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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8328 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/02/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianni Faa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
28/05/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Elena Mameli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ES, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) dichiarare la separazione personale di coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Affidare i figli , , e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 secondo il modello del cosiddetto “affido condiviso”, con collocazione degli stessi presso il domicilio della madre, la quale ne gestirà il quotidiano.
3) Disciplinare il diritto di visita del padre, con le seguenti modalità: salvo diversi accordi tra le parti, occasionati da giusta causa, quali problemi lavorativi, stato di malattia etc., i bambini staranno con il padre nei giorni di martedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e il giovedì dalle ore 19,00 e alle ore 20,30.
Il padre d'intesa con la madre potrà tenere con sé i figli anche in altri giorni, compatibilmente con gli impegni di lavoro.
I bambini trascorreranno i fine settimana (sabato e domenica), alternati, con ciascuno dei genitori.
Tali modalità permangono anche durante i periodi di vacanza dalla scuola.
Per le festività natalizie, le giornate e le notti del 24 dicembre e il 25 verranno alternate ogni anno tra i genitori, nelle restanti giornate festive (Capodanno ed Pag. 2 di 4 Epifania) i bambini staranno presso i rispettivi genitori, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Lo stesso criterio si applica anche per le vacanze pasquali.
Per le vacanze estive, entro il 30 giugno di ogni anno, i genitori si accorderanno al fine di programmare, per i successivi mesi di luglio e agosto, i tempi di permanenza dei figli presso il padre o la madre, per giorni 7, anche non consecutivi.
Durante il compleanno dei bambini, compatibilmente con il gradimento dei minori, i genitori assumono l'obbligo di tenere una festa di compleanno unica alla presenza di entrambi.
4) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli Parte_2
( , , e , un assegno mensile di € 1.300,00 (€ Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
325,00 per ciascun figlio).
Tale importo sarà versato in via anticipata entro il giorno 17 di ogni mese tramite bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, attualmente priva di occupazione, un assegno mensile di € 200,00 Parte_2
a titolo di contributo per il suo mantenimento.
Tale importo sarà versato con le medesime modalità e tempistiche dell'assegno per i figli e sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
5) La Sig.ra percepirà, al 100%, l'assegno unico erogato Parte_2 per ciascun figlio.
I coniugi stabiliscono, fin d'ora, che la Sig.ra Parte_2 percepirà integralmente i contributi che saranno erogati in favore dei figli portatori di handicap, quali a titolo esemplificativo, contributo Legge n. 20/1997, contributo accompagnamento Legge n. 104/1992, contributo per l'educatore ex Legge n. 162/1998 e qualunque altro contributo ex lege.
La Sig.ra si farà carico delle spese di vitto e alloggio Parte_2 del Convitto in Milano a favore di . Per_2
Il Sig. si farà carico della quota d'iscrizione all'Accademia, Parte_1 nonché delle spese straordinarie relative all'Accademia (scarpette a punta per la danza, massaggi, iscrizioni a saggi, concorsi etc.).
6) Le spese straordinarie, definite come quelle non prevedibili e ponderabili al momento della determinazione dell'assegno, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le parti concordano la seguente disciplina, ispirata ai protocolli dei tribunali:
Pag. 3 di 4 A) Spese che non richiedono preventivo accordo: Scolastiche: tasse di iscrizione e rette di scuole pubbliche, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, mensa scolastica, trasporto pubblico scolastico, gite scolastiche senza pernottamento. Mediche: acquisto di farmaci prescritti dal medico curante (inclusi quelli da banco se necessari), visite specialistiche e trattamenti sanitari urgenti o indifferibili, ticket sanitari per prestazioni del SN.
B) Spese che richiedono il preventivo accordo scritto tra i genitori: Scolastiche: iscrizione a scuole o università private, corsi di specializzazione, lezioni private, gite scolastiche con pernottamento, acquisto di dotazioni informatiche non richieste dalla scuola. Mediche: visite specialistiche, trattamenti e interventi non coperti dal SN (es. cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, fisioterapiche, logopediche, psicoterapeutiche), farmaci omeopatici o particolari. e Sportive: corsi di istruzione CP_1
(lingue, musica), attività sportive e relative attrezzature, centri estivi, viaggi e vacanze dei figli.
