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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/08/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2157 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Angelo Maiolino e Marino Almansi con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Mestre - Venezia
(VE), Via Carducci n.13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. ), (C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valentina Maiolino e Parte_4 C.F._4
Marino Almansi con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Mestre - Venezia (VE), Via Carducci
n.13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F , (C.F. ), Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 C.F._6
(C.F. ), ( , Controparte_3 C.F._7 Controparte_4 C.F._8 [...]
(C.F. ) e (C.F. tutti rappresentati e CP_5 C.F._9 Controparte_6 C.F._10 difesi dall'Avv. Massimo Zocca con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Galleria Porti n.4 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
1 (C.F. Controparte_7 C.F._11
(C.F. Controparte_8 C.F._12
(C.F. Controparte_9 C.F._13
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_10 P.IVA_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_11 P.IVA_3 tempore
ALTRE PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1786/2022 pubblicata in data 25 ottobre 2022 del Tribunale
Ordinario di Vicenza.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“In parziale riforma della appellata sentenza, escludere che i difetti denunziati (rumori e scricchiolii) possano integrare, ex actis e per quanto emergente dalla relazione opponibile alle parti, i gravi difetti di cui all'art.
1669 c.c., realizzando, invece, i difetti di cui all'art. 1667 c.c., con rigetto della corrispondente domanda risarcitoria degli attori, per improcedibilità e/o per difetto di legittimazione e/o per manifesta infondatezza;
riformare, comunque, l'appellata sentenza, in punto di quantum debeatur, per violazione dell'art. 1223 c.c. come meglio esposto con il motivo B: doglianza che resterà necessariamente assorbita in caso di accoglimento del motivo A.
Con vittoria di spese e competenze nei vari gradi del giudizio”.
Per gli appellati-appellanti incidentali:
“IN VIA PRELIMINARE.
Accertarsi e dichiararsi la nullità della notificazione dell'atto di appello con riferimento ai signori Parte_2
, e e conseguentemente il passaggio in giudicato della sentenza
[...] Parte_3 Parte_4 di primo grado con riferimento a tali parti per le motivazioni esposte in narrativa della “Comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato.
Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per violazione dell'art.
347 secondo comma c.p.c., per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa della
“Comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato.
NEL MERITO.
Disattesa ogni contraria istanza, rigettarsi l'appello proposto da parti appellanti per essere inammissibile
e/o infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa della “Comparsa di costituzione e
2 risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza gravata n° 1786/2022 del
25.10.2022 del Tribunale di Vicenza, fatta eccezione per la parte oggetto di appello incidentale.
IN VIA INCIDENTALE.
In riforma della sentenza di prime cure, condannarsi Parte_1 Parte_1
, e (questi ultimi tre nella denegata ipotesi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 in cui non dovesse essere accolta l'eccezione di inammissibilità del loro appello) a risarcire CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP
del danno per il disagio patito nel tempo nella misura di € 25.203,52 (di cui € 8.500,00 per gli attori
[...]
ed € 8.151,00 per gli attori e ) ed a risarcire il danno CP_2 Controparte_4 Controparte_3 esistenziale nella misura di € 30.000,00 (di cui € 10.000,00 per gli attori e , € CP_5 Controparte_6
10.000,00 per gli attori ed € 10.000,00 per gli attori Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e ) il tutto oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. nonchè alla
[...] Controparte_3 rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo, per le motivazioni esposte in narrativa della
“Comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato.
In riforma della sentenza di prime cure, condannarsi Parte_1 Parte_1
, e (questi ultimi tre nella denegata ipotesi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 in cui non dovesse essere accolta l'eccezione di inammissibilità del loro appello) a rifondere integralmente
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
delle spese del giudizio di primo grado e del procedimento per ATP, oltre a oneri e Controparte_6 accessori e ad interessi di legge, per le motivazioni esposte in narrativa della “Comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato.
IN OGNI CASO.
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Ci si oppone alla richiesta di integrazione di CTU formulata da controparte.
Si insiste nella richiesta di CTU medico-legale formulata in primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , nelle rispettive qualità di usufruttuario e nuda Controparte_1 Controparte_2 proprietaria, nonché , , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP
, tutti questi ultimi premessa la loro qualità di proprietari delle unità immobiliari site nel Comune
[...] di Bolzano Vicentino facenti parte dell'edificio contraddistinto con il numero civico 33, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza la società costruttrice-venditrice
[...]
nonché i soci , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , al fine di ivi sentirne accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. per
[...] CP_12
i vizi e difetti asseritamente riscontrati ai loro immobili, con consequenziale condanna al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
3 I suddetti attori e , con il medesimo atto introduttivo, estendevano poi CP_5 Controparte_6 il contraddittorio anche nei confronti di e , quali loro danti Controparte_7 Controparte_8 causa, chiedendone in via solidale con la società convenuta la condanna a mente dell'art. 1490 c.c.
A sostegno della domanda gli attori esponevano che gli appartamenti facenti parte dell'edifico edificato da vennero ad essere alienati agli attori , Parte_1 CP_1 CP_3
, , i quali ultimi due a loro volta trasferirono la proprietà a e CP_4 CP_7 CP_8 CP_5
; specificavano quindi che la progettazione e la Direzione dei Lavori venne affidata all'ARCH. CP
e che il secondo piano da loro acquistato e costituito da un sottotetto in legno Controparte_9 sarebbe risultato affetto da gravi vizi in quanto interessato, sia di giorno che di notte, da rumori e scricchiolii eccedenti una normale tollerabilità così da pregiudicare il riposo degli occupanti e la loro salute psico-fisica.
Parte attrice, in particolare, rappresentava che intorno agli anni 2005 e 2009, a seguito di reiterate proteste verbali inoltrate dal la società costruttrice ebbe a riconoscere la presenza di vizi impegnandosi alla CP_1 loro risoluzione e che la riferibilità causale della lamentata problematica, da attribuirsi alla copertura lignea, aveva in effetti trovato riconoscimento dapprima in un elaborato tecnico di parte a firma dell'Ing. Per_1
ed in seguito nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio acquisita nell'ambito di un
[...] procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto in data 2 maggio 2012.
Ritualmente costituitisi in giudizio tutti i convenuti resistevano, per quanto di ritenuta e rispettiva ragione, alla domanda attorea: ed i suoi soci, in particolare, Parte_1 contestavano la riconducibilità della fattispecie nell'ambito dell'art. 1669 c.c. ritenendo applicabile il diverso referente normativo di cui all'art. 1667 c.c. in ogni caso eccependo la maturata decadenza e la prescrizione dell'azione promossa dagli attori.
