Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 159
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza sottoscrizione e visto di esecutorietà

    La Corte ha ritenuto la firma a stampa legittima ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995, in quanto l'atto è prodotto da sistemi informatici e la firma è quella del responsabile del tributo, come da provvedimento dirigenziale. È stato altresì accertato che l'atto contiene il visto di esecutorietà di diritto.

  • Rigettato
    Mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto

    Il Comune ha prodotto copia degli avvisi bonari, dell'avviso di pagamento TARI 2015 n. 3289/2020 regolarmente notificato in data 02.01.2021 e della relativa ricevuta di ritorno. L'avviso è stato notificato entro il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, legge 296 del 2006, escludendo decadenza o prescrizione. La contribuente è a conoscenza dell'avviso, pertanto non sussiste difetto di motivazione. Inoltre, la TARI è un tributo in autoliquidazione, la cui debenza deriva dalla legge e non dall'avviso di pagamento, che è mero strumento di facilitazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 159
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 159
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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