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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 16202/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) residente in [...], corso De Nicola n. 24, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, corso De Nicola n. 24, presso lo studio dell'avv. Chiara Moro che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Manuel Cavallo, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
, (C.F. ) RESIDENTE IN Torino, via Lucento n. Controparte_1 C.F._2
144 scala B
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità professionale.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
NEL MERITO: previa applicazione dell'art. 232 cpc per i capi di prova relativi al mancato interrogatorio formale reso dal convenuto,
In via principale:
1 • ritenuta ed accertata la responsabilità professionale e contrattuale dell'Avv. ai Controparte_1 sensi degli artt. 1218 e 1176 comma II c.c., ovvero la negligenza e la colpa del legale nell'espletamento del mandato professionale conferito, dichiarare quest'ultimo tenuto e condannarlo al risarcimento di tutti i danni causati all'attore dall'inadempimento colpevole nell'esecuzione del mandato conferitogli, determinato nella prudente somma di € 51.773,24 o in quell'altra veriore o minore che emergerà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa;
In via gradata:
• accertato l'inadempimento colpevole dell'Avv. , condannare lo stesso al Controparte_1 risarcimento del danno da perdita di “chance” causato all'attore, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
• Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex DM 55/14, oltre 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Si denega il contraddittorio su domande ed eccezioni nuiove.
IN VIA ISTRUTTORIA: soltanto per quanto di necessità all'accoglimento dell'attorea domanda, si chiede l'ammissione delle residue istanze (capi di prova per testi ed interpello non ammessi) contenute nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 cpc – che qui formalmente si richiamano.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dall'attore nei Parte_1 confronti dell'avv. , al fine di veder accertata la responsabilità professionale del Controparte_1 convenuto ed ottenere il risarcimento dei danni patiti in relazione attività difensiva svolta nel procedimento civile dinanzi al Tribunale di Torino, iscritto al n. 9097/2003 R.G..
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha allegato:
- di aver contattato, nel mese di gennaio 2003, l'avv. al fine di valutare l'opportunità di CP_1 un'iniziativa giudiziaria per ottenere il ripristino dello status quo ante dell'immobile sito in Torino, piazza Don Albera n. 9, in relazione agli interventi eseguiti nel piano mansardato da terzi;
- di aver conferito mandato difensivo all'avv. al fine di introdurre giudizio volto, secondo CP_1 quanto illustrato dallo stesso professionista, a far dichiarare la natura condominiale delle mansarde e, quindi, la nullità dei contratti di trasferimento dei relativi piani mansardati;
- che il convenuto, predisposto l'atto introduttivo del giudizio, aveva omesso di partecipare ad alcune delle udienze fissate e, altresì, omesso di formulare idonee difese pregiudicando l'istruttoria del giudizio;
- che, in particolare, l'avv. non si era accertato, nei termini concessi, dell'avvenuta ricezione CP_1 da parte del CTU incaricato delle osservazioni redatte dal geom. quale CTP, non formulando Per_1
2 alcuna istanza di rimessione in termini, né sollevando – alla prima udienza utile – alcuna eccezione di nullità della CTU.
L'attore evidenziava che il comportamento del convenuto aveva determinato il rigetto delle domande attoree con conseguente condanna del al pagamento delle spese processuali nei confronti dei Pt_1 numerosi convenuti.
Aggiungeva che in sede di impugnazione, la Corte di Appello di Torino, pur riformando parzialmente la pronuncia in ordine alle spese di lite, aveva confermato nel merito la pronuncia di primo grado ribadendo, quanto all'eccepita nullità della CTU, come nessun rilievo fosse stato sollevato nella prima udienza utile in corso del giudizio avendo lo stesso convenuto aderito alla richiesta di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni formulata dalle controparti.
Ritenendo sussistente la responsabilità del difensore, odierno convenuto, venuto meno al dovere di diligenza imposto dall'art. 1176 c.c., l'attore ha formulato domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, anche per perdita di “chance”, quantificato in complessivi € 51.773,24 quale importo corrisposto a titolo di spese legali, ovvero ad altra somma da liquidarsi in via equitativa.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nessuno si costituiva per il convenuto con conseguente declaratoria di contumacia.
In corso di causa, concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., ed ammesse le istanze istruttorie orali articolate, all'udienza figurata del 13.2.2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, pare opportuno richiamare alcuni principi di carattere generale sulla responsabilità professionale dell'avvocato.
Nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, atteso che, come osservato dalla Cassazione, la responsabilità del difensore per errore o negligenza nell'adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico di difesa (v. Cass. 26783/2011).
Ne deriva, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, in forza della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di
3 diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Con particolare riferimento alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato, poi, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, trova applicazione il criterio della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, 2° comma c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (v. tra le altre, Cass. n. 5928/02, Cass. n. 6967/06 e Cass. n. 10289/15).
Come precisato dalla Suprema Corte, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine
- positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata
e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (v. Cass. 10.6.2016, n. 11906).
****
Nel caso di specie è circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che nel giudizio n.
9097/2003 R.G. proposto innanzi al Tribunale di Torino, il sig. – unitamente alla Parte_1 signora – si sia costituito col patrocinio dell'avv. . Controparte_2 Controparte_1
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 3443/2008, depositata il 12.5.2008, con la quale il Tribunale ha rigettato le domande attoree ritenendole infondate nel merito e, nel dettaglio,
- quanto alla ritenuta nullità dei contratti per illiceità dell'oggetto, ritenendo non provata l'illiceità delle opere di ristrutturazione poste in essere sulle unità del piano mansardato, alla luce delle risultanze della CTU disposta
- quanto al ritenuto difetto di titolarità delle unità immobiliari trasferite per essere le stesse di natura condominiale, ritenendo tale considerazione incompatibile con il tenore letterale dell'art. 2 del Regolamento condominiale.
Lo stesso Tribunale ha peraltro dato atto che, pur ipotizzando la natura condominiale del sottotetto, le domande proposte dagli attori risulterebbero infondate in quanto l'acquisto a non domino non determina nullità degli atti di trasferimento, quanto piuttosto la loro inefficacia e inopponibilità al proprietario.
4 L'attore lamenta l'inadempimento del convenuto ritenendolo causa del rigetto delle domande e, quindi, del danno patito evidenziando, in primo luogo, come il convenuto “ha consigliato e portato avanti una azione giudiziaria in modo superficiale, …, ha gravato l'attore del pagamento documentato di ingenti spese dei giudizi”, conseguenze che sarebbero state evitate se il convenuto avesse “sconsigliato all'attore di procedere nell'azione giudiziaria conclusasi con la sentenza 3443/2008, evitando tutte le spese giudiziarie sostenute” (v. atto di citazione).
Nel dettaglio, poi, l'attore ha eccepito come all'udienza del 21.4.2006, lo stesso
. abbia omesso di produrre le osservazioni del CTP alla relazione del CTU, nelle quali era specificata la natura condominiale del sottotetto;
. abbia omesso di chiedere chiarimenti al ovvero la rinnovazione della perizia, instando invece per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ritiene altresì l'attore che la responsabilità professionale del convenuto emerga dalle considerazioni contenute nella sentenza di primo grado e nella pronuncia della Corte d'Appello di Torino laddove si evidenzia che il sottotetto non è stato oggetto di sopraelevazione, ma di mera ristrutturazione e, ancora, là dove la stessa Corte di Appello rileva la mancata impugnazione da parte degli attori del provvedimento amministrativo di concessione in sanatoria dinanzi al Tar.
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Essendo evidentemente onere del professionista fornire la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione, deve darsi atto che nel presente giudizio il convenuto è rimasto contumace, rinunciando ad offrire elementi dai quali evincere il corretto adempimento dell'incarico professionale, né è comparso a rendere interpello, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva.
E' noto che la previsione di cui all'art. 232 c.p.c. – prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova" – riconnette a tale comportamento della parte una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (v. Cass. 16.12.2024, n. 32846).
Come osservato dalla Cassazione, infatti, tale facoltà può ritenersi correttamente esercitata solo quando il giudice abbia tenuto presente e valutato l'intero quadro probatorio, saggiando la consistenza del mancato interrogatorio alla luce del necessario coordinamento con gli altri elementi acquisiti al processo, così dovendosi intendere l'inciso "valutato ogni altro elemento di prova" che assegna all'esercizio della discrezionalità del giudice un criterio normativo nel metodo di valutazione che prescrive il concorso alla formazione del convincimento finale sulla prova del complesso organico ed unitario delle altre circostanze di fatto, anche semplicemente indizianti, risultanti dagli atti.