Quanto al merito contestavano la sussistenza dei lamentati vizi e difetti chiedendo comunque di poter essere autorizzati alla chiamata in causa del Direttore dei Lavori, ARCH. e della società Controparte_9
alla quale era stata demandata la realizzazione della copertura in legno, al Controparte_11 fine di essere manlevati da ogni ipotesi condannatoria dovendosi eventualmente esclusivamente a questi ultimi imputarsi eventuali profili di responsabilità.
Speculari conclusioni rassegnavano i convenuti e i quali Controparte_7 Controparte_8 eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta decadenza degli attori ex art. 1494 c.c.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituivano ritualmente in giudizio anche la Controparte_11
e l' la prima contestando l'attribuitale responsabilità ed in ogni caso la tardività
[...] CP_9 della denuncia dei pretesi vizi anche ai sensi dell'art. 1670 c.c. ed in subordine la solidarietà in ipotesi di condanna con gli ulteriori convenuti, il secondo eccependo l'estraneità alla realizzazione rivelatosi difettosa, stante l'autonoma modifica apportata a suo dire al progetto da Parte_1
[...]
Eccepita altresì la decadenza e la prescrizione a mente degli artt. 2226 c.c. e 2230 c.c., chiedeva, CP_9 ottenendone autorizzazione, di chiamare a sua volta in causa al fine di Controparte_10 essere da questa manlevata in ragione della garanzia assicurativa, in denegata ipotesi di una sua soccombenza.
Costituitasi da ultimo anche detta compagnia assicuratrice, in primo luogo contestava i profili di responsabilità attribuiti al proprio assicurato, eccependo comunque la prescrizione, in base a quanto disposto dall'art. 1952 c.c., del diritto di quest'ultimo ad essere manlevato;
la stessa altresì evidenziava come il sinistro per il quale era causa non rientrasse nel previsto rischio da responsabilità professionale. 4 La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, nonché della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP ed assunzione di prove narrative, interrogatorio formale e per testi.
Il giudizio veniva poi interrotto a seguito del fallimento della società he, nel Controparte_11 giudizio poi riassunto, restava unico contendente contumace.
Nel pieno contraddittorio di tutte le ulteriori parti processuali costituite veniva infine disposta CTU.
Con sentenza n. 1786/2022 il Tribunale Ordinario di Vicenza, definitivamente decidendo, così statuiva:
“…ogni diversa istanza disattesa,
1) In parziale accoglimento delle domande attoree, condanna la società convenuta
[...]
in solido con i suoi soci illimitatamente responsabili al pagamento, in favore degli Parte_1 attori, della complessiva somma capitale di euro 71.621,54 oltre agli interessi in misura legale dal dovuto al saldo nonché della somma capitale di euro 1.302,44 oltre agli interessi in misura legale dal dovuto al saldo;
2) Rigetta per il resto le domande attoree formulate nei confronti della società convenuta
[...]
e dei suoi soci illimitatamente responsabili;
Parte_1
3) Rigetta la domanda proposta dagli attori, sig.ri e , nei confronti dei CP_5 Controparte_6 convenuti sig.ri e;
Controparte_7 Controparte_8
4) Rigetta le domande formulate dalla società insieme ai suoi Parte_1 soci, e dagli attori anche nei confronti dei terzi chiamati in causa;
5) Respinge la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
6) Compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna la società convenuta in solido con i suoi soci a rifondere agli attori la residua metà calcolata in detta frazione e pari a euro 6.715,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge e spese di contributo unificato;
7) Compensate le spese processuali sostenute nel procedimento per ATP nella misura della metà, pone definitivamente a carico della società convenuta a favore degli attori la residua metà calcolata in detta frazione e pari a euro 6.054,38;
8) Condanna gli attori e alla rifusione integrale delle spese di lite in favore dei convenuti CP_5 CP
, quantificate in euro 7.795,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CP_7 CP_8
CPA come per legge;
9) Per il resto, compensa integralmente le spese di lite”.
Hanno interposto tempestivo appello avverso detta statuizione Parte_1
, e ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 affidandolo ai seguenti motivi:
• Erronea qualificazione giuridica della domanda risarcitoria, da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 1667 c.c. (primo motivo);
• Errata determinazione del quantum risarcitorio con violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. (secondo ed ultimo motivo).
5 Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio , Controparte_1 Controparte_2
, , , e , i
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 quali, previa eccezione di nullità della notificazione del gravame ad istanza di , Parte_2
e con conseguente passaggio in giudicato della sentenza quanto agli Parte_3 Parte_4 stessi, nonché eccezione di inammissibilità dell'appello, hanno a loro volta spiegato gravame incidentale attingendo la sentenza di primo grado dalle seguenti censure:
• Motivazione insufficiente e contraddittoria - Violazione di legge - Inidonea quantificazione del danno (primo motivo di appello incidentale);
• Insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di legge quanto alla regolamentazione delle spese processuali (secondo ed ultimo motivo di appello incidentale).
La causa, disposta con decreto del 15 dicembre 2022 in via provvisoria l'inibitoria delle statuizioni condannatorie nei confronti degli appellanti, così come precisata da successivo provvedimento di correzione del 20 dicembre 2022, vedeva successivamente la revoca della accordata sospensione della esecutività della statuizione impugnata, giusta ordinanza del 17 febbraio 2023.
All'udienza dell'11 luglio 2024 il giudizio veniva quindi posto in deliberazione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve dichiararsi la contumacia di , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e ritualmente
[...] Controparte_10 Controparte_11 citati nel presente grado di giudizio e non costituiti.
Preliminarmente deve anche disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalle parti appellate ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Lo stesso gravame, del resto, risulta superare anche il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., in quanto comunque espressivo della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto, infondato è, nondimeno, il rilievo di nullità della notificazione dell'atto di appello eseguita ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 53/94 dal difensore di , e Parte_2 Parte_3
che si asserisce essere stato sprovvisto di procura per detto incombente, mandato che si Parte_4 assume quindi limitato ai soli appellanti ed a quest'ultimo in Parte_1 proprio, con conseguente passaggio in giudicato dei capi di sentenza di relativo interesse quanto ai primi.
In proposito la Corte osserva come, sebbene la nullità della notificazione dell'atto di appello possa comportare fatali conseguenze, essa non comporta una automatica inammissibilità dell'impugnazione.
