Decreto cautelare 8 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da SIR - Sistemi Italiani Ristorazione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7A761BE8D, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alba, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Maccagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Priocca, non costituito in giudizio;
nei confronti
C.M. Service s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione dirigenziale n. 2297 del 16/09/2025 del Comune di Alba - Centrale Unica di Committenza avente ad oggetto «COMUNE DI PRIOCCA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ASSISTENZA SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - CIG: B7A761BE8D - AGGIUDICAZIONE»;
del disciplinare di gara (art. 26) nella parte in cui non prevede elementi specifici ai fini della valutazione di anomalia delle offerte;
della determinazione dirigenziale n. 126 del 05/09/2025 nella parte in cui non impone la regressione della procedura CIG B7A761BE8D alla fase di presentazione delle offerte;
dei verbali tutti della gara;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato nelle more del giudizio ex art. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma: i) della reintegrazione in forma specifica, con affidamento del servizio a SIR - Sistemi Italiani Ristorazione s.r.l. per l'intero periodo di durata previsto dalla lex specialis con subentro nel contratto ove nelle more stipulato; ii) o, in subordine, per equivalente ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara; il danno professionale (id est curriculare) conseguente all'impossibilità di indicare nel prosieguo dell'attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui è gravame; il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l'aggiudicazione dell'appalto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alba e di C.M. Service s.r.l.;
Visti gli artt. 35 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, per il sopravvenuto mutamento delle circostanze di fatto, chiedendo la compensazione delle spese processuali;
Preso atto del consenso espresso alla compensazione delle spese da parte della controinteressata C.M. Service s.r.l.;
Atteso che il Comune di Alba, con memoria depositata in giudizio il 7.2.2026, ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
Richiamata la motivazione con la quale questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare: “(…) In particolare, per quanto attiene al fumus boni iuris questo Collegio ritiene: - in punto di violazione del principio di segretezza delle offerte e del principio della tutela della par condicio fra concorrenti di condividere il principio di diritto accolto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr Ad. Plen. n. 30/2012), che prevede il riesame della sola offerta del concorrente riammesso in gara, salva la valutazione nel frattempo effettuata dalla Commissione giudicatrice delle altre offerte ammesse. Il principio di conservazione degli atti compiuti dalla Commissione giudicatrice è oggi diretta applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023; - per quanto attiene alle asserite carenze dei verbali che recano i giudizi della Commissione giudicatrice, l’esplicitazione delle valutazioni dei singoli commissari non è prevista nella lex specialis di gara; il verbale n. 3 è stato redatto quando in gara vi era una sola concorrente e, in ogni caso, il voto collegiale riportato nei verbali è idoneo a riassumere il giudizio tecnico espresso dalla Commissione di gara; - riguardo alla mancata indicazione di elementi specifici per la valutazione di anomalia, la previsione del disciplinare di gara ha rimesso alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante la valutazione della congruità e sostenibilità dell’offerta che, in concreto, fosse ritenuta insostenibile. La previsione in discorso è conforme all’art. 110 del d.lgs. 36/2023. Del pari, la denunciata mancata verifica dell’offerta dell’aggiudicataria non è vizio di illegittimità della procedura di gara, essendo il sub procedimento di verifica in questione discrezionale e non agganciato ad automatismi. In ogni caso, parte ricorrente non allega elementi di anomalia dimostrativi dell’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria sì da far risultare la valutazione di sostenibilità della Stazione manifestamente illogica; - in merito alla censura prospettata con i motivi aggiunti, al Collegio pare fondata l’eccezione prospettata da parte resistente in merito al difetto di interesse della ricorrente stante il mancato superamento della c.d. prova di resistenza da parte della doglianza, inidonea, se accolta, ad apportare all’impresa ricorrente utilità”;
Ritenuto, pertanto, di condannare la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Alba, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza virtuale ed alla luce della prognosi di infondatezza anticipata da questa Sezione nella fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la SIR - Sistemi Italiani Ristorazione s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Alba, nella misura di euro 1.500,00 (oltre accessori di legge, se dovuti). Compensa le spese nei confronti della C.M. Service s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CC, Presidente
IO IC, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IC | CA CC |
IL SEGRETARIO