 Con (fornite dalla stessa), unitamente ad articoli pubblicati dal che rappresentavano CP_3 l'andamento sempre crescente del valore dei diamanti in oggetto. In tale frangente, persuaso della bontà dell'investimento, concludeva quindi l'acquisto di due diamanti della società Parte_1 [...]
al prezzo complessivo di €.22.334,00 (€.11.167,00 cadauno). Parte_2
Veniva altresì dedotto come nel 2018, scoprisse, sulla base di informazioni apprese dalla Parte_1 stampa e da numerosi programmi TV, che il valore effettivo dei diamanti fosse molto inferiore al prezzo pagato. Il avrebbe quindi fornito al sig. informazioni ingannevoli e CP_1 Parte_1 fuorvianti riguardo al prezzo dei diamanti, alla loro liquidabilità e alla convenienza economica dell'investimento, posto come sicuro e remunerativo, approfittando del pregresso rapporto fiduciario.
Quale reazione l'attore contestava la circostanza al e alla stessa, richiedendo la CP_1 CP_4 restituzione della somma pagata, sulla base di una perizia econometrica nella quale si attestava un valore reale dei diamanti pari ad €.4.902,81.
In particolare la banca non avrebbe adempiuto ai propri obblighi di informazione e protezione nei confronti del cliente, come previsto dal Codice del Consumo e dalla normativa bancaria, dovendo riconoscersi la responsabilità per l'inadempimento contrattuale, oltre che per la violazione del dovere di diligenza e buona fede nei confronti del cliente: in tal senso si evocava quella particolare forma di responsabilità, dalla giurisprudenza definita “da contatto sociale” sempre ricorrendo ai canoni di cui all'art. 1173 c.c. Conseguentemente veniva richiesto il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. nella misura pari all'investimento o, in alternativa, nella differenza tra prezzo pagato e valore effettivo dei diamanti. Peraltro tali pretese risarcitorie sarebbero fondate dal provvedimento sanzionatorio nei confronti del , pronunciato dall'AGCOM e sostanzialmente confermate dal giudice CP_1 amministrativo.
Costituitosi in giudizio, il contestava la qualifica di parte contrattuale, essendo stato Controparte_1 il contratto di compravendita concluso con in tal senso “mai la banca potrebbe essere CP_4 Con destinataria di pronunce di natura contrattuale ovvero sostituirsi a nell'obbligazione restitutoria, ovvero risarcitoria, derivante da una asserita invalidità dal rapporto”.
Ad avviso del convenuto, a nulla può valere la invocata decisione dell'AGCM, che non costituisce prova in giudizio, mentre nello specifico la Banca convenuta negava come, tramite il proprio funzionario incaricato, avesse garantito il rendimento o l'immediata liquidità dell'acquisto e promosso,
o sollecitato, l'acquisto di diamanti, limitandosi alla mera segnalazione dei prodotti della in CP_4
Con tal senso il ruolo svolto, in base alla stessa convenzione con , sarebbe stato quello di “tramite”, tra la società venditrice ed gli eventuali clienti interessati. Fuori luogo pertanto l'invocazione della normativa a tutela del consumatore, posto che la stessa opera esclusivamente nei confronti del soggetto che vende o promuove in proprio un prodotto e non a chi si limita alla mera segnalazione. In tal senso
Con l'acquisto dei diamanti è stato deciso esclusivamente dal cliente con , mentre la banca ha fornito
Con solo materiale informativo predisposto da , non rappresentando particolari rendimenti o liquidabilità dell'investimento, ciò peraltro escluso dagli stessi accordi di collaborazione tra la banca e
Con
che assegnavano all'istituto di credito un ruolo di supporto sostanzialmente logistico.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto di tutte le domande da parte attrice perché infondate, ed in subordine accertarsi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6° cpc per il deposito di memorie, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in produzione e l'escussione di testi indicati dall'attore; veniva altresì dato seguito ad una consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata necessitando di pagina 2 di 5 chiarimenti prescritti d'ufficio. La causa veniva quindi discussa oralmente previo deposito di note conclusive.