Nella fattispecie, a ben considerare, quantunque la difesa delle parti appellate DU (ponendo peraltro conseguenti dubbi sulla osservanza dei principi di lealtà processuale) di volersi costituire nel presente grado di giudizio esclusivamente in relazione al gravame proposto da 6 C. e Parte_1 Parte_1 dal Sig. in proprio, in quanto ritualmente raggiunti da una valida notificazione, di fatto, Parte_1
6 poi, esprime difese e rassegna conclusioni generalizzate in difesa degli appellati e nei confronti di tutte le parti appellanti.
Ne discende, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la sanatoria della dedotta nullità per effetto della avvenuta costituzione in giudizio di tutti gli appellati, peraltro anche proponenti appello incidentale, così da rendere anche superflue, nell'ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo, eventuali rinnovazioni del libello introduttivo.
Passando quindi al merito del gravame, infondato si manifesta il primo motivo che attinge da erroneità la statuizione di primo grado per aver fatto malgoverno dell'art. 1669 c.c.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale innanzi precisati, il Collegio condivide il percorso logico-giuridico espresso nella sentenza impugnata la quale, dopo aver effettuato un ben motivato distinguo dei referenti normativi di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e dunque della diversa natura (contrattuale ed extracontrattuale) rispettivamente prevista da dette disposizioni codicistiche, dei conseguenti soggetti nei confronti dei quali sono esperibili le azioni e del diverso onere probatorio che contraddistingue le stesse, è pervenuta a sancire il diritto delle odierne parti appellate, attrici in primo grado, ad accedere alla tutela di cui all'art. 1669 c.c. con conseguente legittimazione ad agire nei confronti di tutti i soggetti protagonisti della realizzazione del per il quale è causa. Parte_5
Ed invero, una ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa, consente di condividere l'inquadramento delle problematiche consistenti in rumori a carattere repentino e compulsivo provenienti dalla copertura lignea, individuabili con maggiore intensità nelle ore notturne e nel periodo estivo, nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c.
Le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, attuato un ampio excursus storico ed una vera e propria esegesi dell'art. 1669 c.c. hanno in effetti chiarito, risolvendo il contrasto giurisprudenziale e dottrinale sul tema, che la rovina o il pericolo di rovina possano ben riguardare opere ben più limitate della costruzione dell'edificio, come le riparazioni straordinarie, le ristrutturazioni, i restauri o altri interventi edificatori minori.
A tal proposito sono stati considerati rilevanti anche i gravi difetti dell'opera che, pur interessando elementi secondari ed accessori siano risultati tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa.
In altri termini, l'applicabilità della norma in questione è stata estesa anche in presenza di gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
La Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, ha quindi allargato il concetto di “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
Calati tali insegnamenti al caso che occupa, contrariamente a quanto agitato dagli appellanti, non vi è motivo per escludere le problematiche lamentate dal perimetro dei “gravi difetti”, per come attestato dalle indagini tecniche agli atti rispettivamente a firma del dott. e dell'arch. in questa sede Parte_6 Per_2 pienamente recepite in quanto coerenti e logiche, frutto di approfondite analisi, ossequiose delle osservazioni dei rispettivi consulenti tecnici di parte ed in quanto tali del tutto condivisibili.
Come richiamato dallo stesso Tribunale, dette consulenze tecniche hanno consentito di appurare il manifestarsi dei fenomeni con particolare frequenza notturna evidenziando che i lamentati crepitii risulterebbero determinati dalle variazioni di temperatura che il tetto in legno fisiologicamente subisce.
7 Dalla comparata lettura delle eseguite indagini tecniche è dunque emersa l'adozione di materiali inidonei e la posa dello stesso “pacchetto copertura” in un contesto architettonico realizzato con tegole scure che favorendo l'accumulo di calore si riverbera negativamente sul legno dando così luogo alla insorgenza delle note problematiche (cfr. in particolare pagg. 9, 10, 15 CTU a firma arch. laddove i consistenti ed Per_2 economicamente onerosi interventi per la loro risoluzione contribuisce a riscontrare la gravità dei vizi denunciati rafforzando il raggiunto convincimento.
A nulla, sott'altro profilo giuridico, come correttamente si rinviene nel decisum impugnato, rileva l'improprio richiamo in questa sede riproposto dagli appellanti alla mancata rilevazione del livello di intollerabilità da parte degli ausiliari del Giudice, così da non potersi a loro dire riscontrare la sussistenza di una effettiva gravità dei fenomeni.
Stante l'indipendenza ed autonomia dei due concetti e la riconducibilità delle fattispecie di cui all'art. 1669
c.c. nell'ambito operativo dell'illecito aquiliano, inconferenti risultano essere i proposti richiami all'art. 844
c.c. (che disciplina i conflitti tra immissioni provenienti da fondi vicini) tenuto conto di quanto sin qui argomentato, che costituisce, sulla base del compendio probatorio acquisito, valida ragione per ritenere pienamente integrata la fattispecie per come riconosciuta dal Decidente di prime cure.
Appare dunque irrilevante accertare, come agitato dagli appellanti, la specifica intensità dei rumori provenienti dal tetto posto che, per giurisprudenza costante, il difetto dell'opera può considerarsi grave anche se di modesta entità dovendo questo ritenersi (come nella fattispecie ove risulta sussistente un grave difetto di insonorizzazione dipendente sia dalla scelta di materiale inadeguato che dalla sua non conforme posa in opera), in ragione delle conseguenze che da esso derivano o possano derivare, e non da una sua isolata consistenza.
Il pregiudizio, dipendente dalla cattiva esecuzione dell'opera, arrecato al godimento, alla funzionalità ed alla abitabilità degli immobili, risulta essere stato in effetti conformemente accertato (e finanche riscontrato durante i sopralluoghi dagli stessi ausiliari del Giudice), in ragione della incidente frequenza dei fenomeni denunciati dagli attori, ben 8.700 fenomeni impulsivi nelle 24 ore con fenomeni notturni superiori ai 35 dB e, a volte addirittura superiori ai 45 dB (cfr. indagini tecniche disposte nell'ambito delle
CCTTUU).
Infondata si rivela, da una diversa angolazione giuridica, anche la censura attinente ad un'erronea quantificazione del danno.
In particolare, gli appellanti, deducono che in dipendenza di un mancato e specifico accertamento sulla entità, durata e tollerabilità dei fenomeni acustici, non troverebbe giustificazione l'accordato e rilevante risarcimento del danno quantificato in € 71.000,00 oltre interessi per l'emendazione dei vizi, risultando lo stesso non conforme al dettato di cui all'art. 1223 c.c. in quanto non rappresentativo di una conseguenza immediata e diretta dal vizio riscontrato.
