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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 75/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75/2023 r.g. promossa da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F./P.I. , rappresentato e difeso P.IVA_1 ex lege dall'AVVOCATURA STATO MILANO,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA STATO MILANO, PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. FOTI Controparte_2 C.F._1
MONICA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. CAPUTO NICOLA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
(C.F./P.I. , residente in [...] NO Controparte_4 C.F._3
(MI),
(C.F./P.I. ), residente in [...] Rho (MI), Controparte_5 C.F._4
(C.F./P.I. ), residente in [...] Controparte_6 C.F._5
PO MI (MI); (C.F./P.I. ), residente in [...] LA;
Controparte_7 C.F._6
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici: pagina 1 di 41 “Previa eventuale ammissione delle prove testimoniali dedotte in corso di giudizio, preso atto della condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei convenuti, quantificare l'entità del risarcimento dovuto in € 135.560,22 per danno patrimoniale ed in € 5.000.000,00 per i danni extrapatrimoniali, o le minori o maggiori somme che risulteranno in corso di causa. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con gli altri coimputati condannati al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni attrici con la sentenza testé indicata, al pagamento dell'importo di € 5.135.560,22 o della minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della domanda (costituzione di parte civile) fino al saldo. Condannare inoltre gli stessi convenuti alla rifusione delle competenze difensive”
Per il convenuto IS:
“In via preliminare: ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalle attrici e per l'effetto CONDANNARE le Amministrazioni attrici al pagamento delle spese di lite. In subordine: DICHIARARE l'improcedibilità della domanda attorea per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto CONDANNARE le Amministrazioni attrici al pagamento delle spese di lite. In ulteriore subordine: ORDINARE la riunione di tutti i procedimenti promossi dalle Amministrazioni attrici presso il Giudice competente ex art. 340 c.p.c. In via principale: ACCERTARE E DICHIARARE infondata e non provata la domanda attorea per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto RIGETTARE ogni domanda attorea. Con vittoria di spese di lite. In subordine: ACCERTARE E
DICHIARARE marginale il ruolo del sig. IS nella vicenda de quo per i motivi esposti in narrativa e di conseguenza contenere nel minimo la sua responsabilità nella causazione dei danni”
Per il convenuto CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza di pregiudiziale penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p. e, per l'effetto, l'inutilizzabilità e/o inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c. dei documenti sub 1-3 di parte attrice e, conseguentemente, sospendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, comma 3, c.p.p. e 295 c.p.c., il presente giudizio fino alla pronuncia di sentenza penale non più soggetta a impugnazione. In via preliminare: 2) Accertare e dichiarare la genericità della domanda giudiziale formulata da parte attrice nei confronti di
[...] per indeterminatezza e/o genericità e, per l'effetto, dichiararla nulla e/o inammissibile e, in CP_2 ogni caso, rigettarla per quanto di diritto;
3) Accertare e dichiarare il frazionamento abusivo del credito da parte delle amministrazioni attrici e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale nei confronti di e, in ogni caso, rigettarla per quanto di diritto;
4) Controparte_2
Accertare e dichiarare il rapporto di continenza ex art. 39 c.p.c. e/o di connessione ex art. 40 c.p.c. del presente giudizio con quello eventualmente instaurato previamente da parte della Regione AR e/o da parte delle amministrazioni attrici nei confronti di tutti gli imputati dell'Operazione ES e dei suoi stralci, fissando un termine per la riassunzione a carico di parte attrice;
5) Accertare e dichiarare la sussistenza di litisconsorzio necessario e/o di comunanza di causa tra e Controparte_2 tutti gli imputati condannati per violazione dell'art. 416 bis c.p. nell'Operazione ES e nei giudizi originati dai suoi stralci e, per l'effetto, giusto il disposto dell'art. 102 ovvero art. 107 c.p.c.., ordinare ex art. 270 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice per un'udienza all'uopo fissata. 6) Accertare e dichiarare l'irrevocabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.p. della pagina 2 di 41 condanna generica al risarcimento del danno irrogata nei confronti di con sentenza Controparte_2
n. 2733/11, pronunciata ex art. 442 c.p.p. in data 19.11.11 dal G.U.P. presso il Tribunale di LA, Dott. Arnaldi, e depositata in data 1.06.12 e, per l'effetto, la prescrizione del relativo credito in capo alle amministrazioni attrici, costituite parti civili nel procedimento penale n. 72991/10 R.G.N.R.
(stralciato dal 43733/06) – 4042/11 R.G.G.I.P. (OPERAZIONE INFINITO), per decorrenza del termine di cui all'art. 2946 c.c. alla data del 22.12.22 e, in ogni caso, rigettare la domanda attrice nei suoi confronti di per quanto di diritto;
Nel merito: 7) Rigettare per quanto di diritto Controparte_2 la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: 8) Con vittoria di onorari e spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato la ed il Parte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
, e al fine di ottenere la loro condanna, in solido tra Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
loro e con i restanti coimputati, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi rispettivamente in euro 135.560,32 ed in euro 5.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
Le parti attrici hanno dedotto che:
- tutti gli odierni convenuti sono stati ritenuti responsabili e condannati in via definitiva in sede penale per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. da parte del GUP di LA con sentenza n.
4042/2011 depositata il 1° giugno 2012, confermata, salvo, per taluni di essi, nella determinazione della misura della pena dalla Corte d'appello di LA – sent. n. 2909/2013 - e passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti innanzi alla Suprema Corte (v. sent. n.
30059/2014), che li ha condannati anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti attrici, costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede civile;
- che gli odierni convenuti hanno partecipato all'associazione a delinquere 'ndranghetista, operante sul territorio lombardo, prendendo parte alle cd. locali di ( e Per_1 Persona_2
pagina 3 di 41 ), NO ( ) e Rho ( , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, coordinate da un organo denominato “La AR”, deputato a concedere cariche e doti;
[...]
- che essi hanno preso parte dell'associazione, altresì assumendo ruoli di vertice e avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, al fine di commettere reati inter alia contro il patrimonio, di commercio di sostanze stupefacenti, di armi, reati contro la Pubblica Amministrazione ed omicidi, assumere la gestione di attività commerciali ed influenzare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini;
- che il reato associativo si è connotato di particolare gravità per l'elevato numero di associati, per la capillarità ed il radicamento dell'organizzazione sul territorio, tali da denotare un disegno criminoso volto alla gestione di ogni settore della vita associata, ingenerando negli imprenditori, negli esercenti la professione sanitaria e nelle istituzioni anche locali “il convincimento dell'esistenza di un'organizzazione alternativa allo Stato, cui far riferimento per ottenere l'aggiudicazione di contratti, la possibilità di esercitare attività imprenditoriali, il reperimento di risorse economiche e di lavoro e per converso cui rendere conto del proprio operato”;
- che l'attività di controllo e coordinamento è stata esercitata tramite i metodi tipici di quello
'ndranghetista;
- che le amministrazioni dello Stato hanno patito danni patrimoniali e non patrimoniali, vale a dire la
Ministri “quale ente esponenziale della Comunità Statale” e il Parte_1 [...]
quale “organo istituzionalmente preposto, anche mediante la Direzione investigativa CP_8 antimafia, alle attività di indagine e repressione”, tanto che l'operazione ES ha richiesto uno spiegamento di forze e risorse, che ha integrato costi pari ad euro 135.560,22;
- che il danno non patrimoniale deve essere commisurato “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di separate comparse di risposta si sono costituiti in giudizio Controparte_3
e chiedendo il rigetto delle pretese attoree poiché infondate, oltre alla
[...] Controparte_2
rifusione delle spese di lite.
Il primo, inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalle parti attrici e l'improcedibilità della domanda attorea per abusivo frazionamento del credito;
ha chiesto di ordinare la pagina 4 di 41 riunione di tutti i procedimenti promossi dalle Amministrazioni attrici presso il Giudice competente ex art. 40 c.p.c. e, in subordine, di accertare il ruolo marginale di IS e di conseguenza contenere nel minimo la sua responsabilità nella causazione dei danni.
Il secondo invece inoltre ha chiesto di:
- “accertare e dichiarare la sussistenza di pregiudiziale penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 651
c.p.p. e, per l'effetto, l'inutilizzabilità e/o inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c. dei documenti sub 1-3 di parte attrice e, conseguentemente, sospendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, comma 3, c.p.p. e 295 c.p.c., il presente giudizio fino alla pronuncia di sentenza penale non più soggetta a impugnazione”;
- di accertare e dichiarare la genericità della domanda giudiziale e, per l'effetto, dichiararla nulla;
- di accertare il frazionamento abusivo del credito da parte delle amministrazioni attrici e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale;
- di accertare e dichiarare il rapporto di continenza “ex art. 39 c.p.c. e/o di connessione ex art. 40 c.p.c. del presente giudizio con quello eventualmente instaurato previamente da parte della Regione
AR e/o da parte delle amministrazioni attrici nei confronti di tutti gli imputati dell'Operazione
ES e dei suoi stralci”;
- “accertare e dichiarare la sussistenza di litisconsorzio necessario e/o di comunanza di causa tra
e tutti gli imputati condannati per violazione dell'art. 416 bis c.p. nell'Operazione Controparte_2
ES e nei giudizi originati dai suoi stralci e, per l'effetto, giusto il disposto dell'art. 102 ovvero art.
107 c.p.c.., ordinare ex art. 270 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice per un'udienza all'uopo fissata” (cfr. per tutte comparsa di risposta).
Egli ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalle amministrazioni attrici.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio per , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
e all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 23.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia;
acquisita la CP_6
prova del perfezionamento della notifica della citazione nei confronti di considerato Controparte_7
che egli non ha provveduto a costituirsi, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 13.7.2023.
pagina 5 di 41 Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente ed è stata differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 7.3.2025, preso atto del deposito di note scritte da parte delle sole parti attrici nel termine assegnate e dato atto della precisazione delle conclusioni da parte loro, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti attrici per il deposito delle sole comparse conclusionali.
*
La domanda attorea è fondata nei confronti di , Controparte_3 Controparte_2 [...]
, , e nei limiti e per le ragioni di seguito CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 indicate. In particolare, in favore del può essere riconosciuto il solo danno Controparte_1
patrimoniale e in favore della il danno non patrimoniale, come di Parte_1
seguito liquidati.
Occorre preliminarmente vagliare le numerose eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate dai due convenuti costituiti.
In primo luogo, va disattesa la richiesta di declaratoria di nullità della citazione formulata nell'interesse di , essendo ben indentificato il petitum e la causa patendi della pretesa attorea, vale a Controparte_2
dire la domanda di condanna dei convenuti, ritenuti responsabili in via definitiva in sede penale perché partecipi del sodalizio criminoso ex art. 416 bis c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali integranti i costi sostenuti per le indagini preliminari e del danno non patrimoniale all'immagine delle amministrazioni attrici.
In secondo luogo, va premesso che ha chiesto la riunione di tutti i Controparte_3 procedimenti, “stante la palese connessione tra il presente procedimento e quelli instaurati, a detta di parte attrice, dinanzi ad altri Giudici” (cfr. comparsa di risposta). L'eccezione va disattesa, da un lato, poiché la parte non ha identificato quale sia il primo giudizio instaurato, vale a dire il giudice preventivamente adito per consentire di sottoporre la questione alla valutazione al Presidente di
Sezione o al Capo dell'Ufficio giudiziario e, dall'altro, perché non può essere operata in virtù del meccanismo di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. dal giudice assegnatario del fascicolo una raccolta dei pagina 6 di 41 processi pendenti, essendo egli chiamato, ove le vertenze siano iscritte a ruolo di diversi magistrati del
Tribunale, a sottoporre la questione al Presidente di Sezione o al Presidente del Tribunale.
Inoltre la scrivente, titolare di altri fascicoli paralleli, in ragione della parziale coincidenza soggettiva delle parti ha ritenuto di disattendere la richiesta, tenuto conto della necessità di vagliare rispetto a ciascun convenuto la fondatezza della richiesta risarcitoria, sì che la valutazione di ogni singola posizione si reputa più confacente sotto il profilo della redazione della motivazione della sentenza con la scelta attorea di suddividere le vertenze in ragione dell'appartenenza degli affiliati alle singole locali lombarde.
In terzo luogo, va respinta l'eccezione di sospensione del processo ex art. 75 c.p.p. proposta nell'interesse di per non essere stata prodotta una sentenza penale munita di Controparte_2
attestazione di passaggio in giudicato. Integra fatto incontestato che nei confronti del convenuto la pronuncia sia divenuta irrevocabile, sì che non possono ricorrere gli estremi per la sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato poiché esso è già avvenuto all'esito della pronuncia della
Suprema Corte, prodotta sub doc. n. 3 in data 6.6.2014.
In quarto luogo, trattandosi di obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito di natura associativa non sussiste alcun litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. tra gli associati, evidentemente condebitori in solido ex art. 2055 c.c., ma sotto il profilo prettamente processuale litisconsorti facoltativi.
In quinto luogo va disattesa anche la richiesta di declaratoria di improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del diritto di credito fatto valere dalle amministrazioni statali.
È vero che secondo orientamento consolidato “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che
l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
pagina 7 di 41 conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili” (cfr. Cass. n. 19898/2018), ma è anche vero che la Suprema Corte ha applicato detti principi al frazionamento di crediti di natura contrattuale in ipotesi di più crediti già maturati al momento della proposizione della domanda giudiziale. Nel caso di specie si tratta di obbligazione risarcitoria derivante dalla partecipazione per anni da parte degli associati ad un sodalizio criminoso (circa un centinaio di imputati, recte 119), che sono stati condannati per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.c. in sede penale. Essi sono evidentemente condebitori in solido nell'ambito del rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito, ma il fatto illecito, integrato dalla partecipazione di ciascuno di loro al sodalizio criminoso, elemento fondamentale sotto il profilo risarcitorio, rende del tutto giustificata, razionale ed anzi condivisibile la scelta delle parti attrici di promuovere le domande raggruppando gli associati in virtù della loro partecipazione alle diverse locali lombarde. Non si reputa pertanto in specie ricorrere alcun abusivo frazionamento del credito.
In sesto luogo e hanno eccepito l'intervenuta Controparte_3 Controparte_2
prescrizione del diritto fatto valere dalle attrici.
L'eccezione va disattesa, non dovendo applicarsi il termine quinquennale di cui all'art. 2947 comma 1
c.c. indicato dal convenuto IS, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale, bensì il termine decennale.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che ove la sentenza penale, come in specie, condanni in via generica al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili il termine di prescrizione è decennale ex art. 2953 c.c. e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte, chiarendo che l'obbligazione risarcitoria derivante dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto di
“una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale "ex iudicato", ai sensi dell'art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 19/02/2009, che richiama Cass. 14/12/2002, n. 17949 e Cass. 23/05/2003, n. 8154). Ritiene il Supremo Collegio che la condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione pagina 8 di 41 autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" (v. Cass. 26 luglio 1996, n. 6757).
In proposito, aderendo all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, merita di essere condivisa la prospettazione delle parti attrici, secondo cui non si verte in ipotesi di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità aquiliana (già esercitata con la costituzione di parte civile), ma di prescrizione ordinaria decennale dell'actio iudicati spettante per effetto del passaggio in giudicato della condanna generica pronunciata in sede penale. Si condivide, infatti, l'orientamento secondo cui nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza (nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione” (Cass. 18.6.2019, n. 16289, che ha confermato l'orientamento richiamato, già espresso da
Cass. n. 4054/2009).
In specie la notifica della citazione in data 27.12.2022 nei confronti di e del Controparte_2
30.12.2022 nei confronti del convenuto IS è intervenuta entro il decennio successivo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, che li ha ritenuti penalmente responsabili e li ha condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nonché al risarcimento dei danni patiti dalle odierne parti attrici, costituitesi parti civili nel menzionato processo penale (sentenza passata in giudicato in data 6.6.2024: fatto incontestato in causa, ancorchè le parti non abbiano prodotto alcuna pronuncia munita di attestazione di passaggio in giudicato).
Ne consegue che il diritto delle amministrazioni statali attrici non risulta prescritto e l'eccezione del convenuto va disattesa.
pagina 9 di 41 Tanto premesso si osserva che l'accertamento penale definitivo di commissione da parte degli odierni convenuti del reato di associazione 'ndranghetista ex art. 416 bis c.p. fa stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., quanto all'elemento oggettivo del reato, alla sua commissione da parte degli odierni imputati ed alla sua illiceità, nel presente giudizio civile, promosso nei confronti dei condannati in sede penale o dei loro eredi al fine di ottenere le restituzioni ed il risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato. Ricorrono tanto le condizioni di cui al primo comma quanto del secondo della norma appena evocata poiché il giudizio è stato celebrato secondo il rito abbreviato e le odierne parti attrici hanno avuto modo di ivi costituirsi parte civile.
La sentenza penale, pacificamente passata in giudicato, come si evince dalle statuizioni della pronuncia della Suprema Corte n. 30059/2014, ha condannato anche gli odierni convenuti al risarcimento dei danni in favore della e del , da liquidarsi in Parte_1 Controparte_1
separata sede civile.
La presente pronuncia avrà ad oggetto, pertanto, la delibazione della sussistenza delle conseguenze dannose fatte valere dalle parti attrici e la relativa liquidazione dei danni.
Nel caso di specie le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, sostenute per l'attività d'indagine espletata dalla Direzione Investigativa Antimafia, facente capo al
[...]
, per accertare ed acquisire elementi probatori del sodalizio criminoso per cui è causa, CP_1
nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con riferimento alla prima pretesa le parti attrici hanno allegato una nota della DIA sub doc. n. 4 riepilogativa delle spese sostenute per l'attività di indagine e per le risorse ivi impiegate della cd. indagine ES (nota DIA n. prot. 17559 del 2011). La nota fa riferimento e include i prospetti di spesa straordinaria sostenuta dal centro operativo DIA di LA in relazione alle attività svolte ed ai servizi resi nell'ambito della già richiamata operazione ES “(p.p. n. 43733/2006 già n.
35010/2008)” (doc. n. 4).
La nota reca poi come allegati i riepiloghi di spesa relativi ai costi ordinari e straordinari per il personale inviato in missione nell'operazione ES ed alle competenze accessorie per il personale della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo della Polizia di Stato.
Con riferimento all'attitudine al riepilogo delle summenzionate spese a costituire adeguata prova degli effettivi esborsi non può non applicarsi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove la prova pagina 10 di 41 dell'esborso provenga da un atto di natura amministrativa emesso da un'articolazione statale, esso deve ritenersi adeguato e sufficiente;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte in punto di attestazioni del dirigente rispetto alle indennità erogate in favore del lavoratore. In proposito si CP_9
richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore può essere CP_9 fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr. ex multis Cass. n. 1841/2015).
In specie applicando il principio anche alle attestazioni di cui al doc. n. 4 deve ritenersi che il relativo atto amministrativo ben possa fondare la prova della relativa spesa.
Ne consegue che i riepiloghi allegati al doc. n. 4 sono sufficienti per fornire la prova dei capitoli di spesa sostenuti dallo Stato.
Si reputa inoltre che il doc. 4 ben possa fondare altresì la prova della riferibilità delle indicate spese all'indagine che ha condotto all'esercizio dell'azione penale ed alla condanna in via definitiva, anche, degli odierni attori. In proposito si osserva che dall'intestazione della sentenza del GUP di LA, prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici, si evince che il fascicolo R.G.N.R. n. 72991/2010 è stato stralciato dal R.G.N.R. n. 43733/2006, cui il doc. n. 4 si riferisce;
ne consegue che sotto il profilo dell'attività di indagine il primo fascicolo, gergalmente identificato come Infinito, altro non era che una
“costola” della più ampia indagine denominata ES, recante il n. 43733/2006 R.G.N.R. in sede di iscrizione delle notizie di reato, cui il doc. n. 4 fa espresso richiamo.
Inoltre, è noto che la stessa indagine ES ha avuto ad oggetto la commissione del reato associativo di 'ndrangheta, ma con spettro territoriale più ampio;
ciò consente di inferire che le spese per l'accertamento del delitto di associativo, ricostruito nel fascicolo denominato Infinito (R.G.N.R. n.
72991/2010 - come detto, stralciato dal cd. ES v. R.G.N.R. n. 43733/2006), che ha condotto alla condanna anche degli odierni convenuti per la commissione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.c., ben possono ritenersi comuni alle due indagini;
pertanto trattandosi di costi derivanti da condotte illecite afferenti il reato associativo ex art. 416 bis c.p.c. nel più ampio sistema, denominato “La AR”,
pagina 11 di 41 come confermato anche dalla sentenza del GUP di LA, tutti gli associati, tra cui anche gli odierni convenuti, debbono ritenersi coobbligati, in solido, al loro rimborso.
Tuttavia, dalla domanda attorea si evince che tanto la quanto il Parte_1
hanno chiesto il rimborso delle relative spese, ancorché, come emerge dalla Controparte_1
stessa attestazione del già richiamato doc. n. 4, la non ne abbia Parte_1 sostenuta alcuna e il le abbia sostenute solo in parte. Controparte_1
Il doc. n. 4 attoreo attesta letteralmente che “l'onere di euro 124.336,52 è a carico della DIA”, mentre
“per quanto concerne i servizi di cui all'allegato 3, svolti dal personale appartenente all'Arma dei
Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza” i relativi oneri “risultano direttamente erogati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza” (v. doc. n. 4).