* * *
In relazione alla dedotta estraneità della banca rispetto al rapporto contrattuale esclusivamente Con intercorrente con , va precisato che tale profilo non è in contestazione, essendo fatta valere da parte attrice non la responsabilità da inadempimento del contratto di compravendita dei diamanti (vendita Con pacificamente intervenuta con ), ma il diverso titolo di responsabilità contrattuale o da contatto sociale o extracontrattuale, a causa, in sostanza, della violazione di obblighi di informazione e protezione sussistenti in capo al soggetto qualificato, cioè all'intermediario convenuto. La responsabilità invocata infatti si basa sull'omessa, siccome dovuta, tutela e la carente informazione del cliente rispetto a un investimento sconveniente e non redditizio: in tal senso si tratta di responsabilità in proprio dell'Istituto di Credito, cui consegue una domanda di natura risarcitoria, per avere la Banca, Con nell'ambito del rapporto esistente con i propri correntisti, proposto di acquistare i diamanti della , avallando le false informazioni preconfezionate dalla società venditrice.
Venendo al merito, lo scrivente ritiene fondata la domanda dovendo rinvenirsi nella fattispecie la responsabilità della convenuta, con le specifiche di seguito illustrate, con applicazione del CP_5 principio della “ragione più liquida”.
A sostegno, dell'azione l'attore deduceva la responsabilità contrattuale della Banca convenuta per violazione di specifici precetti imposti dal Codice del Consumo e dell'obbligo generale di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c.: la responsabilità discenderebbe dalla stabilita relazione che viene individuata nella figura del contratto sociale qualificato (ex art. 1173 cod. civ.). In subordine, viene invocata la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per avere comunque causato con il proprio illegittimo comportamento un danno ingiusto.
Si ritiene in tal senso che la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede involga la banca – tramite il funzionario incaricato – in relazione alla denunciata attività propositiva o di consulenza per l'acquisto delle gemme, attività posta in essere ingenerando un affidamento in capo all'attore, con richiamo dei conseguenti obblighi di informazione e protezione.
Come già esposto la difesa dell' si è ampiamente soffermata sulla propria estraneità Parte_3 rispetto la conclusa compravendita, deducendo come gli obblighi contrattuali dovessero Con necessariamente riferirsi alla società , formale parte contrattuale, mentre permaneva, tuttalpiù, un ruolo di mero segnalatore in capo all' . Per la verità tale status, non ha una precisa Parte_3 collocazione normativa e, non versandosi in tema di intermediazione di prodotto finanziario non può trovare applicazione la normativa speciale.
Va quindi esaminato nel suo complesso il rapporto di fatto intervenuto tra la e l'acquirente, ed in CP_5 tal senso non può negarsi l'attività di intermediazione svolta dalla giustappunto all'interno dei CP_5 suoi locali e tramite il suo personale, nella vendita dei diamanti. Peraltro, benché la provvigione Con incamerata dalla Banca sulle vendite effettuate a vantaggio di non costituisca argomento decisivo, ben potendo essere giustificato in una certa misura dal servizio reso, testimonia di un assetto di interessi quantomeno non neutrale. Non appare sufficiente, infatti, ai fini della ricostruzione della fattispecie il riferimento al mero profilo formale del contratto e al dato letterale dello stesso.
Come è stato osservato, la che svolga attività di mediazione nella vendita dei diamanti è CP_5 comunque tenuta, nei rapporti con la propria clientela, al rispetto di specifici obblighi di informazione e di protezione, rispetto ai quali il rapporto contrattuale con il cliente si atteggia a mero presupposto storico (cfr. Trib. Modena 10 marzo 2020).