Sullo specifico punto la Corte osserva che per corriva giurisprudenza di legittimità l'estensione del risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. deve intendersi comprensiva di tutte le spese necessarie per l'eliminazione, definitiva e radicale, dei difetti, anche mediante esecuzione di opere diverse e maggiormente onerose rispetto a quelle originariamente progettate, al fine di rendere l'opera idonea a consentire la normale utilità propria della sua destinazione, come in modo coerente e logico, dunque condivisibile, si legge nella statuizione impugnata.
L'attuata liquidazione, alla quale il Giudice di primo grado è pervenuto mediante esclusione di ulteriori poste risarcitorie rivendicate dagli attori, trova legittimazione nella CTU a firma dell'arch. il quale, Per_2 mediante un percorso argomentativo che si è già detto essere scevro da vizi logici o giuridici, ha individuato 8 quale rimedio alle riscontrate problematiche la totale rimozione del pacchetto di copertura esistente ed il suo successivo aumento fino a 29 cm per un costo complessivo dell'intervento, appunto, pari ad €
71.621,54 oltre iva, comprensivo delle spese professionali e di un 5% di incremento per imprevisti (cfr. pagg. 10 e 18 CTU).
Inconferenti, in definitiva, si manifestano aa riguaardo i suddetti assunti di parte appellante, non essendovi motivo per discostarsi dalla accordata quantificazione del risarcimento del danno patito dagli attori essendo essa sufficientemente suffragata dagli atti e dai documenti di causa.
Lo scrutinio degli appelli incidentali induce a ritenerne, parimenti, l'integrale infondatezza.
In primo luogo infondato risulta essere il rilievo di parte appellata secondo il quale l'omessa richiesta di rigetto delle impugnazioni incidentali da parte degli appellanti principali costituirebbe una rinuncia tacita alle contestazioni.
A riguardo si osserva come la mancata reiterazione al momento della precisazione delle conclusioni della istanza di rigetto dei gravami incidentali, comunque presente in tutte le difese degli appellanti principali, inequivocabilmente protese a contrastare le controdomande durante l'intero corso del presente grado di giudizio costituisca una mera omissione formale, priva di conseguenze sostanziali.
Ciò posto, non è meritevole di accoglimento la censura secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente disconosciuto il diritto degli attori, odierni appellanti incidentali, al risarcimento del danno non patrimoniale, che, contrariamente a quanto motivato, si assume sufficientemente comprovato anche dalle deposizioni testimoniali.
In proposito la Corte condivide lo snodo motivazionale adottato nella statuizione impugnata, emergendo dalla rilettura degli atti di causa, l'effettiva assenza di validi riscontri probatori agli asseriti pregiudizi subiti in dipendenza dei vizi ed aventi natura non patrimoniale.
I più recenti insegnamenti di legittimità hanno in effetti consentito in riferimento all'art. 1669 c.c. il riconoscimento del danno non patrimoniale, tuttavia richiedendo una prova particolarmente rigorosa, specifica e dettagliata, che vada ben oltre il semplice disagio o fastidio di natura ordinaria. Deve dunque essere comprovato, come non è dato tuttavia rilevare nel caso che occupa, un pregiudizio alla sfera personale che abbia inciso sulla qualità della vita del danneggiato, sulla sua salute o sulla sua serenità, dimostrando che i vizi dell'opera hanno determinato uno stato di stress, ansia, sofferenza o turbamento psicologico che va oltre la normale tollerabilità.
A ciò non soddisfa il mero richiamo al disturbo del riposo notturno senza alcuna specifica allegazione e prova di quali sarebbero state le conseguenze negative derivanti dal difetto acustico che caratterizza gli immobili;
né a ciò può sopperirsi mediante la richiesta di una CTU medico-legale che, come noto, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere (come sembrerebbe in effetti ricorrere nella fattispecie) una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Il danno non patrimoniale, appare del resto significativo sottolineare, risulta risarcibile a mente dell'art. 2059 c.c. solo nei casi determinati dalla legge.
9 Esso appare dunque meritevole di riconoscimento, come non ricorre nella fattispecie, quando:
• derivi da fatto illecito integrante gli estremi di reato, prevedendo, l'art. 185 c.p. che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
• sia contemplato in espresse previsioni normative come nell'ipotesi in cui sia determinato dall'uso di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89 c.p.c.), ovvero derivi da lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale causato da un veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005), o sia conseguente a violazioni del diritto di autore (art. 158 comma 3 L. 633/1941) etc.;
• quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito.
Nessuna di tali ipotesi risulta essere stata espressamente richiamata dagli odierni appellanti incidentali.
Alcuna violazione di legge, infine, così declinando il secondo ed ultimo motivo di appello incidentale, risulta riscontrabile nella attuata regolamentazione degli oneri processuali di primo grado mediante compensazione per la metà delle spese di lite tra tutti gli attori e la società convenuta con i Parte_1 suoi soci illimitatamente responsabili, risultando essa in effetti conforme al dettato di cui all'art. 92 comma secondo c.p.c., dovendosi individuare una reciproca soccombenza nella accezione interpretativa fornita dalla Suprema Corte ed opportunamente richiamata dal Decidente di prime cure.
Tale condizione risulta a ben considerare specificatamente dettagliata nella parte motiva e nel dispositivo adottato dove è ben esplicitata la reciproca soccombenza per come risultante dal rigetto di contrapposte domande fatte valere dalle parti contendenti.
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della sostanziale equivalenza economica e giuridica delle questioni trattate, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
A seguito della adottata pronuncia, trova invece applicazione de jure a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali - trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
2157/2022 di Ruolo Generale promossa da Parte_1 Parte_1
, e contro ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, appellanti incidentali avverso la sentenza n. 1786/2022 pubblicata in data 25 ottobre Controparte_6
2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, nonché nei confronti di , Controparte_7 [...]
, , e CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
[...]
1. Dichiara la contumacia di , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e Controparte_10 Controparte_11
2. Rigetta gli appelli e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
10 3. COMPENSA integralmente tra le parti costituite le spese del grado;
4. NULLA per le spese quanto ai rapporti processuali con le altre parti processuali rimaste contumaci.
5. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Parte_1
, e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 appellanti principali, nonché , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e , quali appellanti
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 incidentali, siano obbligati, ciascuno, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U.
