Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 685/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Consigliere Relatore dott.ssa Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 31/8/2021 da
(CF ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso di primo grado, dall'Avv. Simone Forte (del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila n. 4/A, Parte appellante contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parente del Foro di Verona, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LP in Roma, Via di Ripetta n. 142,
Parte appellata contro
(c.f. Controparte_2
P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso Sentenza n. 184/2021 del Tribunale di Treviso, sez. lav., del 20/05/2021 nel giudizio recante r.g. n. 1143/2019. in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
1
Per parte appellante: - accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli avvisi di addebito n.41320120001030371, n.41320120003314131, n.41320130001020044, n.41320130002500057 e n.41320140000696143, con conseguente estinzione del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dell'avviso di addebito n.41320180002205503, con conseguente estinzione del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito degli avvisi di addebito n.41320180002205503, n.41320120001030371, n.41320120003314131, n.41320130001020044, n.41320130002500057, n.41320140000696143, n.41320140001986722, n.41320140003652836, n.41320150001752581, n.41320160001227825, n.41320160003001903, n.41320140000696143, nonché degli atti prodromici e conseguenti, anche al fine di interruzione dei termini, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese di entrambi giudizi, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado.
Per parte appellata : Controparte_1
In via principale: respingersi l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. Parte_1 184/2021 del Tribunale di Treviso depositata in data 2 uesposte ragioni, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza de qua. In subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata, accertata la totale estraneità di ai fatti per cui è causa, ed Controparte_3 accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o Controparte_4 inammissibilità delle domande avversarie relative agli avvisi di addebito e all'asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo dell'avviso di addebito n. 41320180002205503. In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di in quanto infondata. Controparte_1
Con vittoria di spese diritti e onorari.
Per parte appellata Controparte_2
: PRELIMINARMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte
[...] ricorrente e l'inammissibilità del presente giudizio;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente e l'inammissibilità del presente giudizio con riguardo ai crediti non oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 13.03.2017 (41320160001227825, 41320160003001903, 41320180002205503); PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività delle contestazioni formali e sostanziali svolte contro gli AVA oggetto di causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente: CP_2
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente e l'inammissibilità del presente giudizio. PRELIMINARMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente e l'inammissibilità del presente giudizio con riguardo ai crediti non oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 13.03.2017 (41320160001227825, 41320160003001903, 41320180002205503). PRELIMINARMENTE: ove parte ricorrente non provi di aver ricevuto l'estratto di ruolo anteriormente al quarantesimo giorno precedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiararsi la stessa decaduta dal diritto di opporsi ai crediti portati nel ruolo esattoriale. PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per
2 superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) della notifica degli avvisi di addebito. NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui gli opposti avvisi di addebito venissero invalidati per vizi formali o della procedura di riscossione mediante ruolo, condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme oggetto degli stessi. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in denegati ipotesi di soccombenza, poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa, per la denegata ipotesi in cui i crediti si fossero prescritti in capo allo stesso. IN VIA ISTRUTTORIA […]
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Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Treviso ha, con la sentenza appellata (n. 184/2021), rigettato il ricorso con il quale l'odierno appellante chiedeva affermarsi la non sussistenza del proprio debito così come emergente dell'estratto di ruolo e dei connessi avvisi di addebito [1) 413 2018 0002205503; 2) 413 2012 0001030371; 3) 413 2012 0003314131; 4) 413 20130001020044; 5) 413 20130002500057; 6) 413 20140000696143; 7) 413 20140001986722; 8) 413 20140003652836; 9) 413 20150001752581; 10) 413 20160001227825; 11) 413 20160003001903] di cui, per avventura, era venuto a conoscenza in data 13/9/2019 a seguito di richiesta proprio dell'estratto di ruolo.
La pronuncia di primo grado, affrontando il merito della domanda del
, ha argomentato circa la sussistenza del debito dallo stesso Pt_1 contestato, risultando tutti gli avvisi di addebito opposti, come da produzione documentale da parte di correttamente notificati essendo stato peraltro CP_2 il decorso della prescrizione interrotto da altri atti sempre notificati al ovvero in conseguenza del riconoscimento del debito dallo stesso Pt_1 effettuato all'atto della richiesta di definizione agevolata ovvero all'atto dell'effettuazione di pagamenti rateali.
