Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 14266/2019 R.Gen.Aff.Cont.. trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 31/12/2024.
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
(NA) alla via Nappi n. 15 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], madre e fratello di Persona_1
vittime del reato di cui agli artt. 589 c.p. commesso da , entrambi Persona_2
elettivamente domiciliati in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Domenico Rea n. 6 presso lo studio dell'avv. Marcello Fabbrocini.
- ATTORI
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
Procuratore p.t. e delegato alla rappresentanza si. , rappresentata e difesa Parte_3 dall'avv. Vincenzo Esposito Corona presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Orsini n. 46
1
E
, nato a [...] il [...] Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: morte.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
31/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Si premette, altresì, che per consolidata giurisprudenza del S.C., la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, cod. proc. civ., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass.
17145/06; 8294/2011; 22509/2014).
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2 rispettiva qualità di madre e fratello di convenivano in giudizio, innanzi Persona_1
al Tribunale di Napoli, la e per sentirli Controparte_3 Controparte_2
condannare, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio in conseguenza del sinistro accaduto il 25.7.2015 che portava al decesso del congiunto . Persona_1
2 Nel dettaglio gli attori deducevano: di essere madre e fratello di;
che il Persona_1
giorno 25/07/2015 quest'ultimo rimaneva vittima di un incidente stradale determinato in via esclusiva dalla condotta di guida gravemente imprudente di il Controparte_2 quale, procedendo contromano a bordo della propria Renault IO, impattava violentemente la vettura Fiat Panda condotta da causandone la morte;
che Persona_1
con sentenza penale di primo grado, parzialmente confermata in appello, l'imputato veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 589 commi 1, 2 e Controparte_2
3 c.p.p. e condannato al risarcimento dei danni in favore degli attori ivi costituiti parti civili, da liquidarsi in separata sede;
che a causa della morte del congiunto, gli attori oltre al pregiudizio iure proprio da perdita del rapporto parentale hanno patito anche un danno biologico psichico;
che atteso l'esito infruttuoso del tentativo di negoziazione assistita iniziato in data 10/09/2016 gli istanti erano costretti a rivolgersi all'adito Tribunale per la quantificazione dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia la quale preliminarmente Controparte_3
eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità della domanda attorea nonché la nullità dell'atto di citazione per la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito concludeva “per il rigetto di ogni domanda così come proposta, diretta ed indiretta, per come articolate, disconoscendole in fatto ed in diritto.
In buona sostanza la compagnia convenuta senza contestare la dinamica del sinistro,
l'accertata responsabilità del nella sua causazione, la validità e l'operatività della CP_2
polizza (anche per le spese legali al cui pagamento l'assicurato è stato condannato nei giudizi penali di primo e di secondo grado) ha contestato la quantificazione del danno operata dagli attori, significando di avere sempre manifestato ampia disponibilità al giusto ristoro degli stessi.
seppur regolarmente citato in giudizio, nel rispetto dei termini a Controparte_2 comparire, non si costituiva e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Tanto premesso in fatto, la domanda attore è fondata e va accolta nei limiti e nei termini di seguito indicati.
3 Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dall'ente assicuratore convenuto. In atti, infatti, vi sono le lettere raccomandate r.r. di risarcimento danni (in produzione attorea), complete di tutti i requisiti prescritti dall'art. 148, D. Lgs. 209/2005.
Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Va, infine, rilevata la legittimazione ad agire degli attori jure proprio avendo offerto in produzione, a riprova del proprio status parentale, la documentazione anagrafica del proprio status e di quello del de cuius (cfr. doc. n. 1 – certificazioni anagrafiche).
In relazione al sinistro stradale oggetto di lite va subito detto è è passata in giudicato la sentenza n. 57/2018 del 07/09/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli-III Sez.
