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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1064/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 marzo 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] - ora Lamezia Terme - il 09/03/1951, TE C.F._1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via S. Miceli n. 24/O, presso lo studio dell'Avv. DURANTE
EUGENIO – CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...] - ora Lamezia Terme - il 27/10/1963, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), in via Cristoforo Colombo n. 25, presso e nello studio dell'Avv. MOLINARO DEBORA – CF - che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4 alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta autorizzate per l'udienza cartolare del 26 marzo 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10 ottobre 2024, il sig. chiedeva che venisse TE dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paola (CS) in data
20.03.1983 tra il medesimo e (atto n. 60, parte II, Serie A, anno 1983), precisando che dalla CP_1 relativa unione coniugale erano nati i figli - in data 28/12/1983 - e - in data 15/05/1985 – Per_1 Per_2 entrambi, dunque, maggiorenni ed attualmente, a suo modo di vedere, economicamente autosufficienti (il primo
1 con un proprio autonomo nucleo familiare).
-che, a seguito del ricorso per separazione giudiziale introdotto dalla sig.ra con ordinanza ex art. 708 CP_1
c.p.c. emessa il 27.8.2007, depositata il 28.8.2007, nel giudizio iscritto al n. 1761/2007 R.G., il Presidente del
Tribunale di Lamezia Terme aveva posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile Pt_1 di mantenimento al figlio , per l'importo di € 250,00, ed alla per l'importo di € 1.200,00; Per_2 CP_1 che, nel medesimo provvedimento - attesa la convivenza con la madre del figlio all'epoca ritenuto non Per_2 economicamente autosufficiente - il Tribunale aveva altresì assegnato alla Sig.ra la casa CP_1 coniugale, sita in Lamezia Terme c. da Maruca;
che lo stesso Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza non definitiva n. 303/2021 depositata in data
10/05/2021, resa nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1761/2007 RG, aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi e CP_1 TE che, in data 26/03/2022, in seguito all'accoglimento del ricorso per la revoca/modifica del mantenimento, il
G.I. aveva inoltre rideterminato il mantenimento in favore della ella misura di € 400,00, mentre aveva CP_1 revocato il mantenimento già disposto in favore del figlio , avendolo ritenuto persona ormai Per_2 economicamente autosufficiente che, con sentenza n. 87/2024, pubblicata in data 31 gennaio 2024, il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, aveva confermato di fatto la sentenza non definitiva di separazione personale n.
303/2021 già resa tra le parti in data 10 maggio 2021, ponendo a carico di l'obbligo di TE corrispondere a l'assegno mensile di euro 400,00 per il suo mantenimento ed assegnando la casa CP_1 coniugale alla stessa per viverci unitamente al figlio;
CP_1 Per_2 che, il sig. da alcuni anni instaurava una convivenza more uxorio con la sig.ra TE _3
; che, dalla predetta relazione nasceva, in data 3 febbraio 2017, un figlio, cui veniva dato il nome di
[...] [...]
dal padre regolarmente riconosciuto ed a suo carico;
Per_4
che, il sig. provvedeva regolarmente al sostentamento del minore, con il quale conviveva TE nella casa concessa in comodato dalla per la quale - in data 30 settembre 2024 – aveva ricevuto Parte_2 raccomandata di rilascio per la data del 31 gennaio 2025;
che, il ricorrente, oggi settantenne, non esercitava allo stato più alcuna attività lavorativa ed era titolare di pensione di vecchiaia , di importo assai esiguo e su tale pensione – inoltre – gravava una trattenuta, a CP_2 seguito di un pignoramento presso terzi, dell'importo di € 206,00;
che, i figli del sig. e della sig.ra erano ormai entrambi maggiorenni ed economicamente Pt_1 CP_1 autosufficienti e - dunque - l'assegnazione dell'abitazione coniugale – sosteneva in ricorso – doveva essere revocata alla resistente (vedi testualmente, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
che, il sig. necessitava della suddetta abitazione per poterci vivere con il suo nuovo nucleo familiare;
Pt_1
che, il ricorrente era altresì disponibile a che il figlio , che attualmente era residente in [...]