Il giudice di prime cure, in particolare:
- Ha ritenuto potersi affermare la corrispondenza tra le cartoline di ricevimento e gli avvisi di addebito notificati in quanto dimostrata dalla <corrispondenza tra il numero della raccomandata stampigliato sulla cartolina ed con la quale l stato notificato che si legge prima pagina dell medesimo>>;
- Disatteso i disconoscimenti circa la conformità delle copie dei referti di notifica prodotti e gli originali – che il ricorrente affermava peraltro di non avere mai ricevuto - in ragione della assoluta genericità dell'eccezione e così pure, per la medesima ragione, i disconoscimenti
3 delle sottoscrizioni apposte in calce alle cartoline;
contestazioni peraltro non sollevate a mezzo proposizione di querela di falso;
- Escluso, con riferimento agli avvisi di addebito del 2012, notificati per compiuta giacenza, la rilevanza della mancanza della cartolina informativa, atteso che <secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimit alle notifiche a mezzo posta effettuate dagli uffici tributari si applicano le norme ordinarie in materia raccomandate postali e non dettate per notificazioni degli atti giudiziari dalla legge del>>;
- Ritenuto che le notifica effettuate a mezzo pec potessero, in assenza di contraria indicazione da parte del ricorrente, essere certamente associate agli avvisi di addebito datati 2015 e 2016, mentre della notifica dell'avviso di addebito formato nel 2018 vi era prova certa avendo parte creditrice dimesso relata di notifica in formato .eml e, quindi, a mezzo file contenente anche l'atto notificato;
- Rilevato come tutti i crediti azionati da fossero stati oggetto di CP_2 ulteriori atti (comunicazione di iscrizione ipotecaria) interruttivi del decorso della prescrizione e come effetto interruttivo si fosse comunque prodotto in conseguenza pagamenti rateali peraltro dimostrativi dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di numero 12 motivi di appello in particolare dolendosi
[...] con riferimento:
- all'omessa motivazione in punto interesse ad agire del ad Pt_1 impugnare l'estratto di ruolo ed in merito alla proponibilità della domanda;
- all'omessa valutazione da parte del giudice di prime del disconoscimento della documentazione ex adverso depositata e delle sollevate eccezioni in merito alle notifiche degli avvisi di addebito;
- alla valenza dei pagamenti parziali e, in generale, in merito alle sollevate eccezioni di prescrizione e decadenza.
3. Si è costituita con memoria depositata in data 19/7/2023, CP_2 innanzitutto eccependo, in coerenza con il primo motivo di appello del
, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire [<in pt_1 tema di riscossione a mezzo ruolo l del d.l. ottobre n. inserito in sede conversione dalla l. dicembre col quale novellando d.p.r. settembre stato il comma si applica ai processi pendenti poich specifica concretizzandolo alla tutela immediata fronte>4 ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.>> (SS.UU. 06/09/2022, n.26283)] e, in ogni caso, rilevando come l'appellante avesse
3.1. Nel merito, ha argomentato circa la correttezza della notificazione, CP_2 anche ai sensi ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, delle cartelle impugnate e, quindi, a proposito della tardività di ogni difesa spiegata da parte appellante in tema di prescrizione ovvero di disconoscimento di atti dimessi in primo grado e non specificatamente contestati.
4. Si è inoltre costituita, con memoria depositata in data 7/1/2023,
prendendo specifica ed Controparte_3 oppositiva posizione su ciascuno dei motivi di appello formulati dall'appellante inoltre argomentando in merito al proprio difetto di legittimazione passiva.
5. La causa, disposti due rinvii con decreti del 10/1/2023 e del 14/2/2024, stante la necessità di riequilibrare il ruolo di udienza, è stata discussa nel corso dell'udienza di rinvio del 22/5/2025 e quindi decisa, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate alle difese di cui ai rispettivi atti introduttivi, nei termini di cui alla motivazione all'esito della camera di consiglio.
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6. Sulla soluzione della controversia in oggetto, fermo restando che parte appellante concentra le proprie difese e conclusioni sulla mancata notificazione degli opposti avvisi di addebito che afferma essere stati conosciuti solamente per il tramite del richiesto estratto di ruolo, esplica assorbente rilievo la questione – preliminarmente formulata dalla parte appellante e, in ogni caso, da e, quindi, nel corso dell'udienza dalle altre CP_2 parti appellate, che hanno riproposto tematica in effetti già sollevata in primo grado di giudizio – dell'interesse ad agire, i cui presupposti sono stati, con riferimento alle impugnazioni dell'estratto di ruolo, specificamente individuati dal legislatore con DL 146/21, successivo all'instaurazione del presente procedimento.
5 Premesso che il tema dell'interesse ad agire era stato sollevato dalle parti nel giudizio di primo grado e che il giudice non si era su di esso esplicitamente pronunciato, la specifica questione siccome fondata sul DL 146/21 è stata prospettata da una delle parti appellate in coerenza con orientamento ormai consolidato di questa Corte d'Appello.
Un tanto posto, l'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26283/2022, ha precisato: 1) che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, ivi compresi i crediti contributivi e previdenziali;
2) che la norma “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; 3) che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.3,24,101,104,113,117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Nel caso di specie nessuno degli specifici pregiudizi che determinano la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo secondo il dettato legislativo è stato, dall'appellante, non solo dimostrato, ma neanche allegato;
ciò neppure in sede di finale discussione della lite.
Pertanto, il ricorso si appalesa come inammissibile già dalla sua proposizione in primo grado.
7. L'appello deve conseguentemente essere rigettato e le spese del presente grado compensate in ragione della fondatezza della preliminare eccezione sollevata dagli appellati in forza di norma di legge sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
7.1. Nulla può invece essere statuito in punto spese del giudizio di primo grado in assenza di autonomo motivo di impugnazione, certamente dovendosi interpretare le conclusioni rassegnate in punto spese quale necessaria
6 conseguenza dell'accoglimento (con riforma della pronuncia gravata) dell'appello, cosa che evidentemente qui non ricorre.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
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