Pen. che, in parziale riforma della sentenza di primo grado (n. 2330/2016 del 14/07/2016), ha dichiarato – conducente della Renault IO assicurata presso la Controparte_2
– colpevole del reato di cui all'art. 589 commi 1,2 e 3 c.p. condannandolo Controparte_3 alla pena di anni 10 e mesi 2 di reclusione in quanto responsabile del sinistro cha ha causato la morte di (così si legge in sentenza: “in parziale riforma della sentenza emessa Persona_1 dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli in data 14/7/2016 appellata dal
riqualificato il delitto sub capo a) in quello di cui agli artt. 589 commi 1-3- Controparte_2
4, 61 n. 3 c.p., ridetermina la pena per il con la ritenuta continuazione ed applicata la CP_2 diminuzione per il rito abbreviato, in anni dieci, mesi 2, giorni venti di reclusione”).
Il passaggio in giudicato di tale pronuncia è documentato in atti ed è circostanza non contestata.
4 Orbene, dall'ampia acquisizione probatoria in atti il sinistro oggetto di giudizio, anche ripercorrendo quanto accertato con la predetta sentenza penale definitiva, può essere ricostruito come segue.
In data 25/07/2015 conducente dell'autovettura Renault IO (tg. Controparte_2
FA992BF) con a bordo anche la fidanzata, , mentre percorreva la Tangenziale Persona_3
di Napoli con direzione da Fuorigrotta ad Agnano, giunto a circa 50/100 mt dal casello di pagamento di Agnano, operava una improvvisa inversione a U ponendosi contromano sulla corsia di sorpasso alla guida del proprio veicolo;
nel dirigersi verso il sottopassaggio
LI si spostava lungo la corsia centrale scontrandosi con l'autovettura Fiat Panda, condotta da il quale proveniva dall'opposta e regolare direzione. Per Persona_1
effetto del violento impatto perdevano la vita e . Persona_1 Persona_3
Nella sentenza definitiva della Corte di Appello di Napoli, in punto di responsabilità si legge: “il era ben consapevole di dover fare uso dell'auto per accompagnare la fidanzata a CP_2 ritornare a casa, né ignorava che eccedere nel bere poteva incidere sul suo comportamento alla guida.
Ciò nonostante, non ha esitato ad assumere, a stomaco vuoto, non medo di 5/6 birre di elevata gradazione alcolica e 2/3 cicchetti di bevanda super alcolica […] la scongiurata condotta di guida che ne è conseguita ha comportato la morte di due persone […] unica pena adeguata per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente, nel rispetto dei criteri direttivi fissati dall'art. 133
c.p., è, pertanto, il massimo edittale previsto dall'ultimo comma dell'art. 589 c.p. vigente all'epoca dei fatti”.
La responsabilità del conducente dell'autoveicolo Renault IO risulta quindi acclarata dalla richiamata sentenza definitiva n. 57/2018 del 07/09/2018 della Corte di Appello di Napoli-
III Sez. Pen.
Sul punto, giova richiamare il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, anche dell'apporto causale dei terzi nella produzione del danno, rimasti estranei al processo penale” (cfr. Cass. 17682/2020); nonché il principio secondo cui “Il giudice civile, investito
5 della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (cfr. Cass. 12164/2021).
Ebbene, nel caso di specie appare evidente l'esclusiva responsabilità del Controparte_2
nella causazione del sinistro che ha determinato la morte di per aver
[...] Persona_1 violato le disposizioni di cui agli artt. 143 e 186 del Codice della Strada mentre alcun apporto concausale, sia pure in minima parte, può essere attribuito alla condotta di guida del quest'ultimo viaggiava regolarmente nella propria corsia di marcia ed è stato ER travolto dall'auto antagonista che si era posta all'improvviso contromano.
Ciò posto, non resta che passare ad esaminare i profili risarcitori.
Passando alla quantificazione, si osserva, quanto ai danni subiti direttamente iure proprio, che gli attori hanno invocato anzitutto il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il proprio stretto congiunto, fratello e figlio.
