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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 945/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 945/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Claudio Castagnetti del foro di Piacenza e dall'Avv. Gianfranco Losi del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Bologna alla via Siepelunga n. 7;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
LO (GE), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Antonio Marchesi del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Piacenza alla via Mazzini n. 49;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 24.04.2025 nel procedimento per reintegrazione nel possesso ex artt. 703 c.p.c. e 1168-1169 c.c. iscritto al n. 890/2024
R.G.;
CONCLUSIONI: All'udienza del 16 dicembre 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta le parti si riportavano ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante così precisava le conclusioni: “Voglia la Parte_1
1 Corte Ecc.ma adita in riforma della ordinanza-sentenza impugnata cron. 4724/2025, repertorio
353/2025, depositata il 24.04.2025 nel proc. civ. RGC 890/2024 del tribunale di Piacenza, previa sospensione, respingere la domanda di perché infondata in fatto e in diritto per le causali Parte_2 di narrativa. Condannare la medesima alla rifusione all'appellante delle spese dei due gradi”, l'appellata così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: in via preliminare dichiarare Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto principalmente perché il provvedimento impugnabile ex art. 703 3° comma cpc con reclamo ex art. 669 terdecies avanti il Tribunale di Piacenza;
subordinatamente perché l'appello mancante del requisito di specificità. Nel merito respingere
l'impugnazione, perché infondata, confermando il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria dichiarare inammissibili i documenti nuovi ex adverso prodotti, ordinando altresì l'espunzione delle immagini contenute nell'atto d'appello ed assumendo al riguardo ogni provvedimento ritenuto opportuno in sede di condanna in considerazione di tale comportamento processuale”.
LA CORTE
Viste le note conclusive depositate e le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ordinanza del 24.04.2025, il Tribunale di Piacenza, decidendo nel procedimento per reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio pedonale e carraio promosso da quale proprietaria del Parte_2 fondo asseritamente dominante, nei confronti di proprietario del fondo servente - Parte_1 preliminarmente respinta l'eccezione svolta da parte resistente relativa all'ultrannualità e all'inutile spirare del termine di decadenza contemplato dall'art. 1170 c.c., posto che nel caso di specie la realizzazione della rete metallica divisoria realizzata da tra il proprio fondo e quello di proprietà della ricorrente Parte_1 era avvenuta all'incirca nel mese di agosto 2023, ritenuto che la parte ricorrente avesse fornito sufficiente prova di avere avuto il possesso del passaggio sull'area di titolarità del per accedere al fabbricato di Parte_1 sua proprietà e dunque fosse legittimata all'esercizio dell'azione di reintegra e che dall'esame degli informatori di parte ricorrente sentiti sul punto fosse emerso, da un lato, che il passaggio in questione veniva regolarmente esercitato, sia a piedi, che con i mezzi, dall'altro, che il cancello antistante la strada pubblica non era chiuso da alcun lucchetto, per cui l'area, nel corso degli anni, era sempre risultata liberamente accessibile, ritenuto altresì come fosse incontestata e pacifica tra le parti la condotta, oggettiva e materiale, di posizionamento di una recinzione lungo il passaggio in oggetto posta in essere da , condotta, questa, di certo Parte_1 integrante uno spoglio illegittimo, inteso quale privazione della possibilità per la di accedere Pt_2 all'immobile di sua proprietà a piedi o con veicoli attraverso l'area cortilizia in oggetto, e connotato dai
