TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
Daniela Linarello, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
15/07/2025 il seguente
DISPOSITIVO nella causa iscritta al n. 52 /2025 RG, aventi ad oggetto: irregolarità contributive promossa
DA
, nella sua qualità di titolare della DITTA CIOPPER con gli Avv.ti Anna Maria Parte_1
Cupolillo e Vincenzo Agosto
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
P.Q.M.
Il Giudice onorario di pace, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-Rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
- Visto l'art.429 I comma c.p.c. fissa per il deposito della motivazione termine non superiore a 60 giorni.
Catanzaro, 15/07/2025
Il GOP
Daniela Linarello
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
Daniela Linarello, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
15/07/2025 il seguente
DISPOSITIVO nella causa iscritta al n. 52 /2025 RG, aventi ad oggetto: irregolarità contributive promossa
DA
, nella sua qualità di titolare della DITTA CIOPPER con gli Avv.ti Anna Maria Parte_1
Cupolillo e Vincenzo Agosto
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
P.Q.M.
Il Giudice onorario di pace, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-Rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
- Visto l'art.429 I comma c.p.c. fissa per il deposito della motivazione termine non superiore a 60 giorni.
Catanzaro, 15/07/2025
Il GOP
Daniela Linarello