Si tratta di un danno ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu biologico) collegato alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute (tutelato dall'art. 32 Cost.) ma come questo trasmigrato nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (cfr. Corte cost. 233/ 2003;
Cass. 8827-8828/2003; 26972-26973-26974- 26975/ 2008), dopo che per anni aveva trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043, in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (Cass. 7470/2002).
In particolare, il danno in esame non si esaurisce nel dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più nei casi in cui sia preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono ma comprende anche il vuoto che deriva dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra padre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare
6 ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. Civ. 10107/2011).
Per il ristoro di tale danno, possibile esclusivamente in via equitativa, adeguato parametro
è rappresentato dalle “tabelle milanesi” che sono state riconosciute dalla Suprema Corte quale obbiettivo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica (sent. 12408/2012) ed in particolare a quelle pubblicate il 2024, dovendosi applicare quelle vigenti al momento della liquidazione (cfr. ord. Corte di Cassazione 3370/2019).
La revisione delle tabelle nel giugno del 2024 in ordine ai nuovi parametri di liquidazione è limitata all'introduzione di criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito, si ricorda che la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 33005/2021; 10579/2021; 26300/2021; 37009/2022).
Le Tabelle 2024 contengono, dunque, un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla
Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di
“aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione”.
La nuova versione delle Tabelle fa riferimento al valore punto: pari a 3.911,00 euro nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati;
pari a 1.698,00 euro nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
7 Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare 5 parametri: a) l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Ebbene, nel caso in esame e partendo dal danno parentale indubbiamente patito da
[...]
madre del defunto , viene in rilievo un rapporto Pt_1 Persona_1
presumibilmente intenso considerando la specialità del rapporto madre-figlio e l'inevitabile peggioramento della vita quotidiana determinato dall'improvvisa ed inaspettata morte del figlio;
va poi considerato che anche in concreto il legame affettivo e di condivisione tra e era stabile ed intenso in quanto gli stessi erano soliti Parte_1 Persona_1 trascorrere assieme le festività e le vacanze estive (cfr. testimonianze: “mia suocera dopo il la morte del marito aveva un rapporto forte con i figli;
si è vero in ogni occasione di feste le organizzavano assieme;
io ero presente durante le festività estiva e durante tutte le riunioni;
io essendo camperista prendevamo il posto Camper vicino a loro ).
, nato il [...], è deceduto in data 25/07/2015, e dunque all'età di 47 Persona_1
anni e pertanto era lecito ipotizzare una normale aspettativa di vita fino ad 80 anni.
Alla luce di ciò appare corretto attribuire i seguenti punti: 20 per l'età della vittima primaria;
12 punti per l'età della vittima secondaria (congiunto); 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare;
infine 15 punti per la qualità e intensità della relazione (totale punti 44), impiegando, dunque, un valore medio a tal fine apprezzando la particolare sofferenza patita dalla vittima secondaria (madre) in ragione dell'improvvisa perdita del figlio. Invero la morte di un figlio non rientrando nel naturale fluire delle dinamiche di vita ed essendo stato cagionato da una condotta illecita configurante reato da parte di un terzo.
Pertanto è altamente presumibile che un evento di tal fatta abbia provocato un fortissimo senso di frustrazione, dolore, impotenza oltre che un perdurante sentimento di svilimento per la perdita definitiva del futuro rapporto con il figlio, prematuramente e tragicamente scomparso.
Ne consegue che la somma da riconoscere all'attrice a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale da lesione/compromissione del rapporto parentale può essere stimata in via equitativa in complessivi euro 230.749,00. 8 Per quanto concerne, invece, l'ulteriore voce di danno domandata: danno biologico psichico un valido supporto è rappresentato dalle risultanze della relazione peritale depositata dal
CTU in quanto motivata in modo lineare, basata su verifiche accurate Persona_4
e documentate ed esente da evidenti errori e vizi logici.
