Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2168
CA
Sentenza 16 dicembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Bologna, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza in merito all'appello proposto da una parte avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza, la quale aveva accolto la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio pedonale e carraio. L'appellante, proprietario del fondo servente, contestava la decisione di primo grado, lamentando una errata ricostruzione dei fatti e una non corretta applicazione del diritto, articolando sette motivi di gravame. Tra questi, figuravano la ritenuta privazione totale della possibilità di passaggio, la tempestività dell'azione possessoria, la mancata dimostrazione del possesso da parte della controparte, la tutela del passaggio nonostante l'esistenza di una strada alternativa, la presunta fruibilità del passaggio nonostante chiusure preesistenti e l'applicazione di principi giuridici inidonei al caso di specie. L'appellata, proprietaria del fondo dominante, si era costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, sia per la natura del provvedimento impugnato, che a suo dire avrebbe dovuto essere oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., sia per la genericità delle censure mosse. Nel merito, l'appellata contestava puntualmente i motivi di appello, sostenendo l'infondatezza delle doglianze dell'appellante e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

La Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto. Il Collegio ha ritenuto che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda di reintegrazione nel possesso è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, e non appellabile dinanzi alla Corte d'Appello. Tale interpretazione è stata fondata sul dato testuale della norma, che prevede espressamente la reclamabilità del provvedimento, e sulla natura cautelare della fase sommaria del giudizio possessorio, destinata ad essere assorbita da un eventuale giudizio di merito. La Corte ha altresì evidenziato come la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio di merito sia ormai eventuale e non più obbligatoria, e che la statuizione sulle spese processuali sia compatibile con tale sistema. Di conseguenza, ogni ulteriore questione sollevata dall'appellante è stata dichiarata assorbita. Le spese di lite sono state poste a carico dell'appellante, liquidate in favore dell'appellata, e è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2168
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 2168
    Data del deposito : 16 dicembre 2025

    Testo completo