Pertanto, trattandosi la DIA di organismo investigativo interforze, inquadrato nel dipartimento di pubblica sicurezza del , istituito con D.L. 20.11.1991 n. 327, convertito nella Controparte_1 legge 30.12.1991, n. 410, in favore del va riconosciuto il danno patrimoniale, Controparte_1 che si liquida in euro 124.336,52, pari appunto all'importo di cui alle spese a carico della DIA. Su tale importo vanno calcolati gli interessi compensativi, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n.
1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data della nota di cui al doc. n.
4 - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rispetto ai costi di euro 8.223,60, sostenuti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, come si evince dal doc. n. 4, e per l'effetto, direttamente anticipati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza e pertanto dal e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui Controparte_10
esse direttamente dipendono, difetta la titolarità attiva della pretesa fatta valere da parte di entrambe le amministrazioni dello Stato, sì che la domanda attorea non può che essere respinta con riferimento al menzionato importo.
Passando quindi al vaglio delle pretese non patrimoniali si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale fatto valere dev'essere risarcito ai sensi dell'art. 185 c.p., in quanto danno conseguente al reato, nonché ex art. 2059 c.c., poiché volto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui il buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
pagina 12 di 41 La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali); quando siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto della tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia un'autonoma sottocategoria di danno
(Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
La liquidazione del danno in favore delle persone giuridiche e più specificamente della Pubblica
Amministrazione, è confermata anche dal Supremo Collegio (v. inter alia Cass. civ, Sez. III, 4.6.2007,
n. 12929; id. Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596; Cass SU 15208/2010). Nei confronti degli enti collettivi, è configurabile, infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (Cass. sez. L, Sentenza n. 22396 del 1/10/2013). In particolare, la giurisprudenza ha valorizzato la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine, affermando che la stessa è causa di danno non patrimoniale risarcibile, sia sotto il profilo della sua considerazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire delle persone fisiche dei suoi organi. Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione statale.
In ordine alla prova del quantum, la Corte più volte ha rilevato che, mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono (con il limite previsto dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.), le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica pagina 13 di 41 conversione monetaria e, pur non integrando un danno in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi rimesse alla valutazione equitativa del giudice (v. Cass. SU n. 15208/2010).
Quanto, invece, alla questione della concreta determinazione e liquidazione dei danni morali la
Suprema Corte è costante nell'affermare che: “in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto
l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base
a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento” (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 48086 del 12/09/2018; Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 18099 dell'1.4.2015; Cass. civ, Sez. III, 4.6.2007, n.
12929).
La Suprema Corte ha quindi precisato che: “il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte dal danneggiato, ben potendosi utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale vige, infatti, il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18099 del 1/4/2015). Sulla base di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha individuato quali parametri sui quali poter poggiare la determinazione equitativa del danno, fattori quali: la gravità del fatto, la rilevanza degli interessi lesi, la notorietà dei soggetti coinvolti ed il clamore mediatico della vicenda.
Si tratta di elementi che risultano di tutta evidenza dagli atti del presente processo.
Infatti, ben diverso è il caso in cui un reato è commesso una tantum in concorso fra due o più persone dal reato commesso da agenti che, in quanto facenti parte di una associazione, ricoprono ruoli in cui si
"specializzano", sono indirizzati sul delitto da compiere, ricevono una copertura logistica dopo la commissione del crimine, non si devono occupare di smerciare gli oggetti rubati o rapinati.
Stante l'efficienza eziologica dell'associazione ai fini della verificazione del danno, il nesso rilevante non è quello della porzione di contributo dell'associato all'attività associativa che sarebbe pagina 14 di 41 singolarmente strumentale ai fini della ulteriore condotta illecita, ma è quello della mera partecipazione all'associazione, posto che ciò che rileva è la complessiva strumentalità della struttura associativa, di cui il soggetto è parte, alla realizzazione di determinati comportamenti illeciti. L'eziologia rilevante è quella fra l'esistenza dell'associazione ed il danno conseguente al reato fine, per cui è il fatto della partecipazione all'associazione a rilevare ai fini dell'ascrizione dell'imputazione del nesso causale
(Cass. n. 4908/2022).
Nel caso di specie l'associazione a delinquere cui hanno preso parte tutti gli odierni convenuti ha presentato per le caratteristiche stesse dell'associazione - tra cui il numero di partecipanti e la capillarità della copertura del territorio lombardo - elementi di particolare allarme sociale e conseguente grave lesione di diritti, quali quelli di cui all'art. 97 Cost.
Come si evince dalla sentenza del GUP di LA prodotta sub doc. n. 1, confermata, salvo in parte per la determinazione di talune pene e di questioni inerenti la confisca, dalla Corte d'Appello di LA (v. doc. n. 2), sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. 92 coimputati.
All'esito del processo penale è stata acclarata l'esistenza di quindici locali, tra cui SO, Bollate,
Cormano, Limbiate, LA, Solaro, Pioltello, Mariano Comense, , Rho, Pavia, Erba, Canzo, Per_1
Desio, NO e , soggette al coordinamento di un organo denominato “La AR”, in cui Per_2
hanno rivestito un ruolo di vertice e organo Parte_2 Persona_3 Controparte_2
deputato anche al conferimento di cd. doti secondo gerarchie e rituali tipici del sodalizio criminoso di stampo mafioso.
Gli odierni convenuti, così come i restanti imputati condannati per il reato di dui all'art. 416 bis c.p. hanno almeno preso parte, hanno organizzato e coordinato le attività illecite sul territorio, al fine di commettere reati fine tra cui crimini efferati, quali l'estorsione, le minacce, omicidi e lesioni, nonché reati di natura economica, tra cui le influenze illecite nell'aggiudicazione di appalti pubblici e nelle nomine di dirigenti nell'ambito della sanità, oltre che la cessione di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi.
L'associazione ha assunto una funzione sistemica, tale da diventare il mezzo, tramite la forza dell'intimidazione tipica del vincolo associativo di stampo mafioso, per il recupero di crediti e la commissione dei menzionati reati.
pagina 15 di 41 Il processo penale ha avuto una eco mediatica molto marcata perché, insieme ad altri paralleli, che, pur partiti da un'unica indagine o da indagini collegate hanno avuto posizioni successivamente stralciate, ha palesato un sistema prima ignoto, non solo, come detto, del tutto capillare e tale da coprire un territorio vasto e strategico sotto il profilo economico (come quello del capoluogo lombardo e di numerosi Comuni siti anche in Province limitrofe), ma anche caratterizzato da una struttura complessa, articolata, verticistica, efficiente e ben consolidata, tale da inserirsi nelle maglie delle amministrazioni pubbliche, molte delle quali si sono costituite parti civili. È stata, in altre parole, confermata l'esistenza stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, sì da essere del tutto autonoma rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti fine, nonché idonea a realizzare gli obiettivi criminosi delineati dall'art. 416 bis c.p., che l'associazione si è prefissa di conseguire. Inoltre, è stata confermata una forma organizzativa tutt'altro che rudimentale, come già detto al contempo capillare e verticistica, caratterizzata dal conferimento di cariche a livello centrale cd. doti, cui è stata conferita dalla stessa associazione una sorta di sacralità tramite vere e proprie cerimonie, seguite anche da telefonate di auguri e dall'avallo anche da parte dei concittadini dei rispettivi paesi di provenienza in
Calabria.
Nello specifico e senza nessuna pretesa di esaustività, dovendo rinviarsi al doc. n. 1 per la completa ricostruzione del sodalizio criminoso, nelle pronunce penali di primo e secondo grado si trae conferma dell'intrinseca idoneità dell'aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. La forza intimidatrice ha, in specie, connotato l'aggregato umano in sé, come risorsa da questo stabilmente acquisita per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio. Al contempo risulta provato che molteplici associati hanno fatto ricorso ad atti diretti di violenza o minaccia (cfr. inter alia nella sentenza prodotta sub doc. n. 1 pp. 346 e seguenti vengono riportati gli stralci di intercettazioni telefoniche tra e un soggetto rimasto ignoto e il primo su “questioni di Persona_4
droga e pagamenti ritardati da parte dei clienti, si mostrava molto risentito nei confronti di un soggetto che aveva fatto indebitamente il suo nome con altri trafficanti ed affermava, senza mezzi termini, che sarebbe andato a casa sua e gli avrebbe messo la pistola in testa: MAIOLO: Dove sono questi qua? UOMO: In via Padova MAIOLO: In via Padova dove UOMO: Te lo dico io (ine.) ma ti conoscono fa 'minchia io amico amico di : E andiate con il ferro UOMO: Ma va Persona_4 che ferro che andiamo li col ferro da soli se è fa ci paga e dici subito… Per questo vuole andare col
pagina 16 di 41 ferro ...io ora glielo metterei in bocca”; nella sentenza si legge: “ è un ragazzo Persona_4
che, con il "ferro", ci è cresciuto e ci sa fare, come ben si evince dalla conversazione del 29 gennaio
2007, n. 643 (fonte dell'imputazione di cui al capo 30) …: MAIOLO: Con te sono incazzato nero eh, come ti sei permesso di andare a prendere la mia pistola piccolina per darla a coso... MAIOLO: le mie pistole li prestano in giro, ohh che minchia sono giocattoli!...”; con riferimento a Controparte_11
v. sentenza sub doc. n. 1 cit. p. 116: “Il 5 giugno 2008 è in macchina con e dà CP_11 Per_5
conto di due nuovi episodi di intimidazione. In particolare riferisce di aver parlato con R_
al quale aveva chiesto la disponibilità di eseguire un atto minaccioso con arma da fuoco da
[...]
utilizzare per sparare contro alcune vetrine di un edificio di proprietà dei fratelli "Compare R_
, gli dissi: Compare indr , l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che la R_ R_ Persona_6 proviamo su questi vetri una sera di questa? ..”).
Il riferimento ad un uso sistemico della forza si rinviene anche con riferimento a figlio Persona_8 di , capo della locale di Pioltello;
dal progressivo 623 del 5.2.2009, l'intercettazione Parte_3 in automobile, ove a bordo c'erano , e un altro soggetto non Persona_9 Persona_8 meglio individuato risulta quanto segue: “Alle ore 23.55 il soggetto n.m.i dice che lui non poteva andare nei locali in quanto tutti lo guardavano e lui si innervosiva. dice che appunto per ER questo lui gira sempre con il "FERRO" addosso! Dice che lui non esce "fuori” (inteso verosimilmente fuori Pioltello) senza "FERRO" addosso. Il soggetto dice che anche lui fa così. Alle ore 23.59. nnuendo al fatto che LA è uno schifo, dice che l'altra volta si sono "SPARATI" ER
in mezzo alla strada. Dice: In mezzo alla strada vedevi..PPAM!!PPAM!!PPAM! Davanti a tutta la gente”).
Indubbiamente l'associazione ha disposto di una "fama" di potere violento e prevaricatorio, durevole nel tempo, stabile e diffusa, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un'associazione, ad esempio, di semplici estorsori.
Altra peculiarità del sodalizio criminoso è data dalla provata organizzazione verticistica con conferimento di cariche tramite cerimonie. Ad esempio, è provata la concessione della dote a ER
alla presenza del mastro generale della AR, Alla fine della
[...] Persona_10 cerimonia il padre , appena lasciato il ristorante dove era avvenuta la cerimonia, “si Parte_3 raccomandava di riferire a tutti gli affiliati della dote concessa al figlio” con le seguenti parole pagina 17 di 41 (estrapolate da un'intercettazione ambientale): “DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL, COSI Pers VEDONO COME DEVONO FARE..INC. FATTO” (Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 v. sentenza sub doc. n. 1 a p. 338 e 339). Nella sentenza si legge che nella continuazione del colloquio i tre affrontavano i problemi relativi alla distribuzione di alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle
"promozioni" avvenute e proseguendo nel dialogo diceva a di Persona_9 CP_12
“far togliere "quel coso" dall'auto di con il benestare di che Persona_8 Parte_3
affermava: "...LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO CHE SIGNIFICA
NDRANGHETA..", frase che, invece, ben si spiega alla luce del conferimento della "dote"”
(progressivo 1085 del 20.03.2009 e sentenza sub doc. n. 1).
Dalle menzionate intercettazioni si evince sia la diffusione del sodalizio criminoso, tale da comportare la partecipazione ad un evento celebrativo, tipico dell'associazione di stampo mafioso, di numerosi associati, in rappresentanza delle limitrofe locali lombarde, e tale da avere una eco quasi mediatica anche presso le famiglie calabresi, che lo stesso capo della Locale di Pioltello si raccomanda di avvisare. Il fatto stesso della ravvisata necessità di diffusione della notizia dell'affiliazione del figlio da parte di conferma la volontà di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo Parte_3 associativo, in quanto la conoscenza dell'appartenenza al sodalizio evidentemente imponeva di tenere nei suoi riguardi certi comportamenti, di mettere in guardia dalle conseguenze in caso di contegni non conformi alle richieste o al relativo codice di condotta, così come confermava il consolidamento del relativo potere.
Ad stesso è stata conferita la "dote della " in data 3.5.2008, dopo che Parte_3 Per_12
analogo conferimento è avvenuto anche alla sua presenza in favore di il 26.4.2008. Persona_13
(secondo il GUP di LA il fatto che “ [fosse] ormai entrato nel gotha della Parte_3
'ndrangheta lombarda e lo testimoniava la sua presenza al summit presso il ristorante "Il Borgo
Antico" di NO cui avevano preso parte Controparte_6 Persona_14
, Persona_15 Persona_16 Persona_17 Persona_18
, e ” cfr. doc. n. 1 p. 331). Persona_19 Persona_13 Persona_20
Inoltre, l'organizzazione e la partecipazione a numerosi summit da parte, ad esempio, di Parte_3 conferma sia la stabilità dell'associazione, sia la necessità di stabilire equilibri all'interno
[...] dell'associazione e le relazioni con l'organizzazione 'ndranghestista calabrese.
pagina 18 di 41 Dalla pronuncia penale si trae conferma ad esempio della presenza di anche al Parte_3 summit presso il ristorante "Al Borgo Antico" di NO (cui avevano preso parte anche “ Per_19
, all'epoca luogotenente di capo locale di ,
[...] Persona_21 Persona_13 R_
, capo locale di NO, e rispettivamente Persona_16 Controparte_6 Persona_23 capo locale ed affiliato di Rho”) per definire gli equilibri all'interno dei locali di SO e Cormano, nonché il 22.2.2008 un altro incontro tra , e con Parte_3 Persona_24 Persona_25 rappresentanti delle locali di NO, Desio ed Erba: “tali incontri ritraevano l'espressione della comunanza di interessi delle famiglie calabresi e di quell'attività di ausilio reciproco che consentiva di ricondurre tutte le locali nell'unica struttura nonché centro di interessi rappresentato dalla
"AR"” (v. doc. n. 1 p. 329).
Le indagini hanno consentito di confermare la persistenza di rapporti intrattenuti dai coimputati con gli associati calabresi;
ad esempio dalla conversazione telefonica tra e si CP_11 Persona_10 evince il riferimento ad accadimenti la cui “conseguenza sarà quella di creare un completo distacco con i vertici della 'ndrangheta in Calabria”: infatti, riferisce a le CP_11 Per_10
considerazioni a lui espresse da esponente anziano della locale di Persona_26
LA, allorquando questi, manifestando a la sua volontà di concedere delle doti ad Per_21
affiliati alla locale di LA non riesce ad avere alcuna risposta e lo stesso avrebbe Per_26 riferito a che in questo modo si stava creando “un nord ed un sud", intendendo che si CP_11
arriverà al completo distacco della "LOMBARDIA" dalla originaria struttura di vertice calabrese. A quel punto iflette che a creare la "LOMBARDIA" e a riconoscerne come capo lo stesso CP_11
erano stati, a suo tempo, "SAN LUCA, PLATÌ, SINOPOLI ed altri paesi", Persona_21
riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata dai massimi esponenti della 'ndrangheta , Parte_4
motivo per il quale solo tali referenti avrebbero potuto intervenire per fermare o correggere l'operato di (cfr. doc. n. 1 p. 105 progr. n. 1240 del 04.06.2008). Per_21
Con specifico riferimento alla cd. Locale di , secondo le dichiarazioni del collaboratore Per_1 Tes_1
, nell'area del sud-ovest milanese era presente dagli anni '70, la locale di , i cui
[...] Per_27
principali esponenti erano tutti originari di Platì. Successivamente quella di OR è stata indicata come autonoma Locale, facente capo a di cui era il principale Per_28 Controparte_2
collaboratore, poi diventato dal 31.10.2009 nuovo rappresentante della AR (Mastro Generale
pagina 19 di 41 della AR). Anche è stato identificato non solo come partecipe, ma Controparte_3
anche come associato avente una funzione di spicco.
In particolare si ha sicura contezza delle presenza di una locale di 'ndrangheta a dall'ascolto di Per_1 una conversazione registrata a bordo dell'auto di tra quest'ultimo e il 4 marzo 2008 CP_11 Per_29
(cfr. doc. n. 1 p. 474: “"c'è , mandò la 'm basciata che per il momento loro non si Per_1
muovono"...om issis,..; i due uomini continuavano il discorso parlando di una non meglio precisata carica in seno alla AR, la carica che aveva passato al defunto Per_28 Per_30
classe 61, e che ora, a seguito della morte di questi, era vacante, ma che di diritto sarebbe
[...]
spettata a . (vds. ambientale progressivo n. 84) Qualche giorno dopo, il 6 marzo 2008, Per_1
e , discutendo di e della Controparte_11 Parte_5 Persona_21
partecipazione delle varie locali aderenti alla AR ad un summit tenutosi la sera prima, dicevano che "di " non c'era nessuno, ribadendo quindi inesistenza della locale e la sua Per_1 appartenenza alla AR”).
Da altra intercettazione ambientale “MANDALARI commentava la circostanza che i rapporti con
li tiene per quanto riguarda "i cazzi del lavoro"”, sì che uno degli Per_1 Persona_31
interessi comuni tra gli affiliati di e gli altri appartenenti alla AR era rappresentato dalla Per_1
“necessità di garantire il monopolio dell'attività di movimento terra in capo ai padroncini calabresi”.
Dalla sentenza del GUP di LA si evince anche che i rappresentati di raramente hanno preso Per_1 parte ai summit, poiché come si è appreso da diverse intercettazioni ambientali “la locale, infatti, è
"combinata male"” (v. doc. n. 1 nel senso che tra i vari affiliati è circolata la voce che: ''gli hanno trovato le cimici nelle case ": ciò riferiva a nel mese di marzo 2008). CP_11 Per_29
Nel corso delle indagini è stato rilevato che la locale di , “forse più delle altre, probabilmente Per_1
Per_3 perché "figlia" di (paese d'origine di una delle famiglie più antiche della 'ndrangheta, quella dei
" "), si atteneva a tutte una serie di regole tramandate di generazione in Persona_33 generazione”, tra cui norme che disciplinano i rituali tipici della 'ndrangheta, sia che regolano il comportamento degli affiliati in varie situazioni della vita pubblica e privata. Tra di esse è stata riscontrata la regola per gli inviti al matrimonio, secondo cui il capo locale distribuisce l'invito agli altri capi locale e, “nel caso di , che vengano distribuite due buste: una personale e una per Persona_34
pagina 20 di 41 la locale” (cfr. doc. n. 1 p. 478 che cita l'intercettazione ambientale 2898 del 29.03.2009 autovettura
. CP_11
Ulteriore conferma del fatto che la locale di fosse un'associazione criminale che rispettava le Per_1 regole e gli usi di 'ndrangheta si ha quando dovendo concedere a Per_28 Controparte_3
nativo di Grotteria, una dote superiore, “non procedeva in autonomia all'interno del
[...]
proprio locale, ma informava della sua intenzione , capo della locale di Parte_5
Cormano e nativo di Grotteria, interpellandolo sulla dote da concedere in modo da non andare in contrasto con la locale madre di ” (cfr. doc. n. 1 p. 478). Parte_6
Come anticipato è stato individuato come facente parte della Locale Controparte_3
detto " ", originario di , era il gestore del bar "Piccolo Lord", esercizio pubblico Per_35 Parte_6
formalmente intestato al fratello . In ragione della comune provenienza da , Parte_5 Parte_6
era particolarmente legato agli affiliati della locale di Cormano, pur Controparte_3
Per_ appartenendo ad una locale diversa, quella di , che vedeva nella località di la casa madre. Per_1
"Il Piccolo Lord" era stato individuato come luogo abituale d'incontro per gli affiliati delle locali di
Cormano, e talvolta anche per quelli di SO che abitano in zona e il locale è stato adoperato Per_1
per riunioni di 'ndrangheta cui presenziano autorevoli esponenti delle 'ndrine calabresi quali
[...]