Come noto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è idoneo a produrre obbligazioni pagina 3 di 5 ex art. 1173 c.c. anche il c.d. contatto sociale qualificato, che si instaura a fronte di una relazione tra due soggetti determinati, uno dei quali rivesta una speciale qualità tale da ingenerare nell'altra parte il ragionevole affidamento circa il rispetto di obblighi di protezione e di informazione, che costituiscono espressione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. e che sono coinvolti nella realizzazione di un risultato negoziale programmato (Cass., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24071).
La giurisprudenza, il cui orientamento questo giudice ritiene di condividere, ha rinvenuto nella figura della mediazione c.d. atipica il contenuto della sopra richiamata responsabilità da contatto sociale (Cass. 14 luglio 2009, n.16382), in quanto sorge a prescindere dalla stipulazione di un contratto di mediazione vero e proprio, e si fonda sull'affidamento che il mediatore atipico ingenera nella clientela con cui entra in contatto.
Tale figura viene, infatti, individuata allorquando un soggetto mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, dietro incarico di una di esse (Cass. 2 maggio 2023, n. 11371; Cass. 28 giugno 2022, n. 20774). Nella fattispecie l'Istituto di Credito ha effettivamente messo in contatto l'attore con Con la società per la conclusione della compravendita di diamanti, agendo in forza di un accordo di collaborazione stipulato con quest'ultima per la segnalazione di clienti interessati a investire nell'acquisto delle gemme.
Coerentemente, nella fattispecie, l'istituto di credito deve conformarsi alla responsabilità del mediatore, descritta dall'art. 1759 comma 1° c.c., il quale ha l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso
(Trib. Bergamo 24 febbraio 2023, n. 391, e Trib. Genova 29 marzo 2021, n. 711). Non adempiendo a tale obbligazione la Banca si è esposta alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Peraltro tale responsabilità si rinviene nell'ipotesi in cui il mediatore atipico dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere (Cass. 16 settembre 2015, n. 18140, Cass. 16 luglio 2010, n. 16623).
Nella fattispecie era sicuramente nella sfera di conoscenza o conoscibilità del funzionario incaricato dall'istituto di credito la circostanza per cui la quotazione delle pietre, al momento della conclusione del negozio, era frutto di diretta valutazione della società venditrice e non oggettivo riscontro dell'andamento del mercato.
La che istituzionalmente non ha e non può avere competenza nel settore delle gemme preziose, CP_5 Con ha comunque segnalato all'attore la possibilità di acquistare le gemme della , proponendo ad esso l'investimento, perlomeno, al pari di altri: circostanza sufficiente ai fini che qui rilevano. Risulta infatti incontestato, che la convenuta ha messo a disposizione della propria clientela, all'interno delle CP_5 proprie filiali, materiale divulgativo ed informativo di che il referente degli investimenti ha CP_4 segnalato alla clientela la possibilità di acquistare i diamanti, offrendo in visione il materiale informativo;
che l'ordine d'acquisto dei diamanti veniva trasmesso tramite la la quale ha CP_5 Con ricevuto da un corrispettivo percentuale in relazione ai contratti di acquisto dei diamanti.
Va poi rappresentato come gli allegati provvedimenti dell'AGCOM, a sanzione della pratica commerciale scorretta, benché risultanza probatoria non dirimente, ben possano costituire argomento di prova, a corredo del libero convincimento del giudice, al fine di ricostruire la prassi nel rapporto tra Con istituto di credito e .
Infine, non è fondata l'eccezione relativa al concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. Tale contestazione appare infatti generica e non idonea a disconoscere la sua limitata esperienza negli investimenti finanziari, la bassa propensione al rischio, oltre che la totale assenza di competenze nel settore dei preziosi, in tal senso non dovendo riconoscersi in esso una particolare qualifica che può in astratto giustificare il concorso di colpa.
pagina 4 di 5 In merito alla determinazione del quantum debeatur, si ritiene che debba essere riconosciuto nella differenza tra il prezzo d'acquisto – €. 22.334,00 – ed il reale valore approssimativamente definibile di mercato all'epoca della vendita.
