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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8497/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/1956 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso,
giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Simone Labonia (C.F.
– Fax 089.6307113 - Pec: , C.F._2 Email_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Francesco Gaeta n.
7.
-OPPONENTE-
CONTRO
già , P. IVA , in persona Controparte_1 P_ P.IVA_1
dei legali rappresentanti procuratori speciali, e con Controparte_2 CP_3
sede legale in Milano (MI), alla Via Caldera n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Barbaro (Pec: , ed elettivamente Email_2
domiciliata in Salerno, Via Alberto Pirro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alfonso
Troisi.
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con di atto di citazione regolarmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2102/2018 - R.G. 5911/2018, reso dal
1 Tribunale Civile di Salerno il 23.07.2018 e notificato in data 01.08.2018, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 16.909,58 oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), oltre CPA ed IVA come per legge. Il credito ingiunto scaturirebbe da un contratto di prestito personale - contraddistinto dal n.
17778247 - stipulato, in data 21.06.2017, tra il sig. e la Parte_1 [...]
mediante cessione pro solvendo del quinto della retribuzione P_
mensile, con finalità di “Consolidamento del debito e liquidità” e con l'estinzione anticipata di un precedente finanziamento Compass, contraddistinto dal n.
13585219 e con un residuo, al momento dell'estinzione, dell'importo di € 9.761,62,
sempre intestato all'opponente. Relativamente al contratto di finanziamento oggetto di causa, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “in via
preliminare 1) dichiarare la nullità assoluta ed insanabile del concesso monitorio per violazione degli artt. 633, 634, e 641 c.p.c.; nel merito 2) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo, giacché
nullo, improponibile, inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopraindicati; 3) accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte e, segnatamente, in violazione del TAEG, la nullità
delle singole clausole contrattuali relative al tasso di interesse e, per l'effetto,
azzerare ogni addebito a titolo di interesse e rimodulare il piano di ammortamento epurato da ogni addebito a titolo di interessi, nonché, in subordine, rimodulare il detto piano di ammortamento con l'applicazione dell'art. 125 bis t.u.b., comma 7;
4) condannare, in ogni caso e previa declaratoria della violazione dei principi di correttezza, buona fede contrattuale e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 47
Cost.), la banca convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attore, così come accertati in corso di causa, anche a mezzo CTU contabile,
ovvero, nella misura equitativa ritenuta di giustizia;
5) in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare - in forza del collegamento negoziale sussistente tra il contratto di finanziamento n. 17778247 e il contratto di assicurazione - il diritto del
2 sig. al rimborso, da parte della , in persona Parte_1 Controparte_1
dei suoi legali rappresentanti procuratori speciali, della quota parte del premio assicurativo, per il periodo di copertura non goduto, in esito all'estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio e, per l'effetto, condannare quest'ultima all'immediato pagamento del predetto rimborso, oltre spese ed interessi legali;
nonché a risarcire ogni ulteriore danno patito dall'esponente, a qualunque titolo e/o ragione, nella misura e mediante il pagamento della somma che sarà accertata in corso di giudizio, anche a seguito di CTU a designarsi, oltre accessori come per
Legge; 6) in via gradata, accertare che nulla è dovuto alla società ingiungente ovvero ridurre le avverse istanze creditorie nei limiti del giusto e del provato. Con vittoria di spese e compensi di lite, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di risposta, depositata il 6.03.2019, si costituiva la P_
, la quale chiedeva: in via preliminare di dichiarare la provvisoria
[...]
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante la fondatezza della pretesa creditoria;
di ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree e condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
Con ordinanza del 01.07.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo. Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma,
c.p.c., ammessa la CTU contabile, all'udienza del 18.09.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
3 Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 5).
Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo il piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50TUB e la lettera di decadenza dal beneficio del termine.
E' pacifica che le forme di finanziamento della specie di quella in esame rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie tale tipologia contrattuale risulta più specificamente sussumibile nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo
l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata
4 restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza
n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410, Cass., sez. 3,
sentenza n. 9541 del 22/04/2010). Nel caso in esame parte opposta ha fornito adeguata prova del credito mediante il deposito del titolo contrattuale;
in merito alla erogazione della somma in assenza della prova documentale della predetta circostanza, tuttavia tale dato può ritenersi pacificamente acquisito al processo in assenza di presa di posizione sul punto da parte dell'opponente ( art. 115 cpc) che giammai ha contestato di aver ricevuto la somma indicata nel titolo contrattuale né ha mai disconosciuto la propria sottoscrizione.
Fatta questa premessa, è opportuno chiarire il concetto di TAEG, grandezza su cui il presente giudizio si fonda.