(esponente di spicco della locale di Oppido Mamertina) e (capo locale Per_36 Persona_37
). Parte_6
Detto esercizio era punto di riferimento anche per gli associati calabresi che venivano al Nord. Ad esempio, tra il 25 e 26 febbraio 2009, che si trovava in AR, aveva utilizzato per Per_37
comunicare con gli affiliati di Cormano il telefono cellulare di che lo Controparte_3
aveva accompagnato in giro con la propria automobile. Inoltre, il giorno 26 presso il "Piccolo Lord" si sono riuniti anche “ Persona_37 Parte_5 Persona_38
”. Anche in due circostanze, Parte_7 Persona_18 Persona_36 accompagnato dall'anziano affiliato di SO, , aveva usufruito del "Piccolo Lord", Persona_39
messo a disposizione sempre da incontrandosi con i vertici della Controparte_3 locale di Cormano, , e (…v. Parte_5 Persona_38 Parte_7 avvenuti il 19.02.2009 ed il 12.02.2009)”.
pagina 21 di 41 è stato altresì identificato tra i partecipanti al summit di Paderno Controparte_3
Dugnano del 31 ottobre 2009, ove era stato eletto nuovo reggente della "AR" Controparte_2
ed ivi vi era giunto proprio in sua compagnia. Nel corso della riunione sono state registrate alcune parti di conversazioni tra i presenti e il neo eletto in tale contesto ha dichiarato che in sua assenza “le ambasciate potevano essere lasciate o a " ( ovvero a " " Persona_40 Per_28 CP_3
( . Da ciò si coglie tutta l'importanza rivestita dalla figura di Controparte_3
come "uomo di fiducia" del nuovo reggente della AR e vi è Controparte_3 piena prova della sua partecipazione al sodalizio”.
Al momento della esecuzione della misura cautelare è stata rinvenuta nella sua disponibilità un foglio riferibile alla "Società del Vangelo" e ai rituali dell'associazione mafiosa (cfr. doc. n. 1 p. 485) e allo stesso tenuto conto il suo “essere "a disposizione" di tutte le locali” egli è stato insignito della dote del
"quartino" (cfr. intercettazione - Progressivo 3659 del 21.06.2009 sub doc. n. 1 p. Per_29 CP_11
479).
Il prestigio della locale di era accresciuto dalla nomina di quale nuovo Per_1 Controparte_2
reggente della AR. Egli gestiva un distributore di benzina attorno al quale ruotava il traffico di droga;
nel 1993, nell'ambito dell'operazione "NORDSUD", e sono stati Per_15 Persona_41
destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusati di appartenere ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riportando, in seguito, condanna per violazione della legge stupefacenti. L'esercizio è stato ceduto ad un prestanome dopo l'esecuzione misure cautelari.
è stato individuato come titolare anche di un panificio gestito dalla figlia e dal genero, Controparte_2
ancorchè le sue disponibilità non trovino corrispondenza e giustificazione nella capacità di reddito risultante dalle dichiarazioni presentate.
Nella sentenza del GUP di LA si legge altresì che egli il 31 ottobre 2009 è eletto nuovo "MASTRO
GENERALE" della AR su proposta della "casa madre" calabrese, sì che dopo la morte di egli ha fatto da “trait d'union con le locali calabresi”. Per_21
era sempre stato legatissimo al capo locale di , tanto che i due venivano CP_2 Controparte_13
sempre nominati insieme per le questioni attinenti la locale in oggetto e in più occasioni sono stati filmati mentre, insieme, partecipavano ad eventi significativi (per esempio al “funerale del figlio di il 23.04.2008, o la concessione del "quartino" a Persona_36 Controparte_3
pagina 22 di 41 o al "summit politico" organizzato da presso il ristorante "La Masseria" il 23.05.2009 Per_28
per appoggiare la candidatura di per le comunali di Cologno Monzese o Persona_42
semplicemente mentre si intrattenevano a discutere tra di loro nei pressi del negozio di Per_28
a ”). Per_1
Ad avviso del GUP di LA “anche può essere definito un ''senatore' della 'Ndrangheta, per CP_2
l'anzianità, per le "doti elevate" che possiede, per il rispetto che gode sia in AR che in
Calabria” (cfr. una conversazione intercettata a bordo dell'auto di intercorsa tra Controparte_11 questi e a proposito di in cui essi affermavano che “egli Parte_5 Controparte_2
aveva "pure quelle del , cioè le doti massime che aveva defunto capo Per_43 Persona_44 della Liguria” (v. doc. n 1 p. 487).
Nella "campagna elettorale" dei possibili successori alla carica di reggente della AR a seguito dell'uccisione di sia sia si presentavano Persona_21 Parte_2 Controparte_11
presso ogni capo locale o persona dalle alte doti per verificare come potrebbe essere accolta la propria candidatura;
quest'ultimo si è recato presso . Controparte_2
Nel febbraio marzo 2009 la polizia giudiziaria documentava una serie di incontri intercorsi tra CP_2
e tutti evidentemente collegati ai problemi Per_28 CP_3 Persona_38 Parte_2
sorti in relazione alla successione di . Persona_21
Risulta peraltro che il 23.5.2009 si sia riunito, insieme ad altri esponenti di rilevo della CP_2
AR, in un summit voluto e organizzato da per appoggiare la candidatura alle Per_28
elezioni amministrative per il comune di Cologno Monzese di Persona_42
In conclusione, non solo prendeva parte alla locale di , ma anche la sua carica direttiva CP_2 Per_1
ed organizzativa di della AR de hanno consentito di identificarlo di Parte_8 personaggio di assoluto spicco all'interno della Locale (cfr. doc. n. 1 p. 488).
Nella sentenza del GUP di LA si trae conferma che anche all'interno della Locale di si Per_1
prestasse una mutua assistenza tra affiliati (cfr. aiuto prestato a che, a Persona_31
seguito del sequestro dei beni che aveva colpito lui e il padre, si era trovato nella necessità di dover far lavorare i propri automezzi per non fare fallire la società di famiglia, ; gli veniva in Parte_9
Per_4 ausilio detto " , sempre partecipe della locale di , che nel mondo degli Persona_45 Per_1
pagina 23 di 41 autotrasporti e del movimento terra lavorava da anni e “aveva gli agganci e le conoscenze giuste per far operare anche i camion di , nonostante il periodo di crisi” cfr. doc. n. 1 p. 477). Per_21
Nell'ambito invece della cd. Locale di NO è stata confermata la partecipazione di
[...]
al sodalizio criminoso. Risulta dimostrata infatti provata la sua presenza ad incontri cruciali, CP_4 tra cui l'incontro del 2 settembre 2008 presso l'Ospedale di Mariano Comense, ove Per_47
, riceveva la visita di “altri capi locale della "AR", i quali, essendo da poco rientrati
[...]
dalla Calabria dopo avervi trascorso le vacanze estive, dovevano aggiornar[lo] circa le nuove linee guida adottate per la "AR" dalle cosche calabresi di riferimento, dopo la morte di Per_21
”; all'incontro erano presenti esponenti di spicco della cosca, come
[...] Controparte_11
e che raggiunti da Parte_5 Persona_10 Persona_16 Persona_17
, , che erano giunti assieme sono entrati insieme all'interno del nosocomio.
[...] Controparte_4
La presenza di è stata riscontrata anche assieme al suo "capo" in Controparte_4 Persona_16 occasione dell'importante summit organizzato la sera del 20 gennaio 2009 all'interno del ristorante della pista di motocross di Cardano al Campo, gestito da integrante la prima Persona_25 riunione degli affiliati dell'organizzazione di 'Ndrangheta denominata "AR" dopo l'omicidio di
Persona_21
È stata confermata la sua presenza alla successiva riunione del 28.01.2009, tenutasi presso il bar
STOMP di NO, alla quale hanno partecipato ancora e Persona_16 Persona_48
Controparte_14
Si condivide pienamente la valutazione operata dal GUP di LA, che dalla prova della partecipazione di alle riunioni dell'associazione ha tratto la prova della Controparte_4 partecipazione al sodalizio: “il fatto che fosse presente mentre gli esponenti di vertice dei locali dibattevano dei futuri assetti del sodalizio in AR, è comunque estremamente significativo della sua intraneità alla associazione criminale, poiché risulta evidente che non sono discorsi e argomenti che si possano affrontare in presenza di estranei” (cfr. doc. n. 1 a p. 495).
Nell'ambito della locale di NO è stata riscontrata la commissione di gravi fatti di reato di estorsione e usura (cfr. doc. n. 1 p. 504 che riporta le sommarie informazioni rese sull'usura ed estorsione commessa da ai danni di : “.. Per questo importo Controparte_14 Parte_10 aveva fatto delle cambiali? RISPOSTA: Si, ne facevo 3 per 10.000 euro l'una. La prima la pagavo, la
pagina 24 di 41 seconda prima della scadenza ho telefonato a che avevo solo 5 mila euro e non 10, lui di CP_14
risposta mi diceva che andava bene e provvedeva a ritirare S.OOO euro e richiamare la cambiale dalla banca, ma in cambio ho dovuto firmare 4 cambiali da 2.500 euro per un totale di 10.000 euro.—
// La modalità sopra descritta era solito fare da parte di ogni qualvolta non riuscivo a CP_14
pagare la cambiale integralmente lui me ne riproponeva altre da firmare e da saldare.—// Preciso che anche quelle pagate in contanti, non mi sono mai state restituite.— // DOMANDA: Quanto ha pagato sino ad ora?—// RISPOSTA: Non lo so con esattezza ma sicuramente più di 70.000 euro (70 mila euro). // DOMANDA: Ha mai subito minacce e violenze fisiche ?—// RISPOSTA: Si, ricevevo continuamente telefonate di giorno e di notte da parte di e di altre persone Posso citare CP_14
un episodio di circa due anni fa, quando mi dovevo incontrare con lui per portargli dei soldi a
Cardano Al Campo, alla prima rotonda dell'uscita della superstrada che porta alla Malpensa, dove giungeva con un BMW - SUV nero, in compagnia di una persona con i capelli lunghi neri CP_14
Per_4 ed altro soggetto di nome che guidava il veicolo. Nell'occasione veniva verso di CP_14 me colpendomi con un pugno in faccia”).
Gli episodi usurari peraltro descritti in sentenza sono preceduti da pesanti minacce (cfr. quella del
9.12.08, descritto alla p. 502 della sentenza del GUP in cui si legge che la minaccia “fa logicamente presupporre un rapporto di natura illecita molto più ampio di quello allo stato accertato, in cui
l'imputato chiede se si ricorda quel cazzotto che gli ha dato. dice che, infatti, ha sbagliato. Parte_10
dice che gliene darà altri cento di quelli con una forza cento volte peggio. ... CP_14 CP_14
risponde al suo interlocutore che se non rispetta i patti la prima cosa che farà lunedì sera, sarà ammazzargli il cane, che taglierà la gola al cane, risponde che venerdì pomeriggio sarà Parte_10 da lui”; cfr. p. 502 che riporta le SIT di in relazione al rapporto con Parte_10 Controparte_14
“Si è mai recato in ospedale o fatto refertare per lesioni subite?—// RISPOSTA: No per paura e per la futura incolumità personale, come un anno prima dell'episodio di Cardano al Campo quando a
Lainate, all'uscita dell'autostrada, dopo aver avuto una convocazione da parte di per il CP_14
pagamento del debito, io mi presentavo sul posto e venivo aggredito da quest'ultimo insieme ad altri tre individui, tra questi uno mi minacciava con uno "stiletto" puntandomelo alla gola, dopo avermi buttato a terra dicendomi :" TI SGOZZO COME UN MAIALE SE PAGHI".— Può Tes_2
Per_4 riferire altre cose utili ? RISPOSTA: Circa due anni fa, a favore della TA di tale , soggetto
pagina 25 di 41 sopra indicato, su indicazione di con minacce sempre di quest'ultimo, emettevo una CP_14
fattura falsa per lavori mai fatti, forse dell'importo di 20-25 mila euro. // DOMANDA: Ha qualcosa altro da aggiungere?—// RISPOSTA: Si, quando ero in momenti di difficoltà economica, mi recavo dal
Geometra che mi anticipava il denaro che poi portavo al // DOMANDA: CP_15 CP_14
I suoi figli hanno mai avuto minacce?—// RISPOSTA: Si, rammento un episodio di quando erano sul treno per andare a scuola, periodo non lo ricordo con precisione, i miei figli sono stati affiancati da due persone, di sicuro non c'era che dopo aver avuto conferma che erano i FIGLI di CP_14
, li facevano scendere dal treno. Successivamente ricevevo una chiamata da queste Parte_10
persone che mi dicevano: "OGGI I TUOI FIGLI HANNO PERSO LA SCUOLA, METTITI A
POSTO PERCHE' POTREBBERO PERDERE QUALCOS'ALTRO". Le parole forse non erano proprio queste ma il significato ed il tenore era molto vicino ….tuttora vengo minacciato telefonicamente ed in alcune occasioni mi è stato detto "PRIMA O POI ESCONO DAL CARCERE E
TI VENGONO A PRENDERE... QUALCUNO INIZIA GIÀ' AD USCIRE, STAI ATTENTO... " e continuano a rivendicare dei pagamenti atti al saldo dei propri legali”).
Altrettanto gravi risultano i fatti di usura, minacce ed estorsioni ai danni di un certo Persona_50 tali da denotare la sistematicità del prestito usurario, coperto anche dall'emissione di fatture, nonché il metodo intimidatorio tipico del sodalizio 'ndranghetista (cfr. doc. n. 1 a p. 510-511: “In data 20 giugno
2008 mi recavo nel comune di Somarate (VA) per vedermi con il NICO. Ricordo che l'incontro CP_1 avvenne all'interno di un bar di cui non ricordo la denominazione e l'esatta ubicazione. in quella circostanza era accompagnato da due persone, anche loro di chiara origine . Dopo i Parte_4 convenevoli di rito il NICO mi consegnava un assegno circolare dell'importo di € 20.000,00 a me intestato. Contestualmente, a mia volta, consegnavo un assegno bancario di € 33.000,00 con scadenza
25 luglio 2008 e la fattura N. 5 di € 25.000,00. Preciso che detta fattura, su indicazione del NICO, la intestavo alla ditta C.F. costruzioni di , ... Immediatamente mi accorgevo che Persona_51
l'importo tra la fattura e l'assegno aveva un disavanzo di € 5.000,00 e per tale ragione chiedevo al
NICO se la rimanenza del danaro mi venisse data successivamente. Il NICO rispondeva che eravamo a posto così lasciando chiaramente intendere che gli interessi per questa operazione erano pari a 13.000,00 + 4.166,00 Euro (iva riportata in fattura) mensili su un totale d i 20.000,00. Alla scadenza dell'assegno di 33.000,00 € da me emesso e datato 25 luglio 2008, la banca BPM Ag. 599
pagina 26 di 41 protestava tale titolo in quanto privo di fondi. Successivamente a quest'episodio iniziavo a subire da parte del NICO, minacce di morte e altro. .. nei primi giorni di settembre dell'anno 2008 il NICO, unitamente a tre persone, si presentò presso il mio ufficio che all'epoca dei fatti era ubicato in
Sirmione via del comune e che da circa 12 mesi ho chiuso. In quell'occasione, dovetti, sempre sotto minaccia verbale e psicologica, cedergli l'autovettura BMW X3 di colore grigio metallizzato,
..rammento che quel veicolo era nuovo fiammante;
infatti, aveva solo due mesi di vita ed era stato acquistato per 38.000,00 €. Il NICO mi fece firmare 4 cambiali dell'importo di € 3.500,00 cadauna, con scadenza ottobre - novembre - dicembre 2008 e gennaio 2009. Di questi titoli ho onorato Par CP_1 solamente la prima cambiale mentre le altre sarebbero state pagate dal amico , poiché Pt_11
precedentemente aveva contratto un debito, di pari importo, con me. Ulteriori minacce m i sono giunte,
Pt_
ite , a partire dal mese di Novembre 2008, fin o al mese di gennaio 2009, anche in quelle Pt_13
CP_1 circostanze il testo dei messaggi inviatimi da , era chiaramente intimidatorio”).
Anche rispetto alla cd. Locale di Rho si ravvisa una complessa e sistemica organizzazione, preposta alla commissione di reati, munita delle caratteristiche tipiche del vincolo associativo di stampo
'ndranghetista.
Sono stati identificati come partecipi , Controparte_5 Persona_52 Controparte_7 Persona_23
e , capo della Locale. Controparte_6
La locale di Rho è stata identificata come una delle più anziane della AR;
in Controparte_7 una conversazione con del 9.8.2008 dice testualmente: “il nostro, il locale nostro, vedi che è Per_25
da trent'anni che esiste".
Viene sui generis, poiché a non ha un locale madre di riferimento in Calabria e ciò dipende delle diversificate origini dei suoi affiliati: è originario di Gela, ha origini CP_6 Controparte_7
pugliesi, proviene dalla provincia di Catanzaro, proviene da Vibo Persona_52 Controparte_5
Valentia e da Tropea: la variegata origine e la mancanza di saldi punti di riferimento in Persona_23
Calabria è ritenuta una delle cause della non grande considerazione in cui sono tenuti gli affilati di Rho.
Solo , grazie ai favori di nel periodo in cui questi era il capo della AR ha CP_6 Per_21
goduto di una posizione di prestigio e di privilegio, tanto che in alcune intercettazioni ambientali egli è definito il “primo responsabile", in sostanza il vice di Per_21
pagina 27 di 41 Nella zona si riscontra di regola l'imposizione del pizzo per le attività economiche, soprattutto nel settore del movimento terra: “ nel lungo girovagare in auto con si annota i CP_7 Per_25 nuovi cantieri aperti prospettandosi l'opportunità di andare a chiedere la " mazzetta"”.
Inoltre sia sia commettono sistematicamente reati, tra cui quelli Controparte_7 Persona_52
contro il patrimonio, contando anche sulla complicità di appartenenti all'Arma dei Carabinieri in servizio proprio a Rho. L'appoggio delle forze dell'ordine integra un chiaro esempio della capacità
d'infiltrazione delle organizzazioni di stampo mafioso che sono presenti da molti anni sul territorio
(cfr. doc. n. 1 p. 443).
Per quanto riguarda specificamente la sua presenza può oggi definirsi “una costante Controparte_6 dei gravi fatti di sangue maturati nella zona di Rho e NO”, come nel caso dell'omicidio di del 12.12.1990 e dell'omicidio di (cfr. doc. n. 1 p. 444). Persona_53 Persona_21
Egli ha rivestito una posizione di indubbio rilievo, tanto che in numerose intercettazioni egli “appare, non senza contrasti tra gli esponenti delle "locali", come il "punto di riferimento" in luogo di
(cfr. doc. n. 1 p. 446: “ … si rende conto che non può designare Persona_21 Per_21
ufficialmente come proprio successore , perché ciò non sarebbe accettato dagli " CP_6
anziani", quale ad esempio Si tenga inoltre presente che ciascuno dei più Persona_54
autorevoli esponenti lombardi ha comunque i propri importanti referenti in terra e Parte_4
non ha il carisma né l'autorevolezza per essere accettato in Calabria dove, non essendo CP_6
autoctono, sarebbe guardato con diffidenza. Gli stessi affiliati lombardi mostravano di non avere grande stima in ”). CP_6
Nella sentenza del GUP di LA si legge che la " preferenza" che manifestava in Persona_21 suo favore creava malumori tra gli altri capi locali (cfr. nell'ambientale n. 694 “ e CP_11
affrontano il ruolo di nell'organizzazione della "LOMBARDIA", Per_10 Controparte_6
che lo vedrebbe essere il vice di e il primo manifesta fin da subito la sua contrarietà in Per_21
quanto non approva il fatto che, in assenza di NOVELLA, a dare disposizioni sia proprio
, accettando piuttosto che tutti i vari capi locale decidano congiuntamente”). CP_6
La sua presenza viene riscontrata in occasioni cruciali, tra cui il 23.04.2008 alla cena organizzata al ristorante "Borgo Antico" “unitamente a Persona_19 Persona_10 [...]
, , Parte_3 Persona_16 Persona_17 Persona_18 Persona_13
pagina 28 di 41 ”, il 26.04.2008 alla cena organizzata da “ in occasione Persona_20 Persona_13
dei festeggiamenti per la concessione delle "doti" che quest'ultimo aveva ricevuto presso il ristorante
“La Fornace" unitamente a Persona_19 Persona_10 Parte_3
e , il 3.5.2008 al Controparte_5 Persona_24 Persona_55 Persona_56
crossdromo di Cardano al Campo, organizzato per riunire tutta la struttura di 'ndrangheta denominata
"La AR" al quale presenziavano molti elementi di spicco.
Egli era in compagnia di il 14 luglio 2008, quando quest'ultimo è stato ucciso a colpi Persona_21
d'arma da fuoco al di San Vittore Olona. Controparte_17
Nonostante il periodo successivo alla morte di si potesse presagire difficile per lui, che era un Per_21
suo protetto, in realtà nella prima conversazione utile intercettata, e Controparte_7 [...]
sembrano riconoscerne appieno l'autorità quale capo della locale di Rho (cfr. Per_25
Intercettazione n. 1220 il 27.08.2008 richiamata a p. 448 del doc. n. 1: Persona_25
spiegava a che, in caso di allontanamento dal territorio del locale, doveva avvisare il suo CP_7
capo ( , cominciandogli eventualmente a chi lasciava l'incarico. Poiché Controparte_6
aveva la dote dello "sgarro nella maggiore", avrebbe dovuto quindi avvisare il "mastro di CP_7
giornata" per lasciargli la carica temporaneamente”).
