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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/10/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5191/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 11 ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 07/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. FANTIN LUIGI
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. CANAL ROBERTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21.10.2025, le parti concordemente istavano affinché venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni stabilite con i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti all'udienza del 04.02.2025.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi proceda all'audizione degli stessi atteso che il procedimento conserva il profilo contenzioso pur con la riduzione dei termini previsti dall'articolo citato avendo le parti concluso congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto il 28/04/2007 e trascritto al n. 2, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 2007
del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI alle seguenti condizioni:
Per
1. Affida in via condivisa i minori ed con collocamento prevalente presso la madre Per_1
alla quale va assegnata la casa familiare affinché vi abiti con i figli;
2. Relativamente ai turni di responsabilità e calendari di visita dei minori con il padre formula il seguente piano genitoriale: il padre avrà diritto di vederli – previo avviso – e compatibilmente con i loro impegni scolastici e potrà tenerli con sé a fine settimana alterni,
il sabato e la domenica, per 15 gg nelle vacanze estive, metà delle vacanze pasquali e natalizie, precisando che nei giorni di Natale, di Pasqua, il primo gennaio e l'Epifania, i ragazzi rimarranno alternatamente per il pranzo con un genitore e per la cena con l'altro e viceversa di anno in anno;
potrà tenerli con sé anche durante la settimana il cui week end è
di competenza della madre il mercoledì sera eventualmente con pernotto;
si allega comunque il piano genitoriale proposto dalla ricorrente, precisando che le visite e i pernottamenti dei minori presso il padre potranno subire delle variazioni, anche nelle
Festività, ove intervenissero degli impegni lavorativi della madre che fa la commessa ed è
spesso impegnata al lavoro anche in tali giorni.
3. Il padre concorrerà al mantenimento dei minori versando alla signora un contributo Pt_1
mensile di euro 300,00 a figlio rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50%
delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
4. L'Assegno unico sarà integralmente a favore della signora atteso il consenso in tal Pt_1
senso fornito dal convenuto;
5. Si dà atto che la rata del mutuo verrà pagata da entrambi i coniugi come da contratto.
6. Le parti come da consenso prestato in udienza proseguiranno nel percorso di sostegno alla bigenitorialità già avviato dai Servizi sociali territorialmente competenti su Loria.
7. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani