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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/06/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4863 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4863 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Censi Federica Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Viale P.L. Nervi Centro
Commerciale Latina Fiori, Torre 4 Magnolie, scala “A” interno nr. 13, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Controparte_1 C.F._2
Civitella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cori (LT), Piazza Romana n.
25, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c. del 10 giugno 2025 tenuta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.: parte ricorrente: “si riporta integralmente al ricorso introduttivo chiedendo
l'accoglimento integrale delle rassegnate CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1
Pagina 1 allaannotazione della sentenza;
b) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Latina
Via Monte Agnello n. 5, al Sig. ; c) confermare l'assegno di mantenimento mensile Parte_1 di €.200,00 già riconosciuto in favore di a carico di .” Parte Controparte_1 Parte_1
resistente non ha depositato nota scritta in sostituzione di udienza del 10 giugno 2025, mentre in precedenza si era riportato all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 7 maggio 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 le parti hanno dato atto di aver trovato il seguente accordo: “il si impegna a versare un assegno divorzile con decorrenza dal mese di Pt_1 maggio 2024 di € 200,00, mentre i figli sono autosufficienti economicamente.” e il Giudice relatore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente, ha ratificato gli accordi delle parti, specificando che l'assegno divorzile doveva intendersi decorrente da maggio
2024, e ha fissato udienza di discussione
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso nel Comune di Latina in data 9 agosto 1997, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 246, parte 2, serie
A, anno 1997, e da cui si evince che le parti hanno scelto il regime della comunione legale dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione n. cron. 1106 del 2022, emesso dal Tribunale di Latina in data 16 febbraio 2022.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 15 novembre 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti inducono il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Pagina 2 Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULL'ASSEGNO DIVORZILE CONCORDATO DALLE PARTI.
Il Collegio ritiene che nulla osti al riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente nella misura concordata dalle parti.
3. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Nell'accordo dedotto all'udienza del 7 maggio 2024 le parti non hanno fatto alcuna menzione all'assegnazione della casa coniugale, tuttavia, poi, in sede di udienza di discussione, il ricorrente ha reiterato la domanda di assegnazione della casa coniugale.
Tale domanda ad ogni modo è inammissibile, essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico, v tra le molte, Cassazione ordinanza n. 772 del 15 gennaio
2018), ed avendo il medesimo ricorrente, già nell'atto introduttivo, dedotto l'autosufficienza economica di entrambi i figli, allegazione confermata in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c. in cui entrambe le parti sono comparse personalmente.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto sull'assegno divorzile, nonché le condizioni personali delle parti e la pronuncia in rito sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4863 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso nel Comune di Latina in data 9 agosto 1997, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Latina al n. 246, parte 2, serie A, anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4863 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Censi Federica Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Viale P.L. Nervi Centro
Commerciale Latina Fiori, Torre 4 Magnolie, scala “A” interno nr. 13, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Controparte_1 C.F._2
Civitella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cori (LT), Piazza Romana n.
25, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c. del 10 giugno 2025 tenuta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.: parte ricorrente: “si riporta integralmente al ricorso introduttivo chiedendo
l'accoglimento integrale delle rassegnate CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1
Pagina 1 allaannotazione della sentenza;
b) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Latina
Via Monte Agnello n. 5, al Sig. ; c) confermare l'assegno di mantenimento mensile Parte_1 di €.200,00 già riconosciuto in favore di a carico di .” Parte Controparte_1 Parte_1
resistente non ha depositato nota scritta in sostituzione di udienza del 10 giugno 2025, mentre in precedenza si era riportato all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 7 maggio 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 le parti hanno dato atto di aver trovato il seguente accordo: “il si impegna a versare un assegno divorzile con decorrenza dal mese di Pt_1 maggio 2024 di € 200,00, mentre i figli sono autosufficienti economicamente.” e il Giudice relatore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente, ha ratificato gli accordi delle parti, specificando che l'assegno divorzile doveva intendersi decorrente da maggio
2024, e ha fissato udienza di discussione
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso nel Comune di Latina in data 9 agosto 1997, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Latina al n. 246, parte 2, serie
A, anno 1997, e da cui si evince che le parti hanno scelto il regime della comunione legale dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione n. cron. 1106 del 2022, emesso dal Tribunale di Latina in data 16 febbraio 2022.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 15 novembre 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti inducono il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Pagina 2 Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULL'ASSEGNO DIVORZILE CONCORDATO DALLE PARTI.
Il Collegio ritiene che nulla osti al riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente nella misura concordata dalle parti.
3. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Nell'accordo dedotto all'udienza del 7 maggio 2024 le parti non hanno fatto alcuna menzione all'assegnazione della casa coniugale, tuttavia, poi, in sede di udienza di discussione, il ricorrente ha reiterato la domanda di assegnazione della casa coniugale.
Tale domanda ad ogni modo è inammissibile, essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico, v tra le molte, Cassazione ordinanza n. 772 del 15 gennaio
2018), ed avendo il medesimo ricorrente, già nell'atto introduttivo, dedotto l'autosufficienza economica di entrambi i figli, allegazione confermata in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21
c.p.c. in cui entrambe le parti sono comparse personalmente.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto sull'assegno divorzile, nonché le condizioni personali delle parti e la pronuncia in rito sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4863 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso nel Comune di Latina in data 9 agosto 1997, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Latina al n. 246, parte 2, serie A, anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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