Dunque , pur avendo perso il suo mentore, ha comunque conservato un ruolo importante CP_6
negli equilibri tra i responsabili delle locali lombarde, tanto che il 24 luglio 2009 ha preso parte alla cerimonia di concessione della "dote" del "padrino" a mentre è "assente giustificato" Persona_57 all'elezione del nuovo Mastro Generale (cfr. doc. n. 1 p. 450).
risulta affiliato della locale di Rho, in quanto partecipa a summit di 'ndrangheta, nel Controparte_5
corso dei quali vengono conferite doti e cariche e si mette a completa disposizione degli interessi della locale, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso. Egli è indicato quale contabile della locale nella cui cassa comune vengono conferiti anche proventi delle attività illecite in particolare quelle condotte da (dalle intercettazioni si trae conferma che il Controparte_7
7.6.2008, in occasione del matrimonio tra cugina di ed , Parte_14 Persona_16 Persona_58
egli si è adoperato quale amministratore della "bacinella" , per predisporre la "busta regalo" per gli sposi per conto della delegazione rappresentativa del "locale di Rho", formata da Persona_23 CP_7
e ). È anche uomo di estrema fiducia di , che se ne è servito
[...] Persona_59 Controparte_6
pagina 29 di 41 soprattutto come autista, affidandogli anche mansioni varie, nella sostanza è il suo factotum (colui che annota gli appuntamenti e gli incontri con i vari sodali). La prova che egli fosse gregario della locale è stata desunta dal GUP dalle conversazioni telefoniche intercettate e dai servizi di osservazione predisposti dagli investigatori, da cui si evince che egli era in quotidiano contatto con i sodali e ha preso parte assieme a ai summit più importanti di 'ndrangheta (cfr. doc. n. 1 p. 450). CP_6
Vi è conferma della sua presenza il 3.5.2008 al summit tenutosi presso il crossdromo dì Cardano al
Campo, organizzato per riunire tutta la struttura di 'ndrangheta denominata "La AR" al quale presenziavano molti elementi di spicco e due noti latitanti con scopo la concessione delle doti della
" " ad e Prima dell'incontro le intercettazioni hanno Per_12 Parte_3 Persona_18
consentito di verificare il suo ruolo di intermediazione con Per_25
pugliese nato a [...], non svolge di fatto alcuna attività lavorativa e, come Controparte_7
testimoniano i suoi precedenti penali e di polizia, è dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, soprattutto furti e ricettazioni. Allo stesso è stata attribuita la "dote" di "sgarro" e sebbene risulti organico al “locale di Rho", è in stretti rapporti con affiliato del "locale di Persona_25
Pioltello" (cfr. doc. n. 1 p. 458 “conversazione di cui al prog. n. 1310 registrata II 02.09.2008 tra
e . I tre sono alla ricerca di modelli Persona_25 CP_18 Controparte_7
specifici di autocarri da rubare;
quando transitano nei pressi di un cantiere a Rho commentano il fatto che la ha iniziato a fare degli scavi e che chiunque faccia degli scavi a Rho DEVE R_0
PAGARE. dice che devono " picchiarli" e chiedere loro il pizzo, così quelli della Per_25
si rivolgeranno a con il quale lui è già d'accordo, il che conferma R_0 Persona_61
peraltro il controllo della ' ndrangheta su quello che è storicamente il settore economico di maggior infiltrazione mafiosa;
il movimento terra”).
Alla luce di quanto si evince dall'accertamento definitivo intercorso in sede penale anche nei passaggi motivazionali che sono stati sommariamente sopra riportati, indubbiamente ricorre una lesione della reputazione dello Stato quale soggetto deputato a garantire ai cittadini il diritto di vivere in un contesto caratterizzato da civile convivenza. Il sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto del numero dei soggetti coinvolti, della natura sistemica dello stesso, nonché della sua diffusione anche territoriale ha destato particolare allarme sociale e ha minato le basi di una civile convivenza nelle zone da esso interessate.
pagina 30 di 41 Al fine di identificare il soggetto che ha patito il danno reputazionale a causa del sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto che la domanda è stata proposta tanto dalla Parte_1
Ministri quanto dal , si osserva che tra i soggetti pubblici costituzionalmente Controparte_1
necessari, oltre ai Comuni, alle Regioni, alle Province, alle Città Metropolitane rientra lo Stato.
Nell'ambito dell'organizzazione statale viene in rilievo la funzione esecutiva esercitata dal Governo.
In tale contesto va richiamato l'art. 95 Cost. che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale di governo e ne è responsabile, nonché mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Per lo svolgimento delle sue funzioni egli dispone di una struttura amministrativa di supporto che è la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Essa assolve inter alia alla funzione di direzione e dei rapporti con l'organo collegiale di governo e alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico generale, nonché al monitoraggio del relativo stato di attuazione.
I che assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compongono il Governo della CP_19
Repubblica, sono organi dello Stato dotati di un'autonoma legittimazione processuale e sostanziale, tanto che gli atti ed i comportamenti, anche ai fini di un eventuale giudizio di invalidità e responsabilità posti in essere dal sono imputati non già allo Stato, ma al stesso. In questa CP_1 CP_1 prospettiva si giustificano, infatti, anche l'autonomia finanziaria dei e la dotazione di beni CP_19
immobili e immobili.
Quanto specificamente al ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 398/2001 Controparte_1
(Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
), ratione temporis applicabile alla fattispecie - tenuto conto che la commissione Controparte_1 dei delitti associativi per cui è causa è stata individuata a decorrere dall'anno 2007 - il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, articolazione del svolgeva le funzioni di Controparte_8
“garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali”.
La norma è stata abrogata dal D.P.C.M. n. 78/2019, che all'articolo 3 ha ampliato le funzioni del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, individuando, oltre a quella - già prevista - di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, anche il pagina 31 di 41 raccordo e la leale collaborazione con le autonomie locali, la consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali, nonché, in particolare, quella di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, la promozione, il sostegno e il monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale.
In tale contesto istituzionale, essendo Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 95 Cost. responsabile della direzione e politica generale del Governo e dunque di tutte quelle decisioni attuazione del programma di governo, tra cui rientra anche la politica di sicurezza pubblica, non può che discendere che la lesione reputazionale dello Stato anche rispetto al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. non può che identificarsi come lesione reputazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ne ha la direzione a livello nazionale. Al contrario, essendo il , Controparte_1 organo preposto all'epoca della commissione dei fatti illeciti alla mera funzione di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento e non anche preposto (come lo è a decorrere dal 2019) alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, alla promozione, al sostegno e al monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale, non può ravvisarsi in capo ad esso una lesione reputazionale, nemmeno in termini di violazione del principio di buon andamento di quella specifica articolazione statale.
Se è vero, infatti, che all'epoca dei fatti il era organo tenuto all'esecuzione delle Controparte_1
attività di indagine (che in effetti ha eseguito e nei cui confronti è stato disposto il rimborso delle relative spese), è altrettanto vero che esso era ed è dotato di autonomia sostanziale e funzionale rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'epoca di commissione dei fatti illeciti era dotato solo di generali funzioni di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento;
la funzione di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale è stata infatti prevista a decorrere dal
2019, sì che dette funzioni sono state introdotte, con conseguente ampliamento di quelle proprie del
, in epoca non solo successiva al periodo di commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., CP_1
ma anche alla condanna generica al risarcimento del danno dal parte del GUP di LA del
19.11.2011, divenuta poi definitiva nel 2014.
pagina 32 di 41 Del resto nessuna specifica allegazione si evince dagli atti depositati dalle parti attrice che hanno sempre chiesto il riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo ad entrambe, non solo senza operare una contestualizzazione nell'ambito Costituzionale delle due amministrazioni attrici, ma anche limitandosi a genericamente dolersi del pregiudizio in capo alle “persone giuridiche, in relazione alla lesione di diritti di natura non patrimoniale (lesioni dell'onore, della reputazione, dell'identità personale, dell'immagine etc.)” e chiedendone la commisurazione “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. citazione a p. 9).
Si ritiene, in altre parole in ragione di tutti gli argomenti che precedono, titolare attivo della pretesa fatta valere in giudizio la sola in quanto ai sensi dell'art. 95 Cost. Parte_1
responsabile delle politiche generali di governo e quindi anche di quella di sicurezza pubblica, di gestione ed attuazione del programma di governo, nonché ente costituzionalmente necessario che rappresenta lo Stato.
Per tutte le ragioni che precedono, tenuto conto del particolare allarme sociale destato dal sodalizio criminoso sopra descritto e del conseguente discredito dello Stato preposto alla garanzia dell'incolumità dei cittadini e, in buona sostanza, della sicurezza pubblica, nonché garante del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., si reputa che sussistano gli estremi per riconoscere in favore della sola il danno non patrimoniale, che si Parte_1 liquida, all'attualità, tenuto conto della marcata gravità dei fatti di reato accertati nella misura di euro
5.000.000,00.
Va disattesa la richiesta del convenuto IS di ritenere il suo apporto causale nella causazione dei danni minimo, dovendosi ritenere per i motivi sopra esposti che egli abbia rivestito un ruolo di partecipe del tutto rilevante nell'ambito del sodalizio criminoso.
Dall'importo sopra indicato debbono essere dedotte le somme riconosciute a carico degli imputati e in favore dell'amministrazione dello stato a titolo di confisca in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno.
Rispetto ad esso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere pagina 33 di 41 all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Sul punto, pur a fronte dell'eccezione formulata nell'interesse di e Controparte_20 CP_21
quella di "compensatio lucri cum damno" si osserva che si tratta di un'eccezione in senso
[...]
lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n. 23588 del 28/07/2022 e n. 26757 del 24/11/2020).
Nel merito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che nel giudizio civile promosso per ottenere il risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p., ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno (cfr. Cass. n.
34536/2023).
Infatti, la confisca disciplinata dall'art. 322 ter c.p. costituisce una sanzione in forza della sua natura punitiva e “persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva”. Essa differisce dalla condanna al risarcimento del danno, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite. Secondo la giurisprudenza (v. Cass. pen. n. 39874 del 2018):
“per quanto attiene più specificamente ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali
pagina 34 di 41 provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in favore di un ente pubblico che sia stato danneggiato dal reato e dall'illecito commesso dalla persona giuridica giudicata responsabile, la autonomia del corso dei giudizi eventualmente contestuali non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisori;
al contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento di percezione, ma all'atto della decisione.
Siffatta soluzione riceve avvallo normativo per effetto della disposizione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1, contenente la clausola per la quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato».
Ad avviso della Suprema Corte la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. Ne consegue che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. In caso contrario si avrebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in violazione principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dal reato;
conclude il Supremo Collegio che: “dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in materia di confisca del profitto del reato e restituzione all'Erario delle erogazioni indebitamente percepite si evince un principio, che è alla base dell'art. 19 d. lgs. n.
231 del 2001, secondo cui, essendo parametrata la confisca a quanto indebitamente erogato, la ripetizione dell'importo corrisposto senza causa preclude, nei limiti di quanto restituito, la confisca.
Non può aversi mediante quest'ultima una duplicazione di quanto già restituito del profitto derivato dal reato. Il principio, deve intendersi, opera anche in senso contrario, nel senso che l'azione restitutoria trova limite nella disposta confisca. …Alla stessa conseguenza deve pervenirsi laddove
l'azione promossa è di tipo risarcitorio, ed il danno allegato corrisponde alle erogazioni indebite in relazione alle quali sia già intervenuta la confisca. Riconoscere un danno risarcibile in favore dell'Erario violerebbe il principio di effettività del danno una volta che la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo risarcitorio e fatto costitutivo della confisca e del
pagina 35 di 41 danno è la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'Amministrazione pubblica” (Cass. n.
34536/2023). Non si tratta, secondo la terza sezione civile della Corte di Cassazione, del mero coordinamento dei due titoli in sede esecutiva, detraendo le somme già incassate dal a CP_1 diverso titolo: “come non può essere disposta la confisca per la parte che può essere restituita al danneggiato, così non può essere disposto il risarcimento per la parte che sia già oggetto di confisca, pena la violazione, come si è detto, del principio di effettività del danno”.
In specie si reputa di applicare in via analogica i principi espressi rispetto al sequestro di cui all'art. 322 ter c.p.p. e all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 alla confisca cd. allargata ex art. 12 sexies commi 2 e 1 del
D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. in L. 7.8.1992, n. 356, secondo cui è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica (la norma è stata poi trasfusa nell'art. 240 bis comma 1 c.p. dal d. lgs. n.
21/2018).
La confisca è definita "allargata" per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose (v. Cass. Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021).
Pertanto, trattandosi tutte di ipotesi di misure ablative di natura patrimoniale, volte a ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti, fattori per quanto attiene all'ipotesi di confisca ex art. 12 sexies cit. di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose, e pertanto condividendo una ratio del tutto analoga, dall'importo sopra liquidato occorre sottrarre gli importi pagina 36 di 41 oggetto di confisca definitiva ex art. 12 sexies cit. da parte della pronuncia del GUP di LA (v. doc.
n. 1), all'esito della conferma o riforma da parte della Corte d'Appello di LA (v. doc. n. 2).
Del resto la stessa Consulta ha confermato che la confisca ex art. 12 sexies comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 35 “si colloca nell'alveo delle forme “moderne” di confisca alle quali, già da tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i limiti di efficacia della confisca penale “classica”: limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca “tradizionale” si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato”
(cfr. C. Cost n. 33/2018).
Trattandosi di misura avente funzione non solo sanzionatoria e ripristinatoria, ma anche preventiva, essendo volta ad evitare che il denaro che si presume frutto dell'attività illecita sia reimpiegato nel mercato legale, si reputa di non operare la decurtazione degli importi che ne sono oggetto dal danno patrimoniale, avendo la misura ablativa una funzione del tutto ibrida, non sussumibile nel novero di un mero danno patrimoniale (in specie meramente integrato dalle spese vive sostenute per la complessa attività di indagine); dovendo, infatti, la confisca allargata ritenersi il mezzo per sottrarre agli associati il supporto economico per la prosecuzione dell'attività illecita si reputa di operare la decurtazione degli importi a tale titolo vincolati dall'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi del valore più rappresentativo dell'incidenza negativa delle condotte illecite nei confronti dei consociati e dello Stato.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 vanno decurtati gli importi corrispondenti alle somme di denaro confiscate in via definitiva e non anche quelle relative alle quote societarie o ai beni immobili poiché, in assenza di altre indicazioni o supporto documentale, non è dato sapere il loro valore di mercato e neppure di realizzo all'esito di eventuali vendite all'incanto.
pagina 37 di 41 Precisamente occorre decurtare, previa rivalutazione degli importi per consentire la sottrazione di importi omogenei rispetto al danno liquidato all'attualità:
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata a il 13.7.2010 Controparte_22 all'esito della conferma solo parziale della confisca disposta in primo grado in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata il 22.7.2010 a Controparte_23 all'esito della conferma in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 53.310,65 (deposito risparmio 22358760 C/O ), quella di di Controparte_24
euro 2.977,74 (risultante da c/c cointestato con saldo euro 1.388,88) e quella Controparte_25
di euro 1.588,86 (sotto deposito titoli nr. saldo C/O ) oggetto di confisca a Controparte_24
; Persona_26
- l'importo di euro 1.246,45 (conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della ) e l'importo euro 1.224,87 (Conti correnti e titoli a custodia, a Controparte_26
LA presso gli uffici legali della per la ) Controparte_27 Controparte_28
confiscati a Controparte_14
- la somma di euro 25.067,32 presso quale (saldo del conto corrente n. 829 103844 presso la filiale di , confiscata a Parte_6 Controparte_29 CP_30
- l'importo di euro 47.283,69 (presso banca INTESA Sanpaolo Spa conto corrente nr.
0000/3526166) oggetto di confisca a carico di Controparte_31
- la somma di euro 58.398,23 (deposito presso C/c n. 057/12765) Controparte_27
confiscata ad Persona_10
- la somma di euro 90.714,51 confiscata a (v. doc. n. 1 parte seconda p. 506); CP_32
- somma di euro 295.418,99 (pari alla sottrazione dall'importo di euro 406.637.93 della somma
€111.218,94 già restituita presso Banca Monte dei Paschi di Siena/Prima Sgr) confiscata a
Persona_18
- l'importo di euro 23.998,67 confiscato a Controparte_33
- le somme di euro 464.075,08, euro 4.755,02, euro 6.721,58 ed euro 562.269,00 confiscate a
(l'ultima tratta dalla Relazione bancaria accesa presso UBS di Lugano a lui Controparte_11
intestata tramite del 22.9.2010); Controparte_34
pagina 38 di 41 - gli importi di euro 1.544,17 e di euro 5.315,61 confiscati ad;
Persona_15
- le somme di euro 37.983,64, euro 65.986,13, euro 19.665,88 (valorizzazione a iri.10.2010), euro
215.190,86 (gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a con valorizzazione Persona_62 all'l.10.2010) ed euro 51.893,78 (valorizzazione all'1.10.2010) confiscati a;
Persona_62
- la somma in contanti di euro 9.500,00 confiscata a;
CP_35
- gli importi di euro 28.547,23 e di euro 44.211,32 (di cui in parte Fondi comuni di investimento annotati sul deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spa) Persona_39
- la somma di euro 40.000,00 confiscata a CP_36
Considerato che gli importi sono stati oggetto di confisca con la pronuncia del 19.11.2011, anche all'esito della riduzione delle somme confiscate ai coimputati e occorre previa CP_22 CP_23
sommatoria degli stessi (pari a euro 2.258.889,28) operare la rivalutazione dalla data del 19.11.2011 alla data odierna.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 va pertanto dedotto l'importo di complessivi euro 2.828.129,38, sì che in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri va riconosciuto l'importo di euro
2.171.870,62.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità (euro 5.000.000,00) deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (v. primo capo d'imputazione di cui alla sentenza penale prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici da cui risulta che la prima riunione è occorsa il 18.10.2007 al Ristorante La Cadrega, sito in via Dante
Limito di Pioltello - Mi); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto pagina 39 di 41 a quella della disposta confisca (19.11.2011); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma, previa decurtazione dell'importo di euro 2.258.889,28, dal 19.11.2011 sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
I convenuti , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
e devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_6 Controparte_7
danno patrimoniale in favore della che, previa decurtazione delle Parte_1 Parte_1
somme già oggetto della cd. confisca allargata, si liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri menzionati.
Non solo gli odierni convenuti vanno qualificati condebitori in solido ex art. 2055 c.c. del debito risarcitorio sopra liquidato per la commissione del reato associativo afferente i fatti di cui alla cd.
Indagine Infinito, confermati dalla pronuncia penale di cui ai docc. nn. 1, 2 e 3, ma anche tutti coloro per i quali è stata pronunciata definitiva sentenza penale per i medesimi fatti, ove confermato l'an della pretesa risarcitoria nelle separate vertenze civili promosse, dovranno essere considerati condebitori in solido nei limiti del medesimo importo risarcitorio, sì che, ancorché il menzionato importo, così come quello di cui al danno patrimoniale liquidato in favore del , ben possa essere Controparte_1
richiesto anche ad un solo convenuto, in sede esecutiva – ove azionata nei confronti di soggetti non convenuti nella presente vertenza - non potrà essere riconosciuto in favore del Controparte_1
una somma superiore ad euro 124.336,52 (oltre interessi e rivalutazione) e in favore della
[...]
una somma superiore a euro 2.171.870,62 (oltre interessi e rivalutazione). Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che i convenuti debbono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle due parti attrici. Il fatto che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla e quella di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal siano state respinte non Controparte_1
consente di addivenire a conclusioni diverse poiché le due parti attrici sono due amministrazioni statali, entrambe difese ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e le posizioni sono state trattate congiuntamente, come se si fosse trattato di un unico soggetto, sì che da un lato si reputa di considerare le parti attrici,
pagina 40 di 41 nel cui favore le domande sono state fondamentalmente accolte, come un soggetto unitario sia sotto il profilo della soccombenza, sia per escludere la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 di cui al D.M.
n. 55/2014.
Le spese si liquidano direttamente in dispositivo sulla base del valore totale dell'accolto (scaglione compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto della peculiarità del caso, della mole dei documenti prodotti e della difficoltà delle questioni esaminate, che hanno richiesto numerosi approfondimenti giuridici tanto in tema di diritto civile e processuale, quanto nell'ambito del diritto penale, ridotti del 50% per quanto concerne l'attività istruttoria, considerato che la stessa si è esaurita con il mero deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) condanna , , , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_6 Controparte_7
patiti dalla che, già decurtate le somme oggetto di confisca, si Parte_1
liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) condanna , , , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal Controparte_6 Controparte_7
, che si liquidano in euro 124.336,52, oltre interessi e rivalutazione come indicato Controparte_1
in parte motiva;
3) condanna , , , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
e in solido tra loro, a rifondere in favore della Controparte_6 Controparte_7 [...]
e del , le spese di lite, che si liquidano in euro 1.713,00 per Parte_1 Controparte_1
le spese e in euro 38.000,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.