Al fine di quantificare con esattezza tale valore di riferimento, non può essere utilizzato il valore che il
CTU definisce al dettaglio, parametrato al valore del listino Rapaport aumentato della percentuale Iva
(pari ad €. 4.629,46 cadauna), ma deve essere indicata una somma più vicina possibile all'effettivo (ed eventuale) realizzo da parte dell'attore, che in tal senso deve essere calcolata utilizzando il Listino Rapaport e una scontistica media del 35% applicata per prassi (cfr. CTU). Mentre appare improprio il dedotto ricarico della percentuale Iva, perché nella fattispecie l'imposta non risulta essere stata ricompresa nel prezzo pagato dall'attore per l'acquisto dei preziosi. Sottraendo al prezzo di acquisto l'importo di €. 4.973,80 va, in definitiva, riconosciuto un danno risarcibile nella misura pari ad €.
17.360,20.
Le spese di lite, ivi comprese le spese per la CTU, seguono la soccombenza, tenuto conto della fase decisionale svoltasi per le vie brevi di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda proposta dagli attori, per le ragioni di cui in parte motiva, condanna al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € Controparte_1 Parte_1
17.360,20; condanna altresì parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in €.237,00 per spese documentate, ed €. 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Spese della consulenza d'ufficio, come liquidate da separato decreto, definitivamente in capo a parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3° c.p.c.
Bologna, 24 febbraio 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MONTOSI PIER Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTOSI PIER PAOLO
ATTORE/I contro
( ), con il patrocinio dell'avv. LAUDADIO SABINO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DANISE UMBERTO ( ); elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA C.F._2
MARIA 37 MILANO presso il difensore avv. LAUDADIO SABINO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, intendendosi le conclusioni qui integralmente richiamate, costituendo parte integrante e sostanziale della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec del 11.01.2022 il sig. , conveniva in Parte_1 giudizio il al fine di vederne riconosciuta la responsabilità, contrattuale ed Controparte_1 extracontrattuale, nella sua qualità di consulente e intermediario rispetto all'acquisto di diamanti formalmente concluso con in plurima violazione di norme di Parte_2 legge di seguito meglio indicate.
Esponeva l'attore come nel febbraio 2016, nella filiale di San Lazzaro di Savena del – CP_1 presso il quale “sin dal luglio 2014 il sig. aveva acceso il proprio conto corrente e fatto altri Parte_1 piccoli investimenti” – il referente per gli investimenti dell'istituto di credito, tale , Persona_1
pagina 1 di 5 proponesse l'acquisto di preziosi siccome investimento sicuro e particolarmente remunerativo. A conferma e rassicurazione circa la bontà dell'investimento il mostrava opuscoli e quotazioni Per_1 Con (fornite dalla stessa), unitamente ad articoli pubblicati dal che rappresentavano CP_3 l'andamento sempre crescente del valore dei diamanti in oggetto. In tale frangente, persuaso della bontà dell'investimento, concludeva quindi l'acquisto di due diamanti della società Parte_1 [...]
al prezzo complessivo di €.22.334,00 (€.11.167,00 cadauno). Parte_2
Veniva altresì dedotto come nel 2018, scoprisse, sulla base di informazioni apprese dalla Parte_1 stampa e da numerosi programmi TV, che il valore effettivo dei diamanti fosse molto inferiore al prezzo pagato. Il avrebbe quindi fornito al sig. informazioni ingannevoli e CP_1 Parte_1 fuorvianti riguardo al prezzo dei diamanti, alla loro liquidabilità e alla convenienza economica dell'investimento, posto come sicuro e remunerativo, approfittando del pregresso rapporto fiduciario.
Quale reazione l'attore contestava la circostanza al e alla stessa, richiedendo la CP_1 CP_4 restituzione della somma pagata, sulla base di una perizia econometrica nella quale si attestava un valore reale dei diamanti pari ad €.4.902,81.