Maricello, trasferisse la propria residenza nell'abitazione di proprietà del ricorrente unitamente alla compagna ed al figlio e ciò anche in considerazione dei buoni rapporti intercorrenti tra gli stessi;
Per_4 che, il figlio aveva effettivamente problemi psicologici, ma di certo non grave handicap, di incapacità Per_2
2 totale e/o disabilità assoluta e globale e/o incapacità di intendere e di volere, tant'è che lo stesso era anche nell'attualità assunto presso una fabbrica di lamierati che utilizzava attrezzature e macchinari anche pericolosi, senza controindicazioni al lavoro ed era anche proprietario di autovettura, che utilizza regolarmente per raggiungere in maniera autonoma il posto di lavoro;
che, tra sigg.ri e non vi era stata – nelle more - alcuna riconciliazione (vedi, TE CP_1 pressoché testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, chiedeva – dunque - che l'Ill.mo Tribunale adito, volesse: in via preliminare dichiarare, ai sensi di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paola in data 20/03/1983, trascritto al comune di Paola Anno 1983 Parte 2 Serie A numero 60 tra il Sig. e la Sig.ra TE CP_1 nel merito ed anche in riforma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, voglia l'On.le Tribunale disporre:
1) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del alla TE
CP_1
2) In via gradata revocare l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione senza nessuna determinazione e/o quantificazione dell'assegno divorzile, in quanto il diritto a tale riconoscimento deve essere espressamente provato;
con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig.ra la quale - preliminarmente - chiedeva al CP_1
Tribunale adito di ammonire il sig. per il mancato versamento dovuto a titolo di mantenimento dalla Pt_1 sentenza di separazione all'attualità; nel merito – in ogni caso - aderiva alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con integrale conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione del 31 gennaio 2024, con ulteriori specifiche:
- conferma dell'assegnazione della casa coniugale nei confronti di che continuerà ad abitarla CP_1 con il figlio Per_2
- disporre l'assegno divorzile a favore della sig.ra ricorrendone tutti i presupposti di legge o - CP_1 in subordine - conferma dell'assegno di mantenimento nei confronti della sig.ra pari ad € 400,00 CP_1
o nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- emettere, comunque, qualsiasi altro provvedimento, ritenuto di giustizia, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In particolare, la parte resistente si opponeva – innanzitutto - alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale poiché il figlio , anche se maggiorenne ed economicamente autosufficiente, era da tempo ed anche Per_2 nell'attualità affetto da serie problematiche psichiatriche, che rendevano necessaria la costante presenza della sig.ra al fine di accudire e di vigilare sulla sicurezza dello stesso;
successivamente, contestava CP_1 anche la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, in quanto assumeva di essersi sempre occupata dei figli, consentendo al sig. di potersi dedicare al suo lavoro. TE
Precisava – infine – che il sig. non aveva mai versato il mantenimento dovuto alla sig.ra Pt_1 CP_1
disattendendo così di fatto le disposizioni sancite nella sentenza di separazione (vedi, in tal senso, la
[...]
3 memoria di costituzione;
in atti)
Con memoria integrativa ex art. 473-bis n. 17 c.p.c., depositata in data 30 dicembre 2024, il , dopo Pt_1 essersi riportato preliminarmente a tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel ricorso introduttivo, successivamente contestava tutto quanto ex adverso affermato, sia relativamente all'assegnazione della casa coniugale, che all'assegno di mantenimento (vedi in atti); in particolare, sosteneva che l'art. 337 septies comma
2 c.c., prevedeva che l'assegnazione dell'abitazione coniugale può essere concessa solo nel caso in cui il figlio, anche se maggiorenne ed economicamente autosufficiente, sia “portatore di Handicap grave” quindi paragonabile in tal senso, a tutti gli effetti di legge, al figlio minore;
ed invero, sosteneva che:
“L'art. 37 bis disp. att. c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2012, art. 96, comma 1, lett. b) precisa che "I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3". Secondo il predetto articolo
è portatore di handicap "colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione". Il comma 3 aggiunge ancora che "Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità...". L'art. 337 septies c.c., attualmente vigente, riprende senza variazioni il contenuto dell'abrogato art. 155 quinquies c.c., introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento, che aveva novellato la parte del codice civile relativamente all'affidamento dei figli. 10. Sin dall'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dall'art. 155 quinquies c.c. la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla portata del comma 2 della norma, con particolare riferimento alla parte che ha previsto l'estensione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap grave delle disposizioni previste in favore dei figli minori. Al proposito deve ritenersi che la norma non abbia inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni, poiché il richiamo alla L. n. 104 del 1992 è stato effettuato al solo fine di indicare con precisione i requisiti sostanziali che il giudice civile deve incidentalmente verificare ai fini dell'applicabilità della norma. E' infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e di volere. Non può essere revocata in dubbio, peraltro, la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave” (vedi memoria integrativa del 30 dicembre 2024, in atti); ebbene, evidenziava che il figlio era comunque perfettamente capace di intendere e volere, aveva una vita sociale e lavorativa regolare Per_2 ed era dunque idoneo all'espletamento dell'attività lavorativa per la quale era stato comunque dichiarato idoneo
(cfr. all 3 certificato di idoneità rilasciato dal medico competente dall'Azienda dott. TRAPASSO in data 6 maggio 2024), alla visita sociale.