LA, 26.6.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75/2023 r.g. promossa da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F./P.I. , rappresentato e difeso P.IVA_1 ex lege dall'AVVOCATURA STATO MILANO,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA STATO MILANO, PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. FOTI Controparte_2 C.F._1
MONICA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. CAPUTO NICOLA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
(C.F./P.I. , residente in [...] NO Controparte_4 C.F._3
(MI),
(C.F./P.I. ), residente in [...] Rho (MI), Controparte_5 C.F._4
(C.F./P.I. ), residente in [...] Controparte_6 C.F._5
PO MI (MI); (C.F./P.I. ), residente in [...] LA;
Controparte_7 C.F._6
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici: pagina 1 di 41 “Previa eventuale ammissione delle prove testimoniali dedotte in corso di giudizio, preso atto della condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei convenuti, quantificare l'entità del risarcimento dovuto in € 135.560,22 per danno patrimoniale ed in € 5.000.000,00 per i danni extrapatrimoniali, o le minori o maggiori somme che risulteranno in corso di causa. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con gli altri coimputati condannati al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni attrici con la sentenza testé indicata, al pagamento dell'importo di € 5.135.560,22 o della minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della domanda (costituzione di parte civile) fino al saldo. Condannare inoltre gli stessi convenuti alla rifusione delle competenze difensive”
Per il convenuto IS:
“In via preliminare: ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalle attrici e per l'effetto CONDANNARE le Amministrazioni attrici al pagamento delle spese di lite. In subordine: DICHIARARE l'improcedibilità della domanda attorea per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto CONDANNARE le Amministrazioni attrici al pagamento delle spese di lite. In ulteriore subordine: ORDINARE la riunione di tutti i procedimenti promossi dalle Amministrazioni attrici presso il Giudice competente ex art. 340 c.p.c. In via principale: ACCERTARE E DICHIARARE infondata e non provata la domanda attorea per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto RIGETTARE ogni domanda attorea. Con vittoria di spese di lite. In subordine: ACCERTARE E
DICHIARARE marginale il ruolo del sig. IS nella vicenda de quo per i motivi esposti in narrativa e di conseguenza contenere nel minimo la sua responsabilità nella causazione dei danni”
Per il convenuto CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza di pregiudiziale penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p. e, per l'effetto, l'inutilizzabilità e/o inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c. dei documenti sub 1-3 di parte attrice e, conseguentemente, sospendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, comma 3, c.p.p. e 295 c.p.c., il presente giudizio fino alla pronuncia di sentenza penale non più soggetta a impugnazione. In via preliminare: 2) Accertare e dichiarare la genericità della domanda giudiziale formulata da parte attrice nei confronti di
[...] per indeterminatezza e/o genericità e, per l'effetto, dichiararla nulla e/o inammissibile e, in CP_2 ogni caso, rigettarla per quanto di diritto;
3) Accertare e dichiarare il frazionamento abusivo del credito da parte delle amministrazioni attrici e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale nei confronti di e, in ogni caso, rigettarla per quanto di diritto;
4) Controparte_2
Accertare e dichiarare il rapporto di continenza ex art. 39 c.p.c. e/o di connessione ex art. 40 c.p.c. del presente giudizio con quello eventualmente instaurato previamente da parte della Regione AR e/o da parte delle amministrazioni attrici nei confronti di tutti gli imputati dell'Operazione ES e dei suoi stralci, fissando un termine per la riassunzione a carico di parte attrice;
5) Accertare e dichiarare la sussistenza di litisconsorzio necessario e/o di comunanza di causa tra e Controparte_2 tutti gli imputati condannati per violazione dell'art. 416 bis c.p. nell'Operazione ES e nei giudizi originati dai suoi stralci e, per l'effetto, giusto il disposto dell'art. 102 ovvero art. 107 c.p.c.., ordinare ex art. 270 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice per un'udienza all'uopo fissata. 6) Accertare e dichiarare l'irrevocabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.p. della pagina 2 di 41 condanna generica al risarcimento del danno irrogata nei confronti di con sentenza Controparte_2
n. 2733/11, pronunciata ex art. 442 c.p.p. in data 19.11.11 dal G.U.P. presso il Tribunale di LA, Dott. Arnaldi, e depositata in data 1.06.12 e, per l'effetto, la prescrizione del relativo credito in capo alle amministrazioni attrici, costituite parti civili nel procedimento penale n. 72991/10 R.G.N.R.
(stralciato dal 43733/06) – 4042/11 R.G.G.I.P. (OPERAZIONE INFINITO), per decorrenza del termine di cui all'art. 2946 c.c. alla data del 22.12.22 e, in ogni caso, rigettare la domanda attrice nei suoi confronti di per quanto di diritto;
Nel merito: 7) Rigettare per quanto di diritto Controparte_2 la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: 8) Con vittoria di onorari e spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato la ed il Parte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
, e al fine di ottenere la loro condanna, in solido tra Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
loro e con i restanti coimputati, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi rispettivamente in euro 135.560,32 ed in euro 5.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
Le parti attrici hanno dedotto che:
- tutti gli odierni convenuti sono stati ritenuti responsabili e condannati in via definitiva in sede penale per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. da parte del GUP di LA con sentenza n.
4042/2011 depositata il 1° giugno 2012, confermata, salvo, per taluni di essi, nella determinazione della misura della pena dalla Corte d'appello di LA – sent. n. 2909/2013 - e passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti innanzi alla Suprema Corte (v. sent. n.
30059/2014), che li ha condannati anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti attrici, costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede civile;
- che gli odierni convenuti hanno partecipato all'associazione a delinquere 'ndranghetista, operante sul territorio lombardo, prendendo parte alle cd. locali di ( e Per_1 Persona_2
pagina 3 di 41 ), NO ( ) e Rho ( , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, coordinate da un organo denominato “La AR”, deputato a concedere cariche e doti;
[...]
- che essi hanno preso parte dell'associazione, altresì assumendo ruoli di vertice e avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, al fine di commettere reati inter alia contro il patrimonio, di commercio di sostanze stupefacenti, di armi, reati contro la Pubblica Amministrazione ed omicidi, assumere la gestione di attività commerciali ed influenzare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini;
- che il reato associativo si è connotato di particolare gravità per l'elevato numero di associati, per la capillarità ed il radicamento dell'organizzazione sul territorio, tali da denotare un disegno criminoso volto alla gestione di ogni settore della vita associata, ingenerando negli imprenditori, negli esercenti la professione sanitaria e nelle istituzioni anche locali “il convincimento dell'esistenza di un'organizzazione alternativa allo Stato, cui far riferimento per ottenere l'aggiudicazione di contratti, la possibilità di esercitare attività imprenditoriali, il reperimento di risorse economiche e di lavoro e per converso cui rendere conto del proprio operato”;
- che l'attività di controllo e coordinamento è stata esercitata tramite i metodi tipici di quello
'ndranghetista;
- che le amministrazioni dello Stato hanno patito danni patrimoniali e non patrimoniali, vale a dire la
Ministri “quale ente esponenziale della Comunità Statale” e il Parte_1 [...]
quale “organo istituzionalmente preposto, anche mediante la Direzione investigativa CP_8 antimafia, alle attività di indagine e repressione”, tanto che l'operazione ES ha richiesto uno spiegamento di forze e risorse, che ha integrato costi pari ad euro 135.560,22;
- che il danno non patrimoniale deve essere commisurato “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di separate comparse di risposta si sono costituiti in giudizio Controparte_3
e chiedendo il rigetto delle pretese attoree poiché infondate, oltre alla
[...] Controparte_2
rifusione delle spese di lite.
Il primo, inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalle parti attrici e l'improcedibilità della domanda attorea per abusivo frazionamento del credito;
ha chiesto di ordinare la pagina 4 di 41 riunione di tutti i procedimenti promossi dalle Amministrazioni attrici presso il Giudice competente ex art. 40 c.p.c. e, in subordine, di accertare il ruolo marginale di IS e di conseguenza contenere nel minimo la sua responsabilità nella causazione dei danni.
Il secondo invece inoltre ha chiesto di:
- “accertare e dichiarare la sussistenza di pregiudiziale penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 651
c.p.p. e, per l'effetto, l'inutilizzabilità e/o inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c. dei documenti sub 1-3 di parte attrice e, conseguentemente, sospendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, comma 3, c.p.p. e 295 c.p.c., il presente giudizio fino alla pronuncia di sentenza penale non più soggetta a impugnazione”;
- di accertare e dichiarare la genericità della domanda giudiziale e, per l'effetto, dichiararla nulla;
- di accertare il frazionamento abusivo del credito da parte delle amministrazioni attrici e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale;
- di accertare e dichiarare il rapporto di continenza “ex art. 39 c.p.c. e/o di connessione ex art. 40 c.p.c. del presente giudizio con quello eventualmente instaurato previamente da parte della Regione
AR e/o da parte delle amministrazioni attrici nei confronti di tutti gli imputati dell'Operazione
ES e dei suoi stralci”;
- “accertare e dichiarare la sussistenza di litisconsorzio necessario e/o di comunanza di causa tra
e tutti gli imputati condannati per violazione dell'art. 416 bis c.p. nell'Operazione Controparte_2
ES e nei giudizi originati dai suoi stralci e, per l'effetto, giusto il disposto dell'art. 102 ovvero art.
107 c.p.c.., ordinare ex art. 270 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice per un'udienza all'uopo fissata” (cfr. per tutte comparsa di risposta).
Egli ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalle amministrazioni attrici.
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio per , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
e all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 23.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia;
acquisita la CP_6
prova del perfezionamento della notifica della citazione nei confronti di considerato Controparte_7
che egli non ha provveduto a costituirsi, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 13.7.2023.
pagina 5 di 41 Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente ed è stata differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 7.3.2025, preso atto del deposito di note scritte da parte delle sole parti attrici nel termine assegnate e dato atto della precisazione delle conclusioni da parte loro, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti attrici per il deposito delle sole comparse conclusionali.
*
La domanda attorea è fondata nei confronti di , Controparte_3 Controparte_2 [...]
, , e nei limiti e per le ragioni di seguito CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 indicate. In particolare, in favore del può essere riconosciuto il solo danno Controparte_1
patrimoniale e in favore della il danno non patrimoniale, come di Parte_1
seguito liquidati.
Occorre preliminarmente vagliare le numerose eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate dai due convenuti costituiti.
In primo luogo, va disattesa la richiesta di declaratoria di nullità della citazione formulata nell'interesse di , essendo ben indentificato il petitum e la causa patendi della pretesa attorea, vale a Controparte_2
dire la domanda di condanna dei convenuti, ritenuti responsabili in via definitiva in sede penale perché partecipi del sodalizio criminoso ex art. 416 bis c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali integranti i costi sostenuti per le indagini preliminari e del danno non patrimoniale all'immagine delle amministrazioni attrici.
In secondo luogo, va premesso che ha chiesto la riunione di tutti i Controparte_3 procedimenti, “stante la palese connessione tra il presente procedimento e quelli instaurati, a detta di parte attrice, dinanzi ad altri Giudici” (cfr. comparsa di risposta). L'eccezione va disattesa, da un lato, poiché la parte non ha identificato quale sia il primo giudizio instaurato, vale a dire il giudice preventivamente adito per consentire di sottoporre la questione alla valutazione al Presidente di
Sezione o al Capo dell'Ufficio giudiziario e, dall'altro, perché non può essere operata in virtù del meccanismo di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. dal giudice assegnatario del fascicolo una raccolta dei pagina 6 di 41 processi pendenti, essendo egli chiamato, ove le vertenze siano iscritte a ruolo di diversi magistrati del
Tribunale, a sottoporre la questione al Presidente di Sezione o al Presidente del Tribunale.
Inoltre la scrivente, titolare di altri fascicoli paralleli, in ragione della parziale coincidenza soggettiva delle parti ha ritenuto di disattendere la richiesta, tenuto conto della necessità di vagliare rispetto a ciascun convenuto la fondatezza della richiesta risarcitoria, sì che la valutazione di ogni singola posizione si reputa più confacente sotto il profilo della redazione della motivazione della sentenza con la scelta attorea di suddividere le vertenze in ragione dell'appartenenza degli affiliati alle singole locali lombarde.
In terzo luogo, va respinta l'eccezione di sospensione del processo ex art. 75 c.p.p. proposta nell'interesse di per non essere stata prodotta una sentenza penale munita di Controparte_2
attestazione di passaggio in giudicato. Integra fatto incontestato che nei confronti del convenuto la pronuncia sia divenuta irrevocabile, sì che non possono ricorrere gli estremi per la sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato poiché esso è già avvenuto all'esito della pronuncia della
Suprema Corte, prodotta sub doc. n. 3 in data 6.6.2014.
In quarto luogo, trattandosi di obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito di natura associativa non sussiste alcun litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. tra gli associati, evidentemente condebitori in solido ex art. 2055 c.c., ma sotto il profilo prettamente processuale litisconsorti facoltativi.
In quinto luogo va disattesa anche la richiesta di declaratoria di improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del diritto di credito fatto valere dalle amministrazioni statali.
È vero che secondo orientamento consolidato “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che
l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
pagina 7 di 41 conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili” (cfr. Cass. n. 19898/2018), ma è anche vero che la Suprema Corte ha applicato detti principi al frazionamento di crediti di natura contrattuale in ipotesi di più crediti già maturati al momento della proposizione della domanda giudiziale. Nel caso di specie si tratta di obbligazione risarcitoria derivante dalla partecipazione per anni da parte degli associati ad un sodalizio criminoso (circa un centinaio di imputati, recte 119), che sono stati condannati per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.c. in sede penale. Essi sono evidentemente condebitori in solido nell'ambito del rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito, ma il fatto illecito, integrato dalla partecipazione di ciascuno di loro al sodalizio criminoso, elemento fondamentale sotto il profilo risarcitorio, rende del tutto giustificata, razionale ed anzi condivisibile la scelta delle parti attrici di promuovere le domande raggruppando gli associati in virtù della loro partecipazione alle diverse locali lombarde. Non si reputa pertanto in specie ricorrere alcun abusivo frazionamento del credito.
In sesto luogo e hanno eccepito l'intervenuta Controparte_3 Controparte_2
prescrizione del diritto fatto valere dalle attrici.
L'eccezione va disattesa, non dovendo applicarsi il termine quinquennale di cui all'art. 2947 comma 1
c.c. indicato dal convenuto IS, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale, bensì il termine decennale.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che ove la sentenza penale, come in specie, condanni in via generica al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili il termine di prescrizione è decennale ex art. 2953 c.c. e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte, chiarendo che l'obbligazione risarcitoria derivante dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto di
“una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale "ex iudicato", ai sensi dell'art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 19/02/2009, che richiama Cass. 14/12/2002, n. 17949 e Cass. 23/05/2003, n. 8154). Ritiene il Supremo Collegio che la condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione pagina 8 di 41 autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" (v. Cass. 26 luglio 1996, n. 6757).
In proposito, aderendo all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, merita di essere condivisa la prospettazione delle parti attrici, secondo cui non si verte in ipotesi di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità aquiliana (già esercitata con la costituzione di parte civile), ma di prescrizione ordinaria decennale dell'actio iudicati spettante per effetto del passaggio in giudicato della condanna generica pronunciata in sede penale. Si condivide, infatti, l'orientamento secondo cui nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza (nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione” (Cass. 18.6.2019, n. 16289, che ha confermato l'orientamento richiamato, già espresso da
Cass. n. 4054/2009).
In specie la notifica della citazione in data 27.12.2022 nei confronti di e del Controparte_2
30.12.2022 nei confronti del convenuto IS è intervenuta entro il decennio successivo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, che li ha ritenuti penalmente responsabili e li ha condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nonché al risarcimento dei danni patiti dalle odierne parti attrici, costituitesi parti civili nel menzionato processo penale (sentenza passata in giudicato in data 6.6.2024: fatto incontestato in causa, ancorchè le parti non abbiano prodotto alcuna pronuncia munita di attestazione di passaggio in giudicato).
Ne consegue che il diritto delle amministrazioni statali attrici non risulta prescritto e l'eccezione del convenuto va disattesa.
pagina 9 di 41 Tanto premesso si osserva che l'accertamento penale definitivo di commissione da parte degli odierni convenuti del reato di associazione 'ndranghetista ex art. 416 bis c.p. fa stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., quanto all'elemento oggettivo del reato, alla sua commissione da parte degli odierni imputati ed alla sua illiceità, nel presente giudizio civile, promosso nei confronti dei condannati in sede penale o dei loro eredi al fine di ottenere le restituzioni ed il risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato. Ricorrono tanto le condizioni di cui al primo comma quanto del secondo della norma appena evocata poiché il giudizio è stato celebrato secondo il rito abbreviato e le odierne parti attrici hanno avuto modo di ivi costituirsi parte civile.
La sentenza penale, pacificamente passata in giudicato, come si evince dalle statuizioni della pronuncia della Suprema Corte n. 30059/2014, ha condannato anche gli odierni convenuti al risarcimento dei danni in favore della e del , da liquidarsi in Parte_1 Controparte_1
separata sede civile.
La presente pronuncia avrà ad oggetto, pertanto, la delibazione della sussistenza delle conseguenze dannose fatte valere dalle parti attrici e la relativa liquidazione dei danni.
Nel caso di specie le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, sostenute per l'attività d'indagine espletata dalla Direzione Investigativa Antimafia, facente capo al
[...]
, per accertare ed acquisire elementi probatori del sodalizio criminoso per cui è causa, CP_1
nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con riferimento alla prima pretesa le parti attrici hanno allegato una nota della DIA sub doc. n. 4 riepilogativa delle spese sostenute per l'attività di indagine e per le risorse ivi impiegate della cd. indagine ES (nota DIA n. prot. 17559 del 2011). La nota fa riferimento e include i prospetti di spesa straordinaria sostenuta dal centro operativo DIA di LA in relazione alle attività svolte ed ai servizi resi nell'ambito della già richiamata operazione ES “(p.p. n. 43733/2006 già n.
35010/2008)” (doc. n. 4).
La nota reca poi come allegati i riepiloghi di spesa relativi ai costi ordinari e straordinari per il personale inviato in missione nell'operazione ES ed alle competenze accessorie per il personale della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo della Polizia di Stato.
Con riferimento all'attitudine al riepilogo delle summenzionate spese a costituire adeguata prova degli effettivi esborsi non può non applicarsi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove la prova pagina 10 di 41 dell'esborso provenga da un atto di natura amministrativa emesso da un'articolazione statale, esso deve ritenersi adeguato e sufficiente;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte in punto di attestazioni del dirigente rispetto alle indennità erogate in favore del lavoratore. In proposito si CP_9
richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore può essere CP_9 fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr. ex multis Cass. n. 1841/2015).
In specie applicando il principio anche alle attestazioni di cui al doc. n. 4 deve ritenersi che il relativo atto amministrativo ben possa fondare la prova della relativa spesa.
Ne consegue che i riepiloghi allegati al doc. n. 4 sono sufficienti per fornire la prova dei capitoli di spesa sostenuti dallo Stato.
Si reputa inoltre che il doc. 4 ben possa fondare altresì la prova della riferibilità delle indicate spese all'indagine che ha condotto all'esercizio dell'azione penale ed alla condanna in via definitiva, anche, degli odierni attori. In proposito si osserva che dall'intestazione della sentenza del GUP di LA, prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici, si evince che il fascicolo R.G.N.R. n. 72991/2010 è stato stralciato dal R.G.N.R. n. 43733/2006, cui il doc. n. 4 si riferisce;
ne consegue che sotto il profilo dell'attività di indagine il primo fascicolo, gergalmente identificato come Infinito, altro non era che una
“costola” della più ampia indagine denominata ES, recante il n. 43733/2006 R.G.N.R. in sede di iscrizione delle notizie di reato, cui il doc. n. 4 fa espresso richiamo.
Inoltre, è noto che la stessa indagine ES ha avuto ad oggetto la commissione del reato associativo di 'ndrangheta, ma con spettro territoriale più ampio;
ciò consente di inferire che le spese per l'accertamento del delitto di associativo, ricostruito nel fascicolo denominato Infinito (R.G.N.R. n.
72991/2010 - come detto, stralciato dal cd. ES v. R.G.N.R. n. 43733/2006), che ha condotto alla condanna anche degli odierni convenuti per la commissione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.c., ben possono ritenersi comuni alle due indagini;
pertanto trattandosi di costi derivanti da condotte illecite afferenti il reato associativo ex art. 416 bis c.p.c. nel più ampio sistema, denominato “La AR”,
pagina 11 di 41 come confermato anche dalla sentenza del GUP di LA, tutti gli associati, tra cui anche gli odierni convenuti, debbono ritenersi coobbligati, in solido, al loro rimborso.
Tuttavia, dalla domanda attorea si evince che tanto la quanto il Parte_1
hanno chiesto il rimborso delle relative spese, ancorché, come emerge dalla Controparte_1
stessa attestazione del già richiamato doc. n. 4, la non ne abbia Parte_1 sostenuta alcuna e il le abbia sostenute solo in parte. Controparte_1
Il doc. n. 4 attoreo attesta letteralmente che “l'onere di euro 124.336,52 è a carico della DIA”, mentre
“per quanto concerne i servizi di cui all'allegato 3, svolti dal personale appartenente all'Arma dei
Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza” i relativi oneri “risultano direttamente erogati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza” (v. doc. n. 4).