7) Dichiarano che nulla osta al rilascio del passaporto a favore delle parti e dei figli minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8328 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/02/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianni Faa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
28/05/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Elena Mameli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ES, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) dichiarare la separazione personale di coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Affidare i figli , , e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 secondo il modello del cosiddetto “affido condiviso”, con collocazione degli stessi presso il domicilio della madre, la quale ne gestirà il quotidiano.
3) Disciplinare il diritto di visita del padre, con le seguenti modalità: salvo diversi accordi tra le parti, occasionati da giusta causa, quali problemi lavorativi, stato di malattia etc., i bambini staranno con il padre nei giorni di martedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e il giovedì dalle ore 19,00 e alle ore 20,30.
Il padre d'intesa con la madre potrà tenere con sé i figli anche in altri giorni, compatibilmente con gli impegni di lavoro.
I bambini trascorreranno i fine settimana (sabato e domenica), alternati, con ciascuno dei genitori.
Tali modalità permangono anche durante i periodi di vacanza dalla scuola.
Per le festività natalizie, le giornate e le notti del 24 dicembre e il 25 verranno alternate ogni anno tra i genitori, nelle restanti giornate festive (Capodanno ed Pag. 2 di 4 Epifania) i bambini staranno presso i rispettivi genitori, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Lo stesso criterio si applica anche per le vacanze pasquali.
Per le vacanze estive, entro il 30 giugno di ogni anno, i genitori si accorderanno al fine di programmare, per i successivi mesi di luglio e agosto, i tempi di permanenza dei figli presso il padre o la madre, per giorni 7, anche non consecutivi.
Durante il compleanno dei bambini, compatibilmente con il gradimento dei minori, i genitori assumono l'obbligo di tenere una festa di compleanno unica alla presenza di entrambi.
4) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli Parte_2
( , , e , un assegno mensile di € 1.300,00 (€ Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
325,00 per ciascun figlio).
Tale importo sarà versato in via anticipata entro il giorno 17 di ogni mese tramite bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, attualmente priva di occupazione, un assegno mensile di € 200,00 Parte_2
a titolo di contributo per il suo mantenimento.
Tale importo sarà versato con le medesime modalità e tempistiche dell'assegno per i figli e sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
5) La Sig.ra percepirà, al 100%, l'assegno unico erogato Parte_2 per ciascun figlio.
I coniugi stabiliscono, fin d'ora, che la Sig.ra Parte_2 percepirà integralmente i contributi che saranno erogati in favore dei figli portatori di handicap, quali a titolo esemplificativo, contributo Legge n. 20/1997, contributo accompagnamento Legge n. 104/1992, contributo per l'educatore ex Legge n. 162/1998 e qualunque altro contributo ex lege.
La Sig.ra si farà carico delle spese di vitto e alloggio Parte_2 del Convitto in Milano a favore di . Per_2
Il Sig. si farà carico della quota d'iscrizione all'Accademia, Parte_1 nonché delle spese straordinarie relative all'Accademia (scarpette a punta per la danza, massaggi, iscrizioni a saggi, concorsi etc.).
6) Le spese straordinarie, definite come quelle non prevedibili e ponderabili al momento della determinazione dell'assegno, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le parti concordano la seguente disciplina, ispirata ai protocolli dei tribunali:
Pag. 3 di 4 A) Spese che non richiedono preventivo accordo: Scolastiche: tasse di iscrizione e rette di scuole pubbliche, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, mensa scolastica, trasporto pubblico scolastico, gite scolastiche senza pernottamento. Mediche: acquisto di farmaci prescritti dal medico curante (inclusi quelli da banco se necessari), visite specialistiche e trattamenti sanitari urgenti o indifferibili, ticket sanitari per prestazioni del SN.
B) Spese che richiedono il preventivo accordo scritto tra i genitori: Scolastiche: iscrizione a scuole o università private, corsi di specializzazione, lezioni private, gite scolastiche con pernottamento, acquisto di dotazioni informatiche non richieste dalla scuola. Mediche: visite specialistiche, trattamenti e interventi non coperti dal SN (es. cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, fisioterapiche, logopediche, psicoterapeutiche), farmaci omeopatici o particolari. e Sportive: corsi di istruzione CP_1
(lingue, musica), attività sportive e relative attrezzature, centri estivi, viaggi e vacanze dei figli.
7) Dichiarano che nulla osta al rilascio del passaporto a favore delle parti e dei figli minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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