Nel caso in specie le risultanze documentali e le testimonianze assunte, unitamente al contegno processuale del convenuto, hanno confermato la ricostruzione in fatto operata da parte attrice e consentono di ritenere che l'avv. abbia omesso di presenziare ad alcune delle Controparte_1 udienze del giudizio e di verificare, tempestivamente, l'effettiva ricezione da parte del CTU della
5 memoria di osservazioni del CTP e, quindi, all'udienza del 21.4.2006 – successiva alla scoperta della circostanza – abbia omesso di chiedere la rimessione in termini, ovvero eccepito la nullità della consulenza tecnica, instando per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali condotte, valorizzate anche nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, dalla Corte di Appello, integrano altrettante violazioni del canone di diligenza professionale in concreto esigibile, ex art. 1176 comma 2 c.c., sussistendo, pertanto, una condotta contraria alla diligenza professionale esigibile imputabile al convenuto.
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Nondimeno, pur a fronte del carattere colposo dell'operato professionale del convenuto, ai fini del riconoscimento dell'invocata conseguente responsabilità risarcitoria occorre verificare se sia stata offerta da parte attrice la prova dei danni oggetto della pretesa risarcitoria e se sia ravvisabile il nesso causale tra la suindicata condotta del legale ed i danni, non potendo tali elementi, costitutivi della responsabilità, essere desunti dal mero accertamento dell'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la responsabilità professionale dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. In difetto di tale prova viene a mancare il necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il danno subito” (v. Cass. 26.4.2025, n. 2589).
Secondo la Cassazione, infatti, “non è sufficiente a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno”, spettando all'attore che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato “fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se
l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano
l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente” (v. Cass. cit.).
Nel caso di specie, il pregiudizio patrimoniale determinato dal comportamento colposo dell'avv.
è stato individuato nel rigetto della domanda e nella condanna al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore dei numerosi convenuti.
6 Le argomentazioni poste dall'attore a fondamento della pretesa risarcitoria impongono una duplice valutazione della condotta del convenuto.
Appare chiaro, infatti, come la prova del pregiudizio posto a fondamento dell'azione risarcitoria, così come in concreto prospettato, dipenda per un verso dal giudizio prognostico a carattere probabilistico circa l'eventuale accoglimento della domanda nel caso in cui il legale convenuto avesse diligentemente posto in essere la prestazione esigibile ed omessa, ovvero qualora avesse tempestivamente verificato l'esame da parte del CTU delle osservazioni del CTP, eccepito la nullità della consulenza ed instato per la chiamata del CTU a chiarimenti e, dall'altro, nella prova dell'avere consigliato la proposizione di un'azione infondata o temeraria.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, si ritiene che la doglianza di parte attrice non possa trovare accoglimento.
Come insegna la Suprema Corte, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata, vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati ai tipi di prestazioni dovute: “per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi” (v. Cass. 13.9.2017, n. 21173).
Si è già detto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, atteso che il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo.
Ne consegue che l'esito negativo del giudizio non costituisce di per sè indice di responsabilità del difensore, essendo invece necessaria – al fine di ritenere sussistente un profilo di responsabilità del professionista – la prova in ordine alle condotte tenute dal professionista ovvero “l'avere consigliato la proposizione di azioni infondate o temerarie” (v. Cass. 10.4.2025, n. 9406).
La generica doglianza in ordine alla prevedibilità dell'esito negativo dell'azione non è sufficiente a determinare la responsabilità dell'avvocato, dovendo darsi la prova del fatto storico che la scelta e la stessa strategia processuale, non sia stata condivisa con il cliente, ovvero che lo stesso cliente non fosse stato informato dei rischi connessi alle azioni proposte e della possibilità di pervenire ad un risultato negativo.
Se è infatti certo che, eccepita la violazione dell'obbligo di diligenza con riferimento ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente – anche laddove tradottisi nell'aver omesso di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole – gravi sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, “insufficiente al riguardo peraltro
7 essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio." (v.
Cass. 14.2.2011, n. 8312), è altrettanto certo che spetti all'attore l'allegazione delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'indicato inadempimento, ovvero la descrizione della condotta difettosa o inadeguata .