Pertanto, trattandosi la DIA di organismo investigativo interforze, inquadrato nel dipartimento di pubblica sicurezza del , istituito con D.L. 20.11.1991 n. 327, convertito nella Controparte_1 legge 30.12.1991, n. 410, in favore del va riconosciuto il danno patrimoniale, Controparte_1 che si liquida in euro 124.336,52, pari appunto all'importo di cui alle spese a carico della DIA. Su tale importo vanno calcolati gli interessi compensativi, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n.
1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data della nota di cui al doc. n.
4 - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rispetto ai costi di euro 8.223,60, sostenuti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, come si evince dal doc. n. 4, e per l'effetto, direttamente anticipati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza e pertanto dal e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui Controparte_10
esse direttamente dipendono, difetta la titolarità attiva della pretesa fatta valere da parte di entrambe le amministrazioni dello Stato, sì che la domanda attorea non può che essere respinta con riferimento al menzionato importo.
Passando quindi al vaglio delle pretese non patrimoniali si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale fatto valere dev'essere risarcito ai sensi dell'art. 185 c.p., in quanto danno conseguente al reato, nonché ex art. 2059 c.c., poiché volto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui il buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
pagina 12 di 41 La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali); quando siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto della tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia un'autonoma sottocategoria di danno
(Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
La liquidazione del danno in favore delle persone giuridiche e più specificamente della Pubblica
Amministrazione, è confermata anche dal Supremo Collegio (v. inter alia Cass. civ, Sez. III, 4.6.2007,
n. 12929; id. Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596; Cass SU 15208/2010). Nei confronti degli enti collettivi, è configurabile, infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (Cass. sez. L, Sentenza n. 22396 del 1/10/2013). In particolare, la giurisprudenza ha valorizzato la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine, affermando che la stessa è causa di danno non patrimoniale risarcibile, sia sotto il profilo della sua considerazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire delle persone fisiche dei suoi organi. Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione statale.
In ordine alla prova del quantum, la Corte più volte ha rilevato che, mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono (con il limite previsto dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.), le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica pagina 13 di 41 conversione monetaria e, pur non integrando un danno in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi rimesse alla valutazione equitativa del giudice (v. Cass. SU n. 15208/2010).
Quanto, invece, alla questione della concreta determinazione e liquidazione dei danni morali la
Suprema Corte è costante nell'affermare che: “in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto
l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base
a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento” (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 48086 del 12/09/2018; Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 18099 dell'1.4.2015; Cass. civ, Sez. III, 4.6.2007, n.
12929).
La Suprema Corte ha quindi precisato che: “il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte dal danneggiato, ben potendosi utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale vige, infatti, il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18099 del 1/4/2015). Sulla base di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha individuato quali parametri sui quali poter poggiare la determinazione equitativa del danno, fattori quali: la gravità del fatto, la rilevanza degli interessi lesi, la notorietà dei soggetti coinvolti ed il clamore mediatico della vicenda.
Si tratta di elementi che risultano di tutta evidenza dagli atti del presente processo.
Infatti, ben diverso è il caso in cui un reato è commesso una tantum in concorso fra due o più persone dal reato commesso da agenti che, in quanto facenti parte di una associazione, ricoprono ruoli in cui si
"specializzano", sono indirizzati sul delitto da compiere, ricevono una copertura logistica dopo la commissione del crimine, non si devono occupare di smerciare gli oggetti rubati o rapinati.
Stante l'efficienza eziologica dell'associazione ai fini della verificazione del danno, il nesso rilevante non è quello della porzione di contributo dell'associato all'attività associativa che sarebbe pagina 14 di 41 singolarmente strumentale ai fini della ulteriore condotta illecita, ma è quello della mera partecipazione all'associazione, posto che ciò che rileva è la complessiva strumentalità della struttura associativa, di cui il soggetto è parte, alla realizzazione di determinati comportamenti illeciti. L'eziologia rilevante è quella fra l'esistenza dell'associazione ed il danno conseguente al reato fine, per cui è il fatto della partecipazione all'associazione a rilevare ai fini dell'ascrizione dell'imputazione del nesso causale
(Cass. n. 4908/2022).
Nel caso di specie l'associazione a delinquere cui hanno preso parte tutti gli odierni convenuti ha presentato per le caratteristiche stesse dell'associazione - tra cui il numero di partecipanti e la capillarità della copertura del territorio lombardo - elementi di particolare allarme sociale e conseguente grave lesione di diritti, quali quelli di cui all'art. 97 Cost.
Come si evince dalla sentenza del GUP di LA prodotta sub doc. n. 1, confermata, salvo in parte per la determinazione di talune pene e di questioni inerenti la confisca, dalla Corte d'Appello di LA (v. doc. n. 2), sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. 92 coimputati.
All'esito del processo penale è stata acclarata l'esistenza di quindici locali, tra cui SO, Bollate,
Cormano, Limbiate, LA, Solaro, Pioltello, Mariano Comense, , Rho, Pavia, Erba, Canzo, Per_1
Desio, NO e , soggette al coordinamento di un organo denominato “La AR”, in cui Per_2
hanno rivestito un ruolo di vertice e organo Parte_2 Persona_3 Controparte_2
deputato anche al conferimento di cd. doti secondo gerarchie e rituali tipici del sodalizio criminoso di stampo mafioso.
Gli odierni convenuti, così come i restanti imputati condannati per il reato di dui all'art. 416 bis c.p. hanno almeno preso parte, hanno organizzato e coordinato le attività illecite sul territorio, al fine di commettere reati fine tra cui crimini efferati, quali l'estorsione, le minacce, omicidi e lesioni, nonché reati di natura economica, tra cui le influenze illecite nell'aggiudicazione di appalti pubblici e nelle nomine di dirigenti nell'ambito della sanità, oltre che la cessione di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi.
L'associazione ha assunto una funzione sistemica, tale da diventare il mezzo, tramite la forza dell'intimidazione tipica del vincolo associativo di stampo mafioso, per il recupero di crediti e la commissione dei menzionati reati.
pagina 15 di 41 Il processo penale ha avuto una eco mediatica molto marcata perché, insieme ad altri paralleli, che, pur partiti da un'unica indagine o da indagini collegate hanno avuto posizioni successivamente stralciate, ha palesato un sistema prima ignoto, non solo, come detto, del tutto capillare e tale da coprire un territorio vasto e strategico sotto il profilo economico (come quello del capoluogo lombardo e di numerosi Comuni siti anche in Province limitrofe), ma anche caratterizzato da una struttura complessa, articolata, verticistica, efficiente e ben consolidata, tale da inserirsi nelle maglie delle amministrazioni pubbliche, molte delle quali si sono costituite parti civili. È stata, in altre parole, confermata l'esistenza stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, sì da essere del tutto autonoma rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti fine, nonché idonea a realizzare gli obiettivi criminosi delineati dall'art. 416 bis c.p., che l'associazione si è prefissa di conseguire. Inoltre, è stata confermata una forma organizzativa tutt'altro che rudimentale, come già detto al contempo capillare e verticistica, caratterizzata dal conferimento di cariche a livello centrale cd. doti, cui è stata conferita dalla stessa associazione una sorta di sacralità tramite vere e proprie cerimonie, seguite anche da telefonate di auguri e dall'avallo anche da parte dei concittadini dei rispettivi paesi di provenienza in
Calabria.
Nello specifico e senza nessuna pretesa di esaustività, dovendo rinviarsi al doc. n. 1 per la completa ricostruzione del sodalizio criminoso, nelle pronunce penali di primo e secondo grado si trae conferma dell'intrinseca idoneità dell'aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. La forza intimidatrice ha, in specie, connotato l'aggregato umano in sé, come risorsa da questo stabilmente acquisita per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio. Al contempo risulta provato che molteplici associati hanno fatto ricorso ad atti diretti di violenza o minaccia (cfr. inter alia nella sentenza prodotta sub doc. n. 1 pp. 346 e seguenti vengono riportati gli stralci di intercettazioni telefoniche tra e un soggetto rimasto ignoto e il primo su “questioni di Persona_4
droga e pagamenti ritardati da parte dei clienti, si mostrava molto risentito nei confronti di un soggetto che aveva fatto indebitamente il suo nome con altri trafficanti ed affermava, senza mezzi termini, che sarebbe andato a casa sua e gli avrebbe messo la pistola in testa: MAIOLO: Dove sono questi qua? UOMO: In via Padova MAIOLO: In via Padova dove UOMO: Te lo dico io (ine.) ma ti conoscono fa 'minchia io amico amico di : E andiate con il ferro UOMO: Ma va Persona_4 che ferro che andiamo li col ferro da soli se è fa ci paga e dici subito… Per questo vuole andare col
pagina 16 di 41 ferro ...io ora glielo metterei in bocca”; nella sentenza si legge: “ è un ragazzo Persona_4
che, con il "ferro", ci è cresciuto e ci sa fare, come ben si evince dalla conversazione del 29 gennaio
2007, n. 643 (fonte dell'imputazione di cui al capo 30) …: MAIOLO: Con te sono incazzato nero eh, come ti sei permesso di andare a prendere la mia pistola piccolina per darla a coso... MAIOLO: le mie pistole li prestano in giro, ohh che minchia sono giocattoli!...”; con riferimento a Controparte_11
v. sentenza sub doc. n. 1 cit. p. 116: “Il 5 giugno 2008 è in macchina con e dà CP_11 Per_5
conto di due nuovi episodi di intimidazione. In particolare riferisce di aver parlato con R_
al quale aveva chiesto la disponibilità di eseguire un atto minaccioso con arma da fuoco da
[...]
utilizzare per sparare contro alcune vetrine di un edificio di proprietà dei fratelli "Compare R_
, gli dissi: Compare indr , l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che la R_ R_ Persona_6 proviamo su questi vetri una sera di questa? ..”).
Il riferimento ad un uso sistemico della forza si rinviene anche con riferimento a figlio Persona_8 di , capo della locale di Pioltello;
dal progressivo 623 del 5.2.2009, l'intercettazione Parte_3 in automobile, ove a bordo c'erano , e un altro soggetto non Persona_9 Persona_8 meglio individuato risulta quanto segue: “Alle ore 23.55 il soggetto n.m.i dice che lui non poteva andare nei locali in quanto tutti lo guardavano e lui si innervosiva. dice che appunto per ER questo lui gira sempre con il "FERRO" addosso! Dice che lui non esce "fuori” (inteso verosimilmente fuori Pioltello) senza "FERRO" addosso. Il soggetto dice che anche lui fa così. Alle ore 23.59. nnuendo al fatto che LA è uno schifo, dice che l'altra volta si sono "SPARATI" ER
in mezzo alla strada. Dice: In mezzo alla strada vedevi..PPAM!!PPAM!!PPAM! Davanti a tutta la gente”).
Indubbiamente l'associazione ha disposto di una "fama" di potere violento e prevaricatorio, durevole nel tempo, stabile e diffusa, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un'associazione, ad esempio, di semplici estorsori.
Altra peculiarità del sodalizio criminoso è data dalla provata organizzazione verticistica con conferimento di cariche tramite cerimonie. Ad esempio, è provata la concessione della dote a ER
alla presenza del mastro generale della AR, Alla fine della
[...] Persona_10 cerimonia il padre , appena lasciato il ristorante dove era avvenuta la cerimonia, “si Parte_3 raccomandava di riferire a tutti gli affiliati della dote concessa al figlio” con le seguenti parole pagina 17 di 41 (estrapolate da un'intercettazione ambientale): “DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL, COSI Pers VEDONO COME DEVONO FARE..INC. FATTO” (Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 v. sentenza sub doc. n. 1 a p. 338 e 339). Nella sentenza si legge che nella continuazione del colloquio i tre affrontavano i problemi relativi alla distribuzione di alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle
"promozioni" avvenute e proseguendo nel dialogo diceva a di Persona_9 CP_12
“far togliere "quel coso" dall'auto di con il benestare di che Persona_8 Parte_3
affermava: "...LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO CHE SIGNIFICA
NDRANGHETA..", frase che, invece, ben si spiega alla luce del conferimento della "dote"”
(progressivo 1085 del 20.03.2009 e sentenza sub doc. n. 1).
Dalle menzionate intercettazioni si evince sia la diffusione del sodalizio criminoso, tale da comportare la partecipazione ad un evento celebrativo, tipico dell'associazione di stampo mafioso, di numerosi associati, in rappresentanza delle limitrofe locali lombarde, e tale da avere una eco quasi mediatica anche presso le famiglie calabresi, che lo stesso capo della Locale di Pioltello si raccomanda di avvisare. Il fatto stesso della ravvisata necessità di diffusione della notizia dell'affiliazione del figlio da parte di conferma la volontà di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo Parte_3 associativo, in quanto la conoscenza dell'appartenenza al sodalizio evidentemente imponeva di tenere nei suoi riguardi certi comportamenti, di mettere in guardia dalle conseguenze in caso di contegni non conformi alle richieste o al relativo codice di condotta, così come confermava il consolidamento del relativo potere.
Ad stesso è stata conferita la "dote della " in data 3.5.2008, dopo che Parte_3 Per_12
analogo conferimento è avvenuto anche alla sua presenza in favore di il 26.4.2008. Persona_13
(secondo il GUP di LA il fatto che “ [fosse] ormai entrato nel gotha della Parte_3
'ndrangheta lombarda e lo testimoniava la sua presenza al summit presso il ristorante "Il Borgo
Antico" di NO cui avevano preso parte Controparte_6 Persona_14
, Persona_15 Persona_16 Persona_17 Persona_18
, e ” cfr. doc. n. 1 p. 331). Persona_19 Persona_13 Persona_20
Inoltre, l'organizzazione e la partecipazione a numerosi summit da parte, ad esempio, di Parte_3 conferma sia la stabilità dell'associazione, sia la necessità di stabilire equilibri all'interno
[...] dell'associazione e le relazioni con l'organizzazione 'ndranghestista calabrese.
pagina 18 di 41 Dalla pronuncia penale si trae conferma ad esempio della presenza di anche al Parte_3 summit presso il ristorante "Al Borgo Antico" di NO (cui avevano preso parte anche “ Per_19
, all'epoca luogotenente di capo locale di ,
[...] Persona_21 Persona_13 R_
, capo locale di NO, e rispettivamente Persona_16 Controparte_6 Persona_23 capo locale ed affiliato di Rho”) per definire gli equilibri all'interno dei locali di SO e Cormano, nonché il 22.2.2008 un altro incontro tra , e con Parte_3 Persona_24 Persona_25 rappresentanti delle locali di NO, Desio ed Erba: “tali incontri ritraevano l'espressione della comunanza di interessi delle famiglie calabresi e di quell'attività di ausilio reciproco che consentiva di ricondurre tutte le locali nell'unica struttura nonché centro di interessi rappresentato dalla
"AR"” (v. doc. n. 1 p. 329).
Le indagini hanno consentito di confermare la persistenza di rapporti intrattenuti dai coimputati con gli associati calabresi;
ad esempio dalla conversazione telefonica tra e si CP_11 Persona_10 evince il riferimento ad accadimenti la cui “conseguenza sarà quella di creare un completo distacco con i vertici della 'ndrangheta in Calabria”: infatti, riferisce a le CP_11 Per_10
considerazioni a lui espresse da esponente anziano della locale di Persona_26
LA, allorquando questi, manifestando a la sua volontà di concedere delle doti ad Per_21
affiliati alla locale di LA non riesce ad avere alcuna risposta e lo stesso avrebbe Per_26 riferito a che in questo modo si stava creando “un nord ed un sud", intendendo che si CP_11
arriverà al completo distacco della "LOMBARDIA" dalla originaria struttura di vertice calabrese. A quel punto iflette che a creare la "LOMBARDIA" e a riconoscerne come capo lo stesso CP_11
erano stati, a suo tempo, "SAN LUCA, PLATÌ, SINOPOLI ed altri paesi", Persona_21
riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata dai massimi esponenti della 'ndrangheta , Parte_4
motivo per il quale solo tali referenti avrebbero potuto intervenire per fermare o correggere l'operato di (cfr. doc. n. 1 p. 105 progr. n. 1240 del 04.06.2008). Per_21
Con specifico riferimento alla cd. Locale di , secondo le dichiarazioni del collaboratore Per_1 Tes_1
, nell'area del sud-ovest milanese era presente dagli anni '70, la locale di , i cui
[...] Per_27
principali esponenti erano tutti originari di Platì. Successivamente quella di OR è stata indicata come autonoma Locale, facente capo a di cui era il principale Per_28 Controparte_2
collaboratore, poi diventato dal 31.10.2009 nuovo rappresentante della AR (Mastro Generale
pagina 19 di 41 della AR). Anche è stato identificato non solo come partecipe, ma Controparte_3
anche come associato avente una funzione di spicco.
In particolare si ha sicura contezza delle presenza di una locale di 'ndrangheta a dall'ascolto di Per_1 una conversazione registrata a bordo dell'auto di tra quest'ultimo e il 4 marzo 2008 CP_11 Per_29
(cfr. doc. n. 1 p. 474: “"c'è , mandò la 'm basciata che per il momento loro non si Per_1
muovono"...om issis,..; i due uomini continuavano il discorso parlando di una non meglio precisata carica in seno alla AR, la carica che aveva passato al defunto Per_28 Per_30
classe 61, e che ora, a seguito della morte di questi, era vacante, ma che di diritto sarebbe
[...]
spettata a . (vds. ambientale progressivo n. 84) Qualche giorno dopo, il 6 marzo 2008, Per_1
e , discutendo di e della Controparte_11 Parte_5 Persona_21
partecipazione delle varie locali aderenti alla AR ad un summit tenutosi la sera prima, dicevano che "di " non c'era nessuno, ribadendo quindi inesistenza della locale e la sua Per_1 appartenenza alla AR”).
Da altra intercettazione ambientale “MANDALARI commentava la circostanza che i rapporti con
li tiene per quanto riguarda "i cazzi del lavoro"”, sì che uno degli Per_1 Persona_31
interessi comuni tra gli affiliati di e gli altri appartenenti alla AR era rappresentato dalla Per_1
“necessità di garantire il monopolio dell'attività di movimento terra in capo ai padroncini calabresi”.
Dalla sentenza del GUP di LA si evince anche che i rappresentati di raramente hanno preso Per_1 parte ai summit, poiché come si è appreso da diverse intercettazioni ambientali “la locale, infatti, è
"combinata male"” (v. doc. n. 1 nel senso che tra i vari affiliati è circolata la voce che: ''gli hanno trovato le cimici nelle case ": ciò riferiva a nel mese di marzo 2008). CP_11 Per_29
Nel corso delle indagini è stato rilevato che la locale di , “forse più delle altre, probabilmente Per_1
Per_3 perché "figlia" di (paese d'origine di una delle famiglie più antiche della 'ndrangheta, quella dei
" "), si atteneva a tutte una serie di regole tramandate di generazione in Persona_33 generazione”, tra cui norme che disciplinano i rituali tipici della 'ndrangheta, sia che regolano il comportamento degli affiliati in varie situazioni della vita pubblica e privata. Tra di esse è stata riscontrata la regola per gli inviti al matrimonio, secondo cui il capo locale distribuisce l'invito agli altri capi locale e, “nel caso di , che vengano distribuite due buste: una personale e una per Persona_34
pagina 20 di 41 la locale” (cfr. doc. n. 1 p. 478 che cita l'intercettazione ambientale 2898 del 29.03.2009 autovettura
. CP_11
Ulteriore conferma del fatto che la locale di fosse un'associazione criminale che rispettava le Per_1 regole e gli usi di 'ndrangheta si ha quando dovendo concedere a Per_28 Controparte_3
nativo di Grotteria, una dote superiore, “non procedeva in autonomia all'interno del
[...]
proprio locale, ma informava della sua intenzione , capo della locale di Parte_5
Cormano e nativo di Grotteria, interpellandolo sulla dote da concedere in modo da non andare in contrasto con la locale madre di ” (cfr. doc. n. 1 p. 478). Parte_6
Come anticipato è stato individuato come facente parte della Locale Controparte_3
detto " ", originario di , era il gestore del bar "Piccolo Lord", esercizio pubblico Per_35 Parte_6
formalmente intestato al fratello . In ragione della comune provenienza da , Parte_5 Parte_6
era particolarmente legato agli affiliati della locale di Cormano, pur Controparte_3
Per_ appartenendo ad una locale diversa, quella di , che vedeva nella località di la casa madre. Per_1
"Il Piccolo Lord" era stato individuato come luogo abituale d'incontro per gli affiliati delle locali di
Cormano, e talvolta anche per quelli di SO che abitano in zona e il locale è stato adoperato Per_1
per riunioni di 'ndrangheta cui presenziano autorevoli esponenti delle 'ndrine calabresi quali
[...]