2 caratteri della violenza e clandestinità, accertata dunque la sussistenza di tutti i requisiti della fattispecie disciplinata dall'art. 1168 c.c. - ordinava a di reintegrare nel possesso della Parte_1 Parte_2 servitù di passaggio, pedonale e carraio, con ogni mezzo, a favore del fondo di sua proprietà, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di LL (PC) al foglio 9, particella 733, sub. 2 e sub. 3, e particella 705, a carico dell'area antistante l'immobile di proprietà di censito al locale Catasto Fabbricati al Parte_1 foglio 9, particelle 759 e 706, mediante la rimozione della recinzione in rete metallica e la consegna di una copia delle chiavi del lucchetto attualmente presente sul cancello di proprietà del resistente e condannava la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in euro 3.320,00, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello notificato in data 23.05.2025 e depositato il 29.05.2025, il Sig. dopo Parte_1 avere premesso che nell'ordinanza del 24.04.2025 il Tribunale di Piacenza non ha fissato il termine di 60 giorni per la prosecuzione avanti a sé del giudizio possessorio per cui tale provvedimento ha natura di sentenza impugnabile con l'appello ove sono consentite le attività difensive del merito possessorio, ha impugnato detto provvedimento chiedendone la pressoché integrale riforma, in quanto illegittimo e da censurare nella ricostruzione dei fatti e nell'applicazione delle norme di diritto, affidandolo a sette motivi di appello. Tali motivi di gravame attengono, in sintesi, alla ritenuta privazione totale della possibilità di passaggio, alla tempestività dell'azione possessoria esperita, alla mancata dimostrazione da parte della del proprio Pt_2 possesso, alla disposta tutela del passaggio nonostante la presenza di una strada alternativa della ricorrente, alla ritenuta fruibilità del passaggio, nonostante la presenza di chiusure trentennali con cancello e lucchetto e al richiamo ed applicazione di principi fuori luogo in materia.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma del provvedimento del Tribunale di Piacenza Parte_1 del 24.04.2025, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di respingere la domanda di Parte_2 perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della predetta alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Con provvedimento reso in data 6 agosto 2025 nel sub-procedimento di inibitoria nel quale si è costituita l'appellata insistendo per il rigetto dell'avversa domanda di sospensiva, la Corte ha rigettato Parte_2
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 6 ottobre 2025, si è regolarmente costituita la Sig.ra
[...] la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso gravame dovendo proporsi Pt_2
l'impugnazione con reclamo davanti al Tribunale di Piacenza in composizione collegiale. Ad avviso dell'appellata, il avrebbe aderito ad un risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il Parte_1 provvedimento conclusivo della fase interdittale nell'azione possessoria ha natura di sentenza, pur essendo dato con ordinanza, sicché non avendo il giudice rimesso le parti dinnanzi a sé per la trattazione della causa di merito, ma avendo concluso definitivamente il giudizio, provvedendo anche sulle spese, l'impugnazione
3 sarebbe proponibile mediante appello avanti la Corte e non mediante reclamo avanti il Tribunale. A ben vedere, tuttavia, tale indirizzo ermeneutico si riferiva all'art. 703 c.p.c. prima delle modifiche apportate dal d.l.
n. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005. Il nuovo testo di tale disposizione normativa sarebbe inequivocabile prevedendo espressamente che l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies. Deduce poi l'appellata che l'avverso appello sarebbe inammissibile per difetto di specificità, consistendo esso in una mera proposizione delle argomentazioni di primo grado senza una specifica censura ragionata del provvedimento impugnato. Qualora il gravame di fosse ritenuto ammissibile Parte_1 dall'adita Corte e si passasse al merito, la ontesta specificamente i motivi proposti in quanto del tutto Pt_2 infondati. Deduce, in particolare, parte appellata come il fatto che il fondo dominante non risulti intercluso sia in via generale irrilevante ai fini del decidere, non vertendosi in materia di servitù coattiva, come, circa la pretesa tardività della domanda, il provvedimento impugnato abbia ampiamente motivato, essendo da un lato in atti la CILA presentata da al Comune di LL per la realizzazione della rete Parte_1 metallica nell'agosto 2023, dall'altro essendo dimostrato che prima della realizzazione di detto manufatto la sercitasse il passaggio in questione, come, quanto al terzo e quarto motivo di gravame, nell'ordinanza Pt_2 impugnata il Giudice pure abbia debitamente motivato, richiamando puntualmente e testualmente le precise indicazioni date dai testi terzi di parte ricorrente e da ultimo come sia da ritenersi priva di pregio la censura volta a negare l'avvenuto spoglio in virtù della disponibilità, per la ricorrente, di soluzioni di passaggio alternative.