115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2157 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Angelo Maiolino e Marino Almansi con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Mestre - Venezia
(VE), Via Carducci n.13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. ), (C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valentina Maiolino e Parte_4 C.F._4
Marino Almansi con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Mestre - Venezia (VE), Via Carducci
n.13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F , (C.F. ), Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 C.F._6
(C.F. ), ( , Controparte_3 C.F._7 Controparte_4 C.F._8 [...]
(C.F. ) e (C.F. tutti rappresentati e CP_5 C.F._9 Controparte_6 C.F._10 difesi dall'Avv. Massimo Zocca con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Galleria Porti n.4 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
1 (C.F. Controparte_7 C.F._11
(C.F. Controparte_8 C.F._12
(C.F. Controparte_9 C.F._13
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_10 P.IVA_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_11 P.IVA_3 tempore
ALTRE PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1786/2022 pubblicata in data 25 ottobre 2022 del Tribunale
Ordinario di Vicenza.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“In parziale riforma della appellata sentenza, escludere che i difetti denunziati (rumori e scricchiolii) possano integrare, ex actis e per quanto emergente dalla relazione opponibile alle parti, i gravi difetti di cui all'art.
1669 c.c., realizzando, invece, i difetti di cui all'art. 1667 c.c., con rigetto della corrispondente domanda risarcitoria degli attori, per improcedibilità e/o per difetto di legittimazione e/o per manifesta infondatezza;
riformare, comunque, l'appellata sentenza, in punto di quantum debeatur, per violazione dell'art. 1223 c.c. come meglio esposto con il motivo B: doglianza che resterà necessariamente assorbita in caso di accoglimento del motivo A.
Con vittoria di spese e competenze nei vari gradi del giudizio”.
Per gli appellati-appellanti incidentali:
“IN VIA PRELIMINARE.
Accertarsi e dichiararsi la nullità della notificazione dell'atto di appello con riferimento ai signori Parte_2
, e e conseguentemente il passaggio in giudicato della sentenza
[...] Parte_3 Parte_4 di primo grado con riferimento a tali parti per le motivazioni esposte in narrativa della “Comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato.
Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per violazione dell'art.
347 secondo comma c.p.c., per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa della
“Comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato.
NEL MERITO.
Disattesa ogni contraria istanza, rigettarsi l'appello proposto da parti appellanti per essere inammissibile
e/o infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa della “Comparsa di costituzione e
2 risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza gravata n° 1786/2022 del
25.10.2022 del Tribunale di Vicenza, fatta eccezione per la parte oggetto di appello incidentale.
IN VIA INCIDENTALE.
In riforma della sentenza di prime cure, condannarsi Parte_1 Parte_1
, e (questi ultimi tre nella denegata ipotesi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 in cui non dovesse essere accolta l'eccezione di inammissibilità del loro appello) a risarcire CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP
del danno per il disagio patito nel tempo nella misura di € 25.203,52 (di cui € 8.500,00 per gli attori
[...]
ed € 8.151,00 per gli attori e ) ed a risarcire il danno CP_2 Controparte_4 Controparte_3 esistenziale nella misura di € 30.000,00 (di cui € 10.000,00 per gli attori e , € CP_5 Controparte_6
10.000,00 per gli attori ed € 10.000,00 per gli attori Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e ) il tutto oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. nonchè alla
[...] Controparte_3 rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo, per le motivazioni esposte in narrativa della
“Comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato.
In riforma della sentenza di prime cure, condannarsi Parte_1 Parte_1
, e (questi ultimi tre nella denegata ipotesi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 in cui non dovesse essere accolta l'eccezione di inammissibilità del loro appello) a rifondere integralmente
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
delle spese del giudizio di primo grado e del procedimento per ATP, oltre a oneri e Controparte_6 accessori e ad interessi di legge, per le motivazioni esposte in narrativa della “Comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale” datata 29/03/2023, atto da intendersi qui integralmente richiamato.
IN OGNI CASO.
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Ci si oppone alla richiesta di integrazione di CTU formulata da controparte.
Si insiste nella richiesta di CTU medico-legale formulata in primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , nelle rispettive qualità di usufruttuario e nuda Controparte_1 Controparte_2 proprietaria, nonché , , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP
, tutti questi ultimi premessa la loro qualità di proprietari delle unità immobiliari site nel Comune
[...] di Bolzano Vicentino facenti parte dell'edificio contraddistinto con il numero civico 33, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza la società costruttrice-venditrice
[...]
nonché i soci , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , al fine di ivi sentirne accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. per
[...] CP_12
i vizi e difetti asseritamente riscontrati ai loro immobili, con consequenziale condanna al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
3 I suddetti attori e , con il medesimo atto introduttivo, estendevano poi CP_5 Controparte_6 il contraddittorio anche nei confronti di e , quali loro danti Controparte_7 Controparte_8 causa, chiedendone in via solidale con la società convenuta la condanna a mente dell'art. 1490 c.c.
A sostegno della domanda gli attori esponevano che gli appartamenti facenti parte dell'edifico edificato da vennero ad essere alienati agli attori , Parte_1 CP_1 CP_3
, , i quali ultimi due a loro volta trasferirono la proprietà a e CP_4 CP_7 CP_8 CP_5
; specificavano quindi che la progettazione e la Direzione dei Lavori venne affidata all'ARCH. CP
e che il secondo piano da loro acquistato e costituito da un sottotetto in legno Controparte_9 sarebbe risultato affetto da gravi vizi in quanto interessato, sia di giorno che di notte, da rumori e scricchiolii eccedenti una normale tollerabilità così da pregiudicare il riposo degli occupanti e la loro salute psico-fisica.
Parte attrice, in particolare, rappresentava che intorno agli anni 2005 e 2009, a seguito di reiterate proteste verbali inoltrate dal la società costruttrice ebbe a riconoscere la presenza di vizi impegnandosi alla CP_1 loro risoluzione e che la riferibilità causale della lamentata problematica, da attribuirsi alla copertura lignea, aveva in effetti trovato riconoscimento dapprima in un elaborato tecnico di parte a firma dell'Ing. Per_1
ed in seguito nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio acquisita nell'ambito di un
[...] procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto in data 2 maggio 2012.
Ritualmente costituitisi in giudizio tutti i convenuti resistevano, per quanto di ritenuta e rispettiva ragione, alla domanda attorea: ed i suoi soci, in particolare, Parte_1 contestavano la riconducibilità della fattispecie nell'ambito dell'art. 1669 c.c. ritenendo applicabile il diverso referente normativo di cui all'art. 1667 c.c. in ogni caso eccependo la maturata decadenza e la prescrizione dell'azione promossa dagli attori.