(esponente di spicco della locale di Oppido Mamertina) e (capo locale Per_36 Persona_37
). Parte_6
Detto esercizio era punto di riferimento anche per gli associati calabresi che venivano al Nord. Ad esempio, tra il 25 e 26 febbraio 2009, che si trovava in AR, aveva utilizzato per Per_37
comunicare con gli affiliati di Cormano il telefono cellulare di che lo Controparte_3
aveva accompagnato in giro con la propria automobile. Inoltre, il giorno 26 presso il "Piccolo Lord" si sono riuniti anche “ Persona_37 Parte_5 Persona_38
”. Anche in due circostanze, Parte_7 Persona_18 Persona_36 accompagnato dall'anziano affiliato di SO, , aveva usufruito del "Piccolo Lord", Persona_39
messo a disposizione sempre da incontrandosi con i vertici della Controparte_3 locale di Cormano, , e (…v. Parte_5 Persona_38 Parte_7 avvenuti il 19.02.2009 ed il 12.02.2009)”.
pagina 21 di 41 è stato altresì identificato tra i partecipanti al summit di Paderno Controparte_3
Dugnano del 31 ottobre 2009, ove era stato eletto nuovo reggente della "AR" Controparte_2
ed ivi vi era giunto proprio in sua compagnia. Nel corso della riunione sono state registrate alcune parti di conversazioni tra i presenti e il neo eletto in tale contesto ha dichiarato che in sua assenza “le ambasciate potevano essere lasciate o a " ( ovvero a " " Persona_40 Per_28 CP_3
( . Da ciò si coglie tutta l'importanza rivestita dalla figura di Controparte_3
come "uomo di fiducia" del nuovo reggente della AR e vi è Controparte_3 piena prova della sua partecipazione al sodalizio”.
Al momento della esecuzione della misura cautelare è stata rinvenuta nella sua disponibilità un foglio riferibile alla "Società del Vangelo" e ai rituali dell'associazione mafiosa (cfr. doc. n. 1 p. 485) e allo stesso tenuto conto il suo “essere "a disposizione" di tutte le locali” egli è stato insignito della dote del
"quartino" (cfr. intercettazione - Progressivo 3659 del 21.06.2009 sub doc. n. 1 p. Per_29 CP_11
479).
Il prestigio della locale di era accresciuto dalla nomina di quale nuovo Per_1 Controparte_2
reggente della AR. Egli gestiva un distributore di benzina attorno al quale ruotava il traffico di droga;
nel 1993, nell'ambito dell'operazione "NORDSUD", e sono stati Per_15 Persona_41
destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusati di appartenere ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riportando, in seguito, condanna per violazione della legge stupefacenti. L'esercizio è stato ceduto ad un prestanome dopo l'esecuzione misure cautelari.
è stato individuato come titolare anche di un panificio gestito dalla figlia e dal genero, Controparte_2
ancorchè le sue disponibilità non trovino corrispondenza e giustificazione nella capacità di reddito risultante dalle dichiarazioni presentate.
Nella sentenza del GUP di LA si legge altresì che egli il 31 ottobre 2009 è eletto nuovo "MASTRO
GENERALE" della AR su proposta della "casa madre" calabrese, sì che dopo la morte di egli ha fatto da “trait d'union con le locali calabresi”. Per_21
era sempre stato legatissimo al capo locale di , tanto che i due venivano CP_2 Controparte_13
sempre nominati insieme per le questioni attinenti la locale in oggetto e in più occasioni sono stati filmati mentre, insieme, partecipavano ad eventi significativi (per esempio al “funerale del figlio di il 23.04.2008, o la concessione del "quartino" a Persona_36 Controparte_3
pagina 22 di 41 o al "summit politico" organizzato da presso il ristorante "La Masseria" il 23.05.2009 Per_28
per appoggiare la candidatura di per le comunali di Cologno Monzese o Persona_42
semplicemente mentre si intrattenevano a discutere tra di loro nei pressi del negozio di Per_28
a ”). Per_1
Ad avviso del GUP di LA “anche può essere definito un ''senatore' della 'Ndrangheta, per CP_2
l'anzianità, per le "doti elevate" che possiede, per il rispetto che gode sia in AR che in
Calabria” (cfr. una conversazione intercettata a bordo dell'auto di intercorsa tra Controparte_11 questi e a proposito di in cui essi affermavano che “egli Parte_5 Controparte_2
aveva "pure quelle del , cioè le doti massime che aveva defunto capo Per_43 Persona_44 della Liguria” (v. doc. n 1 p. 487).
Nella "campagna elettorale" dei possibili successori alla carica di reggente della AR a seguito dell'uccisione di sia sia si presentavano Persona_21 Parte_2 Controparte_11
presso ogni capo locale o persona dalle alte doti per verificare come potrebbe essere accolta la propria candidatura;
quest'ultimo si è recato presso . Controparte_2
Nel febbraio marzo 2009 la polizia giudiziaria documentava una serie di incontri intercorsi tra CP_2
e tutti evidentemente collegati ai problemi Per_28 CP_3 Persona_38 Parte_2
sorti in relazione alla successione di . Persona_21
Risulta peraltro che il 23.5.2009 si sia riunito, insieme ad altri esponenti di rilevo della CP_2
AR, in un summit voluto e organizzato da per appoggiare la candidatura alle Per_28
elezioni amministrative per il comune di Cologno Monzese di Persona_42
In conclusione, non solo prendeva parte alla locale di , ma anche la sua carica direttiva CP_2 Per_1
ed organizzativa di della AR de hanno consentito di identificarlo di Parte_8 personaggio di assoluto spicco all'interno della Locale (cfr. doc. n. 1 p. 488).
Nella sentenza del GUP di LA si trae conferma che anche all'interno della Locale di si Per_1
prestasse una mutua assistenza tra affiliati (cfr. aiuto prestato a che, a Persona_31
seguito del sequestro dei beni che aveva colpito lui e il padre, si era trovato nella necessità di dover far lavorare i propri automezzi per non fare fallire la società di famiglia, ; gli veniva in Parte_9
Per_4 ausilio detto " , sempre partecipe della locale di , che nel mondo degli Persona_45 Per_1
pagina 23 di 41 autotrasporti e del movimento terra lavorava da anni e “aveva gli agganci e le conoscenze giuste per far operare anche i camion di , nonostante il periodo di crisi” cfr. doc. n. 1 p. 477). Per_21
Nell'ambito invece della cd. Locale di NO è stata confermata la partecipazione di
[...]
al sodalizio criminoso. Risulta dimostrata infatti provata la sua presenza ad incontri cruciali, CP_4 tra cui l'incontro del 2 settembre 2008 presso l'Ospedale di Mariano Comense, ove Per_47
, riceveva la visita di “altri capi locale della "AR", i quali, essendo da poco rientrati
[...]
dalla Calabria dopo avervi trascorso le vacanze estive, dovevano aggiornar[lo] circa le nuove linee guida adottate per la "AR" dalle cosche calabresi di riferimento, dopo la morte di Per_21
”; all'incontro erano presenti esponenti di spicco della cosca, come
[...] Controparte_11
e che raggiunti da Parte_5 Persona_10 Persona_16 Persona_17
, , che erano giunti assieme sono entrati insieme all'interno del nosocomio.
[...] Controparte_4
La presenza di è stata riscontrata anche assieme al suo "capo" in Controparte_4 Persona_16 occasione dell'importante summit organizzato la sera del 20 gennaio 2009 all'interno del ristorante della pista di motocross di Cardano al Campo, gestito da integrante la prima Persona_25 riunione degli affiliati dell'organizzazione di 'Ndrangheta denominata "AR" dopo l'omicidio di
Persona_21
È stata confermata la sua presenza alla successiva riunione del 28.01.2009, tenutasi presso il bar
STOMP di NO, alla quale hanno partecipato ancora e Persona_16 Persona_48
Controparte_14
Si condivide pienamente la valutazione operata dal GUP di LA, che dalla prova della partecipazione di alle riunioni dell'associazione ha tratto la prova della Controparte_4 partecipazione al sodalizio: “il fatto che fosse presente mentre gli esponenti di vertice dei locali dibattevano dei futuri assetti del sodalizio in AR, è comunque estremamente significativo della sua intraneità alla associazione criminale, poiché risulta evidente che non sono discorsi e argomenti che si possano affrontare in presenza di estranei” (cfr. doc. n. 1 a p. 495).
Nell'ambito della locale di NO è stata riscontrata la commissione di gravi fatti di reato di estorsione e usura (cfr. doc. n. 1 p. 504 che riporta le sommarie informazioni rese sull'usura ed estorsione commessa da ai danni di : “.. Per questo importo Controparte_14 Parte_10 aveva fatto delle cambiali? RISPOSTA: Si, ne facevo 3 per 10.000 euro l'una. La prima la pagavo, la
pagina 24 di 41 seconda prima della scadenza ho telefonato a che avevo solo 5 mila euro e non 10, lui di CP_14
risposta mi diceva che andava bene e provvedeva a ritirare S.OOO euro e richiamare la cambiale dalla banca, ma in cambio ho dovuto firmare 4 cambiali da 2.500 euro per un totale di 10.000 euro.—
// La modalità sopra descritta era solito fare da parte di ogni qualvolta non riuscivo a CP_14
pagare la cambiale integralmente lui me ne riproponeva altre da firmare e da saldare.—// Preciso che anche quelle pagate in contanti, non mi sono mai state restituite.— // DOMANDA: Quanto ha pagato sino ad ora?—// RISPOSTA: Non lo so con esattezza ma sicuramente più di 70.000 euro (70 mila euro). // DOMANDA: Ha mai subito minacce e violenze fisiche ?—// RISPOSTA: Si, ricevevo continuamente telefonate di giorno e di notte da parte di e di altre persone Posso citare CP_14
un episodio di circa due anni fa, quando mi dovevo incontrare con lui per portargli dei soldi a
Cardano Al Campo, alla prima rotonda dell'uscita della superstrada che porta alla Malpensa, dove giungeva con un BMW - SUV nero, in compagnia di una persona con i capelli lunghi neri CP_14
Per_4 ed altro soggetto di nome che guidava il veicolo. Nell'occasione veniva verso di CP_14 me colpendomi con un pugno in faccia”).
Gli episodi usurari peraltro descritti in sentenza sono preceduti da pesanti minacce (cfr. quella del
9.12.08, descritto alla p. 502 della sentenza del GUP in cui si legge che la minaccia “fa logicamente presupporre un rapporto di natura illecita molto più ampio di quello allo stato accertato, in cui
l'imputato chiede se si ricorda quel cazzotto che gli ha dato. dice che, infatti, ha sbagliato. Parte_10
dice che gliene darà altri cento di quelli con una forza cento volte peggio. ... CP_14 CP_14
risponde al suo interlocutore che se non rispetta i patti la prima cosa che farà lunedì sera, sarà ammazzargli il cane, che taglierà la gola al cane, risponde che venerdì pomeriggio sarà Parte_10 da lui”; cfr. p. 502 che riporta le SIT di in relazione al rapporto con Parte_10 Controparte_14
“Si è mai recato in ospedale o fatto refertare per lesioni subite?—// RISPOSTA: No per paura e per la futura incolumità personale, come un anno prima dell'episodio di Cardano al Campo quando a
Lainate, all'uscita dell'autostrada, dopo aver avuto una convocazione da parte di per il CP_14
pagamento del debito, io mi presentavo sul posto e venivo aggredito da quest'ultimo insieme ad altri tre individui, tra questi uno mi minacciava con uno "stiletto" puntandomelo alla gola, dopo avermi buttato a terra dicendomi :" TI SGOZZO COME UN MAIALE SE PAGHI".— Può Tes_2
Per_4 riferire altre cose utili ? RISPOSTA: Circa due anni fa, a favore della TA di tale , soggetto
pagina 25 di 41 sopra indicato, su indicazione di con minacce sempre di quest'ultimo, emettevo una CP_14
fattura falsa per lavori mai fatti, forse dell'importo di 20-25 mila euro. // DOMANDA: Ha qualcosa altro da aggiungere?—// RISPOSTA: Si, quando ero in momenti di difficoltà economica, mi recavo dal
Geometra che mi anticipava il denaro che poi portavo al // DOMANDA: CP_15 CP_14
I suoi figli hanno mai avuto minacce?—// RISPOSTA: Si, rammento un episodio di quando erano sul treno per andare a scuola, periodo non lo ricordo con precisione, i miei figli sono stati affiancati da due persone, di sicuro non c'era che dopo aver avuto conferma che erano i FIGLI di CP_14
, li facevano scendere dal treno. Successivamente ricevevo una chiamata da queste Parte_10
persone che mi dicevano: "OGGI I TUOI FIGLI HANNO PERSO LA SCUOLA, METTITI A
POSTO PERCHE' POTREBBERO PERDERE QUALCOS'ALTRO". Le parole forse non erano proprio queste ma il significato ed il tenore era molto vicino ….tuttora vengo minacciato telefonicamente ed in alcune occasioni mi è stato detto "PRIMA O POI ESCONO DAL CARCERE E
TI VENGONO A PRENDERE... QUALCUNO INIZIA GIÀ' AD USCIRE, STAI ATTENTO... " e continuano a rivendicare dei pagamenti atti al saldo dei propri legali”).
Altrettanto gravi risultano i fatti di usura, minacce ed estorsioni ai danni di un certo Persona_50 tali da denotare la sistematicità del prestito usurario, coperto anche dall'emissione di fatture, nonché il metodo intimidatorio tipico del sodalizio 'ndranghetista (cfr. doc. n. 1 a p. 510-511: “In data 20 giugno
2008 mi recavo nel comune di Somarate (VA) per vedermi con il NICO. Ricordo che l'incontro CP_1 avvenne all'interno di un bar di cui non ricordo la denominazione e l'esatta ubicazione. in quella circostanza era accompagnato da due persone, anche loro di chiara origine . Dopo i Parte_4 convenevoli di rito il NICO mi consegnava un assegno circolare dell'importo di € 20.000,00 a me intestato. Contestualmente, a mia volta, consegnavo un assegno bancario di € 33.000,00 con scadenza
25 luglio 2008 e la fattura N. 5 di € 25.000,00. Preciso che detta fattura, su indicazione del NICO, la intestavo alla ditta C.F. costruzioni di , ... Immediatamente mi accorgevo che Persona_51
l'importo tra la fattura e l'assegno aveva un disavanzo di € 5.000,00 e per tale ragione chiedevo al
NICO se la rimanenza del danaro mi venisse data successivamente. Il NICO rispondeva che eravamo a posto così lasciando chiaramente intendere che gli interessi per questa operazione erano pari a 13.000,00 + 4.166,00 Euro (iva riportata in fattura) mensili su un totale d i 20.000,00. Alla scadenza dell'assegno di 33.000,00 € da me emesso e datato 25 luglio 2008, la banca BPM Ag. 599
pagina 26 di 41 protestava tale titolo in quanto privo di fondi. Successivamente a quest'episodio iniziavo a subire da parte del NICO, minacce di morte e altro. .. nei primi giorni di settembre dell'anno 2008 il NICO, unitamente a tre persone, si presentò presso il mio ufficio che all'epoca dei fatti era ubicato in
Sirmione via del comune e che da circa 12 mesi ho chiuso. In quell'occasione, dovetti, sempre sotto minaccia verbale e psicologica, cedergli l'autovettura BMW X3 di colore grigio metallizzato,
..rammento che quel veicolo era nuovo fiammante;
infatti, aveva solo due mesi di vita ed era stato acquistato per 38.000,00 €. Il NICO mi fece firmare 4 cambiali dell'importo di € 3.500,00 cadauna, con scadenza ottobre - novembre - dicembre 2008 e gennaio 2009. Di questi titoli ho onorato Par CP_1 solamente la prima cambiale mentre le altre sarebbero state pagate dal amico , poiché Pt_11
precedentemente aveva contratto un debito, di pari importo, con me. Ulteriori minacce m i sono giunte,
Pt_
ite , a partire dal mese di Novembre 2008, fin o al mese di gennaio 2009, anche in quelle Pt_13
CP_1 circostanze il testo dei messaggi inviatimi da , era chiaramente intimidatorio”).
Anche rispetto alla cd. Locale di Rho si ravvisa una complessa e sistemica organizzazione, preposta alla commissione di reati, munita delle caratteristiche tipiche del vincolo associativo di stampo
'ndranghetista.
Sono stati identificati come partecipi , Controparte_5 Persona_52 Controparte_7 Persona_23
e , capo della Locale. Controparte_6
La locale di Rho è stata identificata come una delle più anziane della AR;
in Controparte_7 una conversazione con del 9.8.2008 dice testualmente: “il nostro, il locale nostro, vedi che è Per_25
da trent'anni che esiste".
Viene sui generis, poiché a non ha un locale madre di riferimento in Calabria e ciò dipende delle diversificate origini dei suoi affiliati: è originario di Gela, ha origini CP_6 Controparte_7
pugliesi, proviene dalla provincia di Catanzaro, proviene da Vibo Persona_52 Controparte_5
Valentia e da Tropea: la variegata origine e la mancanza di saldi punti di riferimento in Persona_23
Calabria è ritenuta una delle cause della non grande considerazione in cui sono tenuti gli affilati di Rho.
Solo , grazie ai favori di nel periodo in cui questi era il capo della AR ha CP_6 Per_21
goduto di una posizione di prestigio e di privilegio, tanto che in alcune intercettazioni ambientali egli è definito il “primo responsabile", in sostanza il vice di Per_21
pagina 27 di 41 Nella zona si riscontra di regola l'imposizione del pizzo per le attività economiche, soprattutto nel settore del movimento terra: “ nel lungo girovagare in auto con si annota i CP_7 Per_25 nuovi cantieri aperti prospettandosi l'opportunità di andare a chiedere la " mazzetta"”.
Inoltre sia sia commettono sistematicamente reati, tra cui quelli Controparte_7 Persona_52
contro il patrimonio, contando anche sulla complicità di appartenenti all'Arma dei Carabinieri in servizio proprio a Rho. L'appoggio delle forze dell'ordine integra un chiaro esempio della capacità
d'infiltrazione delle organizzazioni di stampo mafioso che sono presenti da molti anni sul territorio
(cfr. doc. n. 1 p. 443).
Per quanto riguarda specificamente la sua presenza può oggi definirsi “una costante Controparte_6 dei gravi fatti di sangue maturati nella zona di Rho e NO”, come nel caso dell'omicidio di del 12.12.1990 e dell'omicidio di (cfr. doc. n. 1 p. 444). Persona_53 Persona_21
Egli ha rivestito una posizione di indubbio rilievo, tanto che in numerose intercettazioni egli “appare, non senza contrasti tra gli esponenti delle "locali", come il "punto di riferimento" in luogo di
(cfr. doc. n. 1 p. 446: “ … si rende conto che non può designare Persona_21 Per_21
ufficialmente come proprio successore , perché ciò non sarebbe accettato dagli " CP_6
anziani", quale ad esempio Si tenga inoltre presente che ciascuno dei più Persona_54
autorevoli esponenti lombardi ha comunque i propri importanti referenti in terra e Parte_4
non ha il carisma né l'autorevolezza per essere accettato in Calabria dove, non essendo CP_6
autoctono, sarebbe guardato con diffidenza. Gli stessi affiliati lombardi mostravano di non avere grande stima in ”). CP_6
Nella sentenza del GUP di LA si legge che la " preferenza" che manifestava in Persona_21 suo favore creava malumori tra gli altri capi locali (cfr. nell'ambientale n. 694 “ e CP_11
affrontano il ruolo di nell'organizzazione della "LOMBARDIA", Per_10 Controparte_6
che lo vedrebbe essere il vice di e il primo manifesta fin da subito la sua contrarietà in Per_21
quanto non approva il fatto che, in assenza di NOVELLA, a dare disposizioni sia proprio
, accettando piuttosto che tutti i vari capi locale decidano congiuntamente”). CP_6
La sua presenza viene riscontrata in occasioni cruciali, tra cui il 23.04.2008 alla cena organizzata al ristorante "Borgo Antico" “unitamente a Persona_19 Persona_10 [...]
, , Parte_3 Persona_16 Persona_17 Persona_18 Persona_13
pagina 28 di 41 ”, il 26.04.2008 alla cena organizzata da “ in occasione Persona_20 Persona_13
dei festeggiamenti per la concessione delle "doti" che quest'ultimo aveva ricevuto presso il ristorante
“La Fornace" unitamente a Persona_19 Persona_10 Parte_3
e , il 3.5.2008 al Controparte_5 Persona_24 Persona_55 Persona_56
crossdromo di Cardano al Campo, organizzato per riunire tutta la struttura di 'ndrangheta denominata
"La AR" al quale presenziavano molti elementi di spicco.
Egli era in compagnia di il 14 luglio 2008, quando quest'ultimo è stato ucciso a colpi Persona_21
d'arma da fuoco al di San Vittore Olona. Controparte_17
Nonostante il periodo successivo alla morte di si potesse presagire difficile per lui, che era un Per_21
suo protetto, in realtà nella prima conversazione utile intercettata, e Controparte_7 [...]
sembrano riconoscerne appieno l'autorità quale capo della locale di Rho (cfr. Per_25
Intercettazione n. 1220 il 27.08.2008 richiamata a p. 448 del doc. n. 1: Persona_25
spiegava a che, in caso di allontanamento dal territorio del locale, doveva avvisare il suo CP_7
capo ( , cominciandogli eventualmente a chi lasciava l'incarico. Poiché Controparte_6
aveva la dote dello "sgarro nella maggiore", avrebbe dovuto quindi avvisare il "mastro di CP_7
giornata" per lasciargli la carica temporaneamente”).