In particolare, il CTU, in relazione alla perizianda ha solo riscontrato a tale Parte_1
titolo una invalidità temporanea affermando, in ordine all'invalidità permanente, che
“nonostante la certezza e l'intensità del danno biologico psichico, acutamente, indotto dai fatti di causa, lo sviluppo, dopo qualche anno, di una gravissima Demenza che, come osservato e documentato, ha stravolto il rapporto con la realtà fino ad eclissare il ricordo stesso della perdita subita, rende impossibile ammettere la persistenza di un danno biologico psichico da intendersi come postumo permanente del sinistro”
Sul punto il CTU ha riscontrato che ha sperimentato una “reazione psico- Parte_1 patologica al lutto, in forma di Disturbo depressivo-ansioso grave”.
Nell'elaborato peritale questa temporanea patologia di natura psichica ha comportato una
ITP al 75% di giorni 120, una ITP al 50% di giorni 240 e una ITP al 25% di giorni 360.
Si tratta di una indubbia componente del danno alla salute il c.d. danno biologico, che configura una lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Pertanto ai fini della liquidazione occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione,
i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015;
Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età della danneggiata deve essere riconosciuto l'importo di euro 10.350,00 per i 120 giorni di ITP al 75%, quello di euro 13.800,00 per i 240 giorni di ITT al 50% e quello di euro 10.350,00 per i 360 giorni di ITP al 25%.
9 Concludendo in ordine alla posizione di il complessivo pregiudizio non Parte_1
patrimoniale nella sue componenti di danno biologico psichico e danno da perdita del rapporto parentale va stimato in via equitativa in complessivi euro 265.249,00 (230.749,00 euro importo del danno da perdita rapporto parentale + 34.500,00 euro importo del danno biologico psichico).
A tale somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Passando ora al danno parentale subito da , fratello del defunto Parte_2 ER
, si osserva che anche in questo caso viene in rilievo un rapporto presumibilmente
[...] intenso, spezzato dall'improvvisa ed inaspettata morte del fratello il quale, come è emerso dalle testimonianze raccolte, rappresentava per lui un punto di riferimento : “un faro guida”(cfr. testimonianze: “ come primo figlio è sempre stato un punto di riferimento fino ER alla morte;
il rapporto forte era tra i due fratelli;
mio cognato ha sofferto molto perché per lui ER era come un padre anche dal punto di vista economico”; “ aiutava mio genero economicamente ER quando era disoccupato la figura di è stata ancora più presente dopo la morte del Pt_2 ER padre”; “lo so perché me lo riferiva che si sentivano sempre e che era un sostegno Pt_2 ER per lui”).
Come si è detto , nato il [...], è deceduto in data 25/07/2015, e Persona_1
dunque all'età di 47 anni e pertanto era lecito ipotizzare una normale aspettativa di vita fino ad 80 anni.
Alla luce di ciò appare corretto attribuire i seguenti punti: 14 per l'età della vittima primaria;
14 punti per l'età della vittima secondaria (congiunto); 12 punti per la sopravvivenza di altri
10 congiunti nel nucleo familiare;
infine 15 punti per la qualità e intensità della relazione (totale punti 40), impiegando, dunque, un valore medio, a tal fine apprezzando la sincera sofferenza patita dalla vittima secondaria in ragione dell'improvvisa perdita del fratello il quale, aldilà del legame parentale, rappresentava una guida tale per cui è altamente presumibile che la prematura scomparsa, peraltro determinata da un fatto illecito di un terzo, abbia provocato un fortissimo senso di frustrazione, dolore, impotenza ed un perdurante sentimento di svilimento per la perdita del futuro rapporto con il fratello.
Pertanto, in favore di a titolo di danno non patrimoniale da Parte_2 lesione/compromissione del rapporto parentale è possibile riconoscere la complessiva somma di euro 93.390,00.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di risarcimento del danno biologico psichico, pure avanzata dal , ben possono essere prese in considerazione, anche in tale Parte_2
caso, le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU per le Persona_4 medesime ragioni già espresse.