In particolare la banca non avrebbe adempiuto ai propri obblighi di informazione e protezione nei confronti del cliente, come previsto dal Codice del Consumo e dalla normativa bancaria, dovendo riconoscersi la responsabilità per l'inadempimento contrattuale, oltre che per la violazione del dovere di diligenza e buona fede nei confronti del cliente: in tal senso si evocava quella particolare forma di responsabilità, dalla giurisprudenza definita “da contatto sociale” sempre ricorrendo ai canoni di cui all'art. 1173 c.c. Conseguentemente veniva richiesto il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. nella misura pari all'investimento o, in alternativa, nella differenza tra prezzo pagato e valore effettivo dei diamanti. Peraltro tali pretese risarcitorie sarebbero fondate dal provvedimento sanzionatorio nei confronti del , pronunciato dall'AGCOM e sostanzialmente confermate dal giudice CP_1 amministrativo.
Costituitosi in giudizio, il contestava la qualifica di parte contrattuale, essendo stato Controparte_1 il contratto di compravendita concluso con in tal senso “mai la banca potrebbe essere CP_4 Con destinataria di pronunce di natura contrattuale ovvero sostituirsi a nell'obbligazione restitutoria, ovvero risarcitoria, derivante da una asserita invalidità dal rapporto”.
Ad avviso del convenuto, a nulla può valere la invocata decisione dell'AGCM, che non costituisce prova in giudizio, mentre nello specifico la Banca convenuta negava come, tramite il proprio funzionario incaricato, avesse garantito il rendimento o l'immediata liquidità dell'acquisto e promosso,
o sollecitato, l'acquisto di diamanti, limitandosi alla mera segnalazione dei prodotti della in CP_4
Con tal senso il ruolo svolto, in base alla stessa convenzione con , sarebbe stato quello di “tramite”, tra la società venditrice ed gli eventuali clienti interessati. Fuori luogo pertanto l'invocazione della normativa a tutela del consumatore, posto che la stessa opera esclusivamente nei confronti del soggetto che vende o promuove in proprio un prodotto e non a chi si limita alla mera segnalazione. In tal senso
Con l'acquisto dei diamanti è stato deciso esclusivamente dal cliente con , mentre la banca ha fornito
Con solo materiale informativo predisposto da , non rappresentando particolari rendimenti o liquidabilità dell'investimento, ciò peraltro escluso dagli stessi accordi di collaborazione tra la banca e
Con
che assegnavano all'istituto di credito un ruolo di supporto sostanzialmente logistico.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto di tutte le domande da parte attrice perché infondate, ed in subordine accertarsi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6° cpc per il deposito di memorie, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in produzione e l'escussione di testi indicati dall'attore; veniva altresì dato seguito ad una consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata necessitando di pagina 2 di 5 chiarimenti prescritti d'ufficio. La causa veniva quindi discussa oralmente previo deposito di note conclusive.
* * *
In relazione alla dedotta estraneità della banca rispetto al rapporto contrattuale esclusivamente Con intercorrente con , va precisato che tale profilo non è in contestazione, essendo fatta valere da parte attrice non la responsabilità da inadempimento del contratto di compravendita dei diamanti (vendita Con pacificamente intervenuta con ), ma il diverso titolo di responsabilità contrattuale o da contatto sociale o extracontrattuale, a causa, in sostanza, della violazione di obblighi di informazione e protezione sussistenti in capo al soggetto qualificato, cioè all'intermediario convenuto. La responsabilità invocata infatti si basa sull'omessa, siccome dovuta, tutela e la carente informazione del cliente rispetto a un investimento sconveniente e non redditizio: in tal senso si tratta di responsabilità in proprio dell'Istituto di Credito, cui consegue una domanda di natura risarcitoria, per avere la Banca, Con nell'ambito del rapporto esistente con i propri correntisti, proposto di acquistare i diamanti della , avallando le false informazioni preconfezionate dalla società venditrice.
Venendo al merito, lo scrivente ritiene fondata la domanda dovendo rinvenirsi nella fattispecie la responsabilità della convenuta, con le specifiche di seguito illustrate, con applicazione del CP_5 principio della “ragione più liquida”.