4 Infine, contestava anche quanto dedotto da controparte in merito alla circostanza secondo la quale egli non avesse mai versato alcunché alla in quanto “come si evince dalla dichiarazione rilasciata dal figlio CP_1 [...] sottoscritta unitamente al fratello (cfr. all. 4) lo stesso - al momento di Persona_5 Persona_6 subentrare nell'azienda del padre - si era impegnato a versare alla madre la somma di euro 500,00 al mese così come puntualmente fatto”.
Con memoria di replica del 9 gennaio 2025, la sig.ra - confermando quanto già rappresentato CP_1 nella propria comparsa di costituzione - impugnava e contestava quando prodotto e dedotto da controparte nella memoria depositata ai sensi del primo comma dell'art. 473-bis.17 c.p.c. in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto;
specificava – altresì - che il ricorrente aveva nelle sue disponibilità un altro immobile dove andare a vivere con il nuovo nucleo familiare.
All'udienza del 18 febbraio 2025, dinnanzi al Presidente del Tribunale – quale giudice delegato alla trattazione della controversia – comparivano entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi procuratori per come già costituiti in atti.
Introdotta la parte ricorrente, sig. egli si riportava – preliminarmente - al contenuto del TE ricorso introduttivo e delle successive memorie integrative;
in seguito – a specifiche domande - confermava che il figlio viveva insieme alla madre, sig.ra nella casa coniugale e che lui ed il suo Per_2 CP_1 nuovo nucleo familiare, nel breve termine, sarebbero stati cacciati dalla loro attuale residenza e – dunque - necessitavano dell'immobile assegnato alla ricorrente in sede di separazione dei coniugi;
inoltre, dichiarava di avere una pensione di circa 1.200,00 euro su cui gravavano delle trattenute (vedi verbale di udienza;
in atti).
Allo stesso modo, veniva introdotta il coniuge resistente, sig.ra la quale anch'ella si riportava CP_1 ai precedenti propri scritti difensivi, specificando che la condizione economica del sig. era Pt_1 certamente migliore della propria e ribadiva che il figlio aveva da sempre sofferto di depressione ed Per_2 era - anche nell'attualità - in cura da uno psichiatra, come da certificato medico allegato.
A questo punto, il Presidente, preso atto del vano tentativo di conciliazione, si riservava di decidere.
Con ordinanza del 5 marzo 2025, a scioglimento della riserva in precedenza formulata, il Presidente – in qualità
– ritenuta la causa matura per la decisione anche in assenza di mezzi di natura istruttori, dal momento che anche la prova testimoniale articolata dalla parte resistente, non appariva ammissibile ed era nel complesso e nel contesto comunque superflua e non assolutamente necessaria ai fini della decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 marzo 2025, da tenersi in modalità cartolare.
Alla predetta udienza, lo stesso Presidente del Tribunale – sempre nella qualità sopra menzionata - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria dalle parti in data 20 e 21 marzo
2025 - con le quali esse si riportavano sostanzialmente ai propri scritti difensivi rassegando le medesime conclusioni ivi contenute - rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi
5 protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione non definitiva emessa nell'ambito della procedura di separazione giudiziale dei coniugi iscritta al n. 1761/2007 R.G.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, anche tenuto conto che la stessa parte resistente – costituendosi in giudizio - ha espressamente aderito, senza contestazioni o rilievi, alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio per come ex adverso formulata.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento nei confronti del coniuge, nonché la richiesta di ammonimento del coniuge inadempiente.
Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è quindi finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli ed il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
La formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o comunque alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Nel caso che ci occupa è pacifico che il figlio sia ormai ampiamente maggiorenne ed anche Per_2 economicamente autosufficiente – circostanza sulla quale non si può che concordare, essendo altresì il figlio senza dubbio abile al lavoro senza reali controindicazioni al riguardo;
n.d.r. – tanto è vero che la coniuge resistente ha insistito – anche reiteratamente – chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa familiare, non già in ragione di una pretesa dipendenza di natura economico-patrimoniale, bensì in ragione dei disturbi psichici dai quali questi è affetto, che lo rendono bisognoso di essere costantemente assistito (vedi, in tal senso, la memoria di costituzione in atti, nella parte in cui si legge che: “ad oggi il figlio della coppia è Per_2 costantemente monitorato dalla sig.ra che si prende cura di lui e presta particolare attenzione CP_1 che lo stesso segua le cure ed assuma i medicinali di cui ha bisogno per condurre una vita normale”).
6 Deve intanto prendersi atto del fatto che l'art. 337 septies c.c. – che ha sostituito l'ormai abrogato art. 155 quinquies c.c., riproducendone pressoché integralmente il contenuto, rubricato tuttavia disposizioni in favore dei figli maggiorenni - stabilisce al comma 1° che: “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
La parte resistente ha sostenuto che tale normativa, nella parte in cui estende la disciplina di favore prevista nei riguardi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente anche al figlio maggiorenne portatore di handicap grave (deve ritenersi tale, sostiene la parte, quello che versi nelle condizioni di disabilità contemplate dall'art. 104, comma 3°, della legge n. 104 del 1992; n.d.r.), non riguardi solo ed esclusivamente la materia trattata nell'articolo in questione - ovvero il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore anche del figlio che se anche maggiorenne, sia portatore di handicap grave nei termini di cui in premessa – ma debba essere interpretata in senso estensivo, ovvero con integrale equiparazione anche di normativa differente da quella meramente patrimoniale, nella specie quella afferente all'assegnazione della casa coniugale, nel senso che SOLO il figlio maggiorenne portatore di handicap grave e non altri possa aver diritto al mantenimento della casa coniugale;
nella specie – sostiene il ricorrente – non è stato provato ed è stato anzi provato il contrario che sia portatore di handicap grave ai sensi di legge, dato che egli – oltre che abile al lavoro – è portatore Per_2 di una patologia psichiatrica non ostativa, incompatibile con il diritto al necessario mantenimento dell'ambiente domestico.
Osserva il Collegio che nella precedente – ed ancora assai recente;
29 gennaio 2024 - sentenza di separazione personale dei coniugi n. 87/2024, di cui il ricorrente ne chiede la modifica, si legge, nella parte di specifico interesse: “Anche la giurisprudenza della Suprema Corte, nello stabilire i principi che sorreggono la decisione in punto di assegnazione della casa coniugale ha lasciato spazio all'esame delle situazioni particolari che possono venire in rilievo nel caso concreto: “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora
337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela
l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (v. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 07/02/2018, n. 3015 (rv. 647338-01)). A contrario, quindi, laddove vengano in rilievo - come nel caso di specie - comprovate esigenze di protezione del figlio maggiorenne, autosufficiente e convivente, l'assegnazione della casa deve tenere conto anche di esse”.
Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti e relativa sia alla pretesa capacità di lavoro di ed Per_2 al suo stato patologico, emerge il seguente, ampio e radicato quadro e compendio probatorio:
1) il figlio dei coniugi – è maggiorenne ed economicamente autosufficiente Pt_1 CP_1 Per_2
(così come all'epoca della separazione);
7 2) lo stesso svolge attività lavorativa presso l'azienda “ con qualifica di Operaio Controparte_3
(addetto controllo gestione), della quale ha ricevuto giudizio di idoneità alla mansione ancora in data 6 maggio 2024 (dunque persino successiva al deposito della sentenza di separazione;
n.d.r.) a firma del medico dott. ; Persona_7
3) nel 2020, era in cura presso il dipartimento di Psichiatria dell'Ospedale Santa Persona_6
Chiara di Pisa, con diagnosi di Disturbo Bipolare (episodio misto) e disturbo di panico in paziente con dislipidemia (vedi all. 4, comparsa di costituzione);
4) nel 2021, con certificato medico rilasciato in data 7 dicembre 2021, l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro confermava il quadro clinico di , confermando altresì che la condizione del paziente Per_2 aveva avuto sempre su di lui un impatto tale da contrastare lo sviluppo di buone relazioni sociali ed inficiare ogni tentativo di allontanamento dal nucleo familiare di appartenenza;
elementi che hanno avuto impatto negativo sul suo fragile equilibrio dell'umore (vedi all. 2, memoria parte ricorrente del
30 dicembre 2024);
5) in data 30 ottobre 2024, il sig. risultava essere ancora in cura presso un medico Persona_6 specialista psichiatra, e che assumeva ancora la terapia farmacologica prescritta nel 2020 dagli specialisti dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, di antipsicotici atipici, stabilizzanti dell'umore, antidepressivi e ansiolitici, senza sostanziale mutamento dell'assai invasiva terapia farmacologica (vedi all. 4, comparsa di costituzione), con situazione fattuale da cui il Collegio ha tratto il convincimento che il suo stato patologico sia senza dubbio ancora attuale, oltre che non regredibile e permanente, non essendo stata provata una favorevole regressione della patologia psichiatrica ancora in atto.
Tutto ciò premesso un punto di verifica e ricostruzione del compendio probatorio in atti, in punto di diritto deve osservarsi quanto segue.
La normativa citata dalla parte ricorrente – art. 337 septies c.c. – non può essere restrittivamente interpretata nel senso da essa suggerito;
essa si limita infatti ad equiparare – in termini di diritto - la situazione inerente il maggiorenne economicamente non autosufficiente al maggiorenne, che sia portatore di handicap grave, senza dubbio ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento;
in sostanza, la norma in oggetto equipara ai fini patrimoniali il maggiorenne non capace di badare economicamente a sé medesimo al maggiorenne portatore di handicap grave, stabilendo una presunzione di legge a suo favore, nel senso di ritenere che egli abbia in ogni caso diritto al mantenimento.
La normativa in oggetto non fa cenno anche a situazioni differenti, quale – tra tutte – quella in contestazione, relativa all'assegnazione in uso della casa coniugale, anche se parte della giurisprudenza ha effettivamente equiparato il mantenimento a diritti similari, tra cui anche l'uso della casa coniugale (vedi, ad es. Cass. civ. n.
2670/2023, la quale prevede che: “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”.
8 Il rilievo non può però ritenersi decisivo, dal momento che, anche a volersi ritenere corretta siffatta equiparazione, nel senso di estendere al maggiorenne portatore di handicap grave la disciplina dettata per il figlio maggiorenne non economicamente si in tema di riconoscimento di un congruo assegno di mantenimento che di diritti similari ad esso equiparati, quale quello sulla casa, purtuttavia restano fuori dalla presunzione di legge a tali fini soggetti che se anche gravati da patologie più o meno importanti, non rientrano nella categoria di legge in argomento, non possedendo i requisiti della legge n.104 del 1992, non potendo condividersi che la detta equiparazione riguardi solo ed esclusivamente detta categoria e non soggetti differenti.
Nel caso in oggetto, allora deve per forza trovare applicazione il disposto di cui al precedente art. 337 sexies c.c. il quale prevede che: “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Nel caso in oggetto, anche se è pacifica l'indipendenza economica e la capacità lavorativa di , deve Per_2 ritenersi che il Tribunale – nella motivazione della sentenza di separazione, da intendersi in questa sede ancora una volta integralmente riportata e trascritta – abbia fatto buon governo dei principi generali in tema di assegnazione della casa coniugale, offrendo correttamente speciale rilevanza allo stato patologico non regredito e probabilmente non facilmente reversibile di , della necessità di essere assistito comunque Per_2 continuativamente nei suoi atti quotidiani, oltre che nella necessità di mantenere – con la dimora abituale – rapporti significativi con il suo radicato ambiente domestico e con il centro dei sui affetti ed interessi;
necessità che in fondo il padre ammette e riconosce come esistente, se è vero che ha offerto di occuparsi lui stesso in prima persona del figlio, un volta rientrato nella propria abitazione, ammettendo allora come non sia affatto opportuno che se ne discosti. Per_2
3. Quanto alla richiesta di mantenimento del coniuge economicamente più debole, giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008).
9 Ciò premesso in iure, si osserva in facto che, nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione di circa euro 1.200,00 mensili e ha allegato dichiarazione dei redditi degli ultimi anni per un importo di circa euro 20.000,00 annui (vedi all.ti 7 e 8 del ricorso), mentre la resistente ha allegato attestazione isee pari ad euro 4.850,00; inoltre, lo stesso ricorrente, sentito all'udienza del 18 febbraio 2025, dichiarava che la sig.ra robabilmente non aveva conseguito neanche la licenza media (circostanza poi smentita dalla resistente CP_1 che ha dichiarato di averla conseguita) e che non ha un lavoro stabile, confermando, pertanto, la debolezza economica della resistente.
In ogni caso, il sig. ha altresì assunto di aver costituito un nuovo nucleo familiare, da cui è nato un Pt_1 figlio – minorenne – nei confronti del quale ha dei doveri in termini morali e materiali.
Ebbene, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la costituzione di una nuova famiglia da parte dell'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile fa sorgere dei doveri solidaristici e di mantenimento nei confronti del nuovo partner e dei figli di quest'ultimo ex art. 143 c.c. Circostanze, queste, che assumono rilevanza ai fini della modifica del quantum dovuto a titolo di assegno divorzile ex art. 9 l. 1 dicembre 1970 n. 898 (Cassazione civile sez. I, 27/04/2023, n.11155).
Purtuttavia, se corretta in diritto appaiono le conclusioni in oggetto, in punto di fatto esse non possono essere recepite, in quanto tutt'altro che sopravvenute ma preesistenti, se è vero che dalla relazione è nato in [...] 3 febbraio 2017 un figlio, dal padre regolarmente riconosciuto ed a suo carico (cfr. doc. 5 cert. Persona_4 di famiglia), IN PENDENZA della procedura di separazione, non evidenza non rappresentata o, comunque, non recepita in sentenza e da intendersi in concreto disattesa.
In conclusione, in applicazione dei suddetti principi di diritto, l'assegno può essere confermato, non essendovi dubbio circa il contributo non simbolico offerto nel tempo dalla l ménage familiare. CP_1
4. Quanto alla richiesta di procedere all'ammonizione la parte resistente ha sostenuto “individuando altresì ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ed ancora al risarcimento dei danni a favore della ricorrente”, la stessa va dichiarata inammissibile o comunque rigettata nel merito.
L'art. 473 bis 39 c.p.c. statuisce che “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore Controparte_4 inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”.
Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna.
10 Ciò posto, nel caso in esame il resistente ha dichiarato di aver fatto un accordo con i figli affinché fosse il figlio a dare euro 500,00 mensili (a mano del fratello ) a titolo di mantenimento per la famiglia. Per_1 Per_2
Dalla documentazione in atti (all. 4 al ricorso) emerge che il sig. si sia, sì, impegnato a Persona_5 dare mensilmente la somma di euro 500,00 in contanti al fratello come “aiuto alla famiglia”, ma si Per_2 precisa “io sottoscritto in qualità di fratello del sig. e figlio della signora Persona_5 Persona_6
” ricavandone sostanzialmente un impegno solidaristico nei confronti della famiglia e non in CP_1 sostituzione dell'adempimento del padre neanche menzionato;
a fortiori, si dica anche che, TE neanche la cifra impegnata corrisponderebbe all'obbligazione di mantenimento del ricorrente prevista in sede di separazione.
Sebbene vadano evidenziati profili di inadempimento, essi non riguardano la prole ma dichiaratamente la moglie, ragion per cui il rimedio suppletivo e speciale in oggetto non appare meritevole di accoglimento, potendo la parte agire con metodologia ordinaria (sequestro dei beni, risarcimento del danno in sede civile o penale, aggressione esecutiva dei beni del coniuge).
5. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paola (CS) ed in data 20 marzo
1983 tra – CF - e - TE C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_5
- (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Paola, atto n.60, parte II, serie A, anno 1983);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paola (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA, per il resto, le condizioni già previste – in tema di assegno di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale – di cui alla sentenza definitiva di separazione emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 29 gennaio 2024 (pubblicata il successivo 31 gennaio 2024), nell'ambito della procedura di separazione n. 1761/2007 R.G.A.C.;
4) RIGETTA la domanda di ammonimento avanzata ex art. 473-bis.39 c.p.c. dal coniuge resistente:
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 26/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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