In particolare il CTU in relazione al periziando ha riscontrato una Parte_2 invalidità temporanea affermando, in ordine all'invalidità permanente, che “l'osservazione specialistica diretta (l'attuale pieno compenso psichico), la ricostruzione clinico-anamnestica (con il mantenimento del funzionamento socio-lavorativo e l'intraprendenza/autonomia mostrate nella ricerca di nuove opportunità in nuovi contesti) e la conservata capacità di fare a meno di supporti specialistici sono coerenti con il mancato riscontro di una riconoscibile e persistente sintomatologia clinica sopra soglia, da ammettersi come postumo permanente di natura psichica etiologicamente collegata al sinistro in cui è deceduto il fratello”
In base a queste convincenti considerazioni l'ausiliario ha riscontrato che Parte_2
ha sperimentato una “reazione psico-patologica al lutto, in forma di Disturbo depressivo-ansioso risolto” che in concreto ha comportato una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni
90 e una ITP al 25% di giorni 420.
Richiamato quanto già sopra espresso sulla natura di tale pregiudizio alla salute e sull'impiego dei parametri di liquidazione stabiliti dalle già richiamate tabelle milanesi, tenendo conto dell'età del danneggiato deve essere riconosciuto l'importo di euro 2.587,50 per i 30 giorni di ITT, quello di euro 5.175,00 per i 90 giorni di ITT al 50% e quello di euro
19.837,50 per i 420 giorni di ITP al 25%.
11 Concludendo sul complessivo danno non patrimoniale spettante a nelle Parte_2
sue componenti di danno biologico psichico e danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuta la complessiva somma di euro 113.227,50 (93.390,00 euro importo del danno da perdita rapporto parentale + 19.837,50 euro importo del danno biologico psichico).
A tale somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le obiezioni svolte dalla difesa della compagnia in ordine alla quantificazione del complessivo pregiudizio sono superate dagli esiti istruttori, tenuto conto dei termini in cui
è stata accolta la domanda attorea, e dalle ragioni sopra esplicitate sulla specifica determinazione dei danni riconosciuti a ciascuno degli attori.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i criteri e parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di riferimento.
Le spese di giudizio per la costituzione delle parti civili nei giudizi penali per gli importi ivi già liquidati vanno poste anche a carico della compagnia costituita in solido con l'altro convenuto, - per il quale il titolo della condanna a tale pagamento è già rappresentato dalle citate pronunce rese dal GUP di Napoli e dalla Corte di Assise di Napoli ( sentenza n.
57/2018 del 26-06-2018 della Corte di Assise di Appello di Napoli;
sentenza penale di primo grado del 14-07-2016 n.2330/2016).
12 Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa (cfr. decreto del 22/05/2024) vengono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
la così provvede: Controparte_4
1) In accoglimento della domanda dichiara la esclusiva responsabilità di
[...]
nella produzione dell'evento per cui è causa;
CP_2
2) per l'effetto condanna la in solido con , al Controparte_3 Controparte_2 pagamento, in favore di della somma di euro 265.249,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
3) per l'effetto condanna la in solido con , al Controparte_3 Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma di euro 113.227,50 a titolo di Parte_2
risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
4) condanna la in solido con , al pagamento, Controparte_3 Controparte_2
in favore degli attori, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro
1.240,00 per esborsi ed euro 22.457,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore avv.to
Fabbrocini Marcello dichiaratosi anticipatario;
5) condanna in solido con per il quale il Controparte_3 Controparte_2 titolo della condanna in parte qua è già rappresentato dalle sentenze già rese in sede penale e richiamate in parte motiva, al pagamento in favore degli attori delle spese per la costituzione delle parte civili nel processo penale di primo e secondo grado già ivi liquidate ( sentenza n. 57/2018 del 26-06-2018 della Corte di Assise di Appello di
Napoli sentenza penale di primo grado del 14-07-2016 n.2330/2016);
1) pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Napoli, 21.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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