Quanto al merito contestavano la sussistenza dei lamentati vizi e difetti chiedendo comunque di poter essere autorizzati alla chiamata in causa del Direttore dei Lavori, ARCH. e della società Controparte_9
alla quale era stata demandata la realizzazione della copertura in legno, al Controparte_11 fine di essere manlevati da ogni ipotesi condannatoria dovendosi eventualmente esclusivamente a questi ultimi imputarsi eventuali profili di responsabilità.
Speculari conclusioni rassegnavano i convenuti e i quali Controparte_7 Controparte_8 eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta decadenza degli attori ex art. 1494 c.c.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituivano ritualmente in giudizio anche la Controparte_11
e l' la prima contestando l'attribuitale responsabilità ed in ogni caso la tardività
[...] CP_9 della denuncia dei pretesi vizi anche ai sensi dell'art. 1670 c.c. ed in subordine la solidarietà in ipotesi di condanna con gli ulteriori convenuti, il secondo eccependo l'estraneità alla realizzazione rivelatosi difettosa, stante l'autonoma modifica apportata a suo dire al progetto da Parte_1
[...]
Eccepita altresì la decadenza e la prescrizione a mente degli artt. 2226 c.c. e 2230 c.c., chiedeva, CP_9 ottenendone autorizzazione, di chiamare a sua volta in causa al fine di Controparte_10 essere da questa manlevata in ragione della garanzia assicurativa, in denegata ipotesi di una sua soccombenza.
Costituitasi da ultimo anche detta compagnia assicuratrice, in primo luogo contestava i profili di responsabilità attribuiti al proprio assicurato, eccependo comunque la prescrizione, in base a quanto disposto dall'art. 1952 c.c., del diritto di quest'ultimo ad essere manlevato;
la stessa altresì evidenziava come il sinistro per il quale era causa non rientrasse nel previsto rischio da responsabilità professionale. 4 La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, nonché della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP ed assunzione di prove narrative, interrogatorio formale e per testi.
Il giudizio veniva poi interrotto a seguito del fallimento della società he, nel Controparte_11 giudizio poi riassunto, restava unico contendente contumace.
Nel pieno contraddittorio di tutte le ulteriori parti processuali costituite veniva infine disposta CTU.
Con sentenza n. 1786/2022 il Tribunale Ordinario di Vicenza, definitivamente decidendo, così statuiva:
“…ogni diversa istanza disattesa,
1) In parziale accoglimento delle domande attoree, condanna la società convenuta
[...]
in solido con i suoi soci illimitatamente responsabili al pagamento, in favore degli Parte_1 attori, della complessiva somma capitale di euro 71.621,54 oltre agli interessi in misura legale dal dovuto al saldo nonché della somma capitale di euro 1.302,44 oltre agli interessi in misura legale dal dovuto al saldo;
2) Rigetta per il resto le domande attoree formulate nei confronti della società convenuta
[...]
e dei suoi soci illimitatamente responsabili;
Parte_1
3) Rigetta la domanda proposta dagli attori, sig.ri e , nei confronti dei CP_5 Controparte_6 convenuti sig.ri e;
Controparte_7 Controparte_8
4) Rigetta le domande formulate dalla società insieme ai suoi Parte_1 soci, e dagli attori anche nei confronti dei terzi chiamati in causa;
5) Respinge la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
6) Compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna la società convenuta in solido con i suoi soci a rifondere agli attori la residua metà calcolata in detta frazione e pari a euro 6.715,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge e spese di contributo unificato;
7) Compensate le spese processuali sostenute nel procedimento per ATP nella misura della metà, pone definitivamente a carico della società convenuta a favore degli attori la residua metà calcolata in detta frazione e pari a euro 6.054,38;
8) Condanna gli attori e alla rifusione integrale delle spese di lite in favore dei convenuti CP_5 CP
, quantificate in euro 7.795,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CP_7 CP_8
CPA come per legge;
9) Per il resto, compensa integralmente le spese di lite”.
Hanno interposto tempestivo appello avverso detta statuizione Parte_1
, e ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 affidandolo ai seguenti motivi:
• Erronea qualificazione giuridica della domanda risarcitoria, da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 1667 c.c. (primo motivo);
• Errata determinazione del quantum risarcitorio con violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. (secondo ed ultimo motivo).
5 Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio , Controparte_1 Controparte_2
, , , e , i
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 quali, previa eccezione di nullità della notificazione del gravame ad istanza di , Parte_2
e con conseguente passaggio in giudicato della sentenza quanto agli Parte_3 Parte_4 stessi, nonché eccezione di inammissibilità dell'appello, hanno a loro volta spiegato gravame incidentale attingendo la sentenza di primo grado dalle seguenti censure:
• Motivazione insufficiente e contraddittoria - Violazione di legge - Inidonea quantificazione del danno (primo motivo di appello incidentale);
• Insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di legge quanto alla regolamentazione delle spese processuali (secondo ed ultimo motivo di appello incidentale).
La causa, disposta con decreto del 15 dicembre 2022 in via provvisoria l'inibitoria delle statuizioni condannatorie nei confronti degli appellanti, così come precisata da successivo provvedimento di correzione del 20 dicembre 2022, vedeva successivamente la revoca della accordata sospensione della esecutività della statuizione impugnata, giusta ordinanza del 17 febbraio 2023.
All'udienza dell'11 luglio 2024 il giudizio veniva quindi posto in deliberazione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve dichiararsi la contumacia di , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e ritualmente
[...] Controparte_10 Controparte_11 citati nel presente grado di giudizio e non costituiti.
Preliminarmente deve anche disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalle parti appellate ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Lo stesso gravame, del resto, risulta superare anche il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., in quanto comunque espressivo della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto, infondato è, nondimeno, il rilievo di nullità della notificazione dell'atto di appello eseguita ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 53/94 dal difensore di , e Parte_2 Parte_3
che si asserisce essere stato sprovvisto di procura per detto incombente, mandato che si Parte_4 assume quindi limitato ai soli appellanti ed a quest'ultimo in Parte_1 proprio, con conseguente passaggio in giudicato dei capi di sentenza di relativo interesse quanto ai primi.
In proposito la Corte osserva come, sebbene la nullità della notificazione dell'atto di appello possa comportare fatali conseguenze, essa non comporta una automatica inammissibilità dell'impugnazione.
