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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7582 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1495 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 25.06.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di eredi di e C.F._2 Per_1 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Tatangelo (C.F. ) per procura in atti C.F._3 appellante
E
(C.F. ) nella qualità di erede di CP_1 C.F._4 Persona_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Brozzi (C.F. ) per procura in atti C.F._5 appellata
E
E Controparte_2 Controparte_3 appellati contumaci
E C.F. ) e per essa già Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5 CP_6
(C.F. ), soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società “Intrum P.IVA_2
Italy Holding” rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Antonini;
appellante incidentale
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_7 P.IVA_3
Contr cessionaria pro soluto dei crediti di originariamente (e per essa Controparte_4 già (C.F. ), Controparte_5 CP_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sara Favaro del Foro di Milano (c.f. ) per C.F._6 procura in atti
Interveniente adesiva
NONCHÉ
CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
[...]
appellati contumaci
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare.
FATTO E DIRITTO
§ La controversia ha per oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza del 13.04.2015 con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della esecuzione immobiliare n. 216/91 r.g.e., in mancanza di prova della proprietà dei compendi pignorati in capo ai debitori esecutati, e , quali eredi CP_3 Controparte_2 di IO Di MA.
L'azione esecutiva interessa due terreni, situati nel comune di e distinti al nuovo catasto CP_12 foglio 24 particelle 14, 23, 24, 32 e 69, assegnati dall'ex ente per la colonizzazione tosco- CP_13 laziale (oggi a , per atto notarile del 10.12.1954 e del 4.07.1960, CP_14 Persona_3 rispettivamente dante causa di e , debitori esecutati. CP_3 Controparte_2
§ I creditori e hanno proposto opposizione agli atti Parte_3 Pt_1 Parte_2 esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deducendo che la titolarità dei terreni era provata e che, comunque, si era verificato un acquisto a titolo originario, in favore dei debitori esecutati, per possesso ultraventennale del fondo denominato “Podere 1299”, oggetto della esecuzione immobiliare.
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 1169/19, ha rigettato l'opposizione, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: non è rilevante la dichiarazione dei debitori di essere proprietari degli immobili esecutati;
è tardiva la allegazione, nelle note ex art. 183 n. 2 cpc, della mancata contestazione, da parte dei debitori, del possesso utile ad usucapire ed è, pertanto, infondata l'azione surrogatoria - pur volendo ritenerla ammissibile per i diritti assoluti - esercitata dai creditori per sentire accertare l'acquisto a titolo originario dei beni esecutati, in capo ai debitori;
circostanze queste decisive, anche prescindendo dalla considerazione che i terreni sono inusucapibili, ai sensi dell'art. 830, comma 2 cc, perché destinati ad un pubblico servizio;
non è stata versata la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, che costituisce, in base alla normativa richiamata dall'opponente, il presupposto della cd. affrancazione automatica, ovvero dell'acquisto del bene in capo all'assegnatario; nello stesso atto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio, è espressamente previsto che, fino al pagamento integrale del prezzo, i diritti dell'assegnatario acquirente non posso essere oggetto di provvedimenti cautelari o di esecuzione forzata, che invece, possono essere emessi solo in favore dell'ente venditore;
il diritto di proprietà è imprescrittibile e, comunque, i terreni sono rimasti sempre in proprietà dell'ente concedente;
un eventuale pagamento dell'ultima rata, in surroga, da parte dei creditori comporterebbe un acquisto ex nunc, che potrebbe solo legittimare una nuova azione esecutiva, per la sopravvenienza dell'acquisto della proprietà automatica in capo ai debitori;
Part
§ I impugnano la decisione articolando tre motivi di appello.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente poiché ontologicamente connesse tra di loro e tutte tese ad ottenere l'accertamento del diritto di proprietà in capo ai debitori esecutati.
Occorre premettere che la proprietà immobiliare, di regola, non può essere dimostrata attraverso le dichiarazioni di parte e prova per testi, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam: nella fattispecie, risulta l'atto di assegnazione e di vendita con patto di riservato dominio e si discute della cd. affrancazione automatica, a seguito dell'integrale pagamento del prezzo.
La decisione si fonda proprio sul mancato pagamento della quindicesima annualità del prezzo, attestata dall'ente cedente. Con la nota, allegata agli atti, l'ente ha precisato che l'originario assegnatario, , è risultato moroso, fino al suo decesso, ed ha richiamato il dettato Persona_3 normativo dell'art. 4, comma 5, del regolamento regionale n. 7/2009, secondo cui, in mancanza di un subentro, deve ritenersi avvenuta la decadenza dall'assegnazione, con l'aggiunta che gli eredi dell'assegnatario, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del reg., possono divenire concessionari ai sensi dell'art. 16 e 17, dello stesso regolamento. Ha poi chiarito che i beni risultano sottoposti ancora al patto di riservato dominio. La circostanza è stata confermata dal ctu e, dai registri pubblici, emerge che la proprietà è ancora formalmente intestatata all'ente cedente. In questo ambito, appare, dunque, superflua, oltre che esplorativa, la richiesta di acquisire tutta la documentazione relativa alla pratica di vendita ed assegnazione dei fondi. CP_14
La società , che ha poi ceduto il credito, originariamente della , alla società CP_4 CP_15
, ha aderito all'appello principale ed ha svolto, in via incidentale, specifiche CP_7 argomentazioni riguardo alla disciplina applicabile. La società cessionaria è intervenuta facendo proprie le richieste del cedente.