Dunque , pur avendo perso il suo mentore, ha comunque conservato un ruolo importante CP_6
negli equilibri tra i responsabili delle locali lombarde, tanto che il 24 luglio 2009 ha preso parte alla cerimonia di concessione della "dote" del "padrino" a mentre è "assente giustificato" Persona_57 all'elezione del nuovo Mastro Generale (cfr. doc. n. 1 p. 450).
risulta affiliato della locale di Rho, in quanto partecipa a summit di 'ndrangheta, nel Controparte_5
corso dei quali vengono conferite doti e cariche e si mette a completa disposizione degli interessi della locale, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso. Egli è indicato quale contabile della locale nella cui cassa comune vengono conferiti anche proventi delle attività illecite in particolare quelle condotte da (dalle intercettazioni si trae conferma che il Controparte_7
7.6.2008, in occasione del matrimonio tra cugina di ed , Parte_14 Persona_16 Persona_58
egli si è adoperato quale amministratore della "bacinella" , per predisporre la "busta regalo" per gli sposi per conto della delegazione rappresentativa del "locale di Rho", formata da Persona_23 CP_7
e ). È anche uomo di estrema fiducia di , che se ne è servito
[...] Persona_59 Controparte_6
pagina 29 di 41 soprattutto come autista, affidandogli anche mansioni varie, nella sostanza è il suo factotum (colui che annota gli appuntamenti e gli incontri con i vari sodali). La prova che egli fosse gregario della locale è stata desunta dal GUP dalle conversazioni telefoniche intercettate e dai servizi di osservazione predisposti dagli investigatori, da cui si evince che egli era in quotidiano contatto con i sodali e ha preso parte assieme a ai summit più importanti di 'ndrangheta (cfr. doc. n. 1 p. 450). CP_6
Vi è conferma della sua presenza il 3.5.2008 al summit tenutosi presso il crossdromo dì Cardano al
Campo, organizzato per riunire tutta la struttura di 'ndrangheta denominata "La AR" al quale presenziavano molti elementi di spicco e due noti latitanti con scopo la concessione delle doti della
" " ad e Prima dell'incontro le intercettazioni hanno Per_12 Parte_3 Persona_18
consentito di verificare il suo ruolo di intermediazione con Per_25
pugliese nato a [...], non svolge di fatto alcuna attività lavorativa e, come Controparte_7
testimoniano i suoi precedenti penali e di polizia, è dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, soprattutto furti e ricettazioni. Allo stesso è stata attribuita la "dote" di "sgarro" e sebbene risulti organico al “locale di Rho", è in stretti rapporti con affiliato del "locale di Persona_25
Pioltello" (cfr. doc. n. 1 p. 458 “conversazione di cui al prog. n. 1310 registrata II 02.09.2008 tra
e . I tre sono alla ricerca di modelli Persona_25 CP_18 Controparte_7
specifici di autocarri da rubare;
quando transitano nei pressi di un cantiere a Rho commentano il fatto che la ha iniziato a fare degli scavi e che chiunque faccia degli scavi a Rho DEVE R_0
PAGARE. dice che devono " picchiarli" e chiedere loro il pizzo, così quelli della Per_25
si rivolgeranno a con il quale lui è già d'accordo, il che conferma R_0 Persona_61
peraltro il controllo della ' ndrangheta su quello che è storicamente il settore economico di maggior infiltrazione mafiosa;
il movimento terra”).
Alla luce di quanto si evince dall'accertamento definitivo intercorso in sede penale anche nei passaggi motivazionali che sono stati sommariamente sopra riportati, indubbiamente ricorre una lesione della reputazione dello Stato quale soggetto deputato a garantire ai cittadini il diritto di vivere in un contesto caratterizzato da civile convivenza. Il sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto del numero dei soggetti coinvolti, della natura sistemica dello stesso, nonché della sua diffusione anche territoriale ha destato particolare allarme sociale e ha minato le basi di una civile convivenza nelle zone da esso interessate.
pagina 30 di 41 Al fine di identificare il soggetto che ha patito il danno reputazionale a causa del sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto che la domanda è stata proposta tanto dalla Parte_1
Ministri quanto dal , si osserva che tra i soggetti pubblici costituzionalmente Controparte_1
necessari, oltre ai Comuni, alle Regioni, alle Province, alle Città Metropolitane rientra lo Stato.
Nell'ambito dell'organizzazione statale viene in rilievo la funzione esecutiva esercitata dal Governo.
In tale contesto va richiamato l'art. 95 Cost. che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale di governo e ne è responsabile, nonché mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Per lo svolgimento delle sue funzioni egli dispone di una struttura amministrativa di supporto che è la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Essa assolve inter alia alla funzione di direzione e dei rapporti con l'organo collegiale di governo e alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico generale, nonché al monitoraggio del relativo stato di attuazione.
I che assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compongono il Governo della CP_19
Repubblica, sono organi dello Stato dotati di un'autonoma legittimazione processuale e sostanziale, tanto che gli atti ed i comportamenti, anche ai fini di un eventuale giudizio di invalidità e responsabilità posti in essere dal sono imputati non già allo Stato, ma al stesso. In questa CP_1 CP_1 prospettiva si giustificano, infatti, anche l'autonomia finanziaria dei e la dotazione di beni CP_19
immobili e immobili.
Quanto specificamente al ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 398/2001 Controparte_1
(Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
), ratione temporis applicabile alla fattispecie - tenuto conto che la commissione Controparte_1 dei delitti associativi per cui è causa è stata individuata a decorrere dall'anno 2007 - il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, articolazione del svolgeva le funzioni di Controparte_8
“garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali”.
La norma è stata abrogata dal D.P.C.M. n. 78/2019, che all'articolo 3 ha ampliato le funzioni del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, individuando, oltre a quella - già prevista - di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, anche il pagina 31 di 41 raccordo e la leale collaborazione con le autonomie locali, la consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali, nonché, in particolare, quella di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, la promozione, il sostegno e il monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale.
In tale contesto istituzionale, essendo Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 95 Cost. responsabile della direzione e politica generale del Governo e dunque di tutte quelle decisioni attuazione del programma di governo, tra cui rientra anche la politica di sicurezza pubblica, non può che discendere che la lesione reputazionale dello Stato anche rispetto al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. non può che identificarsi come lesione reputazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ne ha la direzione a livello nazionale. Al contrario, essendo il , Controparte_1 organo preposto all'epoca della commissione dei fatti illeciti alla mera funzione di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento e non anche preposto (come lo è a decorrere dal 2019) alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, alla promozione, al sostegno e al monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale, non può ravvisarsi in capo ad esso una lesione reputazionale, nemmeno in termini di violazione del principio di buon andamento di quella specifica articolazione statale.
Se è vero, infatti, che all'epoca dei fatti il era organo tenuto all'esecuzione delle Controparte_1
attività di indagine (che in effetti ha eseguito e nei cui confronti è stato disposto il rimborso delle relative spese), è altrettanto vero che esso era ed è dotato di autonomia sostanziale e funzionale rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'epoca di commissione dei fatti illeciti era dotato solo di generali funzioni di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento;
la funzione di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale è stata infatti prevista a decorrere dal
2019, sì che dette funzioni sono state introdotte, con conseguente ampliamento di quelle proprie del
, in epoca non solo successiva al periodo di commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., CP_1
ma anche alla condanna generica al risarcimento del danno dal parte del GUP di LA del
19.11.2011, divenuta poi definitiva nel 2014.
pagina 32 di 41 Del resto nessuna specifica allegazione si evince dagli atti depositati dalle parti attrice che hanno sempre chiesto il riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo ad entrambe, non solo senza operare una contestualizzazione nell'ambito Costituzionale delle due amministrazioni attrici, ma anche limitandosi a genericamente dolersi del pregiudizio in capo alle “persone giuridiche, in relazione alla lesione di diritti di natura non patrimoniale (lesioni dell'onore, della reputazione, dell'identità personale, dell'immagine etc.)” e chiedendone la commisurazione “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. citazione a p. 9).
Si ritiene, in altre parole in ragione di tutti gli argomenti che precedono, titolare attivo della pretesa fatta valere in giudizio la sola in quanto ai sensi dell'art. 95 Cost. Parte_1
responsabile delle politiche generali di governo e quindi anche di quella di sicurezza pubblica, di gestione ed attuazione del programma di governo, nonché ente costituzionalmente necessario che rappresenta lo Stato.
Per tutte le ragioni che precedono, tenuto conto del particolare allarme sociale destato dal sodalizio criminoso sopra descritto e del conseguente discredito dello Stato preposto alla garanzia dell'incolumità dei cittadini e, in buona sostanza, della sicurezza pubblica, nonché garante del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., si reputa che sussistano gli estremi per riconoscere in favore della sola il danno non patrimoniale, che si Parte_1 liquida, all'attualità, tenuto conto della marcata gravità dei fatti di reato accertati nella misura di euro
5.000.000,00.
Va disattesa la richiesta del convenuto IS di ritenere il suo apporto causale nella causazione dei danni minimo, dovendosi ritenere per i motivi sopra esposti che egli abbia rivestito un ruolo di partecipe del tutto rilevante nell'ambito del sodalizio criminoso.
Dall'importo sopra indicato debbono essere dedotte le somme riconosciute a carico degli imputati e in favore dell'amministrazione dello stato a titolo di confisca in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno.
Rispetto ad esso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere pagina 33 di 41 all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Sul punto, pur a fronte dell'eccezione formulata nell'interesse di e Controparte_20 CP_21
quella di "compensatio lucri cum damno" si osserva che si tratta di un'eccezione in senso
[...]
lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n. 23588 del 28/07/2022 e n. 26757 del 24/11/2020).
Nel merito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che nel giudizio civile promosso per ottenere il risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p., ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno (cfr. Cass. n.
34536/2023).
Infatti, la confisca disciplinata dall'art. 322 ter c.p. costituisce una sanzione in forza della sua natura punitiva e “persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva”. Essa differisce dalla condanna al risarcimento del danno, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite. Secondo la giurisprudenza (v. Cass. pen. n. 39874 del 2018):
“per quanto attiene più specificamente ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali
pagina 34 di 41 provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in favore di un ente pubblico che sia stato danneggiato dal reato e dall'illecito commesso dalla persona giuridica giudicata responsabile, la autonomia del corso dei giudizi eventualmente contestuali non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisori;
al contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento di percezione, ma all'atto della decisione.
Siffatta soluzione riceve avvallo normativo per effetto della disposizione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1, contenente la clausola per la quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato».
Ad avviso della Suprema Corte la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. Ne consegue che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. In caso contrario si avrebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in violazione principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dal reato;
conclude il Supremo Collegio che: “dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in materia di confisca del profitto del reato e restituzione all'Erario delle erogazioni indebitamente percepite si evince un principio, che è alla base dell'art. 19 d. lgs. n.
231 del 2001, secondo cui, essendo parametrata la confisca a quanto indebitamente erogato, la ripetizione dell'importo corrisposto senza causa preclude, nei limiti di quanto restituito, la confisca.
Non può aversi mediante quest'ultima una duplicazione di quanto già restituito del profitto derivato dal reato. Il principio, deve intendersi, opera anche in senso contrario, nel senso che l'azione restitutoria trova limite nella disposta confisca. …Alla stessa conseguenza deve pervenirsi laddove
l'azione promossa è di tipo risarcitorio, ed il danno allegato corrisponde alle erogazioni indebite in relazione alle quali sia già intervenuta la confisca. Riconoscere un danno risarcibile in favore dell'Erario violerebbe il principio di effettività del danno una volta che la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo risarcitorio e fatto costitutivo della confisca e del
pagina 35 di 41 danno è la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'Amministrazione pubblica” (Cass. n.
34536/2023). Non si tratta, secondo la terza sezione civile della Corte di Cassazione, del mero coordinamento dei due titoli in sede esecutiva, detraendo le somme già incassate dal a CP_1 diverso titolo: “come non può essere disposta la confisca per la parte che può essere restituita al danneggiato, così non può essere disposto il risarcimento per la parte che sia già oggetto di confisca, pena la violazione, come si è detto, del principio di effettività del danno”.
In specie si reputa di applicare in via analogica i principi espressi rispetto al sequestro di cui all'art. 322 ter c.p.p. e all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 alla confisca cd. allargata ex art. 12 sexies commi 2 e 1 del
D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. in L. 7.8.1992, n. 356, secondo cui è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica (la norma è stata poi trasfusa nell'art. 240 bis comma 1 c.p. dal d. lgs. n.
21/2018).
La confisca è definita "allargata" per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose (v. Cass. Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021).
Pertanto, trattandosi tutte di ipotesi di misure ablative di natura patrimoniale, volte a ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti, fattori per quanto attiene all'ipotesi di confisca ex art. 12 sexies cit. di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose, e pertanto condividendo una ratio del tutto analoga, dall'importo sopra liquidato occorre sottrarre gli importi pagina 36 di 41 oggetto di confisca definitiva ex art. 12 sexies cit. da parte della pronuncia del GUP di LA (v. doc.
n. 1), all'esito della conferma o riforma da parte della Corte d'Appello di LA (v. doc. n. 2).
Del resto la stessa Consulta ha confermato che la confisca ex art. 12 sexies comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 35 “si colloca nell'alveo delle forme “moderne” di confisca alle quali, già da tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i limiti di efficacia della confisca penale “classica”: limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca “tradizionale” si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato”
(cfr. C. Cost n. 33/2018).
Trattandosi di misura avente funzione non solo sanzionatoria e ripristinatoria, ma anche preventiva, essendo volta ad evitare che il denaro che si presume frutto dell'attività illecita sia reimpiegato nel mercato legale, si reputa di non operare la decurtazione degli importi che ne sono oggetto dal danno patrimoniale, avendo la misura ablativa una funzione del tutto ibrida, non sussumibile nel novero di un mero danno patrimoniale (in specie meramente integrato dalle spese vive sostenute per la complessa attività di indagine); dovendo, infatti, la confisca allargata ritenersi il mezzo per sottrarre agli associati il supporto economico per la prosecuzione dell'attività illecita si reputa di operare la decurtazione degli importi a tale titolo vincolati dall'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi del valore più rappresentativo dell'incidenza negativa delle condotte illecite nei confronti dei consociati e dello Stato.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 vanno decurtati gli importi corrispondenti alle somme di denaro confiscate in via definitiva e non anche quelle relative alle quote societarie o ai beni immobili poiché, in assenza di altre indicazioni o supporto documentale, non è dato sapere il loro valore di mercato e neppure di realizzo all'esito di eventuali vendite all'incanto.
pagina 37 di 41 Precisamente occorre decurtare, previa rivalutazione degli importi per consentire la sottrazione di importi omogenei rispetto al danno liquidato all'attualità:
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata a il 13.7.2010 Controparte_22 all'esito della conferma solo parziale della confisca disposta in primo grado in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata il 22.7.2010 a Controparte_23 all'esito della conferma in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 53.310,65 (deposito risparmio 22358760 C/O ), quella di di Controparte_24
euro 2.977,74 (risultante da c/c cointestato con saldo euro 1.388,88) e quella Controparte_25
di euro 1.588,86 (sotto deposito titoli nr. saldo C/O ) oggetto di confisca a Controparte_24
; Persona_26
- l'importo di euro 1.246,45 (conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della ) e l'importo euro 1.224,87 (Conti correnti e titoli a custodia, a Controparte_26
LA presso gli uffici legali della per la ) Controparte_27 Controparte_28
confiscati a Controparte_14
- la somma di euro 25.067,32 presso quale (saldo del conto corrente n. 829 103844 presso la filiale di , confiscata a Parte_6 Controparte_29 CP_30
- l'importo di euro 47.283,69 (presso banca INTESA Sanpaolo Spa conto corrente nr.
0000/3526166) oggetto di confisca a carico di Controparte_31
- la somma di euro 58.398,23 (deposito presso C/c n. 057/12765) Controparte_27
confiscata ad Persona_10
- la somma di euro 90.714,51 confiscata a (v. doc. n. 1 parte seconda p. 506); CP_32
- somma di euro 295.418,99 (pari alla sottrazione dall'importo di euro 406.637.93 della somma
€111.218,94 già restituita presso Banca Monte dei Paschi di Siena/Prima Sgr) confiscata a
Persona_18
- l'importo di euro 23.998,67 confiscato a Controparte_33
- le somme di euro 464.075,08, euro 4.755,02, euro 6.721,58 ed euro 562.269,00 confiscate a
(l'ultima tratta dalla Relazione bancaria accesa presso UBS di Lugano a lui Controparte_11
intestata tramite del 22.9.2010); Controparte_34
pagina 38 di 41 - gli importi di euro 1.544,17 e di euro 5.315,61 confiscati ad;
Persona_15
- le somme di euro 37.983,64, euro 65.986,13, euro 19.665,88 (valorizzazione a iri.10.2010), euro
215.190,86 (gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a con valorizzazione Persona_62 all'l.10.2010) ed euro 51.893,78 (valorizzazione all'1.10.2010) confiscati a;
Persona_62
- la somma in contanti di euro 9.500,00 confiscata a;
CP_35
- gli importi di euro 28.547,23 e di euro 44.211,32 (di cui in parte Fondi comuni di investimento annotati sul deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spa) Persona_39
- la somma di euro 40.000,00 confiscata a CP_36
Considerato che gli importi sono stati oggetto di confisca con la pronuncia del 19.11.2011, anche all'esito della riduzione delle somme confiscate ai coimputati e occorre previa CP_22 CP_23
sommatoria degli stessi (pari a euro 2.258.889,28) operare la rivalutazione dalla data del 19.11.2011 alla data odierna.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 va pertanto dedotto l'importo di complessivi euro 2.828.129,38, sì che in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri va riconosciuto l'importo di euro
2.171.870,62.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità (euro 5.000.000,00) deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (v. primo capo d'imputazione di cui alla sentenza penale prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici da cui risulta che la prima riunione è occorsa il 18.10.2007 al Ristorante La Cadrega, sito in via Dante
Limito di Pioltello - Mi); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto pagina 39 di 41 a quella della disposta confisca (19.11.2011); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma, previa decurtazione dell'importo di euro 2.258.889,28, dal 19.11.2011 sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
I convenuti , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
e devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_6 Controparte_7
danno patrimoniale in favore della che, previa decurtazione delle Parte_1 Parte_1
somme già oggetto della cd. confisca allargata, si liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri menzionati.
Non solo gli odierni convenuti vanno qualificati condebitori in solido ex art. 2055 c.c. del debito risarcitorio sopra liquidato per la commissione del reato associativo afferente i fatti di cui alla cd.
Indagine Infinito, confermati dalla pronuncia penale di cui ai docc. nn. 1, 2 e 3, ma anche tutti coloro per i quali è stata pronunciata definitiva sentenza penale per i medesimi fatti, ove confermato l'an della pretesa risarcitoria nelle separate vertenze civili promosse, dovranno essere considerati condebitori in solido nei limiti del medesimo importo risarcitorio, sì che, ancorché il menzionato importo, così come quello di cui al danno patrimoniale liquidato in favore del , ben possa essere Controparte_1
richiesto anche ad un solo convenuto, in sede esecutiva – ove azionata nei confronti di soggetti non convenuti nella presente vertenza - non potrà essere riconosciuto in favore del Controparte_1
una somma superiore ad euro 124.336,52 (oltre interessi e rivalutazione) e in favore della
[...]
una somma superiore a euro 2.171.870,62 (oltre interessi e rivalutazione). Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che i convenuti debbono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle due parti attrici. Il fatto che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla e quella di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal siano state respinte non Controparte_1
consente di addivenire a conclusioni diverse poiché le due parti attrici sono due amministrazioni statali, entrambe difese ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e le posizioni sono state trattate congiuntamente, come se si fosse trattato di un unico soggetto, sì che da un lato si reputa di considerare le parti attrici,
pagina 40 di 41 nel cui favore le domande sono state fondamentalmente accolte, come un soggetto unitario sia sotto il profilo della soccombenza, sia per escludere la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 di cui al D.M.
n. 55/2014.
Le spese si liquidano direttamente in dispositivo sulla base del valore totale dell'accolto (scaglione compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto della peculiarità del caso, della mole dei documenti prodotti e della difficoltà delle questioni esaminate, che hanno richiesto numerosi approfondimenti giuridici tanto in tema di diritto civile e processuale, quanto nell'ambito del diritto penale, ridotti del 50% per quanto concerne l'attività istruttoria, considerato che la stessa si è esaurita con il mero deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) condanna , , , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_6 Controparte_7
patiti dalla che, già decurtate le somme oggetto di confisca, si Parte_1
liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) condanna , , , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal Controparte_6 Controparte_7
, che si liquidano in euro 124.336,52, oltre interessi e rivalutazione come indicato Controparte_1
in parte motiva;
3) condanna , , , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
e in solido tra loro, a rifondere in favore della Controparte_6 Controparte_7 [...]
e del , le spese di lite, che si liquidano in euro 1.713,00 per Parte_1 Controparte_1
le spese e in euro 38.000,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.
LA, 26.6.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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