L'appellata domanda quindi alla Corte di Appello di:
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto principalmente perché il provvedimento è impugnabile ex art. 703 comma 3 c.p.c. con reclamo ex art. 669 terdecies avanti il Tribunale di Piacenza, subordinatamente perché l'appello è mancante del requisito di specificità;
- Nel merito, respingere l'impugnazione, perché infondata, confermando il provvedimento del Tribunale di
Piacenza.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
4.- All'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi formulate e il
Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata, svoltasi in data 16.12.2025 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
4 5.- L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile per essere stato presentato Parte_1 avverso una ordinanza che, nell'ambito di un procedimento per reintegrazione nel possesso ex artt. 703 c.p.c.
e 1168 c.c., ha accolto il ricorso proposto da ordinando a di reintegrare Parte_2 Parte_1 nel possesso della servitù di passaggio, pedonale e carraio, con ogni mezzo, a favore del fondo Parte_2 di sua proprietà, condannando il resistente alla refusione delle spese di lite. Deve infatti osservarsi come l'art. 703 c.p.c., così come novellato dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005 n. 80, stabilisca espressamente al comma 2 che “Il Giudice provvede ai sensi dell'art. 669 bis e seguenti in quanto compatibili”
e al comma 3 che “l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies”. Ne deriva che il provvedimento impugnato (ordinanza) doveva essere reclamato davanti al
Tribunale di Piacenza in composizione collegiale. Si evidenzia che il terzo comma dell'art. 703 cpc (a differenza del secondo che reca l'inciso “in quanto compatibili”) recita chiaramente “è reclamabile” prevedendo dunque che la sola impugnazione è il reclamo ex art. 669 terdecies. Il dato testuale legislativo è chiaro ed insuperabile ed ogni considerazione sul punto non può essere risolta in via interpretativa, superando l'inequivocabile dettato letterale della norma (infatti le sentenze citate dall'appellante a conforto del proprio assunto difensivo, secondo cui sarebbe ammesso l'appello avendo il provvedimento impugnato natura di sentenza, riguardano procedimenti instaurati prima delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005 n. 80, all'art. 703 c.p.c.). Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza in più occasioni che i giudizi possessori sono caratterizzati da una “bifasicità” ormai soltanto eventuale, nel senso che, una volta conclusasi la fase sommaria, con l'accoglimento o con il rigetto della domanda di emissione del provvedimento interdittale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all'ordinanza anzidetta o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 703. Ove tale termine non venga richiesto, il procedimento si chiude con l'ordinanza di cui all'art. 703 comma 3 oppure, ove sia stato proposto reclamo, con quella di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., provvedimenti, tutti e due, non soggetti ad appello, per la natura cautelare che li contraddistingue, in quanto destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito del giudizio che le parti hanno facoltà di instaurare. Ne deriva che, a differenza di quanto si verificava nel regime anteriore alla citata novella legislativa, nel quale la bifasicità del giudizio possessorio era necessaria, essendo allora il giudice della fase sommaria tenuto, a conclusione della stessa, a fissare comunque una successiva udienza per la prosecuzione della causa nel merito, sono oggi del tutto irrilevanti, essendo coerenti al sistema processuale come in precedenza delineato, sia la circostanza che il giudice non abbia fissato di ufficio un termine per la riassunzione del giudizio di merito, sia quella che abbia regolato le spese della fase innanzi al medesimo conclusasi, come avvenuto nel caso che occupa. In particolare, la statuizione sulle spese processuali, prescritta dall'art. 669 septies c.p.c., deve ritenersi compatibile con la "bifasicità" solo eventuale del giudizio possessorio, proprio in considerazione della
5 possibilità che il giudizio di merito non sia richiesto da alcuna delle parti, ipotesi nella quale le spese dell'esaurita fase sommaria resterebbero prive di regolamentazione (vedasi, in particolare, Corte di appello
Ancona Sez. VIII sent. 12.01.2018, n. 26; Corte di appello Reggio Calabria, sent. 05.01.2017, n. 4; Cass. civ.