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcuna circostanza in fatto dalla quale evincere la condotta addebitata al convenuto non avendo allegato che il convenuto – alla luce dell'interesse sostanziale prospettato dagli attori, finalizzato al ripristino del piano mansardato per poterne rivendicare una quota (v. esposto al COA, doc. n. 6 parte attrice) – abbia insistito per la proposizione del giudizio, ovvero abbia consigliato, nella consapevolezza della infondatezza e temerarietà delle domande, l'azione concretamente proposta, essendosi invece limitata a dedurre – dal rigetto nel merito della domanda – la condotta negligente del professionista.
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Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (fattispecie relativa all'azione proposta da una curatela fallimentare nei confronti del legale che li aveva assisti nella proposizione di una azione di revocatoria fallimentare)” (v. Cass. n.16803/18).
Al fine di provare l'esistenza dei danni allegati dall'attore, pertanto, occorre domandarsi se, elidendo la condotta colposa del professionista convenuto, e sostituendola con il comportamento corretto concretamente esigibile in base alla diligenza media richiesta per il difensore nello svolgimento dell'attività, possa ritenersi ragionevolmente probabile che la domanda proposta dinanzi al Tribunale sarebbe stata accolta e, quindi, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso, anche in ordine al riparto delle spese processuali.
Nel caso concreto, parte attrice non ha allegato alcun documento né articolato alcuna prova per dimostrare la fondatezza delle argomentazioni difensive svolte nell'atto di citazione sì da far ritenere che laddove il convenuto avesse verificato l'esame da parte del CTU delle osservazioni del CTP, eccepito la nullità della CTU, ovvero chiesto la convocazione del CTU a chiarimenti, la domanda
8 proposta sarebbe stata accolta con alto livello di probabilità, con conseguente vittoria dell'attore in punto spese di lite.
In realtà, avendo l'attore individuato il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale determinato dal comportamento colposo dell'avv. nell'aver portato avanti una azione giudiziaria “in modo CP_1 superficiale”, avendo omesso di dar evidenza alle osservazioni del CTP in ordine alla natura condominiale del piano mansarde, è evidente come fosse onere dell'attore dar prova del danno patito e del collegamento causale con la condotta del convenuto.
Era cioè onere dell'attore offrire riscontri probatori dai quali evincere – secondo un giudizio prognostico a carattere probabilistico – il probabile accoglimento della domanda nel caso in cui il legale convenuto avesse diligentemente posto in essere la prestazione esigibile ed omessa.
Nulla di tutto ciò è stato provato dall'attore che, anche in sede di memorie istruttorie, si è limitato a ribadire la ritenuta condotta negligente del convenuto.
Peraltro, pare opportuno evidenziare come la sentenza di primo grado n. 3443/2008 emessa dal
Tribunale di Torino abbia compiutamente argomentato il rigetto delle domande proposte dagli attori, analizzando le risultanze della consulenza tecnica anche alla luce delle allegazioni attoree, sostenute dalla perizia di parte prodotta in atti.
La memoria di osservazioni alla CTU redatta dal geom. (doc. n. 12) e non esaminata dal perito, Per_1 riporta sostanzialmente le medesime argomentazioni già svolte negli atti da parte attrice, sulle quali la stessa sentenza prende posizione.
In particolare, quanto alla ritenuta natura condominiale del piano mansarde, si osserva che il Tribunale ha dato atto dell'interpretazione attorea del Regolamento del condominio, confutando le conclusioni assunte e ritenendo il piano sottotetto “uno dei lotti di cui si compone l'intero stabile condominiale” dovendo pertanto ritenersi che “esso non può farsi rientrare nelle cose comuni ai sensi dell'art. 1117
c.c.”.
Non vi sono pertanto agli atti elementi dai quali evincere che, laddove si fosse proceduto ad una valutazione della memoria di osservazioni alla CTU – conseguente all'eccezione di nullità della perizia sollevata dal convenuto, ovvero alla chiamata a chiarimenti del perito o, ancora, dalla richiesta di rinnovazione della perizia – l'esito del giudizio sarebbe stato, secondo il criterio probabilistico, favorevole all'attore.
Ritiene pertanto il Tribunale che le argomentazioni attoree non possano trovare accoglimento.
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Sebbene l'operato dell'avvocato si sia caratterizzato per la violazione dell'obbligo di CP_1 diligenza professionale sullo stesso incombente, non può ritenersi provato il nesso di causalità tra gli errori dallo stesso compiuti e l'esito sfavorevole per l'attore della pronuncia di primo grado, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta.
III
9 Nulla in punto spese stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1 nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, il 27.6.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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