A sostegno, dell'azione l'attore deduceva la responsabilità contrattuale della Banca convenuta per violazione di specifici precetti imposti dal Codice del Consumo e dell'obbligo generale di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c.: la responsabilità discenderebbe dalla stabilita relazione che viene individuata nella figura del contratto sociale qualificato (ex art. 1173 cod. civ.). In subordine, viene invocata la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per avere comunque causato con il proprio illegittimo comportamento un danno ingiusto.
Si ritiene in tal senso che la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede involga la banca – tramite il funzionario incaricato – in relazione alla denunciata attività propositiva o di consulenza per l'acquisto delle gemme, attività posta in essere ingenerando un affidamento in capo all'attore, con richiamo dei conseguenti obblighi di informazione e protezione.
Come già esposto la difesa dell' si è ampiamente soffermata sulla propria estraneità Parte_3 rispetto la conclusa compravendita, deducendo come gli obblighi contrattuali dovessero Con necessariamente riferirsi alla società , formale parte contrattuale, mentre permaneva, tuttalpiù, un ruolo di mero segnalatore in capo all' . Per la verità tale status, non ha una precisa Parte_3 collocazione normativa e, non versandosi in tema di intermediazione di prodotto finanziario non può trovare applicazione la normativa speciale.
Va quindi esaminato nel suo complesso il rapporto di fatto intervenuto tra la e l'acquirente, ed in CP_5 tal senso non può negarsi l'attività di intermediazione svolta dalla giustappunto all'interno dei CP_5 suoi locali e tramite il suo personale, nella vendita dei diamanti. Peraltro, benché la provvigione Con incamerata dalla Banca sulle vendite effettuate a vantaggio di non costituisca argomento decisivo, ben potendo essere giustificato in una certa misura dal servizio reso, testimonia di un assetto di interessi quantomeno non neutrale. Non appare sufficiente, infatti, ai fini della ricostruzione della fattispecie il riferimento al mero profilo formale del contratto e al dato letterale dello stesso.
Come è stato osservato, la che svolga attività di mediazione nella vendita dei diamanti è CP_5 comunque tenuta, nei rapporti con la propria clientela, al rispetto di specifici obblighi di informazione e di protezione, rispetto ai quali il rapporto contrattuale con il cliente si atteggia a mero presupposto storico (cfr. Trib. Modena 10 marzo 2020).
Come noto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è idoneo a produrre obbligazioni pagina 3 di 5 ex art. 1173 c.c. anche il c.d. contatto sociale qualificato, che si instaura a fronte di una relazione tra due soggetti determinati, uno dei quali rivesta una speciale qualità tale da ingenerare nell'altra parte il ragionevole affidamento circa il rispetto di obblighi di protezione e di informazione, che costituiscono espressione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. e che sono coinvolti nella realizzazione di un risultato negoziale programmato (Cass., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24071).
La giurisprudenza, il cui orientamento questo giudice ritiene di condividere, ha rinvenuto nella figura della mediazione c.d. atipica il contenuto della sopra richiamata responsabilità da contatto sociale (Cass. 14 luglio 2009, n.16382), in quanto sorge a prescindere dalla stipulazione di un contratto di mediazione vero e proprio, e si fonda sull'affidamento che il mediatore atipico ingenera nella clientela con cui entra in contatto.
Tale figura viene, infatti, individuata allorquando un soggetto mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, dietro incarico di una di esse (Cass. 2 maggio 2023, n. 11371; Cass. 28 giugno 2022, n. 20774). Nella fattispecie l'Istituto di Credito ha effettivamente messo in contatto l'attore con Con la società per la conclusione della compravendita di diamanti, agendo in forza di un accordo di collaborazione stipulato con quest'ultima per la segnalazione di clienti interessati a investire nell'acquisto delle gemme.