Sez. II, 12.03.2018, n. 5919). In base ai principi giurisprudenziali sopra esposti in ordine all'703 c.p.c. nella nuova versione applicabile ratione temporis alla fattispecie che occupa, il proposto appello deve essere dichiarato inammissibile. Ogni ulteriore questione è evidentemente assorbita.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore indeterminabile
- complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da;
Parte_1
II- NA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 Pt_2
, delle spese di lite che si liquidano in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 16.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 945/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Claudio Castagnetti del foro di Piacenza e dall'Avv. Gianfranco Losi del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Bologna alla via Siepelunga n. 7;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
LO (GE), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Antonio Marchesi del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Piacenza alla via Mazzini n. 49;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 24.04.2025 nel procedimento per reintegrazione nel possesso ex artt. 703 c.p.c. e 1168-1169 c.c. iscritto al n. 890/2024
R.G.;
CONCLUSIONI: All'udienza del 16 dicembre 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta le parti si riportavano ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante così precisava le conclusioni: “Voglia la Parte_1
1 Corte Ecc.ma adita in riforma della ordinanza-sentenza impugnata cron. 4724/2025, repertorio
353/2025, depositata il 24.04.2025 nel proc. civ. RGC 890/2024 del tribunale di Piacenza, previa sospensione, respingere la domanda di perché infondata in fatto e in diritto per le causali Parte_2 di narrativa. Condannare la medesima alla rifusione all'appellante delle spese dei due gradi”, l'appellata così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: in via preliminare dichiarare Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto principalmente perché il provvedimento impugnabile ex art. 703 3° comma cpc con reclamo ex art. 669 terdecies avanti il Tribunale di Piacenza;
subordinatamente perché l'appello mancante del requisito di specificità. Nel merito respingere
l'impugnazione, perché infondata, confermando il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria dichiarare inammissibili i documenti nuovi ex adverso prodotti, ordinando altresì l'espunzione delle immagini contenute nell'atto d'appello ed assumendo al riguardo ogni provvedimento ritenuto opportuno in sede di condanna in considerazione di tale comportamento processuale”.
LA CORTE
Viste le note conclusive depositate e le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ordinanza del 24.04.2025, il Tribunale di Piacenza, decidendo nel procedimento per reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio pedonale e carraio promosso da quale proprietaria del Parte_2 fondo asseritamente dominante, nei confronti di proprietario del fondo servente - Parte_1 preliminarmente respinta l'eccezione svolta da parte resistente relativa all'ultrannualità e all'inutile spirare del termine di decadenza contemplato dall'art. 1170 c.c., posto che nel caso di specie la realizzazione della rete metallica divisoria realizzata da tra il proprio fondo e quello di proprietà della ricorrente Parte_1 era avvenuta all'incirca nel mese di agosto 2023, ritenuto che la parte ricorrente avesse fornito sufficiente prova di avere avuto il possesso del passaggio sull'area di titolarità del per accedere al fabbricato di Parte_1 sua proprietà e dunque fosse legittimata all'esercizio dell'azione di reintegra e che dall'esame degli informatori di parte ricorrente sentiti sul punto fosse emerso, da un lato, che il passaggio in questione veniva regolarmente esercitato, sia a piedi, che con i mezzi, dall'altro, che il cancello antistante la strada pubblica non era chiuso da alcun lucchetto, per cui l'area, nel corso degli anni, era sempre risultata liberamente accessibile, ritenuto altresì come fosse incontestata e pacifica tra le parti la condotta, oggettiva e materiale, di posizionamento di una recinzione lungo il passaggio in oggetto posta in essere da , condotta, questa, di certo Parte_1 integrante uno spoglio illegittimo, inteso quale privazione della possibilità per la di accedere Pt_2 all'immobile di sua proprietà a piedi o con veicoli attraverso l'area cortilizia in oggetto, e connotato dai
