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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 524/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO SIVIGLIA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
premettendo di essere docente con Controparte_1 contratto a tempo determinato e di aver subito con provvedimento del
Dirigente scolastico del 03.01.2022 (prot. 7/VII.2), in applicazione dell'art. 4 ter, comma 3, DL 44/2021, la misura della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nel periodo intercorrente tra il 03.01.2022 ed il 31.03.2022 per non aver ottemperato all'obbligo di vaccinazione, nonostante essa ricorrente fosse all'epoca di detto provvedimento in congedo per malattia. pagina1 di 6
Ha chiesto, pertanto, previo accertamento dell'illegittimità di detto provvedimento, la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle somme trattenute sulla retribuzione nel periodo di sospensione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando specificamente
[...]
i motivi posti a suo fondamento.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Nel caso di specie, è pacifico fra le parti che il provvedimento di sospensione sia intervenuto il 03.01.2022, cioè allorquando la docente era in malattia.
4.- Ciò detto, si premette che l'art. 4 ter DL 44/2021, secondo la formulazione applicabile alla data del provvedimento di sospensione, disponeva che “
1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) … assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2
e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie
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anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario
o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”
5.- Il resistente ha fondato la legittimità del provvedimento CP_1 di sospensione sulla circostanza che, ai sensi dell'art. 4 ter DL
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44/2001, l'obbligo vaccinale per il personale scolastico venisse meno unicamente nell'ipotesi in cui il docente avesse presentato l'attestazione di cui al precedente art. 4, comma 2, che – richiamato dall'anzidetta disposizione, ma dettato in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – prevedeva che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Pertanto, parte resistente ha concluso che, in assenza, come nel caso di specie, di una certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale, rilasciata secondo le modalità stabilite dalla circolare n. 35309 del
04.08.2021 e, pertanto, “direttamente dai medici vaccinatori dei
Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”, il docente non potesse dirsi esente dall'obbligo vaccinale, ancorché in congedo per malattia.
6.- Detta ricostruzione non può essere fatta propria dallo scrivente magistrato, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, DL
44/2021, nell'ipotesi in cui non fosse risultata l'effettuazione della vaccinazione ed a seguito dell'invito formulato dal dirigente scolastico, l'interessato era tenuto “a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1”.
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Pertanto, anche in assenza dell'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 4, il docente ben avrebbe potuto giustificare la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, mediante la produzione di documentazione attestante l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo.
6.1.- Considerato che, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 2, DL 44/2001,
“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”, la finalità perseguita dal legislatore, nell'imporre l'obbligo vaccinale, è chiaramente quella di prevenire il diffondersi dei contagi, mediante l'allontanamento dall'ambiente di lavoro del soggetto non vaccinato considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti.
Pertanto, stante tale finalità, “sospendere dal servizio un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia, dunque, si configura come una decisione del tutto irragionevole – in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente – o meramente punitiva – in quanto finalizzata
a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi” (T. Ivrea,
30.06.2022, n. 1299).
6.2.- Dette conclusioni sono avvalorate anche dall'interpretazione offerta con nota n. 1889 del 2021, trasmessa ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, con la quale il ha Controparte_1 ritenuto che possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale “il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale”.
7.- Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento n. 7/VII.2 del 03.01.2022 del Dirigente scolastico dell'IC Foscolo di
Bagnara Calabra, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme che la stessa avrebbe percepito in assenza del provvedimento di sospensione, oltre ad interessi al saggio legale dalla scadenza al saldo.
8.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
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55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che l'attività istruttoria si è compiuta soltanto in via documentale.
P Q M
DICHIARA l'illegittimità del provvedimento n. 7/VII.2 del 03.01.2022 del dirigente scolastico dell'IC Foscolo di Bagnara Calabra di sospensione dal servizio e dalla retribuzione di Parte_1
CONDANNA il al pagamento delle Controparte_1 somme che la ricorrente avrebbe percepito in assenza del predetto provvedimento di sospensione, oltre ad interessi al saggio legale dalla scadenza fino all'effettiva soddisfazione;
PONE in capo a parte resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.629,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese documentate, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 23/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
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