Nella fattispecie, a ben considerare, quantunque la difesa delle parti appellate DU (ponendo peraltro conseguenti dubbi sulla osservanza dei principi di lealtà processuale) di volersi costituire nel presente grado di giudizio esclusivamente in relazione al gravame proposto da 6 C. e Parte_1 Parte_1 dal Sig. in proprio, in quanto ritualmente raggiunti da una valida notificazione, di fatto, Parte_1
6 poi, esprime difese e rassegna conclusioni generalizzate in difesa degli appellati e nei confronti di tutte le parti appellanti.
Ne discende, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la sanatoria della dedotta nullità per effetto della avvenuta costituzione in giudizio di tutti gli appellati, peraltro anche proponenti appello incidentale, così da rendere anche superflue, nell'ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo, eventuali rinnovazioni del libello introduttivo.
Passando quindi al merito del gravame, infondato si manifesta il primo motivo che attinge da erroneità la statuizione di primo grado per aver fatto malgoverno dell'art. 1669 c.c.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale innanzi precisati, il Collegio condivide il percorso logico-giuridico espresso nella sentenza impugnata la quale, dopo aver effettuato un ben motivato distinguo dei referenti normativi di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e dunque della diversa natura (contrattuale ed extracontrattuale) rispettivamente prevista da dette disposizioni codicistiche, dei conseguenti soggetti nei confronti dei quali sono esperibili le azioni e del diverso onere probatorio che contraddistingue le stesse, è pervenuta a sancire il diritto delle odierne parti appellate, attrici in primo grado, ad accedere alla tutela di cui all'art. 1669 c.c. con conseguente legittimazione ad agire nei confronti di tutti i soggetti protagonisti della realizzazione del per il quale è causa. Parte_5
Ed invero, una ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa, consente di condividere l'inquadramento delle problematiche consistenti in rumori a carattere repentino e compulsivo provenienti dalla copertura lignea, individuabili con maggiore intensità nelle ore notturne e nel periodo estivo, nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c.
Le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, attuato un ampio excursus storico ed una vera e propria esegesi dell'art. 1669 c.c. hanno in effetti chiarito, risolvendo il contrasto giurisprudenziale e dottrinale sul tema, che la rovina o il pericolo di rovina possano ben riguardare opere ben più limitate della costruzione dell'edificio, come le riparazioni straordinarie, le ristrutturazioni, i restauri o altri interventi edificatori minori.
A tal proposito sono stati considerati rilevanti anche i gravi difetti dell'opera che, pur interessando elementi secondari ed accessori siano risultati tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa.
In altri termini, l'applicabilità della norma in questione è stata estesa anche in presenza di gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
La Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, ha quindi allargato il concetto di “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
Calati tali insegnamenti al caso che occupa, contrariamente a quanto agitato dagli appellanti, non vi è motivo per escludere le problematiche lamentate dal perimetro dei “gravi difetti”, per come attestato dalle indagini tecniche agli atti rispettivamente a firma del dott. e dell'arch. in questa sede Parte_6 Per_2 pienamente recepite in quanto coerenti e logiche, frutto di approfondite analisi, ossequiose delle osservazioni dei rispettivi consulenti tecnici di parte ed in quanto tali del tutto condivisibili.
Come richiamato dallo stesso Tribunale, dette consulenze tecniche hanno consentito di appurare il manifestarsi dei fenomeni con particolare frequenza notturna evidenziando che i lamentati crepitii risulterebbero determinati dalle variazioni di temperatura che il tetto in legno fisiologicamente subisce.
7 Dalla comparata lettura delle eseguite indagini tecniche è dunque emersa l'adozione di materiali inidonei e la posa dello stesso “pacchetto copertura” in un contesto architettonico realizzato con tegole scure che favorendo l'accumulo di calore si riverbera negativamente sul legno dando così luogo alla insorgenza delle note problematiche (cfr. in particolare pagg. 9, 10, 15 CTU a firma arch. laddove i consistenti ed Per_2 economicamente onerosi interventi per la loro risoluzione contribuisce a riscontrare la gravità dei vizi denunciati rafforzando il raggiunto convincimento.
A nulla, sott'altro profilo giuridico, come correttamente si rinviene nel decisum impugnato, rileva l'improprio richiamo in questa sede riproposto dagli appellanti alla mancata rilevazione del livello di intollerabilità da parte degli ausiliari del Giudice, così da non potersi a loro dire riscontrare la sussistenza di una effettiva gravità dei fenomeni.
Stante l'indipendenza ed autonomia dei due concetti e la riconducibilità delle fattispecie di cui all'art. 1669
c.c. nell'ambito operativo dell'illecito aquiliano, inconferenti risultano essere i proposti richiami all'art. 844
c.c. (che disciplina i conflitti tra immissioni provenienti da fondi vicini) tenuto conto di quanto sin qui argomentato, che costituisce, sulla base del compendio probatorio acquisito, valida ragione per ritenere pienamente integrata la fattispecie per come riconosciuta dal Decidente di prime cure.
Appare dunque irrilevante accertare, come agitato dagli appellanti, la specifica intensità dei rumori provenienti dal tetto posto che, per giurisprudenza costante, il difetto dell'opera può considerarsi grave anche se di modesta entità dovendo questo ritenersi (come nella fattispecie ove risulta sussistente un grave difetto di insonorizzazione dipendente sia dalla scelta di materiale inadeguato che dalla sua non conforme posa in opera), in ragione delle conseguenze che da esso derivano o possano derivare, e non da una sua isolata consistenza.
Il pregiudizio, dipendente dalla cattiva esecuzione dell'opera, arrecato al godimento, alla funzionalità ed alla abitabilità degli immobili, risulta essere stato in effetti conformemente accertato (e finanche riscontrato durante i sopralluoghi dagli stessi ausiliari del Giudice), in ragione della incidente frequenza dei fenomeni denunciati dagli attori, ben 8.700 fenomeni impulsivi nelle 24 ore con fenomeni notturni superiori ai 35 dB e, a volte addirittura superiori ai 45 dB (cfr. indagini tecniche disposte nell'ambito delle
CCTTUU).
Infondata si rivela, da una diversa angolazione giuridica, anche la censura attinente ad un'erronea quantificazione del danno.
In particolare, gli appellanti, deducono che in dipendenza di un mancato e specifico accertamento sulla entità, durata e tollerabilità dei fenomeni acustici, non troverebbe giustificazione l'accordato e rilevante risarcimento del danno quantificato in € 71.000,00 oltre interessi per l'emendazione dei vizi, risultando lo stesso non conforme al dettato di cui all'art. 1223 c.c. in quanto non rappresentativo di una conseguenza immediata e diretta dal vizio riscontrato.