2 caratteri della violenza e clandestinità, accertata dunque la sussistenza di tutti i requisiti della fattispecie disciplinata dall'art. 1168 c.c. - ordinava a di reintegrare nel possesso della Parte_1 Parte_2 servitù di passaggio, pedonale e carraio, con ogni mezzo, a favore del fondo di sua proprietà, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di LL (PC) al foglio 9, particella 733, sub. 2 e sub. 3, e particella 705, a carico dell'area antistante l'immobile di proprietà di censito al locale Catasto Fabbricati al Parte_1 foglio 9, particelle 759 e 706, mediante la rimozione della recinzione in rete metallica e la consegna di una copia delle chiavi del lucchetto attualmente presente sul cancello di proprietà del resistente e condannava la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in euro 3.320,00, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello notificato in data 23.05.2025 e depositato il 29.05.2025, il Sig. dopo Parte_1 avere premesso che nell'ordinanza del 24.04.2025 il Tribunale di Piacenza non ha fissato il termine di 60 giorni per la prosecuzione avanti a sé del giudizio possessorio per cui tale provvedimento ha natura di sentenza impugnabile con l'appello ove sono consentite le attività difensive del merito possessorio, ha impugnato detto provvedimento chiedendone la pressoché integrale riforma, in quanto illegittimo e da censurare nella ricostruzione dei fatti e nell'applicazione delle norme di diritto, affidandolo a sette motivi di appello. Tali motivi di gravame attengono, in sintesi, alla ritenuta privazione totale della possibilità di passaggio, alla tempestività dell'azione possessoria esperita, alla mancata dimostrazione da parte della del proprio Pt_2 possesso, alla disposta tutela del passaggio nonostante la presenza di una strada alternativa della ricorrente, alla ritenuta fruibilità del passaggio, nonostante la presenza di chiusure trentennali con cancello e lucchetto e al richiamo ed applicazione di principi fuori luogo in materia.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma del provvedimento del Tribunale di Piacenza Parte_1 del 24.04.2025, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di respingere la domanda di Parte_2 perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della predetta alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Con provvedimento reso in data 6 agosto 2025 nel sub-procedimento di inibitoria nel quale si è costituita l'appellata insistendo per il rigetto dell'avversa domanda di sospensiva, la Corte ha rigettato Parte_2
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 6 ottobre 2025, si è regolarmente costituita la Sig.ra
[...] la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso gravame dovendo proporsi Pt_2
l'impugnazione con reclamo davanti al Tribunale di Piacenza in composizione collegiale. Ad avviso dell'appellata, il avrebbe aderito ad un risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il Parte_1 provvedimento conclusivo della fase interdittale nell'azione possessoria ha natura di sentenza, pur essendo dato con ordinanza, sicché non avendo il giudice rimesso le parti dinnanzi a sé per la trattazione della causa di merito, ma avendo concluso definitivamente il giudizio, provvedendo anche sulle spese, l'impugnazione
3 sarebbe proponibile mediante appello avanti la Corte e non mediante reclamo avanti il Tribunale. A ben vedere, tuttavia, tale indirizzo ermeneutico si riferiva all'art. 703 c.p.c. prima delle modifiche apportate dal d.l.
n. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005. Il nuovo testo di tale disposizione normativa sarebbe inequivocabile prevedendo espressamente che l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies. Deduce poi l'appellata che l'avverso appello sarebbe inammissibile per difetto di specificità, consistendo esso in una mera proposizione delle argomentazioni di primo grado senza una specifica censura ragionata del provvedimento impugnato. Qualora il gravame di fosse ritenuto ammissibile Parte_1 dall'adita Corte e si passasse al merito, la ontesta specificamente i motivi proposti in quanto del tutto Pt_2 infondati. Deduce, in particolare, parte appellata come il fatto che il fondo dominante non risulti intercluso sia in via generale irrilevante ai fini del decidere, non vertendosi in materia di servitù coattiva, come, circa la pretesa tardività della domanda, il provvedimento impugnato abbia ampiamente motivato, essendo da un lato in atti la CILA presentata da al Comune di LL per la realizzazione della rete Parte_1 metallica nell'agosto 2023, dall'altro essendo dimostrato che prima della realizzazione di detto manufatto la sercitasse il passaggio in questione, come, quanto al terzo e quarto motivo di gravame, nell'ordinanza Pt_2 impugnata il Giudice pure abbia debitamente motivato, richiamando puntualmente e testualmente le precise indicazioni date dai testi terzi di parte ricorrente e da ultimo come sia da ritenersi priva di pregio la censura volta a negare l'avvenuto spoglio in virtù della disponibilità, per la ricorrente, di soluzioni di passaggio alternative.