Coerentemente, nella fattispecie, l'istituto di credito deve conformarsi alla responsabilità del mediatore, descritta dall'art. 1759 comma 1° c.c., il quale ha l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso
(Trib. Bergamo 24 febbraio 2023, n. 391, e Trib. Genova 29 marzo 2021, n. 711). Non adempiendo a tale obbligazione la Banca si è esposta alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Peraltro tale responsabilità si rinviene nell'ipotesi in cui il mediatore atipico dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere (Cass. 16 settembre 2015, n. 18140, Cass. 16 luglio 2010, n. 16623).
Nella fattispecie era sicuramente nella sfera di conoscenza o conoscibilità del funzionario incaricato dall'istituto di credito la circostanza per cui la quotazione delle pietre, al momento della conclusione del negozio, era frutto di diretta valutazione della società venditrice e non oggettivo riscontro dell'andamento del mercato.
La che istituzionalmente non ha e non può avere competenza nel settore delle gemme preziose, CP_5 Con ha comunque segnalato all'attore la possibilità di acquistare le gemme della , proponendo ad esso l'investimento, perlomeno, al pari di altri: circostanza sufficiente ai fini che qui rilevano. Risulta infatti incontestato, che la convenuta ha messo a disposizione della propria clientela, all'interno delle CP_5 proprie filiali, materiale divulgativo ed informativo di che il referente degli investimenti ha CP_4 segnalato alla clientela la possibilità di acquistare i diamanti, offrendo in visione il materiale informativo;
che l'ordine d'acquisto dei diamanti veniva trasmesso tramite la la quale ha CP_5 Con ricevuto da un corrispettivo percentuale in relazione ai contratti di acquisto dei diamanti.
Va poi rappresentato come gli allegati provvedimenti dell'AGCOM, a sanzione della pratica commerciale scorretta, benché risultanza probatoria non dirimente, ben possano costituire argomento di prova, a corredo del libero convincimento del giudice, al fine di ricostruire la prassi nel rapporto tra Con istituto di credito e .
Infine, non è fondata l'eccezione relativa al concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. Tale contestazione appare infatti generica e non idonea a disconoscere la sua limitata esperienza negli investimenti finanziari, la bassa propensione al rischio, oltre che la totale assenza di competenze nel settore dei preziosi, in tal senso non dovendo riconoscersi in esso una particolare qualifica che può in astratto giustificare il concorso di colpa.
pagina 4 di 5 In merito alla determinazione del quantum debeatur, si ritiene che debba essere riconosciuto nella differenza tra il prezzo d'acquisto – €. 22.334,00 – ed il reale valore approssimativamente definibile di mercato all'epoca della vendita.
Al fine di quantificare con esattezza tale valore di riferimento, non può essere utilizzato il valore che il
CTU definisce al dettaglio, parametrato al valore del listino Rapaport aumentato della percentuale Iva
(pari ad €. 4.629,46 cadauna), ma deve essere indicata una somma più vicina possibile all'effettivo (ed eventuale) realizzo da parte dell'attore, che in tal senso deve essere calcolata utilizzando il Listino Rapaport e una scontistica media del 35% applicata per prassi (cfr. CTU). Mentre appare improprio il dedotto ricarico della percentuale Iva, perché nella fattispecie l'imposta non risulta essere stata ricompresa nel prezzo pagato dall'attore per l'acquisto dei preziosi. Sottraendo al prezzo di acquisto l'importo di €. 4.973,80 va, in definitiva, riconosciuto un danno risarcibile nella misura pari ad €.
17.360,20.
Le spese di lite, ivi comprese le spese per la CTU, seguono la soccombenza, tenuto conto della fase decisionale svoltasi per le vie brevi di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda proposta dagli attori, per le ragioni di cui in parte motiva, condanna al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € Controparte_1 Parte_1
17.360,20; condanna altresì parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in €.237,00 per spese documentate, ed €. 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Spese della consulenza d'ufficio, come liquidate da separato decreto, definitivamente in capo a parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3° c.p.c.
Bologna, 24 febbraio 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
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