Sullo specifico punto la Corte osserva che per corriva giurisprudenza di legittimità l'estensione del risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. deve intendersi comprensiva di tutte le spese necessarie per l'eliminazione, definitiva e radicale, dei difetti, anche mediante esecuzione di opere diverse e maggiormente onerose rispetto a quelle originariamente progettate, al fine di rendere l'opera idonea a consentire la normale utilità propria della sua destinazione, come in modo coerente e logico, dunque condivisibile, si legge nella statuizione impugnata.
L'attuata liquidazione, alla quale il Giudice di primo grado è pervenuto mediante esclusione di ulteriori poste risarcitorie rivendicate dagli attori, trova legittimazione nella CTU a firma dell'arch. il quale, Per_2 mediante un percorso argomentativo che si è già detto essere scevro da vizi logici o giuridici, ha individuato 8 quale rimedio alle riscontrate problematiche la totale rimozione del pacchetto di copertura esistente ed il suo successivo aumento fino a 29 cm per un costo complessivo dell'intervento, appunto, pari ad €
71.621,54 oltre iva, comprensivo delle spese professionali e di un 5% di incremento per imprevisti (cfr. pagg. 10 e 18 CTU).
Inconferenti, in definitiva, si manifestano aa riguaardo i suddetti assunti di parte appellante, non essendovi motivo per discostarsi dalla accordata quantificazione del risarcimento del danno patito dagli attori essendo essa sufficientemente suffragata dagli atti e dai documenti di causa.
Lo scrutinio degli appelli incidentali induce a ritenerne, parimenti, l'integrale infondatezza.
In primo luogo infondato risulta essere il rilievo di parte appellata secondo il quale l'omessa richiesta di rigetto delle impugnazioni incidentali da parte degli appellanti principali costituirebbe una rinuncia tacita alle contestazioni.
A riguardo si osserva come la mancata reiterazione al momento della precisazione delle conclusioni della istanza di rigetto dei gravami incidentali, comunque presente in tutte le difese degli appellanti principali, inequivocabilmente protese a contrastare le controdomande durante l'intero corso del presente grado di giudizio costituisca una mera omissione formale, priva di conseguenze sostanziali.
Ciò posto, non è meritevole di accoglimento la censura secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente disconosciuto il diritto degli attori, odierni appellanti incidentali, al risarcimento del danno non patrimoniale, che, contrariamente a quanto motivato, si assume sufficientemente comprovato anche dalle deposizioni testimoniali.
In proposito la Corte condivide lo snodo motivazionale adottato nella statuizione impugnata, emergendo dalla rilettura degli atti di causa, l'effettiva assenza di validi riscontri probatori agli asseriti pregiudizi subiti in dipendenza dei vizi ed aventi natura non patrimoniale.
I più recenti insegnamenti di legittimità hanno in effetti consentito in riferimento all'art. 1669 c.c. il riconoscimento del danno non patrimoniale, tuttavia richiedendo una prova particolarmente rigorosa, specifica e dettagliata, che vada ben oltre il semplice disagio o fastidio di natura ordinaria. Deve dunque essere comprovato, come non è dato tuttavia rilevare nel caso che occupa, un pregiudizio alla sfera personale che abbia inciso sulla qualità della vita del danneggiato, sulla sua salute o sulla sua serenità, dimostrando che i vizi dell'opera hanno determinato uno stato di stress, ansia, sofferenza o turbamento psicologico che va oltre la normale tollerabilità.
A ciò non soddisfa il mero richiamo al disturbo del riposo notturno senza alcuna specifica allegazione e prova di quali sarebbero state le conseguenze negative derivanti dal difetto acustico che caratterizza gli immobili;
né a ciò può sopperirsi mediante la richiesta di una CTU medico-legale che, come noto, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere (come sembrerebbe in effetti ricorrere nella fattispecie) una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Il danno non patrimoniale, appare del resto significativo sottolineare, risulta risarcibile a mente dell'art. 2059 c.c. solo nei casi determinati dalla legge.
9 Esso appare dunque meritevole di riconoscimento, come non ricorre nella fattispecie, quando:
• derivi da fatto illecito integrante gli estremi di reato, prevedendo, l'art. 185 c.p. che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
• sia contemplato in espresse previsioni normative come nell'ipotesi in cui sia determinato dall'uso di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89 c.p.c.), ovvero derivi da lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale causato da un veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005), o sia conseguente a violazioni del diritto di autore (art. 158 comma 3 L. 633/1941) etc.;
• quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito.
Nessuna di tali ipotesi risulta essere stata espressamente richiamata dagli odierni appellanti incidentali.
Alcuna violazione di legge, infine, così declinando il secondo ed ultimo motivo di appello incidentale, risulta riscontrabile nella attuata regolamentazione degli oneri processuali di primo grado mediante compensazione per la metà delle spese di lite tra tutti gli attori e la società convenuta con i Parte_1 suoi soci illimitatamente responsabili, risultando essa in effetti conforme al dettato di cui all'art. 92 comma secondo c.p.c., dovendosi individuare una reciproca soccombenza nella accezione interpretativa fornita dalla Suprema Corte ed opportunamente richiamata dal Decidente di prime cure.
Tale condizione risulta a ben considerare specificatamente dettagliata nella parte motiva e nel dispositivo adottato dove è ben esplicitata la reciproca soccombenza per come risultante dal rigetto di contrapposte domande fatte valere dalle parti contendenti.
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della sostanziale equivalenza economica e giuridica delle questioni trattate, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
A seguito della adottata pronuncia, trova invece applicazione de jure a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali - trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
2157/2022 di Ruolo Generale promossa da Parte_1 Parte_1
, e contro ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, appellanti incidentali avverso la sentenza n. 1786/2022 pubblicata in data 25 ottobre Controparte_6
2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, nonché nei confronti di , Controparte_7 [...]
, , e CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
[...]
1. Dichiara la contumacia di , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e Controparte_10 Controparte_11
2. Rigetta gli appelli e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
10 3. COMPENSA integralmente tra le parti costituite le spese del grado;
4. NULLA per le spese quanto ai rapporti processuali con le altre parti processuali rimaste contumaci.
5. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Parte_1
, e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 appellanti principali, nonché , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e , quali appellanti
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 incidentali, siano obbligati, ciascuno, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U.
115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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