Leggendo attentamente l'appello incidentale, emerge, però, che si tratta di una mera reiterazione di istanze difensive già svolte in primo grado, senza tener in alcun conto la puntuale motivazione del tribunale al riguardo, esposta negli ultimi due capoversi a pag. 5 e i primi due, a pag. 6 della sentenza impugnata.
Per il resto, gli appellanti principali chiedono di dare prova di un acquisto, a titolo originario, per intervenuta usucapione, in difetto di contraddittorio con il legittimo proprietario. Il giudizio, infatti, verte tra i creditori ed i debitori esecutati e la che vanta diritti sul fondo, che risulta essere CP_1 rimasto in proprietà dell'ente concedente. In altri termini, i creditori hanno agito in surroga dei debitori, lamentandone l'inerzia, per sentir accertare l'intervenuto acquisto dei beni, a titolo originario, in un giudizio in cui non è parte il soggetto che risulta il proprietario dei terreni, dunque, il legittimo contraddittore della domanda. Ancora, nell'insistere nella domanda, in appello, sostanzialmente trascurano il dettato normativo, in linea con quanto previsto dall'art. 1523 c.c., secondo cui, fino al pagamento integrale del prezzo, la titolarità dei beni rimane in capo all'ente assegnatario e, prima che si verifichi questa condizione, i diritti dell'assegnatario acquirente non possono essere oggetto di provvedimenti cautelativi nè di esecuzione forzata, “se non a favore dell'Ente venditore, cui è riservato il dominio del terreno fino all'integrale pagamento del prezzo”.
La questione principale su cui verte la seconda censura riguarda l'inapplicabilità dell'art. 830 comma
2, cc per il venir meno della destinazione pubblica per fatti concludenti, stante l'assoluta inerzia dell'Ente riguardo al mantenimento delle finalità proprie del terreno. Va tuttavia considerato l'orientamento secondo cui “I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione” (Cass. Sez. 2, 4430/2009, Cass. 6486/2024; 19802/2025). La cessione a terzi, nel caso, non è nemmeno avvenuta e, comunque, non comporta di per sé il venir meno della destinazione pubblica, tanto che, nella motivazione della sentenza del 2009, si legge che “i beni patrimoniali in questione possono, successivamente all'acquisizione ed alla conservazione nel patrimonio dell'ente preposto, con l'assegnazione in proprietà ai privati, acquisire quel carattere di "relativa commerciabilità..”.
Con la terza censura, vengono riproposte le eccezioni relative ai comportamenti dei debitori esecutati, ammissivi della proprietà, anche attraverso atti difensivi, depositati in altri giudizi, compreso il giudizio di divisione ereditaria;
tutte circostanze di carattere indiziario, in mancanza della prova dell'intervenuto acquisto nei modi indicati, stante l'esistenza di un patto di riservato dominio.
E', infine, solo riproposta la domanda subordinata, di essere autorizzati, in sostituzione dei debitori esecutati a richiedere, in loro nome, il riscatto del podere, previo pagamento della parte di prezzo non versata (rectius quindicesima rata), pur ammettendo, come affermato dal tribunale, che non verrebbe ad incidere sulla pronuncia di improcedibilità dell'esecuzione.
L'appello va, dunque, rigettato e alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado (esclusa la fase trattazione/istruttoria, del tutto mancata), nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di versare un'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, dovuto.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96, non ravvisandosi una lite temeraria, anche in considerazione del comportamento complessivo dei debitori esecutati ed in mancanza di qualsiasi allegazione di danno, a fronte di un debito non onorato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli rispettivamente proposti, in via principale ed incidentale avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Civitavecchia n. 1169/2019, con la condanna degli appellanti e , in solido tra loro e con la società Parte_1 Parte_4
e al pagamento delle spese del grado, in favore di , per CP_4 Controparte_7 CP_1
l'importo di € 3473,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge dichiara gli appellanti in via principale, e , e, in via incidentale, Parte_1 Parte_4 [...]
e, per essa, , e e per essa , ai sensi CP_4 Controparte_5 Controparte_7 Controparte_5 dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, tenuti al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, da essi dovuto.
Così deciso in Roma, 10.12.2025 Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Rizzo