Il Tasso Effettivo Annuo Globale rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termine di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito,
costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito. Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità
essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra
TAEG pattuito e TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò premesso, la presente controversia concerne appunto la corretta determinazione del TAEG del contratto di finanziamento stipulato da Parte_1
5 con n. 17778247 del 21/06/2017. Nello specifico, oggetto Pt_1 Controparte_1
del contendere è dato dall'inclusione o meno del costo dell'assicurazione nel computo del TAEG, circostanza che determinerebbe un aumento del costo complessivo del credito concesso ed una violazione delle norme sulla trasparenza.
Orbene, all'esito della compiuta e articolata istruttoria, infatti, anche alla luce delle conclusioni della Consulenza espletata che si condivide in quanto immune da vizi logici, la vicenda deve essere ricostruita come segue.
Nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il contratto di finanziamento prevedeva un piano di ammortamento alla francese con rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi, senza periodi di preammortamento;
che il periodo di ammortamento era di 84 mesi durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi per euro 285,82 mensili oltre spese;
che il TAN fisso era fissato all'11.95%
Il CTU nominato, pertanto, ha provveduto a verificare la corrispondenza tra l'ISC
pattuito e il TAEG effettivamente applicato, tenendo conto di tutte le voci richieste dalla Banca di Italia con Provvedimento del 29.07.2009.
Di talché, è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato,
determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo,
sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso. Tuttavia, nei normali piani di ammortamento
6 di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica. La
disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”,
dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del
TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117
TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, il consulente nominato per verificare se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG pattuito ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore, ha riscontrato che la odierna convenuta aveva applicato, nel corso del rapporto, un
TAEG conforme a quello pattuito escludendo i costi dell'assicurazione. Nello
specifico, oggetto del contendere è dato dall'inclusione o meno del costo dell'assicurazione nel computo del TAEG, circostanza che determinerebbe un
7 aumento del costo complessivo del credito concesso ed una violazione dell'art. 125
bis TUB.
In via generale, le disposizioni normative esprimono unanimemente che i costi di assicurazione debbano essere inclusi nel TAEG ove obbligatori, ossia quando la conclusione dei contratti afferenti detti servizi costituisce un requisito essenziale per ottenere il credito: l'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che “nel costo totale del credito
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito,
compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; le istruzioni della Banca di Italia PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI
MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 (richiamabili in quanto il calcolo del Tasso Effettivo Globale è stato uniformato ed avvicinato al calcolo del TAEG previsto dalla disciplina comunitaria) prevedono alla Lettera C6
che: “Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi:
n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”; l'art. 2 co. 3 lett. d) Decreto del Ministero 8/07/1992 secondo cui nel calcolo del TAEG sono inclusi “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, premesso che la qualificazione della polizza assicurativa quale obbligatoria o facoltativa costituisce un problema interpretativo, non potendo l'indagine ermeneutica arrestarsi al mero dato formale della qualificazione negoziale offerta dalla banca, la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento. La Suprema Corte ha, invero, espresso il seguente
8 principio di diritto, sia pure con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass. Civ. n. 17466 del 2020). Ne
deriva, sotto il profilo probatorio, che il debitore è onerato della prova dell'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito;
onere probatorio che può essere assolto mediante indici presuntivi gravi,
precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze quali la contestualità della stipula dei due contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo. Avverso tali indici presuntivi, la banca creditrice
è tenuta ad offrire elementi di prova di segno contrario potendo documentare in via alternativa : di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG
da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento (cfr. tra le altre
ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 2397/2019, 10617/2017, 11869/2017).
Ebbene, alla luce dei principi sopra espressi, questo Giudice ritiene di condividere gli esiti della consulenza tecnica con riferimento alla seconda ipotesi ricostruttiva che nel non includere i costi della polizza assicurativa ha rilevato un TAEG
dichiarato in contratto conforme a quello applicato nel corso del rapporto.
Dall'analisi della documentazione depositata in atti, in effetti, risultano: i) la non obbligatorietà della polizza assicurativa;
ii) la espressa denominazione di polizza facoltativa. Peraltro parte opponente avrebbe dovuto depositare il certificato assicurativo ovvero il contratto di assicurazione al fine di consentire al tribunale
9 di valutare la obbligatorietà della polizza. Non sono stati forniti elementi utili per dimostrare la natura obbligatoria della polizza.
Venendo alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e volta ad ottenere la restituzione delle somme a titolo di quota parte delle commissioni e del premio assicurativo non goduto in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 13585219 la stessa non può che essere rigettata per assenza totale di documentazione a sostegno della domanda .
Alla luce delle considerazioni svolte ogni altra questione resta assorbita.
L'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Spese processuali
Venendo alle spese processuali le stesse vanno poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento ( da euro 5.200 a euro 26.001,00) sulla base dei valori di cui al DM 55/2014 e successive modifiche;
le spese di CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti con vincolo solidale essendo stata la CTU disposta nell'interesse del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2102/2018, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo .
2) Rigetta la domanda riconvenzionale.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in euro 2.540 oltre IVA e CPA come per legge.
4) Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Salerno, 20.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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