L'appellata domanda quindi alla Corte di Appello di:
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto principalmente perché il provvedimento è impugnabile ex art. 703 comma 3 c.p.c. con reclamo ex art. 669 terdecies avanti il Tribunale di Piacenza, subordinatamente perché l'appello è mancante del requisito di specificità;
- Nel merito, respingere l'impugnazione, perché infondata, confermando il provvedimento del Tribunale di
Piacenza.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
4.- All'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi formulate e il
Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata, svoltasi in data 16.12.2025 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
4 5.- L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile per essere stato presentato Parte_1 avverso una ordinanza che, nell'ambito di un procedimento per reintegrazione nel possesso ex artt. 703 c.p.c.
e 1168 c.c., ha accolto il ricorso proposto da ordinando a di reintegrare Parte_2 Parte_1 nel possesso della servitù di passaggio, pedonale e carraio, con ogni mezzo, a favore del fondo Parte_2 di sua proprietà, condannando il resistente alla refusione delle spese di lite. Deve infatti osservarsi come l'art. 703 c.p.c., così come novellato dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005 n. 80, stabilisca espressamente al comma 2 che “Il Giudice provvede ai sensi dell'art. 669 bis e seguenti in quanto compatibili”
e al comma 3 che “l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies”. Ne deriva che il provvedimento impugnato (ordinanza) doveva essere reclamato davanti al
Tribunale di Piacenza in composizione collegiale. Si evidenzia che il terzo comma dell'art. 703 cpc (a differenza del secondo che reca l'inciso “in quanto compatibili”) recita chiaramente “è reclamabile” prevedendo dunque che la sola impugnazione è il reclamo ex art. 669 terdecies. Il dato testuale legislativo è chiaro ed insuperabile ed ogni considerazione sul punto non può essere risolta in via interpretativa, superando l'inequivocabile dettato letterale della norma (infatti le sentenze citate dall'appellante a conforto del proprio assunto difensivo, secondo cui sarebbe ammesso l'appello avendo il provvedimento impugnato natura di sentenza, riguardano procedimenti instaurati prima delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005 n. 80, all'art. 703 c.p.c.). Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza in più occasioni che i giudizi possessori sono caratterizzati da una “bifasicità” ormai soltanto eventuale, nel senso che, una volta conclusasi la fase sommaria, con l'accoglimento o con il rigetto della domanda di emissione del provvedimento interdittale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all'ordinanza anzidetta o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 703. Ove tale termine non venga richiesto, il procedimento si chiude con l'ordinanza di cui all'art. 703 comma 3 oppure, ove sia stato proposto reclamo, con quella di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., provvedimenti, tutti e due, non soggetti ad appello, per la natura cautelare che li contraddistingue, in quanto destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito del giudizio che le parti hanno facoltà di instaurare. Ne deriva che, a differenza di quanto si verificava nel regime anteriore alla citata novella legislativa, nel quale la bifasicità del giudizio possessorio era necessaria, essendo allora il giudice della fase sommaria tenuto, a conclusione della stessa, a fissare comunque una successiva udienza per la prosecuzione della causa nel merito, sono oggi del tutto irrilevanti, essendo coerenti al sistema processuale come in precedenza delineato, sia la circostanza che il giudice non abbia fissato di ufficio un termine per la riassunzione del giudizio di merito, sia quella che abbia regolato le spese della fase innanzi al medesimo conclusasi, come avvenuto nel caso che occupa. In particolare, la statuizione sulle spese processuali, prescritta dall'art. 669 septies c.p.c., deve ritenersi compatibile con la "bifasicità" solo eventuale del giudizio possessorio, proprio in considerazione della
5 possibilità che il giudizio di merito non sia richiesto da alcuna delle parti, ipotesi nella quale le spese dell'esaurita fase sommaria resterebbero prive di regolamentazione (vedasi, in particolare, Corte di appello
Ancona Sez. VIII sent. 12.01.2018, n. 26; Corte di appello Reggio Calabria, sent. 05.01.2017, n. 4; Cass. civ.
Sez. II, 12.03.2018, n. 5919). In base ai principi giurisprudenziali sopra esposti in ordine all'703 c.p.c. nella nuova versione applicabile ratione temporis alla fattispecie che occupa, il proposto appello deve essere dichiarato inammissibile. Ogni ulteriore questione è evidentemente assorbita.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore indeterminabile
- complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da;
Parte_1
II- NA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 Pt_2
, delle spese di lite che si liquidano in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 16.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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